ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI



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IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI LINEE GUIDA E MODALITÀ APPLICATIVE PER LA RACCOLTA E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI USATI ANNO 2002

Accordo quadro Anci-Conai Linee guida e modalità applicative per la raccolta e il recupero degli imballaggi usati Alla realizzazione del presente volume hanno collaborato Marcello Franco Paolo Pipere Per l Area tecnica Conai il coordinamento è stato curato da Davide Paradiso in collaborazione con Francesca Perotti Un ringraziamento particolare ai rappresentanti dei singoli Consorzi di Filiera via C. Degan 12 30172 Venezia telefono: 041976896 telefax: 041985730 e-mail: info@hyperedizioni.com Copyright 2002 CONAI SOCIETÀ EDITRICE HYPER Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati. La struttura ed il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione dell editore. Benché gli autori e l editore abbiano curato con la massima attenzione la preparazione della presente pubblicazione, declinano ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall uso delle informazioni ivi contenute.

sommario pagina Introduzione 7 Accordo Quadro ANCI-CONAI Sintesi Schematica 7 Schema 1 Rifiuti di imballaggio oggetto delle convenzioni 8 Schema 2 Obblighi delle parti 9 Schema 3 corrispettivi (anno 2001) 11 Schema 4 Periodo transitorio e corrispettivi forfetari 14 Schema 5 Modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio 14 L Attivazione del Rapporto con i Consorzi di Filiera 17 Allegato tecnico per il recupero energetico 21 Convenzione Tipo Consorzio Nazionale Acciaio 29 Convenzione Tipo CIAL 36 Convenzione Tipo COMIECO 42 Convenzione Tipo RILEGNO 50 Convenzione Tipo CO.RE.PLA. 53 Decreto ministeriale 4 agosto 1999 relativo al CO.RE.VE. 61

INTRODUZIONE Il mondo delle imprese ha reagito positivamente alle indicazioni contenute nel Titolo II del Dlgs 22/ 97, relative alla disciplina degli imballaggi. Lo sviluppo del Conai con oltre 1.350.000 soggetti consorziati, la crescita dei sei Consorzi dei materiali, anch essi orientati alle attività industriali del riciclo e del recupero, l interesse comunque dimostrato dal mondo ambientalista per quanto le imprese hanno saputo realizzare attraverso le iniziative consortili, testimoniano un successo che anche all estero vanno guardando con crescente interesse. L azione di consolidamento dei risultati fin qui raggiunti e la proiezione verso nuovi e più importanti obiettivi, rappresenta la mission del Conai e del sistema dei Consorzi, in collegamento con gli altri attori del sistema che verranno progressivamente individuati attraverso iniziative sinergiche. L Accordo Quadro siglato in data 8 luglio 1999 con la rappresentanza dei Comuni italiani, è uno dei principali strumenti per l attività del sistema Conai-Consorzi di Filiera. Ha raggiunto ormai buoni livelli di applicazione su tutto il territorio nazionale coprendo ben oltre il 50% della popolazione, lo testimonia sia il grado di coinvolgimento dei cittadini, che il numero di comuni direttamente o indirettamente firmatari delle convenzioni, tramite i gestori del servizio di raccolta differenziata. In data 23 luglio 2001 è stato aggiunto un ulteriore tassello all Accordo Quadro: riguarda l Allegato Tecnico per il recupero energetico degli imballaggi, provenienti dalla selezione dei rifiuti urbani, relativo al CDR. La presente pubblicazione, che arriva a due anni dall ultima divulgazione sull Accordo Quadro Anci-Conai, contiene tutti gli aggiornamenti relativi all Accordo Quadro: - adeguamento dei corrispettivi per l anno 2001; - estensione della raccolta a tutti gli imballaggi in plastica; - nuova fascia (fino al 3% di frazioni estranee) per il riconoscimento dei corrispettivi per gli imballaggi in alluminio; - indicazioni operative per le convenzioni con i Consorzi di Filiera; - testi aggiornati delle convenzioni per tutti i Consorzi aderenti all Accordo Quadro Anci-Conai; - allegato Tecnico per il Combustibile Alternativo (CDR).. Avvertenza ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Sintesi Schematica Tutte le informazioni economiche ed operative degli schemi riguardanti Rilegno, nonché il testo della convenzione tipo, fanno riferimento all accordo nazionale che Rilegno ha sottoscritto con Federambiente e Fise-Assoambiente in data 7 gennaio 1999 ed a cui ha aderito recentemente anche l ANCI. 5

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Schema 1 Rifiuti di imballaggio oggetto delle convenzioni materiale acciaio alluminio carta legno plastica vetro Consorzio di filiera competente Consorzio Nazionale Acciaio Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in Acciaio CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio COMIECO Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica RILEGNO Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno CO.RE.PLA. Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica CO.RE.VE. Consorzio Recupero Vetro oggetto della convenzione rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica frazioni merceologiche similari (f.m.s.) sulla base di convenzioni stipulate a livello locale rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica frazioni merceologiche similari (f.m.s.) sulla base di convenzioni stipulate a livello locale rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica frazioni merceologiche similari (f.m.s.) sulla base di convenzioni stipulate a livello locale rifiuti legnosi conferiti alle isole ecologiche messi a disposizione da gestori pubblici e privati rifiuti domestici da imballaggio in plastica primari o comunque conferiti al servizio pubblico provenienti da raccolta differenziata rifiuti di imballaggio da rottame di vetro sodicocalcico conferiti alla raccolta differenziata del servizio pubblico e ritirati (per il CONAI) dal CO.RE.VE. o dai produttori ad esso non associati note Sono esclusi i beni durevoli dismessi di cui all articolo 44, d.lgs. n. 22/1997. Dal 1 gennaio 2001 la raccolta differenziata per la plastica è estesa oltre ai contenitori per liquidi, anche a tutti gli altri imballaggi in plastica. Sono esclusi: contenitori etichettati come pericolosi; vetri da tubi raggio/catodici; lampade a scarica; altri vetri contaminati da sostanze radioattive (ex d.lgs. n. 230/1995); vetri al piombo; vetroceramica. 6

