Norme tariffarie. Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti



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Norme tariffarie Assicurazione della Responsabilità Civile veicoli a motore e natanti CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. TUTTI I SETTORI I premi indicati sono al netto delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale Tariffa 2016 (1) - Ed. 01.04.2016 Effetto: 01 Aprile 2016 Scadenza: 31 Marzo 2017

SOMMARIO Validità tariffa...pag. 2 Criteri generali 2 Rischi riservati alla Direzione 2 Titolo I - Norme comuni per i Veicoli a motore - tutti i Settori 3 Modalità assuntive 10 Tabella per la determinazione della classe di merito Conversione Universale (CU) 11 Tabella delle regole evolutive Bonus Malus 13 Norme relative ai Settori I / II - autovetture e autotassametri 15 Parametri tariffari 18 Price Cap Limitazione del premio 18 Black Box 19 Fattori di personalizzazione 19 Norme relative al Settore III autobus - uso privato, noleggio, extraurbano e pubblico urbano 23 Parametri tariffari 25 Proprietari del veicolo Area Urbana / Extraurbana 25 Norme relative al Settore IV - autocarri e motocarri 26 Parametri tariffari 30 Proprietari del veicolo Autocarri - Area Urbana / Extraurbana 31 Proprietari del veicolo Motocarri - Area Urbana / Extraurbana 33 Norme relative al Settore V ciclomotori e motocicli 34 Parametri tariffari 35 Fattori di personalizzazione 36 Proprietari del veicolo Ciclomotori - Area Urbana / Extraurbana 38 Proprietari del veicolo Motocicli - Area Urbana / Extraurbana 39 Norme relative al Settore VI macchine operatrici 40 Parametri tariffari 41 Norme relative al Settore VII macchine agricole 41 Parametri tariffari 42 Titolo II - Norme comuni per i Natanti - Settori I e II 43 Norme relative al Settore I 44 Parametri tariffari 45 Norme relative al Settore II 46 Parametri tariffari 47 Allegato 1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi 48 Allegato 1.1 Massimali di Responsabilità Civile verso Terzi 48 Formule Tariffarie Offerte 49 Tariffa con Franchigia Fissa e Assoluta 49 Tariffa Bonus / Malus 49 Tariffa Bonus / Malus con franchigia 49 Tariffa Fissa con Pejus 49 Periodo di osservazione 49 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 1

Tariffa RC Auto in vigore dal 01 aprile 2016 al 31 marzo 2017 Parametri e coefficienti per la determinazione del premio La presente tariffa è applicabile ai veicoli e natanti soggetti all assicurazione obbligatoria come previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, esclusi i rischi riguardanti la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. CRITERI GENERALI Norme tariffarie di riferimento I premi indicati sono comprensivi del contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non comprendono invece le imposte del 12,50% (*) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. Il soggetto di riferimento tariffario è il proprietario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli locati in leasing si fà riferimento alla residenza del locatario. Il premio netto di polizza, si ottiene moltiplicando al premio di riferimento i coefficienti indicati nei parametri tariffari del settore prescelto, ognuno calcolato sull ammontare risultante dall applicazione dei precedenti. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE a) Polizze amministrate a Libri matricola; b) autobus adibiti al trasporto urbano ed extraurbano, di proprietà dello stesso Ente, superiori a tre unità; c) autosnodati in servizio urbano e extraurbano; d) natanti ad uso pubblico; e) veicoli adibiti al trasporto di Rifiuti Solidi Urbani; f) per veicoli posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione; g) polizze per targhe prova e per veicoli circolanti con targa provvisoria muniti di foglio di via; h) polizze per gare e competizioni sportive; i) veicoli appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia; j) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive; k) veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di esplosivi come nitroglicerina, dinamite o simili; l) rischi con carattere di eccezionalità o particolarità non previsti in tariffa; m) rischi con carattere di particolarità comunque previsti in tariffa; n) contratti la cui stipula sia prevista con procedura Pubblica di gara; o) contratti che nell ambito dei capitolati di gara, prevedano formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 2

