STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1



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STATUTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ai sensi dell art. 18 del D.Lgs 04.03.2010 n. 28, è istituito dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Arezzo (d ora in avanti C.d.O.) con delibera n. 333 dell 11.03.2011 del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Arezzo, l ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO (d ora in avanti O.d.M.) TITOLO I ORDINAMENTO INTERNO Art. 2 Sede e Oggetto dell O.d.M. L O.d.M. opera, di regola, nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Arezzo nel Tribunale medesimo, in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, attuando la sua funzione di conciliazione nelle materie, di cui al D. Lgs. 28/2010, e nelle ulteriori materie richiamate da altre disposizioni legislative. Art. 3 Personale dipendente L O.d.M. si avvale del Personale dipendente del Consiglio dell Ordine, delegandolo a svolgere compiti di segreteria. Detti Dipendenti hanno l obbligo della riservatezza ed è fatto Loro espresso divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Art. 4 Composizione O.d.M. L O.d.M. è composto da sei membri nominati dal C.d.O., dei quali tre scelti tra i suoi componenti e tre tra gli iscritti all Albo degli Avvocati di Arezzo, oltre al Presidente del C.d.O., che lo presiede. Al suo interno l O.d.M. elegge a maggioranza di voti il segretario. I componenti dell O.d.M. restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato dell C.d.O. e, comunque, fino all insediamento del nuovo C.d.O.. Sono rieleggibili. Art. 5 Funzioni del Presidente Il Presidente convoca e coordina le sedute dell O.d.M., fissando i punti all ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori, anche assegnandoli, per l istruttoria, ai singoli componenti dell O.d.M., ed è, di diritto, il Responsabile dell Organismo, con facoltà di delegare le proprie funzioni ad altro componente dell O.d.M.. Art. 6 1 / 6

Funzioni del Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il Registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri. Art. 7 Convocazione dell O.d.M. L O.d.M. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari ed anche ad horas, con comunicazione verbale. L O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all Albo degli Avvocati. Le riunioni dell Organismo sono verbalizzate in un apposito Registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell O.d.M. e custodito nella segreteria del C.d.O. Le decisioni dell Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del suo facente funzioni. Art. 8 Compiti dell O.d.M. L O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica. Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a. 500.000,00 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell O.d.M. L O.d.M. ha i seguenti compiti attribuiti ai singoli componenti secondo le previsioni del Regolamento: a) redige l Elenco dei Mediatori; b) tiene il Registro degli affari di conciliazione; c) esamina le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori; d) esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori; e) vigila sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi, cui è tenuto; f) provvede, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione dell interessato dall esercizio dell opera di conciliazione (vedi art. 16) o, nei casi più gravi, alla sua cancellazione dall Elenco dei Mediatori (vedi art. 16); g) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali redatti dal Mediatore designato e a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale da esso esperito; h) trasmette, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero; i) predispone il rendiconto contabile finanziario; 2 / 6

j) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite. Art. 9 L Elenco dei Mediatori L O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di Mediatori composto esclusivamente da Avvocati iscritti all Albo degli Avvocati di Arezzo e da praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell apposito Registro di Arezzo, questi ultimi solo fino alla cessazione della abilitazione al patrocinio. Gli Avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio che chiederanno l iscrizione nel suddetto Elenco dovranno altresì dichiarare la loro disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore per non più di cinque Organismi, ai sensi dell art. 6, punto 3, del D.M. 180/2010. L O.d.M. è tenuto a redigere l Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica. L O.d.M. deve, comunque, provvedere, almeno ogni 6 mesi, all aggiornamento dell Elenco dei Mediatori. L Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente. Il Mediatore deve: Art. 10 Il Mediatore Essere un Avvocato iscritto all Albo tenuto dall Ordine degli Avvocati di Arezzo o un praticante abilitato al patrocinio iscritto nell apposito Registro; Avere altresì dichiarato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Mediatore per non più di cinque Organismi, ai sensi dell art. 6 punto 3 del D.M. 180/2010. Il Mediatore non deve: avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; avere riportato condanne a pena detentiva, a seguito di patteggiamento, non inferiore a 6 mesi; essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall avvertimento. Costituisce causa di incompatibilità con l incarico di Mediatore essere Consigliere in carica del Consiglio Direttivo dell O.d.M. e/o comunque membro dell O.d.M. Art. 11 Degli obblighi del Mediatore Al Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 3 / 6

