I668 - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO Provvedimento n. 16500 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



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I668 - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO Provvedimento n. 16500 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2007; SENTITO il Relatore il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 81 del Trattato CE; VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTO il proprio provvedimento del 24 maggio 2006, con il quale è stata avviata l istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI ( di seguito FNOVI) e dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino al fine di accertare l esistenza di violazioni dell articolo 81 del Trattato CE consistenti nell adozione da parte della FNOVI delle disposizioni contenute agli articoli da 54 a 57 ( Pubblicità ) ed agli articoli 60 e 64 ( Onorari ) del codice deontologico e nell approvazione di un tariffario di onorari minimi da parte dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, nonché per verificare in che misura tale intesa fosse riconducibile, seppure in parte, alla legge n. 175/92 e, in tal caso, verificare la compatibilità di tale legge con gli articoli 3, lettera g), 4 e 98, 10 e 81 del Trattato CE; VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223; VISTO il proprio provvedimento del 6 settembre 2006, con il quale è stato comunicato alle imprese nei confronti delle quali erano pendenti procedimenti volti all accertamento della violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, che potevano presentare impegni ai sensi dell articolo 14-ter della legge n. 287/90, come novellato dalla legge n. 248/06, entro e non oltre tre mesi dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/06; VISTA la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell articolo 14-ter della legge n. 287/90, assunta nell adunanza del 12 ottobre 2006; VISTA la comunicazione del 10 novembre 2006, con la quale la FNOVI e l Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino hanno presentato impegni ai sensi dell articolo 14-ter della legge n. 287/90; VISTO il proprio provvedimento del 15 novembre 2006, con il quale è stata disposta la pubblicazione dei suddetti impegni ed è stata fissata al 28 febbraio 2007 la data di chiusura del connesso procedimento di valutazione; VISTE le osservazioni dei terzi interessati e la conseguente replica dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino pervenuta in data 9 gennaio 2007; VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell articolo 11, comma 4, del Regolamento CE n. 1/2003; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. IL FATTO a) Le Parti 1. La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI (di seguito FNOVI) è un ente di diritto pubblico, costituito nel 1946, che riunisce i cento Ordini provinciali dei medici veterinari esistenti in Italia. La FNOVI è disciplinata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, n. 233 del 13 settembre 1946 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950. I principali organi della Federazione sono il Consiglio Nazionale e il Comitato Centrale. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini Provinciali. Spetta al Consiglio Nazionale l approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, nonché la determinazione del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare. Il Comitato Centrale è l organo di governo della Federazione, cui compete, tra l altro, la vigilanza sul rispetto del decoro e dell indipendenza della professione, il coordinamento e la promozione dell attività degli Ordini, lo sviluppo sul piano nazionale di tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale

degli iscritti, nonché l esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi. Contro i provvedimenti disciplinari del Comitato Centrale è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 2. L Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino è stato istituito con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Ciascun Ordine Provinciale dei medici veterinari elegge fra i propri iscritti il Consiglio Direttivo, al quale spetta, tra l altro, la tenuta dell albo al quale è necessario iscriversi per l esercizio dell attività professionale, la vigilanza sul rispetto del decoro e dell indipendenza degli iscritti e l esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all albo. Inoltre, se richiesto, il Consiglio Direttivo può interporsi nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti l esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza o, in caso di mancato accordo, dando il parere sulle controversie medesime. b) L avvio del procedimento istruttorio: la condotta oggetto di contestazione 3. In data 24 maggio 2006 l Autorità ha avviato un istruttoria nei confronti della FNOVI e dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, al fine di accertare l esistenza di un eventuale intesa in violazione dell articolo 81 del Trattato CE sul mercato della fornitura delle prestazioni dei servizi veterinari con riguardo alla fissazione di tariffe minime da parte dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino ed alle disposizioni contenute nel codice deontologico dei medici veterinari riguardanti l inderogabilità delle tariffe minime (artt. 60 e 64) e la pubblicità sanitaria (artt. da 54 a 57). 4. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione pervenuta in data 20 aprile 2006, con la quale un medico veterinario iscritto all Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, lamentava come il suindicato Ordine avesse avviato nei suoi confronti tre procedimenti disciplinari per il mancato rispetto della tariffa professionale, avendo percepito onorari al disotto dei minimi tariffari, nonché per violazione della legge n. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari. 5. In particolare, il codice deontologico dei medici veterinari, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOVI il 3 aprile 1993 e modificato in data 5 aprile 2003, all articolo 60 stabiliva che: Il medico veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa o nelle convenzioni concordate con l Ordine; può tuttavia eccezionalmente prestare la propria opera a titolo gratuito, purché la forma e il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza. Alla luce di tale previsione, l Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino approvava il 28 febbraio 1996 un tariffario contenente tariffe minime per le prestazioni medico-veterinarie. Inoltre, gli articoli da 54 a 57 del codice deontologico, nel disciplinare la pubblicità sanitaria, prevedevano una serie di limitazioni sia con riguardo ai mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari che ai contenuti dell informazione pubblicitaria, la cui inosservanza era assistita dall applicazione di sanzioni disciplinari. 6. Le previsioni in materia tariffaria adottate dall Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, unitamente all obbligo di rispettare una tariffa minima come formulato dall articolo 60 del codice deontologico, le limitazioni alla pubblicità e la previsione di sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni deontologiche, apparivano volte a limitare la concorrenza tra professionisti, impedendo agli stessi, da un lato di gestire una importante variabile del proprio comportamento concorrenziale rappresentata dal prezzo, dall altro di pubblicizzare la propria attività, ostacolando così il diffondersi di informazioni rilevanti per consentire scelte consapevoli da parte dei fruitori dei servizi. c) Il mercato rilevante 7. Il mercato interessato dalle condotte oggetto del procedimento istruttorio corrisponde a quello della fornitura delle prestazione dei servizi veterinari. Dal lato della domanda, le prestazioni veterinarie vengono richieste tanto per gli animali da reddito che per quelli da compagnia. Per quanto riguarda gli animali da compagnia, nel 2003, uno studio di Assalzoo stimava in oltre 53 milioni gli animali che vivono in oltre 20 milioni di famiglie italiane. La tendenza sembra in aumento per le diverse specie. Prevalgono gatti, cani, pesci d acquario ed uccelli di voliera. Secondo stime del centro studi Zoomark, il mercato italiano dei prodotti e dei servizi per animali da compagnia nel biennio 2001-2002 si è confermato il più dinamico ed ad alto potenziale di crescita di tutta l Unione Europea. Nel 2003, il fatturato per il PET market in Italia per quanto riguarda le cure veterinarie è stato 235 milioni di euro (Nomisma, Libro Bianco della professione veterinaria in Italia-maggio 2005). L offerta è rappresentata da veterinari privati che sono la categoria più rilevante, seguita dai veterinari che lavorano per le ASL, presso le università, nell industria e presso associazioni di allevatori. 2

Nel 2006 i veterinari iscritti all Ordine ammontavano complessivamente a 24.476 unità. 8. Quanto alla dimensione geografica, il mercato interessato può essere considerato nazionale dal momento che il codice deontologico vincola tutti i veterinari operanti sul territorio nazionale, a prescindere dal mercato locale sul quale svolgano prevalentemente o esclusivamente la loro attività. Inoltre, si assiste sempre più ad una maggiore mobilità degli animali d affezione che seguono i proprietari nei loro spostamenti obbligando così gli utenti a servirsi di prestazioni di professionisti operanti in diverse province. II. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLA FNOVI E DALL ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TORINO 9. In risposta alle criticità di natura concorrenziale rilevate dall Autorità, la FNOVI e l Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino hanno presentato, in data 10 novembre 2006, impegni ai sensi dell articolo 14-ter della legge n. 287/90. 10. L impegno presentato da FNOVI si sostanzia: a) nella sostituzione, entro il 1 dicembre 2006, di tutti gli articoli contenuti nel Capo VII del codice deontologico con un unica disposizione, l articolo 47, che prevede la possibilità del medico veterinario di effettuare pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, l onorario ed i costi complessivi delle prestazioni. La pubblicità dovrà essere effettuata secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall Ordine provinciale, ed è fatto divieto di pubblicità non palese; b) nella sostituzione entro la stessa data di tutti gli articoli contenuti al Capo VIII con un unica disposizione, l articolo 48, che stabilisce che il professionista determina con il cliente il compenso professionale; c) nell abrogazione degli articoli 15, 32, 33, 37, 41, 43 e 69, comma 2 1, del codice deontologico; d) nel portare all attenzione dell Autorità l intero schema di nuovo codice deontologico che verrà approvato dal Consiglio Nazionale della FNOVI entro il 20 dicembre 2006 ed eventuali revisioni del codice stesso che in futuro potranno rilevare ai sensi e per gli effetti della legge n. 287/90. In data 15 gennaio 2007 la FNOVI ha trasmesso il nuovo codice deontologico che tiene conto degli impegni proposti. 