TITOLO I - VEICOLI A MOTORE CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI MASSIMALI DI GARANZIA I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione: a) limite per sinistro; b) per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime; c) per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime. Nell assicurazione a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà L art. 128 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. N. 209/2005) stabilisce, dall'11 giugno 2012, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, somme non inferiori ai seguenti limiti: (a) 6.000.000,00 (b) 5.000.000,00 (c) 1.000.000,00 Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012, i limiti minimi sopra indicati, sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 1) Durata dei contratti Salvo quanto previsto dal successivo comma, il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. Nel caso di contratti relativi a veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore è ammessa la stipulazione di contratti per periodi superiori all'anno, di durata pari a quella del contratto di leasing od a quella di ammortamento, fermo che il certificato ed il contrassegno non possono essere rilasciati per un periodo superiore a quello per cui è stato pagato il premio. Per contratti stipulati per durata inferiore ad un anno valgono le disposizioni della successiva norma 4. 2) Tariffazione a) Agli effetti della tariffazione dei veicoli del settore I Autovetture e II Autotassametri, si fa riferimento al Comune di residenza dell intestatario al P.R.A. del veicolo, ovvero al Comune di ubicazione della sede legale; nel caso si trattasse di veicoli in leasing si fà riferimento al Comune di ubicazione alla sede legale ovvero al Comune di residenza del locatario, sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. b) Agli effetti della tariffazione per i veicoli dei settori III Autobus, IV Autocarri e Motocarri, si fà riferimento alla Provincia di residenza ovvero all ubicazione della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all ubicazione della sede legale ovvero alla Provincia di residenza del locatario sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. c) Per i veicoli del settore V Ciclomotori e Motocicli, si fà riferimento all area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza ovvero all ubicazione della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo; nel caso si trattasse di veicoli in leasing, si fà riferimento all ubicazione della sede legale ovvero all area Urbana o Extraurbana della Provincia di residenza del locatario sempreché quest ultimo risulti sui documenti di circolazione. d) Per le Macchine Operatrici, Macchine Agricole e Natanti, la tariffa è riferita alla Nazione. 3) Premio I premi determinati dall Impresa sono riferiti ad un intero periodo annuo di assicurazione e rappresentano l'importo complessivo dovuto dall'assicurato, ad eccezione delle imposte e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Sui premi di Responsabilità Civile dei Veicoli e dei Natanti, è prevista l imposta base nella misura del 12,50% (*), nonché un contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,50% da conteggiarsi sul premio di tariffa. (*) Come previsto dal D. Lgs. n. 68, 6 maggio 2011, art. 17 comma 2, a decorrere dall anno 2011, è facoltà per le Province di variare l aliquota base del 12,50% con un aumento o una diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 3

a) E ammesso il frazionamento semestrale con l'aumento del 3%, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento per frazionamento e al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. b) Per i contratti in corso con CARGEAS Assicurazioni S.p.A., già aventi frazionamento trimestrale con l aumento del 6% o quadrimestrale con l'aumento del 5%, è consentita la sostituzione in corso d anno senza variazione del frazionamento, purché l'importo di rata, comprensivo dell'aumento indicato al netto dell'imposta, non sia inferiore a 31,00. c) E' ammesso il pagamento anticipato di premi per periodi superiori all'anno per veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore. Nel caso di: - premio anticipato di almeno 18 mesi e fino a 24 mesi, con sconto dell'8%; - premio anticipato di oltre 24 mesi, con sconto del 12%. Il premio deve essere riscosso dall'assicuratore anticipatamente in unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing. Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza l applicazione dell art. 1901 - II comma, del Codice Civile. 4) Rischi di durata inferiore ad un anno Per le assicurazioni stipulate per un periodo di tempo continuativo inferiore ad un anno è dovuto un rateo di premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia, con una maggiorazione pari al 15% del premio annuo e determinata con la seguente formula; premio annuo x (15% + giorni di durata : 360). Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi (giorni di durata <= 180) e, limitatamente ai veicoli del settore VII (macchine agricole), di durata non inferiore a 60 giorni. Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore. Per le assicurazioni temporanee dei veicoli dei settori I, II e V stipulate nella forma "Bonus/Malus", i criteri per l'assegnazione del contratto alla classe di merito in base alla quale è computato il premio sono quelli stabiliti dalla Condizione speciale F senza però l'applicazione delle regole evolutive alla scadenza del contratto stesso. Di conseguenza per le assicurazioni stipulate successivamente nella forma "Bonus/Malus" per lo stesso veicolo si applica il premio relativo alla medesima classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo che dovrà essere esibito all'assicuratore. Per le assicurazioni di veicoli destinati al trasporto di cose stipulati in tariffa fissa con pejus - esclusi i carrelli e i ciclomotori - deve essere applicato il "Pejus", qualora risulti dovuto in base alla relativa norma. Non sono ammesse proroghe. Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo oppure di trasferimento della residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 15%; in caso di diminuzione di premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione. E' ammessa la cessione del contratto. 5) Applicazione degli sconti tecnici e dei soprapremi Nel caso di più sconti tecnici e soprapremi ciascuno si calcola sull'ammontare risultante dall'applicazione dei precedenti. 6) Dati relativi al veicolo e all'intestatario al P.R.A. Dalla carta di circolazione e del certificato di proprietà si desumono i dati tecnici del veicolo e i dati relativi all intestatario al P.R.A. I dati tecnici del veicolo, non desumibili dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà o di circolazione, si rilevano da altri documenti ufficiali e, quando questi non siano prescritti o non li contengano, dai dati forniti dalle case costruttrici. 7) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus ed i veicoli del settore VI) Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 4