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Schema 2 Obblighi delle parti materiale Obblighi del Convenzionato Obblighi del Consorzio acciaio (imballaggi ferrosi) alluminio carta (imballaggi cellulosici) Il convenzionato: mette a disposizione le attrezzature nel punto di raccolta; provvede al prelievo e al conferimento presso la piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa, ovvero congiuntamente di imballaggio e frazione merceologica similare (f.m.s.) da raccolta differenziata con una composizione % come definita nello Schema 3; può concordare con CNA l organizzazione e la gestione dei servizi aggiuntivi. CNA: si impegna a ritirare il materiale raccolto (minimo carico utile non inferiore a 20 tonnellate), in presenza di frazioni estranee nei limiti indicati nello Schema 3. Le parti concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale. L ubicazione delle piattaforme deve ricadere entro le seguenti distanze dal centro geografico dell ambito di raccolta: Comuni fino a 100.000 ab.: 25 Km; Comuni da 100.001 a 300.000 ab.: 30 Km; Comuni oltre i 300.000 ab.: 35 Km. Le convenzioni locali disciplinano: gli eventuali conferimenti diretti da parte del gestore del servizio agli impianti di riciclo del rifiuto ferroso raccolto; il ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Per ritiri oltre il tempo concordato sono previste penali. Il convenzionato: mette a disposizione le attrezzature nel punto di raccolta; provvede al prelievo e al conferimento presso la piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero congiuntamente di imballaggio e frazione merceologica similare (f.m.s.) da raccolta differenziata con una composizione % come definita nello Schema 3; può concordare con CIAL l organizzazione e la gestione dei servizi aggiuntivi. CIAL: si impegna a ritirare il materiale raccolto, in presenza di frazioni estranee nei limiti indicati nello Schema 3. Le parti concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale. L ubicazione delle piattaforme deve ricadere entro le seguenti distanze dal centro geografico dell ambito di raccolta: Comuni fino a 100.000 ab.: 25 Km Comuni da 100.001 a 300.000 ab.: 30 Km Comuni oltre i 300.000 ab.: 35 Km Le convenzioni locali disciplinano: il ritiro dalla piattaforma del gestore del servizio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Per ritiri oltre il tempo concordato sono previste penali eventuali servizi aggiuntivi Il convenzionato: mette a disposizione le attrezzature nel punto di raccolta; provvede al prelievo e al conferimento presso la piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e frazione merceologica similare (f.m.s.) da raccolta differenziata, assumendo convenzionalmente che l imballaggio sia pari al 15% e la carta all 85%; può concordare con COMIECO l organizzazione e la gestione dei servizi aggiuntivi. COMIECO: si impegna, attraverso la cartiera/aderente, a ritirare il materiale raccolto conferito in piattaforma o direttamente in cartiera, in presenza di frazioni estranee nei limiti indicati nello Schema 3. 7

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI materiale Obblighi del Convenzionato Obblighi del Consorzio (séguito di carta ) legno plastica vetro (d.m. Ambiente/ Industria 4 agosto 1999) Le parti concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale e definiscono i costi di trasporto aggiuntivi nei casi in cui le piattaforme fossero ubicate fuori dall ambito provinciale o comunque a più di 30 Km dall ambito di raccolta. Le convenzioni locali disciplinano: l eventuale gestione della piattaforma di conferimento da parte del convenzionato stesso ed il ritiro del materiale selezionato da parte dell impianto individuato per il riciclaggio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Per ritiri oltre il tempo concordato sono previste penali. Il convenzionato: provvede ad attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti legnosi sul territorio di propria competenza; ha l obbligo del ritiro senza oneri dei rifiuti d imballaggio primari, secondari e terziari nel rispetto delle specifiche previste; può concordare con RILEGNO l organizzazione e la gestione dei servizi aggiuntivi. Il convenzionato: mette a disposizione le attrezzature nei punti di raccolta; provvede al prelievo e al conferimento presso la piattaforma concordata con CO.RE.PLA. (centro di conferimento, centro di selezione, centro comprensoriale). RILEGNO: assicura il ritiro anche tramite terzi del materiale ridotto volumetricamente: garantisce il recupero dei rifiuti legnosi in presenza di frazioni estranee nei limiti indicati nello Schema 3. CO.RE.PLA.: direttamente o tramite terzi, ritira il materiale raccolto dalle piattaforme concordate, in presenza di frazioni estranee nei limiti indicati nello Schema 3. Le parti concordano, secondo criteri di prossimità e di economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale sfuso, senza oneri aggiuntivi per il convenzionato. Le piattaforme dovrebbero mantenersi entro le seguenti distanze dal centro geografico dell ambito di raccolta: Comuni fino a 100.000 ab.: 25 Km; Comuni da 100.001 a 300.000 ab.: 30 Km; Comuni oltre i 300.000 ab.: 35 Km. Il convenzionato: mette in atto un adeguato sistema di raccolta differenziata; provvede al prelievo e al conferimento presso la piattaforma concordata con CO.RE.VE. Sono a carico del CO.RE.VE. eventuali obblighi di movimentazione o trasporto per la consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti ai centri o impianti indicati dal CO.RE.VE., nel caso in cui gli stessi siano ubicati ad una distanza superiore ai 30 Km dal centro geografico dell ambito di raccolta. CO.RE.VE.: ritira i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata, effettuata dalla pubblica amministrazione (minimo carico utile non inferiore a 30 tonnellate), in presenza di frazioni estranee nei limiti indicati nello Schema 3. 8

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Schema 3 Corrispettivi (anno 2001) Con riferimento a quanto previsto dall accordo di programma quadro ANCI-CONAI e all adeguamento dei corrispettivi effettuato nell anno 2000, i corrispettivi concordati per la raccolta delle diverse frazioni di imballaggio e per le prestazioni aggiuntive sono stati adeguati dall 1.1.2001, incrementando quelli previsti per l anno 2000, del 5,47%. Acciaio Corrispettivo e percentuale consentita di frazioni estranee ( * ) 134 (Lit/Kg) o 69,21 ( /ton) fino al 5% 113 (Lit/Kg) o 58,36 ( /ton) da 5,1% a 10% 96 (Lit/Kg) o 49,58 ( /ton) da 10,1% a 15% 62 (Lit/Kg) o 32,02 ( /ton) da 15,1% a 20% Oneri di smaltimento dei rifiuti in cui sono presenti frazioni estranee a carico di CNA Consorzio Nazionale Acciaio gestore convenzionato gestore convenzionato gestore convenzionato Fatturazione per il materiale raccolto Il convenzionato emette fattura nei confronti del CNA o di soggetto delegato per il riciclaggio con cadenza mensile, salvo diversi obblighi di legge. Il pagamento è effettuato a 90 gg. data fattura fine mese. Per % superiori di frazioni estranee, CNA si riserva la facoltà di respingere l intero carico conferito. *) Per frazioni estranee si intendono i rifiuti non ferrosi non solidali all origine con l imballaggio. Alluminio Corrispettivo e percentuale consentita di frazioni estranee ( * ) 738 (Lit/Kg) o 381,15 ( /ton) fino al 3% 394 (Lit/Kg) o 203,48 ( /ton) da 3,1 a 5% 339 (Lit/Kg) o 175,08 ( /ton) da 5,1 a 15% Oneri di smaltimento dei rifiuti in cui sono presenti frazioni estranee a carico di CIAL CIAL Gestore convenzionato Fatturazione per il materiale raccolto Il convenzionato emette fattura nei confronti del CIAL con cadenza trimestrale. Il pagamento è effettuato a 30 gg. data fattura fine mese. Operazione di pressatura secondo le specifiche di convenzione, 79 (Lit/Kg) o 40,80 ( /ton). Per % superiori di frazioni estranee, CIAL si riserva la facoltà di respingere l intero carico conferito. *) Per frazioni estranee si intendono i rifiuti non in alluminio e non solidali all origine con l imballaggio. 9

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Carta** Raccolta congiunta di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e frazioni merceologiche similari Raccolta differenziata selettiva di rifiuti di imballaggio rientranti nella privativa comunale Bacini di raccolta (individuati per fasce in base agli abitanti) inferiore a 100.000 tra 100.000 e 300.000 superiore a 300.000 inferiore a 100.000 tra 100.000 e 300.000 superiore a 300.000 Corrispettivo e percentuale consentita di frazioni estranee ( * ) 26 (Lit/Kg) o 13,43 ( /ton) fino al 10% 14 (Lit/Kg) o 7,23 ( /ton) da 10,1% a 15% 7 (Lit/Kg) o 3,62 ( /ton) da 15,1% a 20% 24 (Lit/Kg) o 12,39 ( /ton) fino al 10% 13 (Lit/Kg) o 6,71 ( /ton) da 10,1% a 15% 7 (Lit/Kg) o 3,62 ( /ton) da 15,1% a 20% 23 (Lit/Kg) o 11,88 ( /ton) fino al 10% 12 (Lit/Kg) o 6,20 ( /ton) da 10,1% a 15% 7 (Lit/Kg) o 3,62 ( /ton) da 15,1% a 20% 170 (Lit/Kg) o 87,80 ( /ton) fino al 10% 85 (Lit/Kg) o 43,90 ( /ton) da 10,1% a 15% 42 (Lit/Kg) o 21,69 ( /ton) da 15,1% a 20% 157 (Lit/Kg) o 81,08 ( /ton) fino al 10% 79 (Lit/Kg) o 40,80 ( /ton) da 10,1% a 15% 39 (Lit/Kg) o 20,14 ( /ton) da 15,1% a 20% 148 (Lit/Kg) o 76,44 ( /ton) fino al 10% 74 (Lit/Kg) o 38,22 ( /ton) da 10,1% a 15% 37 (Lit/Kg) o 19,11 ( /ton) da 15,1% a 20% Oneri di smaltimento COMIECO (le frazioni estranee superiori al 5% sono a carico del conferente) COMIECO (le frazioni estranee superiori al 5% sono a carico del conferente) COMIECO (le frazioni estranee superiori al 5% sono a carico del conferente) COMIECO (le frazioni estranee superiori al 5% sono a carico del conferente) COMIECO (le frazioni estranee superiori al 5% sono a carico del conferente) COMIECO (le frazioni estranee superiori al 5% sono a carico del conferente) In presenza di frazioni estranee superiori al 20% la piattaforma avrà la facoltà di respingere l intero carico conferito. *) Per frazioni estranee si intendono i rifiuti non cellulosici, l umidità del conferito dovrà sempre essere 10% **) Confronta nota integrativa Comieco in appendice 10

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Legno Corrispettivo e percentuale consentita di frazioni estranee ( * ) 22 (Lit/Kg) o 11,36 ( /ton) se imballaggi legnosi e fino al 5% di frazioni estranee 11 (Lit/Kg) o 5,68 ( /ton) fino al 35% in peso di rifiuti legnosi non di imballaggio e comunque fino al 5% di frazioni estranee Oneri di smaltimento dei rifiuti in cui sono presenti frazioni estranee a carico di RILEGNO RILEGNO Fatturazione per il materiale raccolto Il Comune o il gestore emette fattura nei confronti di RILE- GNO. Il pagamento è effettuato a 60 gg. data fattura fine mese. Oltre il 35% in peso di rifiuti legnosi non di imballaggi, ovvero oltre il 5% di frazioni estranee, RILEGNO ha facoltà di accettare il materiale a condizioni da concordare specificatamente, oppure respingerlo con costi a carico del conferente. *) Per frazioni estranee si intendono le impurità non legnose. Plastica Corrispettivo e percentuale consentita di frazioni estranee ( * ) 440 (Lit/Kg) o 227,24 ( /ton) fino al 6% 327 (Lit/Kg) o 168,88 ( /ton) da 6,1% a 16% 236 (Lit/Kg) o 121,88 ( /ton) da 16,1% a 24% Oneri di smaltimento dei rifiuti in cui sono presenti frazioni estranee a carico di CO.RE.PLA. CO.RE.PLA. Gestore convenzionato Operazione di pressatura secondo le specifiche di convenzione, 79 (Lit/Kg) o 40,80 ( /ton). Piattaforma oltre i limiti, 2,7 (Lit/Kg per Km) o 1,39 ( /ton per Km). Fatturazione per il materiale raccolto Il convenzionato emette fattura mensile nei confronti del CO.RE.PLA. entro 2 mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica. Il pagamento è effettuato a 90 gg. data fattura fine mese. Per % superiori di frazioni estranee CO.RE.PLA. può respingere l intero carico oppure addebitare al convenzionato i costi di trasporto e/o di smaltimento. *) Per frazioni estranee si intendono tutto ciò che non è imballaggio in plastica. Vetro ( * ) Corrispettivo e percentuale consentita di frazioni estranee ( ** ) 60 (Lit/Kg) o 30,99 ( /ton) fino al 3% 30 (Lit/Kg) o 15,49 ( /ton) da 3,1% a 5% Oneri di smaltimento dei rifiuti in cui sono presenti frazioni estranee a carico di CO.RE.VE. Gestore convenzionato Fatturazione per il materiale raccolto Le modalità sono rinviate all atto della convenzione. In presenza di frazioni estranee superiori al 5% CO.RE.VE. può respingere l intero carico e non riconoscere alcun corrispettivo. *) L entità del costo di raccolta differenziata é oggetto del dm. Ambiente/Industria 4 agosto 1999 (GU 16 agosto 1999, n. 191). Tale decreto non è al momento in vigore. **) Per frazioni estranee si intendono tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro. 11

