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REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate Proposta nr. 29 del 18/03/2011 - Determinazione nr. 642 del 18/03/2011 OGGETTO: D.Lgs. 152/06 Ditta VINOPERA S.R.L. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dalla ditta Vinopera S.r.l. e dell'azienda Agricola Bergamo Paolo, entrambe con sede operativa in comune di Chions, via Villutta, n.17 (f. 11 m. 65). I L D I R I G E N T E PREMESSO CHE: - la signora Curtolo Maria Teresa, nata a Ponte di Piave il 10.10.48 e residente in Treviso via Sebastiano Venier n. 21, in qualità di legale rappresentante della società Vinopera S.r.l., con sede legale in comune di Concordia Sagittaria, via San Pietro n. 495, nonché titolare dello scarico finale proveniente dall attività delle ditte Vinopera S.r.l. e Azienda Agricola Bergamo Paolo, entrambe con sede operativa in comune di Chions, via Villutta, n.17 (f. 11 m. 65), ha presentato, presso lo Sportello Unico del Comune di Prata di Pordenone, istanza, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell Azienda Agricola Bergamo Paolo, di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dalle due ditte in data 02.09.10; - copia dell istanza è stata trasmessa dallo Sportello Unico con nota prot. n. 17638 del 24.09.10 ed assunta da questo Ente al prot. n. 74101 del 30.09.10; - l istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni inviate con nota del 10.11.10 assunta al prot. n. 83797 di data 11.11.10, con nota del 10.12.10 assunta al prot. n. 91703 del 20.12.10 e con nota del 26.01.11 assunta al prot. n. 6766 del 01.02.11; DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l altro, i seguenti elaborati Estratto C.T.R scala 1:5.000 ed estratto di mappa scala 1:1.000 sottoscritti dal titolare dello scarico finale e con timbro di professionista abilitato: - Relazione tecnica con schema di flusso e funzionale del depuratore di data 19.01.11; - Tav. n. 6 Schema impianto fognario di data novembre 2010; - note integrative del 07.12.10 e del 19.01.11; sottoscritti dal legale rappresentante della ditta: - n. 1 scheda di rilevamento di scarico per l Azienda Agricola Bergamo Paolo di data 06.12.10; - n. 1 scheda di rilevamento di scarico per la Società Vinopera S.r.l. con timbro del Comune di Prata di Pordenone di data 10.12.10;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma di Curtolo Maria Teresa in qualità di Legale Rappresentante della Società Vinopera S.r.l. e di data 02.09.10; RILEVATO dalla documentazione allegata all istanza ed alle integrazioni che: a) l Azienda Agricola Bergamo Paolo effettua attività di vinificazione e vendita di vino e svolge la sua attività principale solo per un limitato periodo successivo alla vendemmia; b) la Società Vinopera S.r.l. effettua attività di approvvigionamento di vino e altri materiali per la successiva lavorazione e imbottigliamento di vino; le acque di cui all attività indicata alla lettera a) derivano dalla vinificazione e dai lavaggi per un totale di circa 2500 mc/anno (10 mc/giorno); le acque di cui all attività indicata alla lettera b) derivano da lavaggi e da servizi per un totale di circa 3750 mc/anno (15 mc/giorno); le acque di cui alle attività indicate alle lettere a) e b) vengono inviate in pozzo di raccolta e da qui ad un impianto di depurazione biologico a batch costituito da sollevamento reflui, griglia fine e comparto per l ossidazione/sedimentazione del liquame; prima della commistione degli scarichi parziali dalle due attività sono presenti dei pozzetti d ispezione, indicati con la sigla 1A e 1B nella tavola 6 del novembre 2010; lo scarico è accessibile per il campionamento nel pozzetto posto subito a valle del depuratore e indicato nella stessa tavola 6 con la dicitura pozzetto d ispezione finale 1 C ; il recapito dello scarico è costituito da un fosso che si immette nel corso d acqua superficiale Rio Lin; RILEVATO altresì che: - lo scarico finale è generato dalle acque reflue provenienti dalle attività di entrambe le Ditte; - l impianto di depurazione presenta una capacità (25 mc/giorno) tale da consentire il trattamento delle acque reflue provenienti da entrambe le attività - come indicato nella Tav. 6 del novembre 2010 sono presenti i pozzetti di ispezione 1A e 1B per l effettuazione dei campionamenti delle acque reflue dalle due attività, prima del trattamento depurativo; RILEVATO che nell area degli insediamenti vi sono delle immissioni nell ambiente di acque meteoriche di dilavamento non oggetto della presente autorizzazione; DATO ATTO che è stato comunicato l avvio del procedimento con nota prot. n. 79075 del 20.10.10 e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 14.01.11 prot. n. 2564, all'arpa Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Chions, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici e alla Direzione Centrale Pianificazione Servizio Tutela Beni Paesaggistici della Regione; DATO ATTO dei pareri espressi dall'arpa Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione degli incontri tecnico-istruttori congiunti del 17.02.11 e del 03.03.11 dai quali sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l altro: - la localizzazione dello scarico, le condizioni per la sua accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare; - la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico; - le misure in materia di risparmio idrico; - la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi.