8) Targhe "PROVA" (autorizzazione per la circolazione di prova ex art. 98 Codice della Strada) Per le assicurazioni relative a targhe "PROVA" si applicano le forme tariffarie annesse dalle tariffe alle quali si fa rinvio per il calcolo del premio, nonché le seguenti condizioni particolari: a) Autoveicoli in genere e Macchine Operatrici (art. 54 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per autoveicoli in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a 6.000.000 unico. Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di peso complessivo a pieno carico di oltre 7.000 Kg (q.li 70) fino a 36.000 Kg (q.li 360) inclusi, ridotti del 40%. b) Motoveicoli in genere (artt. 53 e 52 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per soli motocicli, motocarri o ciclomotori, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a 6.000.000 unico. Si applicano i premi previsti per i motocarri - conto proprio - di cilindrata da oltre 150 fino a 250 cc., aumentati del 16%. c) Rimorchi in genere (art. 56 Codice della strada) - Rischio statico Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per rimorchi in genere, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a 6.000.000 unico. Si applica il 2% dei premi previsti per gli autocarri da oltre 7.000 Kg (q.li 70) fino a 36.000 Kg (q.li 360) inclusi, conto proprio, con il minimo di 30,00 (escluso S.S.N.), anche se la durata del contratto è inferiore ad un anno. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. d) Macchine operatrice (art. 58 Codice della strada) Si applica quanto stabilito alla precedente lettera a). e) Macchine agricole (art. 57 Codice della strada) Qualora l'autorizzazione venga rilasciata esclusivamente per macchine agricole, il massimale unico assicurato non può essere, per ciascuna targa, inferiore per ogni sinistro a 6.000.000 unico. Si applicano i premi previsti per le assicurazioni di R.C. per il rischio della circolazione di macchine agricole (conto proprio). 9) Veicoli circolanti con targa provvisoria e muniti di foglio di via Per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via può essere stipulata assicurazione esclusivamente con durata corrispondente al periodo di validità del predetto foglio di via, comunque non superiore a 60 giorni (art. 99 del Codice della strada). Il premio da applicare è: a) per i Settori I - II autovetture e autotassametri e IV autocarri - pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe 14 prevista dalla tariffa "Bonus/Malus" in vigore. Non si applicano le regole evolutive di cui alla Condizione speciale F. Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla norma 4 (rischi di durata inferiore all'anno). b) per il Settore III - pari al 15% del premio base indipendentemente dal numero dei posti. c) per il settore IV motocarri e per tutti gli altri Settori - pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 5

10) Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione (esclusi quelli muniti di targa PROVA") - Regolamento Isvap n. 13 del 6 febbraio 2008 Art. 10, secondo e terzo comma - Per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti, muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità, ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione e per i quali è consentito stipulare assicurazioni provvisorie, possono essere stipulate con il commerciante polizze aperte con applicazione, per ogni periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia, dei seguenti premi, prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. del veicolo: a) singola applicazione per il Settore III: 35,00 per massimale assicurato pari a 11.000.000 / 10.000.000 / 1.000.000; b) singola applicazione per tutti gli altri Settori: 20,00 per massimale assicurato pari a 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. Il premio minimo di polizza non può essere inferiore a 200,00 per ogni periodo assicurativo annuo. Non si applicano le regole evolutive di cui alle Condizioni speciali F e G. 11) Veicoli targati RSM. Si applicano i premi al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 12) Veicoli immatricolati all'estero Per i veicoli immatricolati in stati esteri non è possibile prestare la copertura assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 17/3/95 n. 175 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE relativa alla libera prestazione di servizio. 13) Veicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, immatricolati fino al 30 settembre 1998. (art.54, lett. f del Codice della Strada). a) Per autoveicoli destinati a trasporto promiscuo (persone e cose) di peso complessivo a pieno carico sino a 3.500 Kg (q.li 35) e capaci di contenere al massimo 9 posti (compreso quello del conducente), si applicano le forme tariffarie del Settore I (Autovetture) e i premi previsti dallo stesso settore per i corrispondenti scaglioni di potenza e con riferimento al Comune di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A. b) Per motoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata. 14) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Contratti con durata di 10 giorni. Possono essere stipulate assicurazioni con massimale di 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 e applicazione del premio fisso di 10,90 per i motocicli e di 13,50 per gli autoveicoli. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe. All'atto della stipulazione il Contraente deve esibire l'attestazione di iscrizione in uno dei registri citati nella presente norma. 15) Autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico obbligatoriamente iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. Contratti con durata superiore a 10 giorni e inferiore a un anno.. Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa calcolati come al punto 4). Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 6

16) Assicurazioni di secondo rischio Non è consentita la stipulazione di contratti per la copertura di secondi rischi, nemmeno da parte dell'impresa detentrice del primo rischio ad eccezione di polizze a favore di Società di leasing per il rischio derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing di "assicurazione sulla patente". 17) Assicurazione di più veicoli con polizza unica amministrata con libro matricola E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli a motore e rimorchi (esclusi ciclomotori non registrati all Archivio Nazionale dei Veicoli) non inferiore a 40, sempreché tali veicoli siano intestati al P.R.A. al medesimo Contraente (o locati alla stessa Società Locataria). Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati. E' ammesso il frazionamento del premio. Per i veicoli dei Settori I, II, IV (limitatamente ai motoveicoli), V, VI e VII, assicurati con questo tipo di polizza, i premi sono quelli dei rispettivi settori, ridotti del 2,9%. Per polizze che comprendano all'inizio di ogni annualità assicurativa un numero di veicoli dei Settori IV e VI non inferiori a 40 si applica uno sconto del 4% sul premio complessivo relativo a detti veicoli, per l'esistenza di veicoli di riserva. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento dell'inclusione stessa. Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine della annualità stessa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 7

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15 giorno dalla data di comunicazione dell'impresa. 18) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione non contemplati in alcun settore di Tariffa. Rischi con carattere di particolarità od eccezionalità (art. 126, comma 1, lettera b) D. Lgs 17 marzo 1995 n. 175) Per i rischi con carattere di particolarità o eccezionalità, si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del predetto articolo. Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. 19) Alienazione del veicolo Sua sostituzione Conguaglio del premio (non applicabile per assicurazioni di più veicoli con polizza unica amministrata con Libro Matricola) 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo secondo le modalità previste dal regolamento (*) adottato, su proposta dell'isvap, dal Ministro delle attività produttive. (*) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008 APPENDICE DI CESSIONE DEL CONTRATTO "La suindicata polizza viene d'ora innanzi intestata al contraente suindicato che subentra in proprio nome nel contratto di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del contraente originario. Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza del... Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto a tale scadenza non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. La presente appendice forma parte integrante della polizza suindicata". 20) Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (art. 103 del Codice della strada) Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo come previsto dall'art. 103 del Codice della strada - documentata da attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione - viene restituita la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. Per i contratti di durata inferiore all'anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di cui alla norma 4. Nel caso di demolizione del veicolo, successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito verrà restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di sospensione del rischio, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 8

Non si procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio prevista per la sospensione. 21) Attestazione dello stato del rischio (Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015) In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, l'impresa consegna l attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purchè sia concluso il periodo di osservazione. L obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, nell area riservata del sito web dell Impresa, attraverso la quale ogni Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa. L attestazione sullo stato del rischio contiene: a la denominazione dell'impresa di assicurazione; b il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della Ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si trattasi di Contraente persona giuridica; c i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d il numero del contratto di assicurazione; e i dati della targa del veicolo per cui la circolazione il contratto è stpulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; g la data di scadenza del contratto per il quale l attestazione viene rilasciata; h la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione,nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale la variazione del premio applicato all atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i l indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale e del numero di sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); k gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall assicurato. Per i contratti relativi ai veicoli del Settore IV Motocarri (esclusi i ciclomotori), stipulati con tariffa a premio fisso, deve essere indicato il richiamo al "Pejus" qualora la maggiorazione sia maturata in relazione a quanto previsto dalla Condizione speciale G. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva, nelle modalità sopra indicate o con diverse modalità concordate tra le Parti. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria". L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo d osservazione; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 9

Con periodo d osservazione concluso, e risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà, l Impresa consegna al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio. 21.1) Stipulazione del contratto con attestazione sullo stato del rischio All atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, l Impresa acquisisce direttamente l attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso la banca dati degli attestati di rischio. Qualora all atto della stipulazione del contratto l attestazione non risulti presente, per qualsiasi motivo, nella banca dati, l Impresa acquisisce telematicamente l ultimo attestato presente e richiede al contraente una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del c.c. che permetta la ricostruzione della posizione assicurativa e procedere alla corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di completa assenza dell attestato nella banca dati, la dichiarazione di cui al comma precedente deve riguardare il quinquennio precedente. L ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Modalità assuntive e Tabelle per l assegnazione della classe di merito Situazioni possibili Classe di assegnazione Documenti necessari Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrati per la prima volta all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrati per la prima volta dopo voltura all Archivio Nazionale dei Veicoli Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, non registrato all Archivio Nazionale dei Veicoli Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. Classe di assegnazione CU risultante dall attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CARGEAS come da tabella 3B. Classe di assegnazione CU, risultante nell attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / CARGEAS determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa. Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 Classe CU 14 Classe CARGEAS 14 Eventuale dichiarazione in base agli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati. Eventuale dichiarazione in base agli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati. Carta di circolazione e relativo foglio Complementare o certificato di circolazione. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto. Classe CU 14 Classe CARGEAS 14 Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi deli artt. 1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto. D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Eventuale dichiarazione in base agli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati, relativa all ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo veicolo da assicurare. Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di mmatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Veicolo già assicurato all estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l attestato; b) in presenza di altro contratto D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 10