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Schema 4 Periodo transitorio e corrispettivi forfetari ( * ) materiale periodo transitorio corrispettivi forfetari (Lit./Kg) (oneri di smaltimento, già sostenuti, a carico del gestore del servizio) acciaio 1/3/1998 31/12/1998 40 Lit/Kg alluminio 1/3/1998 31/12/1998 1 Lit/Kg carta 1/3/1998 31/12/1998 9+0,5 Lit/Kg (nei bacini di fascia di 1) 8,5+0,5 Lit/Kg (nei bacini di fascia 2) 8+0,5 Lit/Kg (nei bacini di fascia 3) legno per i mesi di eventuale raccolta nel periodo tra 1/3/1998 8/7/1999 (data della firma dell accordo quadro ANCI-CONAI) plastica ( ** ) 1/1/1998 31/12/1998 accordo 12/1/1999 1/1/1999 convenzioni "a regime" e, con tutti i convenzionati, sino al termine del mese precedente il primo riscontro qualitativo (a) 20 Lit/Kg quantità del semestre 8/7/1999 9/1/2000 divise per 6 e moltiplicate per i mesi del periodo transitorio 290 Lit/Kg (b) vetro 1/3/1998 31/12/1998 3 Lit/Kg (c) *) In deroga a quanto previsto dall accordo di programma quadro ANCI-CONAI relativamente alle modalità di liquidazione dei corrispettivi per il pregresso, le parti firmatarie dell accordo concordano di limitare il periodo arretrato di riferimento per il computo del pregresso secondo la seguente formulazione: Per i soggetti che entro il 30/4/2001 non abbiano stipulato apposita convenzione, ovvero non abbiano provveduto a inoltrare ai Consorzi di filiera formale richiesta in tal senso, completa dell impegno a sottoscrivere, il riconoscimento del pregresso è limitato ai 12 mesi precedenti la data di tale richiesta. a) Il 31/1/2000 è stata comunicata da CO.RE.PLA. la media dei riscontri qualitativi (dall 8/7/1999 al 31/12/1999). Su questa media è stato fissato il nuovo corrispettivo a valere dall 1/1/1999 al termine del mese precedente il primo risultato qualitativo. b) Per servizi di pressatura ed effettuazione di carichi di almeno 9.000 Kg, CO.RE.PLA. corrisponde il compenso aggiuntivo di 70 Lit/Kg per balle pressate aventi determinate caratteristiche. **) Integrazione regolamentazioni del periodo precedente la stipula della convenzione relative rispettivamente ai periodi 1/1/2000 30/6/2000 e 1/7/2000 31/12/2003 (20/04/2001, CO.RE.PLA.). c) Con riferimento alle quantità conferite al servizio pubblico avviate a riciclaggio nel periodo transitorio, desumibili dal MUD 1999 (relativo al 1998) e adeguatamente documentate. Schema 5 Modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio 12

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI A) Gestione in economia Nel caso in cui il Comune gestisca in economia i servizi di raccolta differenziata, il Comune stesso è l unico soggetto deputato alla stipula della convenzione con i Consorzi di filiera. Pertanto, il Comune dovrà: contattare ciascun Consorzio di filiera, comunicando le modalità di raccolta di ciascuna frazione; concordare con ciascun Consorzio di filiera il centro di conferimento dove conferire e le specifiche tecniche del materiale raccolto: sfuso o pressato in balle. Tale opzione costituisce in alcuni casi una componente aggiuntiva del corrispettivo riconosciuto dai Consorzi di filiera e pertanto deve essere concordata prima della stipula della convenzione; successivamente, ciascun Consorzio di filiera provvederà a redigere il testo della con- 13

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI venzione che verrà inoltrato alla controparte per la sottoscrizione definitiva. B) Servizio affidato in concessione con delega Nel caso in cui il Comune abbia affidato a terzi i servizi di raccolta in concessione/appalto (es.: Azienda speciale, Consorzio di comuni, Società con capitale misto), i passaggi risultano i seguenti: il Comune dovrà decidere di delegare il proprio gestore a stipulare la convenzione con i Consorzi di filiera, verificandone la coerenza con eventuali contratti sottoscritti o in corso di applicazione; il gestore delegato dovrà inoltrare le deleghe a ciascun Consorzio di filiera; il gestore, parallelamente, dovrà comunicare le modalità di raccolta di ciascuna frazione per ogni singolo Comune servito; il gestore dovrà concordare con ciascun Consorzio di filiera il centro di conferimento dove conferire e le specifiche tecniche del materiale raccolto: sfuso o pressato in balle. Tale opzione costituisce in alcuni casi una componente aggiuntiva del corrispettivo riconosciuto dai Consorzi di filiera e pertanto deve essere concordata prima della stipula della convenzione; una volta ricevuti tutti i dati di cui sopra, ciascun Consorzio di filiera provvederà a redigere il testo della convenzione che verrà inoltrato alla controparte per la sottoscrizione definitiva. C) Servizio affidato in concessione senza delega Tale ipotesi si può verificare nel caso in cui il Comune decida di sottoscrivere direttamente la convenzione con i Consorzi di filiera, dopo averne verificato la coerenza con eventuali contratti sottoscritti o in corso di applicazione. In tal caso, per le successive modalità gestionali si fa riferimento al caso della gestione in economia. 14