PRESO ATTO che il Comune di Chions: - con nota prot. n. 1248 del 07.02.11 assunta al prot. n. 11467 del 14.02.11, ha rilevato tra l altro che il ricettore dello scarico è un fosso privato ove è sempre presente acqua ; - con nota prot. n. 1786 del 21.02.11, assunta al prot. n. 16551 del 25.02.11, ha rilevato tra l altro che al momento del sopralluogo nel fosso privato ricettore era presente acqua corrente con velocità di scorrimento compatibile con il dislivello tra la quota del fosso a monte e quella a valle in prossimità del Rio Lin ; DATO ATTO del verbale di sopralluogo effettuato in data 23.02.11, dal quale risulta che nel tratto a monte del punto d'immissione dello scarico non c'era immissione di acque naturali nel fossato cementato ma solo di acque provenienti dallo stabile adiacente il fossato, costituite, secondo quanto riferito, da acque provenienti da pozzo artesiano; inoltre, che lungo il fossato la portata d acqua era molto bassa e per questo motivo i tecnici ARPA non hanno potuto eseguire la misurazione della portata stessa e che la vegetazione lungo il fosso risultava per la maggior parte costituita da canna di palude, nella parte terminale erano presenti anche macrofite acquatiche galleggianti; Preso atto che ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone con nota prot. n. 1134/2011/SA/PA/12 del 14.03.11 ha rilevato, tra l altro, per quanto riguarda il recettore dello scarico che il fosso non è stato identificato, nell ambito della tipizzazione della rete idrografica regionale del Friuli Venezia Giulia, come corpo idrico superficiale significativo ai sensi: della lettera h), comma 2, dell art. 74 del D.Lgs. 152/06 smi e dei criteri metodologici di cui alla Sezione B dell allegato 1 al D.M. 131 del 16/06/08 Si ritiene appropriato, unicamente al fine di definire la disciplina alla quale sottoporre lo scarico di acque reflue industriali, non considerare il recettore in causa ( fosso privato ) come un corpo d acqua superficiale ; RITENUTO, come concordato nell incontro tecnico istruttorio del 03.03.11 di poter applicare il disposto di cui all art. 124 c. 9 e 10 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d acqua non significativo (al fine della definizione della disciplina), come comunicato da ARPA nella citata nota del 14.03.11, imponendo la disciplina per gli scarichi di acque reflue industriali su suolo di cui all art. 103 del D.Lgs. 152/06, in particolare i limiti della tabella 4 dell allegato 5 alla parte terza del decreto e il divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 del medesimo allegato; CONSIDERATO necessario che la Società Vinopera invii, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, attestazione finalizzata ad accertare, ai sensi dell art. 103 del D.Lgs. 152/06, l impossibilità tecnica o l eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare nel Rio Lin lo scarico dal depuratore, debitamente datata e sottoscritta da professionista abilitato; PRESO ATTO che trattasi di istanza di autorizzazione allo scarico le cui opere risulterebbero non ancora ultimate e che, pertanto, si rende necessario, prima dell attivazione dello scarico inviare alla Provincia e all'arpa Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse e comunicazione della data di attivazione dello scarico; EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che

le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico; CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso; RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo; VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07; VISTA la ricevuta di versamento di 184,40 introitati: - 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780) Autorizzazioni - 110,00 al Cap. 3580.20 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 Istruttoria pratiche giuste reversali n. 5718 e 5719 del 21.09.10; PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano: - 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'arpa FVG - 110,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia (in presenza di due scarichi di due diverse società) pari pertanto all importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall ARPA che saranno comunicati qualora dovuti; VISTO: - il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a Tutela delle acque dall inquinamento e successive modifiche; - la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi; - L.R. n. 16 del 05.12.08 recante Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia ; CONSIDERATO l art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle Funzioni e responsabilità della dirigenza, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell Ente, nonché l Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia; VISTO l art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; D E T E R M I N A 1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società Vinopera S.r.l., con sede legale in comune di Concordia Sagittaria, via San Pietro n. 495, è autorizzata nella persona del legale rappresentante pro-tempore allo scarico in fosso di

acque reflue industriali provenienti dagli insediamenti delle ditte Vinopera S.r.l. e Azienda Agricola Bergamo Paolo, entrambe con sede operativa in comune di Chions, via Villutta, n.17 (f. 11 m. 65), dalla data di ultimazione degli interventi di cui alle premesse, come descritto nelle stesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti. 2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) devono essere rispettati, per lo scarico nel pozzetto finale 1C, i limiti della tabella 4 dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e il divieto dello scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 dell allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto per lo scarico su suolo dall art. 103 del medesimo decreto; b) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; c) lo scarico e i pozzetti di ispezione 1A e 1B indicati nella tavola 6 del novembre 2010 devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell allegato 5 alla Parte Terza); d) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali; e) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all uscita dal depuratore, dalla data di ultimazione degli interventi di cui alle premesse con frequenza almeno trimestrale, di cui almeno un controllo nel periodo di vinificazione su COD, BOD5, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Rame, Tensioattivi totali, Fosforo totale, Solidi sospesi totali e ph; f) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia; 3. Si evidenzia l opportunità da parte del titolare dell autorizzazione di: a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell autorità di controllo presso l azienda; b) predisporre, per il personale addetto all impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento; c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti, ); d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto. e) contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell autorizzazione allo scarico, proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell acqua come previsto dall art. 98 del DLgs 152/06. 4. La Società Vinopera invii, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente

autorizzazione, attestazione finalizzata ad accertare, ai sensi dell art. 103 del D.Lgs. 152/06, l impossibilità tecnica o l eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare nel Rio Lin lo scarico dal depuratore, debitamente datata e sottoscritta da professionista abilitato 5. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico. 6. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico. 7. Qualora l insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all autorità competente al rilascio dell autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione. 8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di inizio attività conseguente all'ultimazione degli interventi di cui alle premesse. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. 9. Qualora l impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all Ente competente. 10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell attivazione dello scarico. 11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere. 12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso: - di applicazione di nuove disposizioni; - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico; - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente; - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche. 13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

14. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall ARPA saranno comunicati qualora dovuti. 15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione tramite lo Sportello Unico di Prata di Pordenone, al Comune di Chions, all'azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'arpa Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso. Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto. Pordenone, lì 18/03/2011 IL DIRIGENTE Sergio Cristante Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni