STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE E FINALITA DELL ENTE



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STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE E FINALITA DELL ENTE ART.1 Costituzione e sede E costituito in Milano con sede in Piazza Castello, 3 la Fondazione E.S.A.E. Tale Ente, Ente Morale di diritto privato a norma degli art. 14 e ss del Codice Civile, è stato istituito in Milano il 26 luglio 1960 e riconosciuto in seguito Ente Morale con DPR 11/6/1971 n 1210. L Ente persegue finalità di ricerca, formazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari. L Ente non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente nell ambito territoriale della Regione Lombardia. ART.2 I Membri Fondatori I Membri Fondatori nel 1960 sono stati: - L Amministrazione Provinciale di Milano - L Amministrazione Comunale di Milano - Fondazione Cariplo già Cassa di Risparmio delle PP LL Essi hanno assicurato, come da atti istitutivi, i mezzi per un adeguato avvio dell Ente nei campi della ricerca e della formazione. ART.3 Finalità dell Ente L E.S.A.E. (acronimo di Esclusione Sociale: Analisi ed Esperienze ) ha prevalentemente fini di ricerca, formazione e gestione di attività nell ambito delle politiche e dei servizi per l inclusione sociale, con particolare attenzione agli aspetti socio-assistenziali, educativi, lavorativi, sanitari ed abitativi. In relazione a tali scopi l Ente, a fine esemplificativo e non esaustivo, effettua le seguenti attività: - Analisi dei fenomeni legati al disagio sociale inteso nella sua più ampia accezione e costituzione di osservatori di monitoraggio di tali fenomeni. - Promozione, anche in collaborazione con Enti Formativi accreditati, di corsi finalizzati alla formazione e specializzazione di figure professionali operanti in ambito socio-assistenziale, educativo e sanitario. - Promozione ed organizzazione di convegni, seminari, dibattiti ed incontri sui temi trattati, nonché pubblicazione e diffusione dei risultati ottenuti. L Ente nell ambito delle proprie finalità opera con esclusivo fine di solidarietà sociale.

TITOLO II ORGANI AMMINISTRATIVI, DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO ART. 4 Il Comitato di indirizzo Il Comitato di indirizzo è composto dai seguenti membri: n 3 rappresentanti della Regione Lombardia nominati dalla Giunta Regionale n 1 per l I.Re.R. ( Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) n 1 per l Amministrazione Provinciale di Milano n 1 per l Amministrazione Comunale di Milano n 1 per la Fondazione Cariplo n 1 per la Prefettura di Milano n 1 per l U.N.E.B.A. (Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale) n 1 per la Direzione Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali n 1 per la Diocesi di Milano n 1 per l Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori I suddetti membri durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Il Comitato di Indirizzo può cooptare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, altri membri fra le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscano agli scopi dell Ente. Tali membri non possono superare la metà dei precedenti e durano in carica per un periodo deciso di caso in caso, in rapporto al contributo degli stessi agli scopi dell Ente. Il Comitato di indirizzo viene convocato da almeno un terzo dei propri membri o dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di indirizzo propone al Consiglio di Amministrazione: - progetti, strumenti e collaborazioni per la realizzazione degli scopi e i compiti statutari dell Ente; - progetti ed attività inerenti alla promozione e sviluppo dell Ente, nonché le linee di indirizzo scientifico. Il Comitato di Indirizzo approva il regolamento dell Ente e il Bilancio consuntivo annuale e propone le modifiche statutarie. Il membro che per ripetute e successive assenze non giustificate, e comunque per più di tre volte, non partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. Ai membri del Comitato di indirizzo può essere riconosciuto un gettone di presenza per le sedute a cui partecipano nei limiti di cui all art.10 del d.lgs.460/97. ART. 5 Il Consiglio di Amministrazione L Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di membri, in numero dispari, non inferiore a 5 nè superiore a 9. Nella sua forma più ampia, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: n. 1 rappresentante della Regione Lombardia nominato dalla Giunta Regionale; n 1 nominato dall Amministrazione Comunale di Milano; n 1 nominato dalla Fondazione Cariplo; n. 4 eletti a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione uscente nell ambito dei membri del Comitato di Indirizzo;