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI L Attivazione del Rapporto con i Consorzi di Filiera Al fine di attuare compiutamente l accordo di programma quadro ANCI-CONAI con la stipula delle Convenzioni tra i Comuni e i soggetti da loro delegati ed i Consorzi di filiera si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti operativi. Qualora il Comune svolga il servizio in economia ovvero intenda comunque sottoscrivere direttamente con i Consorzi di filiera la convenzione, assicurando la corretta esecuzione dei relativi servizi, provvederà ad inoltrare apposite richieste come da allegato 1. Nei casi in cui il servizio non sia svolto in forma diretta, il Comune può: decidere di non delegare il soggetto gestore e inoltrare l apposita richiesta di sottoscrizione diretta della convenzione (vedi allegato 1); sottoscrivere una delega (vedi allegato 2) con cui autorizza il gestore alla sottoscrizione delle Convenzioni con i Consorzi di filiera ed a percepire i relativi corrispettivi; vistare per conferma una autocertificazione (vedi allegato 3) presentata e predisposta dal gestore medesimo. Qualora la privativa dei servizi di nettezza urbana sia esercitata da Comuni associati in appositi Consorzi, questi ultimi si sostituiscono ai Comuni per l applicazione dell accordo di programma quadro ANCI-CONAI. Nel caso in cui, infine, il Comune non intenda né sottoscrivere le convenzioni né delegare la stipula delle stesse, dovrà rilasciare su richiesta dei Consorzi di filiera dichiarazione in proposito secondo l allegato 4. Allegato 1 ESEMPIO DI RICHIESTA DI CONVENZIONE Spett.le (1) Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in... (2) La scrivente Amministrazione, vista la comunicazione ANCI/CONAI del 21 giugno 2000 dichiara: di svolgere in economia il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in... (2) oppure (in alternativa) di non rilasciare delega al soggetto gestore della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in... (2), attivata nel territorio di propria competenza. La scrivente amministrazione richiede pertanto di sottoscrivere la convenzione locale prevista dall accordo di programma quadro ANCI CONAI, essendo in grado di assicurare la corretta esecuzione dei servizi e la gestione della convenzione in tutte le sue parti (raccolta, conferimento, verifica qualitativa, fatturazione). Richiede pertanto che sia inviata copia del testo di convenzione, allo scopo di procedere in tale senso. Distinti saluti. L Amministrazione Comunale Timbro e firma 1) Indicare denominazione e indirizzo del singolo consorzio di filiera. 2) Indicare la tipologia materiale (plastica, vetro, legno, materiale ferroso, alluminio, materiale cellulosico). 15

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Allegato 2 ESEMPIO DI DELEGA Spett.le (Gestore del Servizio) e, p.c., Spett.le (1) Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in... (2) Con la presente Vi autorizziamo, nella Vs. qualità di gestori del servizio in oggetto nel territorio dello scrivente Comune, a sottoscrivere con... (1), la relativa convenzione in attuazione dell accordo di programma quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di Imballaggi, sottoscritto in data 8.7.99 ai sensi dell art. 41 comma 3 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997. Vi autorizziamo in particolare a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati da... (1) a fronte dei relativi servizi ed in particolare a fronte del conferimento allo stesso... (1) dei rifiuti di imballaggio in... (2) raccolti a far data dall 1.1.99 (3) sul territorio dello scrivente Comune. Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente autorizzazione, ci impegniamo a darne tempestiva comunicazione a... (1) che ci legge in copia. Distinti saluti. L Amministrazione Comunale Timbro e firma 1) Indicare denominazione e indirizzo del singolo consorzio di filiera. 2) Indicare la tipologia materiale (plastica, vetro, legno, materiale ferroso, alluminio, materiale cellulosico). 3) Qualora il servizio di raccolta differenziata sia stato attivato in data successiva, indicare la data di attivazione. Allegato 3 ESEMPIO DI AUTOCERTIFICAZIONE Spett.le (3) Il sottoscritto rappresentante legale del... (1) con sede in... Piazza/Via... n... Cap... dichiara ai sensi della legge n. 15/68 di gestire nel Comune di... il servizio della raccolta differenziata degli imballaggi in... (2) secondo le modalità di cui all allegato tecnico dell accordo di programma quadro ANCI-CONAI dell 8 luglio 1999. Il sottoscritto è pertanto titolato a sottoscrivere con... (3) la convenzione attuativa dell accordo sopra richiamato e a percepire i relativi corrispettivi con decorrenza 1/1/1999 (4) sino al... 1) Indicare se azienda speciale, consorzio di comuni, impresa privata, ecc. 2) Indicare il materiale (carta, vetro, plastica, legno, alluminio, acciaio) 3) Indicare il consorzio del materiale oggetto della convenzione 4) Qualora si gestisca il servizio da una data successiva, indicare tale data. Timbro e firma Per convalida L Amministrazione Comunale Timbro e firma 16

ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI Allegato 4 ESEMPIO DI LETTERA DI RINUNCIA Spett.li CONAI CONSORZIO DI FILIERA e p.c. OSSERVATORIO RIFIUTI Oggetto: Rinuncia alla sottoscrizione della convenzione sulla base dell accordo di programma quadro ANCI-CONAI per i rifiuti di imballaggio in... Il Comune di..., considerata la convenzione tipo di cui in oggetto, in attuazione dell accordo di programma quadro ANCI-CONAI, con la presente comunica che non intende aderire alla sottoscrizione della stessa e a quanto previsto dall accordo di programma medesimo né rilasciare apposita delega, pur avendo attivato il servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in... Solleva pertanto CONAI e il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità in merito alla raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi in..., rendendo comunque disponibili i relativi dati. Timbro e firma 17

ALLEGATO TECNICO PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (13 OTTOBRE 1999) (attuazione del punto 3.3 dell Accordo Quadro ANCI-CONAI dell 8/7/1999) 1. Finalità È intendimento delle parti firmatarie del presente Allegato garantire, per quanto di competenza, la piena applicazione degli indirizzi programmatici introdotti dal Decreto legislativo. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di recupero e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio. 2. Oggetto dell Allegato a) Il presente Allegato si applica alle tipologie dei rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica, individuate nei Piani Specifici di Prevenzione dei Consorzi di cui all art. 40 del D.lgs. 22/97 e nel Programma Generale di Prevenzione del CONAI, approvato dal Ministero dell Ambiente e dal Ministero dell Industria ai sensi del comma 3 dell art. 42 del citato decreto. b) Il limite minimo della percentuale dei rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani avviati a termovalorizzazione è convenzionalmente determinato, ai sensi del punto 3.3 dell Accordo Quadro ANCI/CONAI dell 8/7/1999, nella misura del 6% complessivo in peso. c) Il limite massimo della quantità da avviare a recupero energetico dei rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica sul totale dei rifiuti urbani è determinato dai quantitativi indicati nei Piani Specifici di Prevenzione dei Consorzi interessati. E fatta salva la facoltà di questi ultimi di riconoscere quantitativi maggiori. 3. Convenzioni a) Il presente Allegato trova attuazione attraverso la stipula di Convenzioni locali tra i Consorzi di filiera interessati e i gestori, pubblici o privati, di impianti di combustione di rifiuti urbani con recupero di energia individuati nell Allegato A o impianti di produzione di CDR, individuati nell Allegato B, sulla base di Convenzioni tipo. b) Si procederà periodicamente all aggiornamento degli impianti suddetti sulla base delle certificazioni tecniche che i gestori degli impianti faranno pervenire a CONAI e ai Consorzi di filiera interessati. c) In caso di superamento dei limiti massimi, di cui alla lettera c) del punto 2, le parti si riservano di individuare i criteri di suddivisione tra gli impianti. 4. Obblighi delle parti a) CONAI, tramite i Consorzi interessati, riconoscerà ai gestori, per i servizi resi e a fronte della documentazione richiesta e determinata nelle Convenzioni tipo, i corrispettivi definiti al punto 3.3 dell Accordo Quadro ANCI-CONAI dell 8/7/1999. b) CONAI, congiuntamente ai Consorzi di filiera interessati, provvederà a propria cura e spese, ad effettuare con frequenza almeno annuale, su tutti gli impianti di cui al precedente punto 3, analisi merceologiche in contraddittorio con i gestori degli impianti stessi. Una eventuale ulteriore analisi, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate. Altre possibili verifiche, da effettuarsi sempre in contraddittorio, saranno a carico della parte richiedente. c) Nell Allegato 2 è indicata la procedura alla quale le parti dovranno attenersi per tutte le analisi merceologiche qui considerate. d) Il gestore dovrà far prevenire al CONAI ed ai Consorzi interessati, alla fine di ciascun anno solare, una comunicazione relativa alle quantità di rifiuti di imballaggio trattati e la quantità di energia termica o elettrica recuperata, e alla quantità di CDR termorecuperato. 19