non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l ultimo attestato conseguito non oltre 5 nni dalla stipula della nuova polizza. Veicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto CARGEAS Assicurazion già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. Veicoli assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. Autocarri, assicurati per sostituzione di veicoli aventi diverso settore tariffario, con esclusione dei settori relativi a motocicli / ciclomotori e natanti. Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo. Classe CU / CARGEAS della polizza sospesa. Classe CU / CARGEAS della polizza sostituita Ovvero classe CU / CARGEAS risultante dall attestato di rischio della precedente Compagnia. Dichiarazione dell incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà, eventuale dichiarazione in base agli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati. Appendice di sospensione rilasciata da CARGEAS Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, Ovvero eventuale dichiarazione in base agli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero eventuale dichiarazione in base agli artt. 1892 e 1893 c.c. in caso di attestato incompleto o mancante nella banca dati degli attestati. TABELLA 3A per autovetture mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell 8 Febbraio 2008). a) Con riferimento alla classe d ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Autovettura non assicurata) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri 5 4 3 2 1 0 Classe di merito 9 10 11 12 13 14 b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 11

TABELLA 3B Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi CARGEAS Verifica della sinistrosità, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato da altra precedente Compagnia, con classe di provenienza CU 1 e assegnazione CU 1 V anno IV anno III anno II anno I anno Anno corrente classe CARGEAS Classe di assegna zione esente da sinistri 0 0 0 0 0 0 1E 1 classe CU 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel V anno. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel IV anno. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel III anno. 1 o più sinistri 0 0 0 0 0 0 1D 1 1 o più sinistri 0 0 0 0 0 0 1C 1 1 o più sinistri 0 0 0 1B 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel II anno. 0 0 0 1 o più sinistri 0 0 1A 1 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nel I anno. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell'anno corrente. 1 o più sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell'anno corrente. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 1 o più sinistri 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 0 o N.A. 1 o più sinistri 0 Classe CU Classe CU 1 o più sinistri 1 o più sinistri Classe CU Classe CU Classe CU Classe CU PRESENZA DI N.A. IN UNA DELLE ANNUALITA' PREGRESSE 0 0 Classe CU Classe CU Tabella di corrispondenza per assunzione con sottoclassi CARGEAS Verifica della sinistrosità, rilevata dall'attestato sullo stato del rischio rilasciato da altra precedente Compagnia, con classe di provenienza CU 2 e assegnazione CU 1 Classe di assegnazione esente da sinistri 0 0 0 0 0 0 1D 1 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 12

TABELLA evolutiva Tariffa Bonus Malus classe di collocazione CARGEAS in base ai sinistri osservati classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più classi di merito 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri 4 sinistri o più 1T 1T 1R 1O 1L 1G 1 1 3 6 9 12 1S 1T 1Q 1N 1H 1F 2 1 4 7 10 13 1R 1S 1P 1M 1G 1E 3 2 5 8 11 14 1Q 1R 1O 1L 1F 1D 4 3 6 9 12 15 1P 1Q 1N 1H 1E 1C 5 4 7 10 13 16 1O 1P 1M 1G 1D 1B 6 5 8 11 14 17 1N 1O 1L 1F 1C 1A 7 6 9 12 15 18 1M 1N 1H 1E 1B 1 8 7 10 13 16 18 1L 1M 1G 1D 1A 2 9 8 11 14 17 18 1H 1L 1F 1C 1 3 10 9 12 15 18 18 1G 1H 1E 1B 2 4 11 10 13 16 18 18 1F 1G 1D 1A 3 5 12 11 14 17 18 18 1E 1F 1C 1 4 6 13 12 15 18 18 18 1D 1E 1B 2 5 7 14 13 16 18 18 18 1C 1D 1A 3 6 8 15 14 17 18 18 18 1B 1C 1 4 7 9 16 15 18 18 18 18 1A 1B 2 5 8 10 17 16 18 18 18 18 1 1A 3 6 9 11 18 17 18 18 18 18 2 1 4 7 10 12 3 2 5 8 11 13 4 3 6 9 12 14 5 4 7 10 13 15 6 5 8 11 14 16 7 6 9 12 15 17 Regole evolutive comuni 8 7 10 13 16 18 previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993 9 8 11 14 17 18 10 9 12 15 18 18 11 10 13 16 18 18 12 11 14 17 18 18 13 12 15 18 18 18 14 13 16 18 18 18 15 14 17 18 18 18 16 15 18 18 18 18 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 Le regole evolutive per le sottoclassi di bonus CARGEAS, in assenza di sinistri, sono applicate con annualità pregresse complete nell attestazione sullo stato di rischio e, pertanto, in assenza di NA o ND. Qualora, alla data di stipulazione del nuovo contratto, sia acquisita un'attestazione rilasciata per un contratto già scaduto, per la tariffa "Bonus/Malus" si applica l art. 21.1 Stipulazione del contratto con attestazione sullo stato del rischio, e per il "Pejus", quanto previsto dalla sezione FORMULE TARIFFARIE OFFERTE Tariffa Fissa con Pejus. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 13