n 2 esperti cooptati successivamente dagli altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio rimane in funzione senza soluzione di continuità per la durata di cinque anni dalla data di insediamento. I Consiglieri possono essere riconfermati. I Consiglieri possono ricevere un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari ed un riconoscimento indennitario per lo svolgimento di funzioni specifiche nei limiti di cui all art. 10 del DL.gs 460/97. Il Consigliere si considera dimissionario quando le sue dimissioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere che per ripetute e successive assenze non giustificate, e comunque per più di tre volte, non partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione. Se il consigliere dimissionario, decaduto o deceduto, era stato nominato dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione Cariplo o dal Comune di Milano, il Presidente chiede all Ente interessato che nomini il successore. In ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che resterà in carica sino al termine degli altri. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, con funzioni verbalizzanti, è nominato dal Consiglio tra persone anche esterne all Organo consigliare e all Ente. I collaboratori dell Ente con responsabilità direttive possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. ART. 6 Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, per quanto non diversamente specificato nel presente Statuto, è il titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno due volte all anno, le altre ogni qualvolta sia necessario, o su iniziativa del Presidente, o a seguito di domanda sottoscritta almeno da 1/3 dei Consiglieri in carica. L ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza sarà comunicato ai Componenti almeno 3 giorni prima di quello fissato per l adunanza. Le votazioni si fanno per appello nominale: possono aver luogo a voti segreti solo e soltanto quando si tratti di questioni concernenti persone. A parità di voti segreti la proposta si intende respinta. In occasione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di votazione palese, prevale il voto del Presidente a parità di voti validi. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno di coloro che compongono il Consiglio, le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto f. Il Consiglio, in particolare: a) predispone il Bilancio dell Ente per un anno solare accompagnandolo con una relazione sull attività svolta; b)nel complessivo ambito dei propri poteri di straordinaria amministrazione dispone i seguenti provvedimenti: 1)acquisto ed alienazione di beni immobili; 2)accettazione di eredità, legati e donazioni; 3)contrazione di mutui ed ipoteche; 4)devoluzione dei beni patrimoniali a seguito di liquidazione; c)nomina gli eventuali Dirigenti; d)predispone il Regolamento dell Ente;

e)bandisce concorsi e borse di studio, concorsi per pubblicazioni, etc; f)delibera la modifica dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica; g)delibera le indennità da riconoscersi ai membri degli Organi dell Ente; h)delibera i compensi e gli stipendi dei dipendenti. ART. 7 Il Presidente Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i Consiglieri. Il Presidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell Ente. Egli convoca e presiede le riunioni di tutti gli organi dell Ente. Assume provvedimenti d urgenza da sottoporre al Consiglio per ratifica nella prima seduta utile. Rappresenta l Ente in giudizio. Cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in diretto contatto con il Consigliere Delegato. ART. 8 Il Vicepresidente Il Consiglio di Amministrazione nomina n. 1 Vicepresidente fra i Consiglieri. Il Vicepresidente dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a svolgere particolari incarichi a favore dell Ente. ART.9 Revisore dei Conti L Ente ha un Revisore dei Conti, iscritto all Albo dei revisori e nominato dall Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Milano. Dura in carica 5 anni e può essere riconfermato. La carica di Revisore dei Conti può dare adito ad un riconoscimento indennitario nei limiti di cui al Dl.gs 460/97. Il Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sul regolare andamento amministrativo dell Ente, di accertare la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, di effettuare periodiche verifiche di cassa e di formulare le proprie considerazioni ed il proprio parere conclusivo, redigendo apposite relazioni, sul Bilancio. TITOLO III Organizzazione dell Ente e norme di amministrazione ART. 10 Il Consigliere Delegato Il Consiglio di Amministrazione puo nominare un Consigliere Delegato fra i Consiglieri a cui conferisce apposito mandato per l esercizio di una parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione. Dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Il Consigliere esercita le funzioni di direzione dell Ente. Esse possono comprendere particolarmente: a)la direzione di uffici e servizi;

b)la stipula dei contratti di lavoro; c)l ordinazione di spese ed acquisizione di entrate, nonché l assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell ambito della disponibilità di bilancio. Le funzioni di cui ai punti a), b) e c) costituiscono, in ogni caso, esecuzione di atti programmatori deliberati dal Consiglio di Amministrazione. ART. 11 Principali modalità amministrative dell Ente E fatto divieto all Ente di provvedere alla distribuzione di utili o di avanzi di gestione a meno che la devoluzione degli stessi non sia prevista per legge o non sia effettuata a favore di altri Enti operanti nel medesimo ambito di attività senza finalità lucrative. Il Bilancio deve essere obbligatoriamente approvato entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza. Le attribuzioni dei Dirigenti e/o dei funzionari con compiti direttivi e del restante personale, saranno definite da apposito regolamento. ART. 12 Patrimonio dell Ente e Mezzi economici Il Patrimonio dell Ente è costituito: a)dagli apporti in danaro dei membri fondatori; b)dai contributi ordinari e straordinari erogati dagli Enti membri, da persone e da altri Enti, nonché da proventi vari, nel rispetto della disciplina fiscale e tributaria degli Enti non commerciali di cui al titolo I del Dl.gs 460/97, ivi compresi eventuali beni, diritti e crediti che gli pervengano o gli spettino a qualsiasi titolo e che siano destinati a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione. Le Entrate dell Ente potranno essere determinate da: -contributi anche a fondo perso da Enti Pubblici e Privati; -rimborsi e/o corrispettivi derivanti dall esercizio dell attività istituzionale; -lasciti, donazioni o qualsiasi altra liberalità; -qualsiasi altro provento, nel rispetto del titolo I del d.lgs.460/97 che non venga destinato a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione. Il Servizio di Cassa sarà affidato ad idoneo Istituto di credito. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 13 Disposizioni finali In caso di estinzione dell Ente, per qualsiasi causa, il patrimonio netto residuo è devoluto, dal Consiglio d Amministrazione, a favore di un Ente avente finalità analoghe, designato concordemente dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano e dalla Fondazione Cariplo già Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.