ACCORDO QUADRO ALLEGATO TECNICO RECUPERO ENERGETICO 5. Recupero residui da selezione a) Ai fini della completa valorizzazione del materiale, le parti di cui al presente accordo concordano la possibilità di avviare a recupero energetico la frazione residua dall operazione di selezione e/o riciclaggio, effettuata negli impianti indicati dai Consorzi di filiera interessati e corrispondente alla frazione proveniente dalla raccolta differenziata. b) I gestori degli impianti prendono in carico e recuperano la frazione residua di cui al comma 1 sino ad un massimo del 10% della quantità di materiale effettivamente accreditato dai Consorzi di filiera. Quantitativi eccedenti il detto 10% potranno essere conferiti mediante accordi bilaterali con il gestore. c) La frazione verrà resa a cura dei Consorzi di filiera interessati franco impianto di combustione con recupero energetico o impianto di produzione CDR da rsu. 6. Fatturazione Il gestore provvederà ad emettere fattura con frequenza trimestrale sulla base delle risultanze delle analisi merceologiche proprie del singolo impianto. I valori percentuali risulteranno validi fino alla successiva analisi e, in prima applicazione, avranno decorrenza dal 1/1/2000. I Consorzi di filiera interessati liquideranno le fatture trimestrali entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. 7. Periodo transitorio Per il 1999 si osserva la seguente regolamentazione: a) le parti fissano convenzionalmente al 10% complessivo in peso la quota di rifiuti di imballaggio sul totale dei rifiuti urbani avviati a termovalorizzazione, suddivisi secondo la media ricavata dai Piano Generale di Prevenzione Conai: 0,1% di rifiuti di imballaggio in alluminio, 4,5% di rifiuti di imballaggio in carta e 5,4% di rifiuti di imballaggio in plastica. b) tale determinazione percentuale verrà adeguata alla media ponderata delle risultanze delle indagini merceologiche effettuate da CONAI e dai Consorzi di filiera, in contraddittorio con i gestori degli impianti, entro il 31/12/99 negli impianti di cui all Allegato 3. c) CONAI e i Consorzi di filiera interessati, si assume l onere di effettuare, entro il 20/12/99, un indagine merceologica per impianto in quelli indicati nel citato Allegato 3, definiti dalle parti. d) entro il mese di ottobre 99, i gestori degli impianti provvederanno ad emettere distinte fatture nei confronti di ciascun Consorzio di filiera interessato, per le prestazioni di termovalorizzazione effettuate dall 1/1/99 al 30/9/99, determinate nella misura del 10% in peso complessivo, e suddivise tra 0,1% di rifiuti di imballaggio in alluminio, 4,5% di rifiuti di imballaggio in carta e 5,4% di rifiuti di imballaggio in plastica sulla quantità totale di rifiuti inceneriti risultanti da registri di carico-scarico moltiplicati per il corrispettivo unitario di 112 Lit/kg. e) entro il 31/12/99 i gestori degli impianti provvederanno ad emettere una fattura trimestrale nei confronti dei Consorzi di filiera interessati, per le prestazioni di termovalorizzazione effettuate dall 1/10/99 al 31/12/99, con la stessa determinazione di cui al punto precedente. f) per la determinazione dei contenuti in peso degli imballaggi in alluminio, carta e plastica viene assunta, a titolo provvisorio, la procedura di cui all Allegato 2. g) I valori medi ponderati di tali analisi costituiranno i dati di riferimento per le quantità di imballaggi avviate a termovalorizzazione e verranno comunicati a tutti i gestori degli impianti di incenerimento, al fine di consentire l emissione della fattura di conguaglio dovuto come differenza dal 10%, già fatturato per il periodo 1/1/99 31/12/99. h) le fatture verranno liquidate dai Consorzi di filiera interessati entro 60 gg. data fattura. 20

ALLEGATO TECNICO RECUPERO ENERGETICO ACCORDO QUADRO Allegato 1A Termovalorizzazione ELENCO IMPIANTI AMMESSI IN CONVENZIONE n Località Denominazione impianto 1 Agliana CIS 2 Arezzo AISA 3 Bergamo BAS 4 Bologna SEABO 5 Bolzano ECO CENTER 6 Brescia ASM 7 Busto Arsizio ACCAM 8 Cagliari TECNOCASIC 9 Castelnuovo Garfagnana SE.VE.RA 10 Como ACSM 11 Cremona AEM 12 Desio CNM 13 Ferrara AGEA 14 Forlì CIS 15 Livorno AAMPS 16 Mestre AMAV 17 Milano 1 AMSA 18 Milano 2 AMSA 19 Modena META 20 Padova APS 21 Pollenza CON.SMA.RI 22 Reggio Emilia AGAC 23 Rimini AMIA 24 Schio AVA 25 Sesto S. Giovanni CONSORZIO SESTO S. GIOVANNI 26 Siena SIENAMBIENTE 27 Terni ASM 28 Trieste ACEGAS 29 Valmadrera SILEA SPA 30 Verbania CON.SER.VCO 31 Vercelli VERCELLI FORNO Allegato 2 Procedura di accertamento della quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica nei rifiuti urbani ed assimilati e individuazione del valore di riferimento Al fine di accertare la quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica contenuti nei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, destinati a recupero energetico, si riporta di seguito 21

