II) dalle eventuali liberalità provenienti da altre fonti pubbliche. III) da finanziamenti e contributi governativi nonché di soggetti



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Statuto della Fondazione "Carlo e Dirce Callerio Onlus" Principi Generali Art. 1. Natura e fini a) La Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus, di seguito denominata Fondazione, ente morale riconosciuto con d.p.r. 1065 del 23.09.1970 (ventitré settembre millenovecento settanta), e con successiva modifica statutaria approvata con d.m. del 19 aprile 1999, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999, posto sotto l egida del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, è stata istituita per disposizione dei fondatori Dirce e Carlo Callerio. Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Onlus dal 31.01.1998 (trentuno gennaio millenovecentonovantotto), ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Fondazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo ONLUS. b) La Fondazione è una istituzione privata di alta cultura, laica, pluralista e indipendente che si rifà ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e agli impegni internazionali assunti dall Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione. c) I compiti primari della Fondazione sono la ricerca scientifica e la formazione nei campi della biologia e della medicina, senza finalità speculativa o di lucro, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, il benessere e la salute dell uomo. d) In conformità a quanto previsto dall art. 10, primo e quarto comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. e) La Fondazione è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. f) Il patrimonio della Fondazione è costituito: I) dai beni donati dai fondatori (complesso di edifici ad uso laboratori di ricerca scientifica, due unità immobiliari ad uso abitazione, e fondi rustici, costituiti da bosco e giardino), II) dalle eventuali liberalità provenienti da altre fonti pubbliche o private, III) da finanziamenti e contributi governativi nonché di soggetti privati, IV) da contributi di laboratorio versati da coloro che fre-

quentano l istituzione, V) dal reddito derivante dalla applicazione pratica di scoperte realizzate nei laboratori della Fondazione stessa. g) La Fondazione ha la propria sede in Trieste, via Fleming 22-31. h) La Fondazione riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l integrazione e la cooperazione tra le strutture ed i gruppi di ricerca. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti. i) La Fondazione promuove la qualità della vita nelle sue strutture per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, ed alla promozione di attività culturali. Art. 2 Principi e garanzie fondamentali a) La Fondazione è luogo di formazione e di trasmissione del sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell interazione tra culture. b) La Fondazione si identifica nella comunità di studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. La Fondazione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, assumendo come valore preminente la centralità della persona. c) La Fondazione garantisce libertà e autonomia ai ricercatori nell organizzazione delle attività di ricerca, sia per i temi sia per i metodi, fatte salve le linee guida di cui è responsabile il Direttore Scientifico. d) La Fondazione garantisce l indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, l integrazione tra i saperi e l internazionalizzazione. La Fondazione incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l accessibilità la circolazione e la divulgazione, nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale e la riservatezza dei dati. Art. 3 Principi relativi all amministrazione a) La Fondazione si ispira al sistema della programmazione e del controllo di gestione. A tal fine valuta l economicità, l efficienza, l efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti.

b) La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. c) Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle a essa direttamente connesse. Art. 4 Principi relativi all organizzazione a) Le strutture di servizio amministrative e tecniche sono strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione. Le linee fondamentali di organizzazione delle strutture di servizio e i modi di conferimento della loro titolarità sono assunti nel rispetto delle leggi in materia e in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse professionali. b) Le fonti di finanziamento della Fondazione sono costituite da entrate proprie, redditi patrimoniali, contributi privati, liberalità e lasciti. Per il perseguimento delle proprie attività la Fondazione può partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, può partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e fornire prestazioni a favore di terzi. c) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato. d) La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può consentire l uso dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d uso, anche a fini promozionali. Art. 5 Norme attuative a) Lo Statuto è espressione dell autonomia della Fondazione e ne disciplina l organizzazione ed il funzionamento. b) Per l attuazione dello Statuto viene adottato il seguente regolamento: - Regolamento generale della Fondazione che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione ed il funzionamento degli organi della Fondazione, sia per la contabilità che per la ricerca e la formazione. Il Regolamento è pubblicato nel sito web della Fondazione. Art. 6 Sigillo a) Il sigillo della Fondazione è a quadrato, con al mezzo la stilizzazione dell edificio principale della Fondazione in tonalità azzurre-grigio-blue, come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Organi di Governo Art. 7 Il Presidente a) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. b) Il Presidente assicura gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, esercita funzioni d iniziativa e di coordinamento delle attività di ricerca e formazione, delle quali garantisce l autonomia; assicura il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione secondo criteri di qualità ed in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza. c) Il Presidente, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, promuovendo le deliberazioni ed assicurandone l esecuzione; 2) presenta il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo; in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta la relazione concernente le attività della ricerca e formazione predisposta dal Direttore Scientifico, ed i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati; 3) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell incarico di Direttore Scientifico a personalità di elevata qualificazione scientifica nel settore delle scienze della vita; 4) emana il regolamento della Fondazione; 5) può esercitare la vigilanza su tutte le strutture della Fondazione; 6) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca e formazione; 7) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi di governo. d) In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nelle competenze del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva. e) Nomina, con proprio decreto, il vice-presidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il vice-presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento o assenza. f) Nell esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione del Direttore Scientifico, nominato con proprio decreto nel quale sono specificate le materie delegate di competenza. Art. 8 - Il Presidente a) Il Presidente della Fondazione Callerio Onlus è il Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Trieste, o un suo rappresentante. b) Il rappresentante può essere sostituito in qualsiasi momento durante l incarico del titolare di diritto; egli comunque decade con la cessazione dell incarico del titolare di dirit-

to. Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione a) Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. b) Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 1) Delibera sui rapporti di lavoro dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, sentito il parere del Direttore Scientifico. 2) Conferisce o revoca l incarico di Direttore Scientifico, su proposta del Presidente. 3) Approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati della ricerca scientifica e di formazione; acquisito il parere del Presidente, approva le variazioni di bilancio. 4) Trasmette al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e al Ministero dell Economia e delle Finanze il bilancio di previsione, nonché il conto consuntivo. 5) Approva il Regolamento. 6) Autorizza l accettazione di liberalità e lasciti, la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca e formazione che non siano di competenza del Direttore Scientifico, nonché la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l acquisizione di beni, forniture e servizi, nei casi previsti dal Regolamento. 7) Autorizza la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, nei casi previsti dal regolamento, e la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a favore di terzi. 8) Delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato. c) In casi urgenti, con l accordo unanime dei consiglieri, le delibere possono essere adottate con strumenti informatici. d) Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di procedimenti disciplinari. e) Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. f) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere presente il Presidente ed almeno tre dei componenti. Art. 10 Composizione del Consiglio di Amministrazione a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da: - Rettore dell Università degli Studi di Trieste (con funzione di Presidenza), o un suo rappresentante. - Presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, o un suo rappresentante.

- Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, o un suo rappresentante. - Presidente dell Area Science Park, o un suo rappresentante. - Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita dell Università degli Studi di Trieste, o un suo rappresentante. b) E incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione: 1) Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso la Fondazione; la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. 2) Colui che, per fatti compiuti allorché aveva incarichi nella Fondazione, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile nei confronti della Fondazione. 3) Colui che, avendo un debito liquido esigibile verso la Fondazione, è stato legalmente messo in mora. 4) Colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge. c) In caso di cessazione di uno o più componenti, si procede al loro reintegro. d) I rappresentanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento durante l incarico del titolare di diritto; essi comunque decadono con la cessazione dell incarico del titolare di diritto. Altri Organi Art. 11 Direttore Scientifico a) Il Direttore Scientifico determina l'indirizzo scientifico e l'attività della Fondazione, dirige il lavoro di ricerca e di insegnamento, cura i rapporti culturali, secondo la norma contenuta nel regolamento della Fondazione. b) Il Direttore Scientifico, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 1) supporta il Presidente nella definizione dei documenti di bilancio di previsione e del conto consuntivo e nella redazione della relazione concernente i risultati della ricerca e della formazione; 2) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella definizione del fabbisogno di personale, formulando proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del medesimo tra le strutture di servizio; 3) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale, fatta eccezione per quelle di competenza del Consiglio di Amministrazione; 4) dirige, coordina, controlla l attività del personale tecnico-amministrativo e dei ricercatori; valuta i risultati raggiunti;

5) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure; 6) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati; 9) esercita ogni altra competenza assegnatagli dallo Statuto o dal regolamento; 10) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Art. 12 Incarico di Direttore Scientifico a) L incarico di Direttore Scientifico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nell ambito della ricerca scientifica in campo biomedico e comprovata esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca e di progetti di ricerca a bando competitivo. b) L incarico dura 5 (cinque) anni ed è rinnovabile. c) L incarico è a titolo onorifico e non a titolo oneroso per la Fondazione. d) La revoca dell incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio. Art. 13 - Il Collegio dei revisori dei conti a) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre effettivi e da due supplenti. b) Il Collegio è composta dal Presidente, nominato dal Ministero dell Economia e delle Finanze e da due componenti effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e dal Ministero dell'economia e delle Finanze. In caso di assenza o di impedimento dei due componenti, le rispettive funzioni sono svolte dai supplenti, preventivamente nominati dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e dal Ministero dell'economia e delle Finanze. c) L incarico dura 5 (cinque) anni ed è rinnovabile. d) Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un gettone di presenza. e) I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. f) I curriculum dei revisori dei conti è pubblicato sul sito web della Fondazione. Strutture della Fondazione Art. 14 Strutture di ricerca a) Sono strutture di ricerca i laboratori attrezzati ed a norma situati nel complesso di via A. Fleming n. 22, al secondo piano, nell ala sinistra e i due laboratori situati nella palazzina di via A. Fleming n. 31b, al primo piano.

Entrambi i predetti edifici furono donati a suo tempo alla Fondazione dai coniugi Callerio. b) Altre strutture operative della Fondazione sono la sala riunioni e la segreteria amministrativa situate al primo piano, nella palazzina di via A. Fleming 31b, a suo tempo donate alla Fondazione dai coniugi Callerio. Disposizioni transitorie e finali Art. 15 Costituzione degli organi statutari a) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, con le modalità e nei termini previsti agli art. 1 e 2 del d.p.r. 361/2000, si procede all avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. b) Il Presidente ed il Direttore scientifico in carica all entrata in vigore dello Statuto, decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari. Art. 16 Norme generali per gli organi statutari a) La mancata designazione fino a un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori non impedisce la valida costituzione dell organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati all atto di costituzione dell organo. b) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado. Art. 17 Revisione dello Statuto a) Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi: - il Presidente; - il Consiglio di amministrazione. Art. 18 Difesa in giudizio della Fondazione e considerazioni finali a) La rappresentanza e la difesa in giudizio della Fondazione, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile sono affidate ad un legale di fiducia. b) Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, e in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, la Fondazione potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando tale scelta con adeguata motivazione. c) Nel caso di scioglimento della Fondazione, tutti i suoi beni saranno devoluti all Università degli Studi di Trieste. Art. 19. Entrata in vigore a) Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di comunicazione dell'iscrizione dello stesso nel Registro delle Persone giuridiche.