CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



Documenti analoghi
Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

S.O. alla G.U. n.80 del (fonte Guritel)

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

D.M Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

Domanda: C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale D i pa r ti m e nt o S v ilu p po E c o n o mi c o Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Patente di guida: irregolarità e relative sanzioni

TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI

CORSO RECUPERO PUNTI PATENTE

REGOLAMENTO AUTO AZIENDALI

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.


Il Ministro dello Sviluppo Economico

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

Prot. n Livorno, 20 Luglio 2011

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

Prot. 2008/ /Giochi Ltt

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

Circolare n. 9. del 22 luglio 2009

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

1. Premessa e definizioni

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Circolare N.27 del 23 febbraio Certificati di malattia: nuovi servizi per il datore di lavoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA. N /28 Reg. Deter. Data: 02/04/2007

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.

Ministero della Giustizia DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Riferimenti normativi

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

Ministero dell istruzione dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

COMUNICAZIONE MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI

COMUNE DI ACCETTURA Provincia di Matera

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING E DELLE PRATICHE CORRELATE. Art. 1. (Finalità)

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano

Codice antimafia, via libera alle modifiche Ipsoa.it

INDIZIONE E MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LOTTERIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CON PARTECIPAZIONE A DISTANZA DENOMINATA LA FORTUNA GIRA ON LINE

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

Consiglio regionale della Toscana

Circolare N.10 del 17 Gennaio Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

D. LGS 81/2008. Oggetto della valutazione dei rischi

La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE VEZZALI, FABRIZIO DI STEFANO, FITZGERALD NISSOLI, PORTA

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

SERVIZIO QUALITA D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. CASSINELLI. SERVIZIO PROPONENTE: d Ufficio VERBALE NON CONTESTATO

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

REGOLAMENTO REGIONALE

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 841 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FALLICA, BERGAMINI, BERNARDO, BIANCOFIORE, CARLUCCI, CATONE, CICU, COLUCCI, GREGORIO FONTANA, GAROFALO, GIAMMANCO, IAPICCA, LO MONTE, LO PRESTI, ORSINI, PE- LINO, LUCIANO ROSSI, SPECIALE, VALENTINI Disposizioni per l introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in mteria di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni Presentata il 7 maggio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Ogni anno si verificano gravi incidenti in mare per la collisione di imbarcazioni di cui sono vittime decine di persone, soprattutto durante il periodo estivo, quando il traffico in mare è maggiore. Con questa proposta di legge, che introduce la patente nautica a punti e il patentino nautico a punti (quest ultimo per la guida di natanti e imbarcazioni al di sotto dei requisiti tecnici previsti dall articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), si vogliono ridurre gli incidenti in mare e responsabilizzare maggiormente i conducenti di natanti e imbarcazioni. Dopo l esito positivo avuto con la patente a punti per le auto, che ha ridotto significativamente gli incidenti sulle strade ed autostrade, questo testo legislativo propone un analogo sistema sanzionatorio per i conducenti di natanti e imbarcazioni, in modo da regolare con metodo rigoroso il traffico in mare. Si tratta di una norma equa e giusta, che consentirà un maggiore controllo del traffico marittimo e di ridurre gli incidenti

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 841 tramite una maggiore responsabilizzazione dei conducenti di natanti. Il sistema a punti per la patente nautica e il patentino nautico garantirà anche con l introduzione, prevista dall articolo 2 della presente proposta di legge, di una banca dati in cui sono raccolti tutti i dati per l individuazione dei natanti e delle imbarcazioni un più ordinato e disciplinato traffico marittimo da diporto. La sicurezza in mare, infatti, sarà maggiore e ciò consentirà una più facile vigilanza marittima, a tutto vantaggio dell incolumità delle persone che circolano in mare per porto, e soprattutto dei bagnanti e dei subacquei.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 841 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto). 1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall articolo 4, a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L indicazione della decurtazione del punteggio relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 2. L organo da cui dipende l agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell organo di polizia, dell avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 841 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell articolo 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell autorizzazione e i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati di cui all articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero delle infrastrtutture e dei trasporti.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 841 Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica. ART. 2. (Banca dati). 1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica. 2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati: a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione; b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente; d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l indicazione dei danni causati a persone e cose; e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 841 via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall articolo 1, comma 3. ART. 3. (Patentino nautico a punti). 1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti. 3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino. ART. 4. (Delega al Governo). 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1e3,sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 841 della patente nautica o dal patentino nautico e l indicazione del numero dei punti decurtati; c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo, della patente nautica o del patentino nautico.

0,35 *16PDL0007450* *16PDL0007450*