ACCORDO QUADRO ALLEGATO TECNICO RECUPERO ENERGETICO la procedura che deve essere seguita ogni qualvolta è prevista una analisi merceologica. L analisi merceologica verrà effettuata preferibilmente nei mesi estivi o invernali per tenere conto degli effetti di stagionalità sulla presenza dei rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica. Sono individuate le seguenti fasi: 1) individuazione in contraddittorio delle date di campionamento; 2) individuazione di minimo 3 campioni rappresentativi prelevati dal flusso destinato alla combustione con recupero energetico; in particolare, la massa del campione rappresentativo da preparare varia al variare della potenzialità dell impianto di combustione dei rifiuti urbani e assimilati con recupero energetico: 100 kg per potenzialità fino a 50 t/g; 200 kg per potenzialità oltre 50 t/g; 3) preparazione di ogni campione rappresentativo dei rifiuti secondo normative UNI9246 o ASTM metodo random; 4) ogni campione preparato secondo le indicazioni precedenti viene cernito a mano al fine di identificare le seguenti categorie: imballaggi in plastica e/o: imballaggi in carta e/o: imballaggi in alluminio ; 5) per imballaggio si deve intendere tutto ciò che costituisce l insieme di un contenitore, comprensivo di parti accessorie, secondo quanto indicato nel titolo II del D. Lgs. 22/97 e quanto considerato imballaggio dal CO.NA.I. Per una lista di prodotti da escludere si fa riferimento all Allegato 4; 6) dopo la cernita si provvede alla pesa delle frazioni separate; se la differenza tra la somma delle masse delle frazioni e la massa del campione è maggiore del 5% la prova deve essere ripetuta; 7) il contenuto percentuale di rifiuti di imballaggio, per singola tipologia di materiale, nei rifiuti urbani è dato da: P = 100 * C/R dove C è la massa degli imballaggi e R la massa del campione grezzo; 8) l indice di riferimento IR si individua pertanto in: (P campione 1 + P campione 2 + P campione 3) IR = 3 Allegato 3 Elenco impianti soggetti ad analisi merceologiche entro il 20/12/1999 SEABO Bologna AAMPS Livorno AMSA Milano META Modena APS Padova SILEA SPA (Valmadrera) ATENA (Vercelli) 22

ALLEGATO TECNICO RECUPERO ENERGETICO ACCORDO QUADRO ALLEGATO TECNICO 1B PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (23 LUGLIO 2001) 1) Determinazione quantità e corrispettivo a) Il materiale oggetto del presente allegato viene inteso il CDR regolamentato dal D.M. 5/2/98, nonché la frazione secca proveniente da impianti di valorizzazione di RU e rifiuti speciali assimilati, destinato a recupero energetico, di seguito indicati come combustibili alternativi. Le tipologie di materiale di imballaggio sono quelle previste dal Programma Generale di Prevenzione e Gestione CONAI. b) Il limite massimo della quantità da avviare a recupero energetico dei rifiuti di imballaggio in alluminio, carta e plastica sul totale dei rifiuti urbani è determinato dai quantitativi indicati nei Piani Specifici di Prevenzione dei Consorzi di filiera interessati. È fatta salva la facoltà di questi ultimi di riconoscere quantitativi maggiori. c) Il corrispettivo per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio, presenti nelle frazioni qualificate di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, viene riconosciuto, così come riportato al punto 3 a) dell'allegato Tecnico per il recupero energetico dei rifiuti di imballaggi stipulato in data 13.10.99 al gestore degli impianti di produzione di combustibile alternativo cui alla lettera a). d) Il gestore di ciascun impianto di cui al punto 2 provvederà ad emettere fattura con frequenza trimestrale, sulla base delle modalità riportate nella successiva Convenzione con ciascun Consorzio di filiera. I Consorzi di filiera interessati provvederanno a liquidare tali fatture entro 60 gg. fine mese dalla data di emissione. e) Il gestore degli impianti di combustibile alternativo, per accedere alla lista di cui al punto 2 e alla specifica convenzione con i Consorzi di filiera interessati, dovrà essere in attività e in grado di documentare sia la tipologia del materiale in ingresso come rifiuto urbano e/o rifiuto speciale assimilato, facendo riferimento ai Comuni di provenienza, sia le quantità di combustile alternativo effettivamente termovalorizzato, facendo riferimento ai singoli impianti di destino. f) Il corrispettivo unitario riconosciuto al gestore per il recupero dei rifiuti di imballaggi contenuti nel combustibile alternativo, di cui alla lettera a) prodotto ed effettivamente recuperato, sarà pari a quanto stabilito dall Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio, sottoscritto tra ANCI e CONAI in data 8 luglio 1999. g) Il corrispettivo è calcolato sulla base della quantità del combustibile alternativo di cui alla lettera a) prodotta e conferita agli impianti operanti sulla base del D.M. 5/2/98, o autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97, desumibili da scritture contabili o da documenti amministrativi previsti per la gestione dei rifiuti, moltiplicata per la percentuale di rifiuti di imballaggio determinata con le modalità riportate al punto 3. h) Al fine di massimizzare il recupero di materia, oltre che di energia, contenendo Io smaltimento in discarica, nonché per fornire i dati necessari per la redazione del Programma Generale di Prevenzione e Gestione CONAI, il gestore dell impianto si impegna a comunicare ai Consorzi di filiera le relative quantità di rifiuti di imballaggio eventualmente avviate a riciclo, provenienti dall impianto stesso. i) Nel caso di impianto di produzione di combustibile alternativo, di cui alla lettera a), che effettua simultaneamente anche termovalorizzazione del tal quale e che pertanto rientra nell Allegato 1A, il corrispettivo e i relativi obblighi sono regolati dal presente allegato solo per la quantità di combustibile alternativo prodotta e avviata a recupero. j) A tutti gli effetti, la Convenzione definita sulla base del presente allegato e i relativi oneri contrattuali, compresi quelli relativi all applicazione del pregresso, si intendono decorrenti a far data dalla stipula di detta Convenzione tra l impianto di produzione di combustibile alternativo e il singolo Consorzio di Filiera. 23

