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FOGLIO INFORMATIVO (Decreto legislativo n. 385/93 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari) SERVIZI DI: DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI Informazioni sulla Banca CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. Registro delle Imprese di Terni Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 Albo delle Banche n. 5123 Gruppo Banca Popolare di Bari Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - www.cariorvieto.it Caratteristiche e rischi tipici Struttura e funzione economica In base al contratto di deposito titoli a custodia e/o amministrazione, la Banca custodisce e/o amministra, per conto del Cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l incasso delle cedole, l incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. In base al contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini la Banca offre un servizio di investimento che si realizza attraverso la trasmissione tempestiva degli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenute presenti le variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto. La Banca, è tenuta a consegnare al Cliente il documento informativo Informazioni e Comunicazioni ai sensi del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Condizioni economiche Avvertenza: Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI Commissioni su servizi di amministrazione e custodia di strumenti finanziari (per semestre solare o frazione di esso) Depositi che contengono soltanto Titoli del Gruppo Banca Popolare di Bari (azioni ed obbligazioni ) esenti Depositi che contengono soltanto Titoli di Stato (BOT, CTZ, CCT, BTP) 10,00 Depositi che contengono altri Titoli o su cui vengono effettuate operazioni di pronto contro termine 62,00 Recuperi di spese Trasferimento Titoli presso altri Istituti nessuna spesa Giroconto Titoli da custodia a garanzia e da deposito a custodia ad altro deposito a custodia (per titolo) 10,33 Giroconto Titoli BPBari da custodia a garanzia e da deposito a custodia ad altro deposito a custodia (per titolo) nessuna spesa Estratto conto Titoli (o "rendiconto"): per ogni invio (cadenza semestrale) nessuna spesa Estratto conto fiscale: per ogni invio (cadenza annuale) 3,00 Richiesta formale di estratto conto Titoli supplementare 20,66 Tramutamenti (da portatore a nominativo o viceversa): - commissione per titolo 25,82 Aumenti di capitale, conversioni, emissioni di obbligazioni in opzione su azione ed obbligazioni, per ogni operazione: - se la Banca non è cassa incaricata 5,16 Pagina 1 di 10

- se la Banca è cassa incaricata, ma la disposizione viene data fuori termine 15,49 Volture e successioni, per ogni titolo 10,33 Consegna al cliente di Titoli allo sportello 25,82 Spese per ogni certificazione 25,82 Spese produzione e invio Documento di Sintesi 4,00 Spese per invio comunicazioni: - posta ordinaria 2,84 - raccomandata 5,68 Spese di estinzione rapporto nessuna Valute per operazioni in Titoli Rimborso Titoli di Stato data scadenza Pagamento cedole Titoli di Stato data scadenza Rimborso e Pagamento cedole Titoli del Gruppo Banca Popolare di Bari data scadenza Rimborso ed estrazione Titoli, pagamento cedole (valuta da conteggiare alla data di incasso da parte della Banca) giorno lav. successivo per le Banche Titoli in divisa estera Rimborso Titoli, cedole e dividendi in divisa estera Cambio base "di riferimento BCE" (o cambio BCE) di due giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza/stacco ovvero la data di effettivo incasso della divisa dalla controparte con uno spread massimo di 0,30% CONDIZIONI SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI AZIONI, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, WARRANT E DIRITTI DI OPZIONE a) TITOLI ITALIANI Commissioni (sul controvalore) 0,70% (min. 10,00) Diritto fisso per operazione 5,16 Cessione Azioni Banca Popolare di Bari: per azione 0,05 b) TITOLI ESTERI Commissioni (sul controvalore) 1,00%(min. 10,00) Diritto fisso per operazione 5,16 OBBLIGAZIONI DOMESTICHE QUOTATE Commissioni (sul controvalore) 0,60% (min. 5,16) Diritto fisso per operazione 2,58 BUONI ORDINARI DEL TESORO a) ORDINI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI PRENOTAZIONE: Commissione applicata sul prezzo ufficiale comunicato dal Ministero dell Economia e delle Finanze per ogni 100 Euro di capitale sottoscritto (valore nominale): Durata residua pari o inferiore a 80 giorni 0,05 Durata compresa tra 81 e 170 giorni 0,10 Durata compresa tra 171 e 330 giorni 0,20 Durata pari o superiore a 331 giorni 0,30 b) ORDINI PERVENUTI OLTRE IL TERMINE DI PRENOTAZIONE: Commissioni (sul controvalore) 0,60% (min. 5,16) OBBLIGAZIONI DOMESTICHE NON QUOTATE Commissioni (sul controvalore) 0,60% (min. 5,16) Diritto fisso per operazione 2,58 OBBLIGAZIONI ESTERE Commissioni (sul controvalore) 1,50% (min. 5,16) Diritto fisso per operazione 2,58 COLLOCAMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI Non vengono applicate commissioni sul prezzo di aggiudicazione per ordini ricevuti entro il termine del collocamento COMMISSIONI DI INESEGUITO Spese telefoniche, informatiche o di altra natura sostenute per l inoltro ai mercati degli ordini conferiti dal cliente con esito ineseguito, per ordine 3,10 Spese per invio comunicazioni posta ordinaria 2,84 raccomandata 5,68 Pagina 2 di 10

