ESPOSIZIONE DEL QUESITO



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

Risoluzione n. 114/E

RISOLUZIONE N. 25/E SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

CIRCOLARE N. 11 /E INDICE. Premessa Redditi dell anno Determinazione dell imposta sostitutiva...4

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

CIRCOLARE N.3/E. Roma, 28 febbraio 2012

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 22 ottobre 2001

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

RISOLUZIONE N. 90/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 31/E QUESITO

Guide operative. Le collaborazioni occasionali

DICHIARAZIONI FISCALI

RISOLUZIONE N. 166/E

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 356/E. Roma, 8 agosto 2008

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Le retribuzioni in piscina alla luce della riforma Biagi

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Roma, 30 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 56/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24

OGGETTO: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale Uso. Amministratori collaboratori

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Roma, 04 marzo 2010 CIRCOLARE N. 4 / 2010

Oggetto: Istanza di interpello - Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali.

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 118/E

RISOLUZIONE N. 253/E. Roma, 19 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 160/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 105/E

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Servizio INFORMATIVA 730

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

Oggetto: Interpello /2001-Art.11, Legge , N Art. 108, comma 2-bis, lettera b) del TUIR

Dott. Massimiliano Teruggi. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi

RISOLUZIONE N. 12/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Roma, 17 giugno 2008 RISOLUZIONE N. 247/E

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive

3. Regime fiscale dei partecipanti... 15

Transcript:

RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati ai nonni vigili Art. 50, comma 1, lett. l), DPR 22 dicembre 1986, n. 917. ESPOSIZIONE DEL QUESITO Il Comune istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi dallo stesso erogati alle persone anziane che svolgono l attività di nonno vigile. Al riguardo, l ente locale riporta la nota dell INPS n. 12.3/25762/Q 275.1 del 13 marzo 1996 con la quale l Istituto previdenziale ha ricondotto l attività di nonno vigile tra i programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche o private, ritenendo escluse dalla contribuzione previdenziale i redditi derivanti dallo svolgimento di tali attività. L istante richiama inoltre la nota dell INAIL (1 marzo 2007, n. 0002491), che considera l attività di nonno vigile sottoposta all obbligo assicurativo. L Istituto mutualistico ritiene, infatti, sussistere sia il requisito oggettivo (l attività svolta è analoga a quella esercitata dai vigili urbani), sia quello soggettivo della dipendenza ai fini assicurativi (art. 4, n. 1, del DPR n. 1124/65), in presenza degli elementi che qualificano come subordinato il

2 rapporto di lavoro intrattenuto dagli anziani addetti alla sorveglianza davanti alle scuole. Infine, il Comune riporta le conclusioni della Guida al pubblico impiego de Il Sole - 24 ore secondo la quale il trattamento fiscale da riservare ai nonni vigili è assimilato a quello riservato ai lavoratori dipendenti, con la conseguenza che i compensi dai medesimi percepiti devono essere tassati con ritenuta alla fonte operata dal sostituto d imposta. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE A parere del Comune, il rapporto intrattenuto con i nonni vigili è da inquadrare fra i rapporti assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto l istante, intende adottare la seguente procedura: - apertura della posizione INAIL con la denuncia dei salari presunti come base imponibile della citata tariffa (12 per mille), facendo riferimento, cioè, alle retribuzioni effettive costituite dai compensi erogati agli anziani impegnati nell attività di sorveglianza davanti alle scuole; - predisposizione di un prospetto paga con il quale provvedere all erogazione dei compensi al netto delle ritenute d acconto commisurate alla prima aliquota IRPEF in vigore, senza l applicazione di detrazione d imposta alcuna, in quanto già fruite sul trattamento di pensione; - rilascio annuale, nei termini consueti, del Modello CUD. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente si osserva che, per quanto riguarda gli obblighi ai fini dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il quesito posto esula dalle competenze della scrivente.

3 Ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. l), del DPR n. 917 del 1986, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. L attuale formulazione della norma deriva dalla modifica normativa introdotta dall art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, del D. Lgs. n. 314 del 1997, che ne ha ampliato l ambito oggettivo. Come chiarito con la circolare n. 326 del 1997, rispetto alla analoga previsione contenuta nella precedente lett. e) dell art. 47 del TUIR, è stato ampliato l ambito oggettivo, in quanto la formulazione sostituita assimilava ai redditi di lavoro dipendente solo i compensi percepiti da lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e, quindi, non consentiva di ricomprendervi simili compensi percepiti da soggetti che non rivestivano la qualifica di lavoratori (ad esempio i pensionati). Ciò comportava che i compensi erogati a soggetti non lavoratori dovessero essere inquadrati, a seconda dei casi, tra i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o tra quelli derivanti da attività saltuaria di lavoro autonomo. Pertanto, a seguito della menzionata modifica i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono sempre qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ai fini dell assimilazione ai redditi di lavoro dipendente l utilizzo in lavori socialmente utili non deve necessariamente derivare dall applicazione diretta della legge, potendo avvenire in conformità anche ad altre disposizioni normative, anche secondarie. Quindi, relativamente al caso oggetto del presente interpello, si ritiene che i rapporti lavorativi instaurati tra l Ente locale e le persone anziane, per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole sia riconducibile alla medesima categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell art. 50, comma 1, lett. l), del TUIR.

4 In tale fattispecie, il comune, in qualità di sostituto d imposta, applica, le ritenute alla fonte e rilascia la relativa certificazione, ai sensi dell art. 24 del DPR n. 600 del 1973 e art. 4, comma 6-ter) del DPR n. 322 del 1998. Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR prevede un regime agevolato di tassazione dei compensi per i lavori socialmente utili. In particolare è previsto che, se i compensi per lo svolgimento di lavori socialmente utili sono percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (considerato al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro, gli stessi si escludono dall imposizione fino a euro 3.098,74. La parte dei compensi eccedente tale limite si assoggetta a tassazione, mediante ritenuta a titolo d imposta, con applicazione dell aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell art. 24, comma 1-bis), del DPR n. 600 del 1973. Per l applicazione del regime agevolato è necessario che il percipiente fornisca al soggetto erogatore una comunicazione attestante i requisiti richiesti dalla citata disposizione. Con circolare n. 238 del 2000 era stato chiarito che la speciale disciplina prevista dall art. 52, comma 1, lett. d-bis), emanata in deroga all ordinario trattamento dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, era incompatibile con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all art. 13, comma 1, del TUIR (nel testo allora vigente). Peraltro, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per espressa previsione dell art. 13, comma 1, del TUIR (come modificato dall art. 1, comma 6, lett. d) della legge n. 296 del 2006), le detrazioni per redditi da lavoro dipendente nello stesso indicate trovano applicazione solo qualora i redditi assimilati di cui all articolo 50, comma 1, lettera l) del TUIR concorrano alla formazione del reddito complessivo. Ne consegue che il trattamento speciale riservato ai redditi in parola ai sensi dell articolo 52, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, che si

5 ribadisce ne prevede la parziale tassazione separata con l applicazione di una ritenuta a titolo d imposta, esclude il concorso dei medesimi alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, anche il riconoscimento delle detrazioni ai sensi del citato articolo 13. I compensi assoggettati al regime di tassazione agevolata in discorso devono, comunque, essere indicati nel modello CUD, secondo le istruzioni fornite per la relativa compilazione. Con riferimento all addizionale regionale, si confermano le istruzioni recate dalla circolare n. 238 del 2000, secondo la quale il prelievo deve avvenire contestualmente all applicazione delle ritenute IRPEF e non si applicano le ordinarie modalità di prelievo recate dall art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.