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere per ciascun affare, per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l incarico da assumere; b) informare immediatamente l O.d.M., ed eventualmente le parti, circa l affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive, che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell imparzialità dell opera; c) nelle ipotesi previste dalla Legge, formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia; TITOLO II PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE Art. 12 Riservatezza del procedimento Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico, tranne i casi di legge. Art. 13 Designazione del Mediatore Su istanza dell interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale e/o delegata dall Autorità Giudiziaria, l O.d.M. provvede a designare con propria delibera il Mediatore, seguendo il criterio di progressione per ordine alfabetico in ragione delle fasce di valore della controversia. Il Mediatore, che presenta domanda di iscrizione negli Elenchi dell Organismo, con ciò accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno. La lettera di partenza sarà estratta nell adunanza dell O.d.M., con la quale si delibererà l elenco dei mediatori da sottoporre a ratifica del C.d.O. Ai Mediatori praticanti abilitati al patrocinio, che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati dal Ministero di Giustizia, potranno essere attribuiti incarichi di valore non superiore al limite di competenza previsto dalla Legge. Il Mediatore può, altresì, sempre essere scelto di comune accordo dalle parti, purchè sia iscritto nell Elenco dei Mediatori dell O.d.M. e nel rispetto del limite di competenza sopra individuato. In tale ipotesi l O.d.M. avrà l obbligo di confermare la nomina del Mediatore prescelto dalle parti. Nella suddetta ultima ipotesi il Mediatore scelto di comune accordo dalle parti non sarà soggetto ai criteri di rotazione. Il designato Mediatore non può astenersi dall incarico ricevuto senza motivazione riferita ad un legittimo impedimento, ritenuta congrua dall Organismo di Mediazione Forense, e comunque non più di 6 volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente), sotto comminatoria della cancellazione di ufficio dall Elenco dei Mediatori. 4 / 6

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione. E tenuto all obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera. TITOLO III LE INCOMPATIBILITA E I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI Art. 14 Incompatibilità imparzialità Il designato Mediatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti dell O.d.M. la insussistenza di motivi di incompatibilità con l assunzione dell incarico nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità l O.d.M. provvede a designare un nuovo Mediatore. Il Mediatore designato dall O.d.M. a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l incarico da svolgere e, espressamente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Il Mediatore designato dall O.d.M., al momento dell accettazione dell incarico, deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità e di adesione al Codice di Comportamento. In merito alla stessa controversia, benchè autorizzato, non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti, o in favore di una sola di esse, le funzioni di consulente, difensore o arbitro. Art. 15 Procedimento di cancellazione o sospensione dall Elenco Il Mediatore, che non rispetti gli obblighi previsti dall art. 11, è, con delibera dell O.d.M., immediatamente sospeso, in via cautelare, dall Elenco e sostituito nell incarico da altro Mediatore all uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti e, al termine della fase istruttoria, l O.d.M. può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi: 1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni; 2. cancellarlo dall Elenco dei Mediatori, nel qual caso è immediatamente notiziato il C.d.O. di appartenenza al fine dell apertura del rituale procedimento disciplinare; Nel caso di esposto di una delle parti interessate, l O.d.M. provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e può determinarsi nel seguente modo: 1. consentire all interessato di continuare a svolgere l incarico; 2. sospendere cautelativamente l interessato dall incarico, provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine della apertura del rituale procedimento disciplinare. Delle sospensioni e/o cancellazioni dall Elenco è data immediata notizia al responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione. TITOLO IV LA CONTABILITA DELL O.d.M. Art. 16 Dei mezzi dell O.d.C. L O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O.. E tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite. 5 / 6

Art. 17 Entrate e Uscite Sono entrate dell O.d.M. i proventi derivanti dall attività di conciliazione. Sono uscite dell O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, salve altre uscite, che potranno essere di volta in volta deliberate dal C.d.O. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O., previi controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell O.d.M. Art. 18 Controlli sulla gestione contabile dell O.d.M. Il controllo sulla gestione contabile dell O.d.M. è affidato al C.d.O., che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere. L O.d.M. è, comunque, tenuto a depositare, semestralmente, entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., rendiconto contabile-finanziario della propria gestione. Il C.d.O. provvederà, su relazione del Consigliere Tesoriere, in ordine alla sua approvazione. Art. 19 Delle entrate L avanzo di gestione dell O.d.M. sarà utilizzato per compensare le uscite del C.d.O. derivanti dall attività dell O.d.M., in particolare per le seguenti voci di bilancio: spese per il Personale : incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell Ordine assegnati all O.d.M.; spese di cancelleria : modulistica e cancelleria varia per l attività dell O.d.M.; spese postali e telefoniche : maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall attività dell O.d.M.; altri costi : costi aggiuntivi non definibili derivanti dall attività dell O.d.M. Art. 20 Modifiche allo Statuto Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell O.d.M. assunta all unanimità, previo parere obbligatorio e vincolante del C.d.O. Arezzo, lì IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Avv. Enrico Burali IL PRESIDENTE Avv. Piero Melani Graverini 6 / 6