11. L impegno presentato dall Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino prevede: a) di abrogare entro il 30 novembre 2006 il vigente tariffario degli onorari minimi per le prestazioni medico-veterinarie e di non ripresentare in futuro tariffari di analoga natura; b) di consentire ai propri iscritti di svolgere pubblicità informativa circa i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni; c) di non avviare procedimenti disciplinari o se già avviati, disporne l archiviazione - per violazione di prescrizioni riguardanti imposizioni tariffarie e/o addebiti per violazione di disposizioni limitative del diritto di svolgere pubblicità informativa, purché nel rispetto dei principi di trasparenza e verità del messaggio pubblicitario e della normativa sulla pubblicità sanitaria; d) di rinunciare a sostenere i suddetti profili di illiceità nei procedimenti disciplinari già definiti avanti al Consiglio dell Ordine e pendenti avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, e di rappresentare l abrogazione dei minimi tariffari e l ampliamento sia per quanto riguarda i contenuti che i mezzi utilizzabili, della facoltà dei sanitari di farsi pubblicità. 12. In data 29 dicembre 2006 l Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino ha trasmesso all Autorità la delibera adottata dall assemblea degli iscritti in data 29 novembre 2006, con la quale è stato abrogato il tariffario in precedenza approvato dalla stessa assemblea. Il Presidente dell Ordine ha inoltre 1 [Si riporta di seguito il testo degli articoli: Art. 15 - Il medico veterinario non deve esercitare in ambienti non adeguati al decoro professionale. La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture sanitarie consentite per l esercizio professionale, è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle immediate vicinanze di quella di un collega, va preventivamente chiesto e ottenuto il consenso dell Ordine. E fatto a chiunque obbligo di comunicare all Ordine qualsiasi abuso. Art. 32 - E illecito qualsiasi comportamento rivolto a sottrarre clientela ad altro collega. Art. 33 - Il medico veterinario che supplisce un collega deve cessare dalla supplenza al ritorno di quest ultimo, al quale è tenuto a fornire informazioni circa il lavoro svolto. Gli onorari spettanti al sostituto sono concordati tra i colleghi, nel rispetto della dignità professionale; nei casi controversi o dubbi, è necessario rivolgersi al Consiglio dell Ordine, al quale spetta decidere come arbitro tra le parti. Art. 37 -Il consulente che visita un animale malato non può assumerne poi direttamente la cura; qualunque provvedimento terapeutico deve essere portato a conoscenza del medico curante. Art. 41 - Nel corso della malattia, il consulente non deve ritornare a visitare l animale, se non chiamato dal curante, e si deve astenere da qualsiasi intromissione, anche indiretta, nella cura di esso. Art. 43 - Il consulente non accettato dal curante, chiamato da chi ha interesse alla cura dell animale, può prestare l opera sua e può subentrare nella prosecuzione della cura, sempre dopo aver accertato che il collega si è ritirato. Art. 69, comma 2 - Ogni altra convenzione che il medico veterinario intendesse stipulare, anche con Enti privati, in materia di prestazioni professionali, deve essere comunicata all Ordine per l approvazione.] 3

portato a conoscenza degli iscritti anche gli altri impegni sottoscritti dal Consiglio dell Ordine con riguardo al procedimento in oggetto. III. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI 13. L Autorità ha ricevuto osservazioni soltanto da parte dell Associazione per la Difesa e l Orientamento dei Consumatori-ADOC, la quale ha manifestato l opportunità di mantenere, almeno per un periodo transitorio, un tariffario minimo di riferimento, da rendere accessibile al pubblico anche sul sito web dell Ordine, per far conoscere all utente il prezzo che sarà richiesto dal singolo professionista in rapporto alla prestazione erogata. Così, pure nel codice deontologico dovrebbe essere inserito l obbligo per il veterinario di esporre al pubblico nel proprio ambulatorio gli onorari riferiti alle prestazioni comuni e ricorrenti, nonché quelli riferibili a particolari interventi specialistici e l entità di eventuali maggiorazioni in caso di particolari circostanze (festività, notte). Per quanto riguarda la pubblicità, infine, il nuovo codice deontologico dovrebbe consentire anche quella comparativa. 14. Con nota pervenuta in data 9 gennaio 2007 l Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, nel sottolineare che gli impegni presentati tenevano conto dell importanza della qualità del servizio offerto, si dichiarava disponibile ad organizzare specifiche campagne informative sulle novità introdotte dall Ordine a tutela del consumatore e della concorrenza, nonché in merito alle buone regole veterinarie che gli iscritti all albo dei veterinari dovranno seguire. IV. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 15. Gli impegni presentati dalla FNOVI e dall Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, precedentemente descritti, appaiono idonei ad eliminare quelle restrizioni all autonomia dei medici veterinari rappresentate dalla fissazione di tariffe minime e dalla loro obbligatorietà stabilita nel codice deontologico del 1993. Gli stessi impegni appaiono anche idonei a rimuovere quelle limitazioni all attività pubblicitaria dei veterinari contenute nelle disposizioni deontologiche. Gli impegni presentati rappresentano infatti un significativo adeguamento del codice deontologico e delle attività svolte dalle suindicate associazioni ai principi concorrenziali più volte sottolineati dall Autorità e ripresi da ultimo anche nell articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 2006, n. 248 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale". 16. Gli impegni presentati dalla FNOVI con riguardo alla pubblicità, e trasfusi nell articolo 48 del nuovo codice deontologico, consentiranno ai veterinari di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, l onorario e i costi complessivi delle prestazioni. Unico obbligo di cui il sanitario dovrà tener conto è quello di fare pubblicità secondo correttezza, trasparenza, verità e di non effettuare pubblicità non palese. La nuova disposizione deontologica consentirà quindi l utilizzo da parte di tale categoria di professionisti della pubblicità come leva concorrenziale e come strumento per superare le asimmetrie informative fra veterinario e cliente. La pubblicità, infatti ha una funzione realmente informativa quando riguarda elementi di fatto, quali prezzi, caratteristiche, risultati. Le precedenti limitazioni a divulgare notizie essenziali ai fini di una valutazione dell attività del veterinario privavano infatti di ogni utilità informativa le comunicazioni pubblicitarie. 17. Al riguardo, si osserva che la pubblicità costituisce un elemento importante dello stato di concorrenza su un determinato mercato, in quanto consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, la qualità delle prestazioni e il loro costo (sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 marzo 2001, causa T-144/99, IMA/Commissione, in Racc. 2001, p. I-3541. In senso analogo, cfr. pure TAR Lazio, sentenza del 26 novembre 2004, n. 446/2004, relativa al caso Selea/Ordine dei Farmacisti). Più in particolare, la promozione dei servizi, quando verte su informazioni esatte e precise, serve ad accrescere l informazione a vantaggio degli utenti e costituisce un elemento importante del processo concorrenziale. La pubblicità, pertanto, funziona da leva concorrenziale in quanto facilita l ingresso di nuovi operatori e costituisce, nel contempo, uno stimolo all innovazione nella produzione dei beni e nella prestazione di servizi per gli operatori già presenti sul mercato. 18. La nuova norma deontologica non contiene, inoltre, a differenza di quanto era precedentemente previsto, limitazioni per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali è possibile effettuare la pubblicità. Anche sotto tale profilo, la nuova disposizione risulta coerente con i principi concorrenziali espressi anche dall Autorità, e cioè che l individuazione preventiva dei mezzi attraverso i quali è possibile promuovere i servizi professionali non appare giustificata nella misura in cui non risulta possibile stabilire se un dato 4

mezzo sia o meno idoneo di per sé a ledere il decoro di una professione e che comunque in caso di eventuale inadeguatezza di un mezzo di comunicazione sarà lo stesso mercato ad effettuare la relativa selezione. Pertanto, in relazione a tale modifica, i medici veterinari, avranno a disposizione vari mezzi di comunicazione, tra i quali sceglieranno quello più adatto a raggiungere il loro target di riferimento. 19. L impegno relativo alla libera negoziabilità degli onorari tra le parti, trasfuso nell articolo 49 del nuovo codice deontologico, consentirà al professionista di gestire un importante variabile del proprio comportamento concorrenziale, rappresentata dal prezzo della prestazione professionale, variabile che precedentemente essi non potevano attivare nei riguardi dei clienti con significativa riduzione della loro libertà di azione e confronto nell ambito dello svolgimento della loro attività economica. Inoltre, dal punto di vista degli utenti-consumatori, la libera determinazione del prezzo della prestazione, unitamente alla pubblicizzazione dello stesso, consentirà agli stessi di valutare la congruità del prezzo chiesto dal professionista rispetto a quello di mercato. 20. Va inoltre sottolineato come gli impegni proposti dalla FNOVI non hanno riguardato solamente le disposizioni del codice deontologico oggetto di contestazione nel provvedimento di avvio dell istruttoria, ma anche altre disposizioni che sono risultate in contrasto con i principi della concorrenza, quali gli articoli 15, 32, 33, 37, 41, 43 e 69, comma 2, del medesimo codice deontologico. Fra questi va evidenziato ad esempio l articolo 15 con il quale si regolamentava la dislocazione geografica delle strutture veterinarie, richiedendo il rispetto di una distanza minima fra queste. 