TABELLA 1 Coefficienti applicabili ai settori I autovetture e II autotassametri Classi di merito 1T - 1 A interne CARGEAS Classi di merito 1 18 CARGEAS / CU 1T 1S 1R 1Q 1P 1 O 1 N 1M 1L 1I 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -4,88% -4,65% -4,44% -4,26% -2,08% -4,00% -5,66% -5,36% -9,68% -6,06% -5,71% -5,41% -5,13% -4,88% -6,82% -6,38% -6,00% -16,67% -14,29% -22,22% -28,00% -16,67% Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus / malus 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,48 0,50 0,53 0,56 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78 0,82 0,88 0,94 1,00 1,20 1,40 1,80 2,50 3,00 Ai sensi dell art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, si specifica che in caso di assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra. 22) Rischi derivanti dalla proprietà dei veicoli locati in leasing E' ammessa la stipulazione di contratti per rischi derivanti, alle società di leasing, dalla proprietà dei veicoli locati. La stipulazione di detta garanzia complementare a quella di legge è subordinata all'esistenza di polizze contratte dai locatari per la circolazione dei veicoli, a' sensi di legge, per tutta la durata del leasing, che prevedano appendice di vincolo di privilegio a favore della Società di leasing. E' ammessa l'assicurazione dei rischi conseguenti a: 1) inoperatività del contratto stipulato dal locatario a causa di: a) mancato pagamento del premio alle scadenze convenute; b) mancato rinnovo del contratto nel caso di cui, cessata la locazione, il locatario non riconsegni il veicolo; Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 14

c) eccezioni derivanti dal contratto stesso (esclusa quella per franchigia) che diano luogo a rivalsa nei confronti della Società di leasing ai sensi dell'art.1, comma 8, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857; 2) insufficienza dei massimali previsti dal contratto stipulato dal locatario; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali; 3) insufficienza dei massimali minimi fino a concorrenza dei quali è prevista la copertura ai sensi dell'art. 128 Titolo I Capo I del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di liquidazione coatta dell'impresa con la quale il locatario ha stipulato il contratto; l'assicurazione è prestata per l'eccedenza rispetto a tali massimali minimi. L'assicurazione dei rischi derivante dalla proprietà dei veicoli locati in leasing non assolve l'obbligo di legge per cui non si fa luogo ad emissione nè di certificato nè di contrassegno: Dato il carattere di particolarità dei rischi si procede alla tariffazione di volta in volta ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private. Il contratto non può essere stipulato per una durata superiore all anno. 23) Definizioni CAPO II NORME RELATIVE AI SETTORI I E II I presenti settori disciplinano le assicurazioni di veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e di cose elencati all'art. 54, lett. a) e c), nonché dei quadricicli (*) / tricicli classificati dall art. 53 lett. h) del Codice della Strada. (*) Il quadriciclo, che ecceda anche uno solo dei seguenti limiti: massa a vuoto fino a 400 kg o potenza fino a 15 kw, è assimilato alle autovetture fino cc 569,5 (cv 8). Ai fini tariffari, per tali veicoli, oltre al coefficiente legato alla classe di merito vengono applicati i seguenti fattori di personalizzazione: CAP e Comune dell intestatario al P.R.A, potenza (fiscale e Kw) e alimentazione, marca e modello autovettura, tipo carrozzeria, età del veicolo, età dell intestatario del veicolo, tipo guida, anzianità della patente di guida Italiana o equiparata, anzianità assicurativa e sinistrosità pregressa desunta dalla valorizzazione dell attestazione dello stato di rischio relativa all ultimo quinquennio, massimale assicurato. 24) Rinunce alla Rivalsa E ammessa la rinuncia al diritto di rivalsa in conseguenza di inoperativita' della garanzia nei casi di seguito indicati, con applicazione del 5% sul premio dell autoveicolo. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva C. 1) Guida in stato di Ebbrezza; 2) Guida con patente scaduta, trasporto non conforme, esame di abilitazione superato e patente non ancora rilasciata; 3) Circolazione con Cinture di sicurezza non allacciate dai trasportati; 4) Circolazione con Mancata revisione dell Autoveicolo. L Impresa, a deroga dell articolo 2 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa: 1) In forma parziale, nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente dell Autoveicolo indicato in Polizza autorizzato dal proprietario se persona diversa - nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285. In questo caso CARGEAS Assicurazioni limita la rivalsa a 1.000; 2) In forma totale, per guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa sia confermata entro tre mesi dalla data del Sinistro, salvo per lesioni fisiche che siano diretta conseguenza del sinistro stesso; è tuttavia facoltà dell Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 15