ACCORDO QUADRO ALLEGATO TECNICO RECUPERO ENERGETICO k) Si fissa convenzionalmente nella data del 30 settembre 2001 il termine entro il quale le aziende interessate possono avanzare richiesta di convenzione e nella data del 31 dicembre 2001 il termine entro il quale la stessa deve essere perfezionata tra gli impianti di produzione di combustibile alternativo di cui al successivo punto 2 e il singolo Consorzio di Filiera. Dopo tali termini, l impianto di produzione di combustibile alternativo perderà il diritto al riconoscimento del corrispettivo sul pregresso. l) Ai fini della completa valorizzazione del materiale, le parti di cui al presente accordo concordano la possibilità di avviare a recupero energetico la frazione residua dall operazione di selezione e/o riciclaggio, effettuata negli impianti indicati dai Consorzi di Filiera interessati e corrispondente alla frazione proveniente dalla raccolta differenziata. m) I Gestori degli impianti prendono in carico e recuperano la frazione residua di cui al punto precedente sino a un massimo del 10% della quantità di materiale effettivamente accreditato dai Consorzi di Filiera. Quantitativi eccedenti il detto 10% potranno essere conferiti mediante accordi bilaterali con il gestore. n) In considerazione dello stato di incertezza sulla classificazione degli scarti di selezione da utilizzare nella produzione di CDR e della necessità di verificare operativamente l intero ciclo di produzione del CDR stesso, per i soli impianti di cui al punto 2) del presente accordo che producono CDR a norma del DM 5/2/98, in caso di limitazioni normative documentate, è sospeso l obbligo di ritiro della frazione di cui ai punti l) e m). o) Entro il 31.12.2001, le parti si incontreranno al fine di valutare l applicazione della normativa e l effettivo sviluppo operativo della produzione ed utilizzo del CDR. Resta comunque inteso che eventuali variazioni sostanziali della normativa di riferimento anteriori alla data del 31.12.2001 comporteranno l obbligo per la parti di procedere con decorrenza immediata alla verifica delle specifiche condizioni dell Accordo in essere. 2) Elenco impianti di produzione combustibili alternativi a) Si riportano a seguire gli impianti che alla data di sottoscrizione del presente allegato hanno i requisiti per sottoscrivere la Convenzione: Ragione sociale impianto Provincia 1 ACM Dolo VE 2 AREA Ravenna RA 3 ATM Udine UD 4 AMNIU Prato PO 5 AMSA Milano MI 6 BAS Bergamo BG 7 CON.SMA.RI Pollenza MC 8 CONSORZIO QUADRIFOGLIO Firenze FI 9 D.G.I. Porto Azzurro LI 10 FERTILVITA Giussano PV 11 FERTILVITA Montanaso LO 12 LOMNELLINA ENERGIA Parona PV 13 MONTELLO SPA BG 14 NUOVA GEOVIS Bologna BO 15 SERUSO Monticello LC 16 SIEM Ceresara MN 17 SIEM Pieve di Coriano MN b) L elenco di cui al punto 2 a) sarà aggiornato in funzione delle nuove richieste di impianti da ammettere alla convenzione, a seguito di accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 1 c), che i gestori degli impianti di produzione di combustibile al- 24

ALLEGATO TECNICO RECUPERO ENERGETICO ACCORDO QUADRO ternativo avranno cura di far pervenire a CONAI. 3) Modalità di determinazione dei quantitativi di imballaggio presenti nel combustibile alternativo prodotto ed avviato a termovalorizzazione a) Al fine della determinazione delle percentuali di rifiuto di imballaggio presenti nel combustibile alternativo si concorda di procedere come segue: I. dai valori ottenuti sulla base delle analisi merceologiche (1) effettuate sugli impianti di termovalorizzazione di cui all Allegato 1A, si escludono tutte le frazioni merceologiche che durante le fasi di trasformazione del rifiuto tal quale in combustibile alternativo vengono estratte. In particolare, si sono tolte le frazioni relative a: rifiuti di imballaggio in vetro, rifiuti di imballaggio in acciaio, rifiuti organici e inerti presenti nella frazione altro rifiuto pesato. Effettuando tale elaborazione si ottiene che la percentuale di rifiuti di imballaggio avviati a recupero energetico presenti nel combustibile alternativo è pari al 37.51% così suddivisa: 17.55% imballaggi plastici; 19.04% imballaggi cellulosici; 0.92% imballaggi alluminio. II. è presumibile ipotizzare che durante le fasi di lavorazione del rifiuto, la presenza di imballaggi di cui al comma I sia soggetta a una diminuzione dovuta a perdite durante le fasi di trasformazione del rifiuto tal quale in combustibile alternativo. Tale fattore K è differente per ogni materiale di imballaggio: K=10% per plastica; K=30% per carta; K=70% per alluminio. III. Applicando il K di dispersione di cui al comma II alla percentuale di cui al comma I si ottiene che la presenza percentuale di rifiuti di imballaggio presenti nel combustibile alternativo avviato a termorecupero. Fino a nuova determinazione, la percentuale di rifiuti di imballaggio avviati a termorecupero è pari al 29,40% suddivisa nei tre materiali come segue: 15.80% imballaggi plastici; 13,33% imballaggi cellulosici; 0,28% imballaggi alluminio. b) Tale procedura di determinazione delle quantità di rifiuti di imballaggio avviate a termorecupero riportata alla precedente lett. a) sarà valida fino al 31 dicembre 2001. Per gli anni successivi, il K di dispersione di cui al precedente punto a) verrà determinato per ogni singolo impianto di cui al punto 2. 4) Gestione del periodo pregresso a) Al fine del riconoscimento del corrispettivo economico di cui al punto 1, si intende come pregresso il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2000. b) Il corrispettivo per il periodo pregresso sarà riconosciuto da ciascun Consorzio di Filiera solo dopo la sottoscrizione della specifica Convenzione tra il Consorzio stesso ed il Gestore dell impianto di produzione di combustibile alternativo. c) La determinazione della percentuale di rifiuti di imballaggio presenti nel combustibile alternativo prodotto ed avviato ad effettiva termovalorizzazione dal singolo impianto nel periodo pregresso di cui al punto 4 a) sarà determinata ai sensi di quanto descritto al punto 3 a. 1) Tali valori corrispondono al dato medio delle analisi merceologiche effettuate sui 27 impianti di termovalorizzazione ammessi a Convenzione riferiti all anno 2000. Tale dato sarà valido fino al 31 dicembre 2001 e verrà sottoposto a successiva verifica. 25