IMU-TASI 2016 - NOVITA'



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Transcript:

IMU-TASI 216 - NOVITA' NOVITA' TASI / IMU 216 L'imposta IMU e il tributo TASI sono dovuti per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell'immobile/i, secondo le aliquote e detrazioni fissate dal Comune con la deliberazione consiliare n. 22 del 26/9/212. Scadenze: La prima rata entro il 16 giugno a titolo di acconto. La seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Modalità di pagamento: L'imposta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 che il Comune di Nervesa della Battaglia invia ai contribuenti a ridosso delle scadenze. Qualora ci sia un ritardo nella ricezione, è possibile reperire il modello F24 presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali o chiederli all' Ufficio Tributi e-mail tributi@comune.nervesa.tv.it PEC: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, potranno effettuare il pagamento anche dall'estero con Bonifico Bancario a favore per la quota Comune - alla Tesoreria del Comune di Nervesa della Battaglia c/o Veneto Banca - filiale di Nervesa della Battaglia - Piazzale Berti, 314 (TV) utilizzando il codice: IBAN: IT 86 R 53 56185 357461277 SWIIFT: VEBHIT2M

Abolizione della TASI sull'abitazione principale( = residenza e dimora abituale) e relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (=lusso art. 1, comma 14, lett. a) e b)). L'abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento. Riduzione della base imponibile del 5% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (= GENITORI ß à FIGLI ) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che*: - il contratto sia registrato - il comodante possieda un solo immobile in Italia - residenza anagrafica nello stesso comune (sia del comodante sia comodatario) in cui è situato l'immobile concesso in comodato; - Il comodante, ovvero chi concede il comodato, può detenere solo un'altra casa (abitazione principale) oltre a quella concessa; l'abitazione principale e la casa concessa dal comodante devono trovarsi nello stesso Comune.

- il comodatario, e cioè chi beneficia del comodato gratuito, deve essere parente di primo grado del comodante (genitori/figli); il comodatario deve adibire la casa ottenuta come abitazione principale; Il comodante, entro il 3 giugno dell'anno 217, deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei suddetti requisiti (art. 1, comma 1, lett. b)); Esenzione dall' IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 24, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13) TARIFFARIO 216 Tipo immobile Sottocategoria IMU %o

TASI %o Area fabbricabile Area fabbricabile 7,6 1,5 Fabbricato/i Fabbricato generico con rendita 7,6

1,5 Abitazione principale Pertinenza

Fabbricati sfitti 7,6 1,5 Abitazioni principali di lusso 4

1,5 Pertinenze ab. pr. di lusso 4 1,5 Immobili rurali strumentali

1 Fabbricati categoria D 1,5 Immobili strumentali D1

(Stato) 7,6 1 Aire - pensionati esteri,5 Pertinenza aire - pensionati esteri

,5 Uso gratuito registrato 3,8,75 Terreno agricolo Terreno agricolo generico

7,6 Terreni coltivatori diretti A partire dall'anno 215 è considerata abitazione principale (esente IMU) una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis D.L.28 marzo 214 n. 47 convertito in legge). E' possibile ritirare il modello da compilare presso l'ufficio Tributi o richiederlo all'indirizzo e-mail: tributi@comune.nervesa.tv.it Aliquote e detrazioni ICI 26 *Link Utili: Ministero delle Finanze CALCOLO IMU-TASI ON LINE