L attività lavorativa degli autotrasportatori a cura di Franco Medri cronotachigrafo tempi e di riposo
PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO Si definisce con il termine : «Il complessivo di guida tra il termine di un di riposo e l inizio del di riposo seguente o tra un di riposo e un di riposo settimanale». Fine 11 ore consecutive Periodo Interruzione 45 minuti Periodo o settimanale 11 ore o 45 ore consecutive nuovo Periodo Schema n. 1 Il non deve superare 9 ore, ma tuttavia può essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell arco della settimana. Interruzione 45 minuti 11 ore Periodo Schema n. 2 h. 04.00 h. 08.30 h. 09.15 h. 13.45 h. 00.45 Dallo schema 2 si evince che l autista effettua nell arco delle 24 ore, da quando inizia l attività lavorativa, 12 ore e 15 minuti, nel rispetto delle prescrizioni generali, senza commettere infrazioni (il foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico può essere utilizzato per un massimo di 24 ore dall inserimento nell apparecchio). 15
«Occorre premettere che nel computo dei periodi dei conducenti non devono essere ricompresi anche le altre mansioni svolte dal conducente che, viceversa, devono essere comprese nel computo generale dell orario di lavoro. Nel caso rappresentato, ai sensi del citato Regolamento CE 561/2006, il conducente non doveva osservare alcuna interruzione dei tempi, non avendo raggiunto il prescritto limite temporale di guida di almeno. La restante parte di attività lavorativa, non computabile ai fini della guida, deve essere presa in considerazione per la verifica del rispetto dell orario di lavoro di cui alla Direttiva 2002/15/CE, recepita con il D. L.vo 234/2007. Quest ultima disciplina prevede anch essa dei periodi di riposo intermedi in base alla quale, fermo restando le disposizioni del Regolamento CE 561/2006, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza riposo intermedio. Nel particolare, l orario di lavoro -guida ed altro- deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno se il totale delle ore di lavoro è compreso tra le 6 e 9 ore, e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art. 9, comma 2 del D. L.vo 234/2007» (vedasi la circolare del Ministero dell Interno prot. n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010). 1h e 20 10 55 20 25 30 1h e 15 10 35 30 Nell ipotesi rappresentata (schema 7) non è stata commessa alcuna violazione in quanto non è stato superato il prescritto limite temporale di. Schema n. 7 Altre mansioni 3 ore 2 ore 1 ora Schema n. 8 Anche in questa ipotesi (schema 8) non vi sono sanzioni applicabili sia per il Codice della Strada che per il D. Lgs. n. 234/07. 21
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE I conducenti devono aver effettuato un nuovo di riposo nell arco di 24 ore dal termine del precedente di riposo o settimanale. Si definisce con il termine di riposo regolare : «ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; omissis» (schema 9). Interruzione 45 minuti Periodo 11 ore consecutive Schema n. 9 Si definisce con il termine di riposo regolare : «ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione» (schema 10). regolare 3 ore 9 ore Periodo Schema n. 10 22
Dall analisi dei tabulati del tachigrafo digitale, si evince che il riposo frazionato non è stato effettuato correttamente; infatti il conducente parte alle ore 02,36 (ora UTC) del 02.03.2011 e non riesce a effettuare il riposo in modo regolamentare entro le ore 02,36 (ora UTC) del 03.03.2011 in quanto termina l attività lavorativa alle ore 19,16 (ora UTC) del 02.03.2011 (effettua solo 7 ore e 20 minuti di riposo continuativo). Al caso in esame concorre anche la violazione relativa al superamento del. PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO Si definisce con il termine «di riposo ridotto» ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo ridotto tra due periodi di riposo settimanale (schema 11). Interruzione 45 minuti Periodo 9 ore consecutive Schema n. 11 Per quanto riguarda l obbligo della registrazione del riposo, si precisa che: «L art. 15, paragrafo 2, del Reg. 3821/85 CEE, prescrive che «Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono: a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme all allegato I (dispositivo analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l insudiciamento del foglio; oppure b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell allegato IB (dispositivo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell apparecchio di controllo». 25
PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO CON MULTIPRESENZA In caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo di riposo di almeno 9 ore nell arco di 30 ore dal termine di un di riposo o settimanale (schema 13). Si precisa che le prescritte interruzioni (45 minuti) devono essere intercalate ogni 4 ore e per garantire l osservanza delle prescrizioni regolamentari. Se un secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un di 45 minuti del «tempo di disponibilità» di tale secondo conducente può essere considerato come «interruzione» (vedasi la nota orientativa n. 2 della Commissione Europea). AUTISTA 1 di disponibilità di disponibilità 9 ore Periodo (vanno conteggiate anche le interruzioni) Schema n. 13 L interruzione di 45 minuti consecutivi può essere assorbita dal di disponibilità del conducente (vedasi nota orientativa n. 2 della Commissione UE). Periodo (vanno conteggiate anche le interruzioni) di disponibilità di disponibilità 9 ore Schema n. 13 AUTISTA 2 29
Ipotesi Periodo (massimo 9 ore) Periodo (massimo 10 ore due volte alla settimana) Periodo settimanale (massimo 56 ore) Periodo bisettimanale (massimo 90 ore) regolare (minimo 11 ore consecutive) regolare frazionato (minimo 3 ore + minimo 9 ore) [1] ridotto (minimo 9 ore consecutive tre volte alla settimana) settimanale regolare (minimo 45 ore) settimanale ridotto (minimo 24 ore con recupero entro la terza settimana) Interruzioni della guida (almeno 45 minuti dopo oppure - intercalate in tale - almeno 15 minuti e ) Mancata tenuta regolare estratto del registro di servizio o copia dell orario di servizio Altri membri dell equipaggio Inosservanza intimazione di non proseguire il viaggio (nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7) Inosservanza da parte dell impresa delle disposizioni di cui all art. 10 Reg. 561/2006 Le cifre in rosso si riferiscono all importo scontato del 30% Eccedenza o riduzione fino al 10% ECCEDENZA Fino a 9 ore e 54 minuti Art. 174/4 c. 1 : 40,00 28,00 fascia notturna: 53,33 37,33 ECCEDENZA Fino a 11 ore Art. 174/4 c. 1 : 40,00 28,00 fascia notturna: 53,33 37,33 ECCEDENZA Fino a 61 ore e 36 minuti Art. 174/4 c. 1 : 40,00 28,00 fascia notturna: 53,33 37,33 ECCEDENZA Fino a 99 ore Art. 174/4 c. 1 : 40,00 28,00 fascia notturna: 53,33 37,33 RIDUZIONE Fino a 9 ore e 54 minuti Art. 174/4 c. 2 : 211,00 147,70 fascia notturna: 281,33 196,93 RIDUZIONE Fino a 10 ore e 48 minuti Art. 174/4 c. 2 : 211,00 147,70 fascia notturna: 281,33 196,93 RIDUZIONE Fino a 8 ore e 6 minuti Art. 174/4 c. 2 : 211,00 147,70 fascia notturna: 281,33 196,93 RIDUZIONE Fino 40 ore e Non si applica alcuna sanzione RIDUZIONE Fino 21 ore e 36 minuti Non si applica alcuna sanzione RIDUZIONE Art. 174/8 c.: 163,00 114,10 fascia notturna: 217,33-2 punti 152,13 Art. 174/9 c.: 324,00 226,80 fascia notturna: 432,00 302,40 Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell equipaggio che non osservano le relative disposizioni Art. 174/11 c.: 1865,00 1305,50 fascia notturna: 2.486,67 1740,67 - ritiro immediato della patente Art. 174/14 c.: 324,00 226,80 per ogni dipendente cui la violazione si riferisce fascia notturna: 432,00 302,40 (fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato) 45
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