In forma totale nel caso di danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; In forma totale, qualora il Conducente alla guida abbia superato positivamente l esame di abilitazione, e non sia ancora in possesso della regolare patente a condizione che: a) La patente venga regolarmente rilasciata; b) L accadimento del sinistro sia successivo alla data di superamento dell esame; c) La guida non sia difforme a quanto prescritto sul documento che sarà rilasciato; d) All accadimento del sinistro, il conducente non abbia procedure Penali pendenti, per il reato di guida senza patente. 3) In forma totale nel caso di incidente stradale, qualora il dispositivo di sicurezza per i trasportati nell autoveicolo non fosse stato agganciato come disposto dall art. 172 del Codice della Strada. 4) In forma totale, nel caso di incidente stradale avvenuto durante la circolazione dell Autoveicolo, non in regola da più di tre mesi con le norme relative alla revisione. 25) Autovetture da noleggio con conducente ed autotassametri L'assicurazione comprende i danni agli indumenti ed oggetti di comune uso personale portati con sé dai terzi trasportati. Si applica la tariffa delle autovetture ad uso privato con premio di riferimento maggiorato del 150%, utilizzando i rispettivi parametri per proprietario, persona Fisica o Giuridica, età, potenza fiscale ed anzianità assicurativa. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva B. 26) Locazione di autovetture senza conducente L'assicurazione puo' essere prestata solo a locatori che siano muniti della prescritta licenza per la locazione di autovetture senza conducente. Si applica il premio previsto per autovetture in servizio privato, aumentato del 150%. 27) Autovetture con traino - rischio della circolazione a) Se l autovettura assicurata in polizza, è regolarmente omologata per il traino di rimorchio, con indicazione sulla carta di circolazione, l Impresa, senza sovrappremio, assicura i danni causati dal rimorchio trainato nonché dai danni causati dal gancio traino. L estensione al traino di un rimorchio, è sempre operativa e richiamata nella scheda di polizza. 28) Autovetture con traino - rischio della circolazione per carrelli appendice b) I "carrelli appendice" a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della strada), fanno parte integrante del veicolo trainante e non sono identificati con targa propria. 29) Rimorchi di autovetture - rischio statico Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il premio fisso di 30,00 (escluso S.S.N.) per la combinazione di massimale di 6.000.000 / 5.000.000 / 1.000.000 prescindendo dalla provincia di residenza o della sede legale dell intestatario al P.R.A., anche se la durata del contratto e' inferiore ad un anno. Per massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalla tariffa. Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o di difetti di manutenzione del rimorchio stesso esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La corresponsione del separato premio suindicato e' condizione essenziale per il rilascio del contrassegno e del certificato relativi al rimorchio. In polizza deve essere inserita la seguente Clausola: La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti alle manovre a mano, nonche', sempre se il rimorchio e' staccato dalla Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 16

motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Per i "carrelli appendice" di cui al punto b) della norma 27, non trattandosi di rimorchi ma di parte integrante dell'autoveicolo trainante, non si emette per il rischio statico ne' polizza ne' certificato e contrassegno. 30) Autovetture adibite a scuola guida (art. 335 del Regolamento del Codice della strada) Si applica il corrispondente premio delle autovetture in servizio privato, determinato dai dati tecnici e dai parametri di personalizzazione con riferimento all intestatario al P.R.A., o alla sede legale per Persona Giuridica. L'assicurazione copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. In polizza deve essere richiamata la Condizione aggiuntiva A. 31) Scuolabus - Miniscuolabus Per i veicoli di capienza fino a 9 posti adibiti al trasporto di studenti che, per effetto del trasporto specifico ottengano l'autorizzazione per un numero di posti superiori a 9, si applicano i premi previsti dalla norma 40 del Settore III (Autobus). 32) Tariffe applicabili a) "Bonus/Malus" La tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, come previsto dalla clausola riportata nella sezione Formule Tariffarie Offerte, che deve essere richiamata in polizza. b) Franchigia fissa ed assoluta (formula applicabile a contratti con data effetto minore dell 1/7/2014, per cui il contraente alla scadenza annuale, abbia richiesto la prosecuzione della copertura) Possono essere pattuite le seguenti franchigie fisse ed assolute: - per veicoli di potenza fiscale fino a 10 CV (kw da 0 a 9999) o fino a cc. 774,0: franchigia di 103,29; - per i veicoli di potenza fiscale da oltre 10 fino a 14 CV (kw da 0 a 9999) ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6: franchigia di 154,94: - per i veicoli di potenza fiscale di oltre 14 CV (kw da 0 a 9999) ovvero oltre cc 1.243,6: franchigia di 206,58. In polizza deve essere richiamata la condizione riportata nella sezione Formule Tariffarie Offerte. 33) Passaggio di tariffa Il passaggio di una formula tariffaria ad altra, puo' essere effettuato esclusivamente alla scadenza contrattuale. Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 17