21. Inoltre, allo scopo di assicurare ai consumatori un effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ancor prima della data del 1 gennaio 2007 prevista per l adeguamento dei codici deontologici al contesto normativo di cui al decreto legge n. 223/06, la Federazione ha approvato un nuovo codice deontologico, che dà conto dei principi affermati a livello nazionale e comunitario. La FNOVI si è inoltre impegnata per il futuro a portare a conoscenza dell Autorità quelle modifiche del codice deontologico che potranno avere effetti sulla concorrenza. 22. Gli impegni presentati dall Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino e consistenti nell abrogazione del tariffario di onorari minimi, già peraltro eseguiti, in quanto l assemblea degli iscritti ha provveduto all abrogazione del predetto tariffario, oltre ad eliminare ogni imposizione tariffaria restituiranno al professionista la facoltà di stabilire liberamente il prezzo delle prestazioni e quindi di controllare un importante variabile delle proprie scelte imprenditoriali. Va peraltro sottolineato come il meccanismo dei prezzi prefissati faceva sì che la qualità non fosse una variabile che concorreva alla determinazione degli stessi, e, quindi, non costituiva né un parametro di riferimento per il cliente/utente che si trovava a compiere le proprie scelte sul mercato, né un valido incentivo per il professionista ad offrire servizi qualitativamente migliori di quelli offerti dai propri concorrenti. 23. L Ordine si è anche impegnato a non ripresentare tariffari di analogo contenuto, e ciò a garanzia che anche in futuro non verranno fissati prezzi minimi e che verrà assicurato il rispetto dei principi della concorrenza. Al riguardo, le osservazioni dell ADOC sull opportunità di passare da un tariffario obbligatorio ad uno di riferimento non appaiono condivisibili, dal momento che un tariffario di riferimento si presta comunque a favorire un coordinamento di comportamenti in violazione delle norme a tutela della concorrenza. 24. Per quanto riguarda la pubblicità, anche in linea con la disciplina contenuta sul punto nel nuovo codice deontologico, l Ordine di Torino ha assunto l impegno a consentire un ampliamento delle possibilità per i singoli professionisti di promuovere i propri servizi, permettendo di pubblicizzare i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni. Come sopra indicato, tale impegno appare idoneo a rimuovere le precedenti limitazioni e ad aumentare la libertà del professionista e le possibilità di scelta dei clienti, riducendo l asimmetria informativa fra questi. 25. Coerentemente e in ottemperanza agli impegni di cui sopra, l Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino si è impegnato a non avviare, così come ad archiviare, procedimenti disciplinari per violazione delle passate disposizioni tariffarie e limitative della pubblicità, e a non coltivare i suddetti profili nei procedimenti disciplinari pendenti avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Gli impegni assunti dispiegheranno, quindi, un immediato effetto positivo e risolutivo di tutti quei contenziosi nati a seguito dei procedimenti disciplinari avviati dall Ordine a seguito dell approvazione del tariffario degli onorari minimi e delle limitazioni alla pubblicità informativa. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani- FNOVI in data 10 novembre 2006 sono tali da far venire meno le limitazioni poste in termini di mezzi e di contenuti alla pubblicità dei medici veterinari, oltre a far venir meno l obbligatorietà della tariffa minima, stabilendo la regola per la quale è il professionista a fissare con il cliente il compenso professionale; 5

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati in data 10 novembre 2006 dall Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, consistenti nell eliminazione di ogni imposizione tariffaria, che non verrà più riproposta, e nell ampliamento della possibilità dei singoli professionisti di effettuare pubblicità informativa, con effetti anche sui procedimenti disciplinari già avviati o conclusi per violazione di prescrizioni riguardanti imposizioni tariffarie e limitative del diritto di svolgere pubblicità, sono idonei a rimuovere le criticità concorrenziali contestate, relative alla fissazione di prezzi minimi ed alla pubblicità; RITENUTO, quindi, che gli impegni offerti dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani-FNOVI e dall Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, nei termini sopra esposti, sono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria nei confronti della FNOVI e dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino; RITENUTO, inoltre, di disporre l obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani-FNOVI e dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, ai sensi dell articolo 14-ter, comma 1 della legge n. 287/90; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l infrazione, ai sensi del medesimo articolo; Tutto ciò premesso e considerato: DELIBERA a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani-FNOVI e dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, così come originariamente presentati dalle stesse parti nei termini sopra descritti; b) di chiudere il procedimento nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani-FNOVI e dell Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, senza accertare l infrazione, ai sensi dell articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90; Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 6