Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2617 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NEGRO, REGUZZONI, FUGATTI, LUSSANA, MUNERATO, RAINIERI, RIVOLTA Concessione di contributi per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici Presentata il 15 luglio 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge ha l obiettivo di rispondere alle necessità reali degli agricoltori e, principalmente, di concedere contributi per incentivare i proprietari a rinnovare le loro macchine agricole e operatrici. La rottamazione delle vecchie macchine agricole e operatrici è l unico strumento per ringiovanire il parco macchine e per ottenere una maggiore efficienza nel lavoro aziendale e, indirettamente, un risparmio di carburante e una maggiore razionalizzazione delle attività. Tutto ciò porta a migliorare nell insieme la sicurezza delle macchine per evitare le molte «morti bianche», che non compaiono nelle statistiche, ma che si ripetono ogni anno e che potrebbero essere evitate, ad esempio, con il miglioramento delle cabine in caso di ribaltamento. I dati ufficiali dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dell Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sugli infortuni in agricoltura legati all utilizzo di macchine agricole e operatrici registrano un calo negli ultimi anni. Peraltro, nel rapporto biennale dell ISPESL risultano soltanto 60 casi di macchine agricole non a norma su un totale di oltre 2.300 accertamenti. I casi di irregolarità riguardano macchinari di tipo obsoleto, e che comportano l insorgere di molti problemi atteso che,
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2617 attualmente, in Italia circolano 1.600.000 macchine agricole con un età media di venti anni. Un ulteriore obbiettivo è quindi quello di ridurre, con macchinari più moderni, l impatto ambientale. Per quanto concerne le trebbiatrici e le macchine agricole le vendite risultano in netta diminuzione. Le previsioni per il 2009 prevedono una contrazione del 40 per cento sulle vendite di mietitrebbie e del 25 per cento sulle vendite di trattori e macchine agricole: una situazione grave, che cancella in un attimo i timidi risultati del comparto raggiunti nel 2008. I commercianti di macchine agricole devono fare i conti, al pari di quanto avviene per i rivenditori di automobili, con una grave crisi economico-finanziaria, che ha influito negativamente sull accesso al credito e contemporaneamente anche sotto il profilo psicologico. Uno scenario che ha avuto ripercussioni sulle casse e sulla voglia di investire degli agricoltori e delle imprese di meccanizzazione agricola, il settore forse più attento alla modernizzazione delle macchine in agricoltura. Tra le cause di questa lunga frenata in arrivo, accanto alla crisi economica pesano anche altri fattori. I piani di sviluppo rurale non prevedono, salvo qualche eccezione e per segmenti di innovazione più legati alla zootecnia che alla meccanizzazione, incentivi e aiuti per ammodernare il parco macchine in maniera significativa, senza dimenticare che in alcune regioni i bandi sono stati emanati con forte ritardo e, purtroppo, con alcune misure non particolarmente adeguate per gli imprenditori del settore primario. Una delle soluzioni possibili è l introduzione di aiuti pubblici anche per la rottamazione di macchine agricole, esattamente come è avvenuto per il mondo dell automobile. È pertanto necessario prevedere provvedimenti destinati ad ammodernare la meccanizzazione in agricoltura, sotto forma di incentivi alla rottamazione per l acquisto di nuove macchine e alla messa a norma o all eventuale sostituzione del vecchio parco macchine, altrimenti, sul medio e lungo periodo, l Italia corre seriamente il pericolo di essere superata dai Paesi comunitari dell area centro-orientale, perdendo ogni competitività sui mercati internazionali.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2617 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge ha come finalità il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro degli operatori del settore agricolo, la salvaguardia dell ambiente e del territorio rurale, nonché lo sviluppo qualitativo delle produzioni del settore primario, mediante la previsione di incentivi per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici. ART. 2. (Incentivi per il rinnovo delle macchine agricole e operatrici). 1. Per l acquisto di nuove macchine agricole e operatrici, di cui agli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché di attrezzature portate e semiportate di cui all articolo 206 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con contestuale rottamazione della macchina o dell attrezzatura da sostituire avente i requisiti stabiliti dall articolo 3 della presente legge, è concesso un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il costruttore, il concessionario o il venditore riconosca uno sconto di almeno il 20 per cento del prezzo di listino. Un ulteriore contributo del 5 per cento è riconosciuto per l acquisto di macchine o attrezzature dotate di certificazione volontaria di prodotto relativa alla sicurezza, rilasciata da un organismo accreditato del Sistema nazionale per l accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione (SINCERT) o da altro un organismo equivalente operante nell Unione europea.
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2617 ART. 3. (Requisiti e rottamazione). 1. Per accedere al contributo di cui all articolo 2, le macchine agricole e operatrici nonché le attrezzature di cui al medesimo articolo 2, devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere state acquistate da oltre dieci anni; b) essere prive della marcatura CE, fatta eccezione per i trattori; c) essere state utilizzate per almeno 10.000 ore. d) appartenere alla stessa categoria della macchina o dell attrezzatura da acquistare. 2. Le spese e le operazioni di rottamazione delle macchine e delle attrezzature di cui al comma 1, da effettuare entro trenta giorni dall acquisto delle nuove macchine o attrezzature, sono poste a carico del concessionario o del venditore delle nuove macchine o attrezzature, che è tenuto a conservare il certificato di avvenuta rottamazione per dieci anni. ART. 4. (Parco macchine). 1. Fermi restando i requisiti di cui all articolo 3, comma 1, il contributo previsto dall articolo 2 è concesso per l acquisto di macchine agricole e operatrici e di attrezzature di cui al medesimo articolo 2 secondo le seguenti modalità: a) per le imprese agricole la potenza massima delle macchine e delle attrezzature acquistate deve essere commisurata alla superficie agricola utilizzata (SAU) desunta dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato prima della presentazione della richiesta del contributo, non superando, in particolare, il limite di 80 kilowatt forfetari per i primi 10 ettari, ai quali sono
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2617 sommati 6 kilowatt per ogni ettaro di SAU aggiuntivo; b) per le imprese agromeccaniche il valore complessivo delle macchine e delle attrezzature acquistate non può superare il 30 per cento della media del fatturato di ciascuna impresa degli ultimi tre anni. ART. 5. (Durata del contributo). 1. Il contributo di cui all articolo 2, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, è corrisposto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno.
PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
0,35 *16PDL0028450* *16PDL0028450*