PARAMETRI TARIFFARI PER IL SETTORE I AUTOVETTURE USO PRIVATO Forma tariffaria ammessa Bonus/ Malus TABELLE CLASSI BONUS MALUS / COEFFICIENTI E DI ASSUNZIONE Classi CARGEAS Coeff. Classi CU da 1 E a 1 T 0,39-1 D 0,41-1 C 0,43-1 B 0,45-1 A 0,47-1 0,48 1 2 0,50 2 3 0,53 3 4 0,56 4 5 0,62 5 6 0,66 6 7 0,70 7 8 0,74 8 9 0,78 9 10 0,82 10 11 0,88 11 12 0,94 12 13 1,00 13 14 1,20 14 15 1,40 15 16 1,80 16 17 2,50 17 18 3,00 18 TABELLE DELLE FRANCHIGIE Forma tariffaria applicabile a contratti stipulati con effetto minore dell 1/7/2014, per cui il contraente alla scadenza annuale, abbia richiesto la prosecuzione della copertura Per autovetture fino a 10 cv o fino a cc. 774,0 franchigia fissa di 103,29 Per autovetture da 11 cv a 14 cv ovvero da cc 774,1 fino a cc 1.243,6 franchigia fissa di 154,94 Per autovetture oltre cv 14 cv ovvero oltre cc 1.243,6 franchigia fissa di 206,58 Price Cap Limitazione del premio L Impresa, relativamente ai settori I Autovetture e II Autotassametri, limita l importo massimo del premio netto di polizza come di seguito indicato: - per contratti in tariffa Bonus /Malus con classe interna CARGEAS pari o inferiore alla 14 2.612,85 - per contratti in tariffa Franchigia Fissa 2.612,85 Inoltre, per le classi interne Cargeas con l assegnazione in Malus maggiori della 14 esima, l importo massimo del premio netto di polizza viene limitato come di seguito indicato: Classe Cargeas 15 3.048,33 Classe Cargeas 16 3.097,01 Classe Cargeas 17 3.661,87 Classe Cargeas 18 4.065,33 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 18

Black Box Opzione Black Box per i settori I Autovetture e II Autotassametri La copertura assicurativa prevede l adesione facoltativa per installare a bordo del veicolo assicurato il dispositivo elettronico Black Box, tale adesione prevede uno sconto sul premio di Responsabilità Civile verso Terzi (*) applicato alla stipula del contratto. (*) sconto determinato sul comune di residenza del proprietario. L installazione del dispositivo o la riparazione per malfunzionamento dello stesso, deve avvenire entro 15 gg di calendario dalla comunicazione ricevuta tramite sms da parte dell installatore autorizzato, al numero telefonico comunicato dal Contraente; qualora non rispettate le tempistiche di installazione o riparazione del dispositivo Black Box, l Impresa in caso di sinistro con responsabilità totale o paritaria può attivare azione di rivalsa per le somme corrisposte a terzi danneggiati, fino al limite di 500,00. Con l installazione del dispositivo elettronico Black Box, si aderisce alla, rilevazione dello stile di guida del conducente che, nel rispetto e in funzione di diversi parametri (**), potrà determinare un ulteriore riduzione del premio rca fino al 20%; tale riduzione, sarà effettuata nel caso l Assicurato provveda a richiedere la proroga della copertura assicurativa con CARGEAS Assicurazioni e mantenere installato il dispositivo elettronico. Verrà inoltre riproposto anche lo sconto per la presenza della Black Box. (**) Parametri osservati: Chilometri percorsi Chilometri giorni feriali Chilometri durante la notte, Chilometri su strade urbane Accelerazioni Frenate Curve. Fattori di personalizzazione per i settori I Autovetture e II Autotassametri Guida Libera o Guida Esperta La copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi prevede la scelta opzionale tra Guida Libera e Guida Esperta. La scelta per la Guida Esperta, può essere attivata esclusivamente con proprietario del veicolo di 26 anni di età o maggiore. Tale scelta, determina in caso di sinistro con responsabilità totale o paritaria, che alla guida ci sia persona regolarmente abilitata con età di 26 anni o maggiore. In caso contrario l impresa può attivare azione di rivalsa per le somme corrisposte a terzi danneggiati, fino al limite di 3.500,00. I Comuni oggetto della personalizzazione, relativi alla residenza del proprietario del veicolo, sono rilevabili nell allegato 2 delle presenti Norme tariffarie Ed. 01 aprile 2016 (alle pagine indicate nella tabella - Comuni delle Regioni) Per le Persone Giuridiche si fa riferimento all ubicazione della Sede Legale Comuni delle Regioni Comuni delle Regioni Abruzzo da pagina 50 Molise da pagina 121 Basilicata da pagina 55 Piemonte da pagina 123 Calabria da pagina 57 Puglia da pagina 143 Campania da pagina 64 Sardegna da pagina 147 Emilia Romagna da pagina 73 Sicilia da pagina 153 Friuli Venezia Giulia da pagina 78 Toscana da pagina 160 Lazio da pagina 82 Trentino Alto Adige da pagina 164 Liguria da pagina 88 Umbria da pagina 170 Lombardia da pagina 92 Valle d Aosta da pagina 171 Marche da pagina 117 Veneto da pagina 172 Tariffa R.C. Auto in vigore dal 01 aprile 2016 19