Principali clausole contrattuali che regolano il servizio La presente sezione riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali, il cui testo integrale è contenuto nelle Norme contrattuali che regolano Servizi e Attività di investimento e Servizi accessori (di seguito Norme ); ciò al fine di richiamare l attenzione del Cliente sui suoi principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con la Banca. Per clausole contrattuali si intendono le singole pattuizioni, che, prese nel loro insieme, costituiscono il regolamento contrattuale. Esse sono predisposte dalla Banca che le sottopone all approvazione del Cliente, il quale, sottoscrivendo il contratto, aderisce al regolamento prestabilito dalla Banca. Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente (normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca) Sintesi discorsiva delle NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA- CLIENTE (Cfr. Cap. 1 delle Norme che regolano il Conto Corrente e i Servizi collegati ) PREMESSA Le Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente sono state redatte dalla Banca sulla base dell omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Esse sono definite generali in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il consumatore sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese. Avvertenza Il termine: consumatore ovvero consumatore ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni) sta ad indicare la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2) La Banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman Giurì Bancario, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca. Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11) La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di "consumatore". Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo. Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13) Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nelle Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca - cliente, sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc.. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di Pagina 3 di 10

affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc.. Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15) Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente. Foro competente (cfr. art. 16) Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3) La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell esecuzione dell incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente a sua volta può revocare l incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5) Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri. c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8) Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto. Le revoche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata. d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9) Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell incapace. Sintesi discorsiva del contratto "SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI" Il contratto di Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari è stato redatto dalla Banca sulla base dell analogo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori. Oggetto e svolgimento del servizio (cfr. artt. 1, 2 e 3) Oggetto del servizio di deposito a custodia e/o amministrazione possono essere sia i titoli e strumenti finanziari cartacei che gli strumenti finanziari dematerializzati. Nello svolgimento di detto servizio la Banca effettua le seguenti principali attività: Pagina 4 di 10

cura la custodia dei titoli cartacei ovvero la corretta tenuta delle registrazioni contabili in caso di strumenti finanziari dematerializzati esige gli interessi e i dividendi verifica i sorteggi inerenti all attribuzione di premi o al rimborso del capitale cura le riscossioni per conto del Cliente, nonché il rinnovo del foglio cedole e provvede, in generale, a tutelare i diritti inerenti ai titoli e strumenti finanziari depositati. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca esegue le correlate operazioni solo a seguito di ordine scritto impartito dal Cliente e previo versamento dei fondi occorrenti. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, in mancanza di istruzioni da parte del Cliente la Banca si astiene dal compiere qualsiasi operazione. In caso di deposito di strumenti finanziari dematerializzati, il servizio si espleta in regime di gestione accentrata e tutte le operazioni ad esso inerenti (consegna, ritiro, vincolo, ecc.) sono effettuate dalla Banca esclusivamente attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. Subdeposito dei titoli e strumenti finanziari (cfr. artt. 11, 12 e 13) La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società autorizzate alla gestione accentrata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (ad esempio: Monte Titoli S.p.A.), nonché anche presso altri organismi abilitati di deposito centralizzato in caso di titoli al portatore. Questi ultimi organismi possono, a loro volta, affidarne la custodia a terzi. In relazione ai titoli subdepositati presso una società di gestione accentrata, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente. Qualora i titoli al portatore presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi abilitati ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della medesima specie e qualità. Per i titoli emessi o circolanti all estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nello svolgimento del servizio, da società estere subdepositarie abilitate, presso cui può conseguentemente depositare i titoli. Comunicazioni periodiche (cfr. art. 8, commi 1 e 3) La Banca invia al Cliente, con cadenza semestrale, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ( rendiconto o estratto conto titoli ) e, almeno una volta all anno, un quadro aggiornato delle condizioni applicate ( Documento di sintesi ). Qualora il valore nominale dei titoli depositati non superi l importo di 20.000 euro, la Banca ha facoltà di non inviare le predette comunicazioni periodiche. Cessazione della facoltà di disporre separatamente del dossier titoli (cfr. art. 9, comma 1) In deroga a quanto previsto nelle Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente (Cap. 1 delle Norme contrattuali che regolano il Conto Corrente e i Servizi Collegati ) in ordine ai rapporti cointestati a firma disgiunta, se il dossier titoli è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche separatamente (cioè con firma singola di ciascun cointestatario), la Banca è tenuta a pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre dei titoli e/o strumenti finanziari depositati, qualora uno solo di essi abbia comunicato alla Banca l opposizione o la revoca di detta facoltà di utilizzo disgiunto anche solo mediante lettera raccomandata. Estinzione d ufficio dei dossier titoli (cfr. art. 15) Qualora il dossier titoli presenti un saldo pari a zero euro e non sia movimentato da almeno 18 mesi, la Banca ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, alla sua estinzione. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ed economiche (cfr. art. 16) La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di conto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ( dossier titoli ), secondo le pattuizioni di cui all art. 13 delle Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente (Cap. 1 delle Norme contrattuali che regolano il Conto Corrente e i Servizi Collegati ). CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE, DURATA DEL CONTRATTO, TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO, TERMINI PER L ESERCIZIO DI FACOLTÀ O PER L ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI a) Obbligazioni del Cliente - Commissioni e spese (cfr. art. 4) Il Cliente si obbliga a corrispondere alla Banca le commissioni, spese ed oneri stabiliti nel contratto che disciplina il Servizio di custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, nonché le spese di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere a causa di pignoramenti o sequestri operati su titoli anche nell ipotesi in cui esse non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è, altresì, espressamente autorizzata dal Cliente ad addebitare tutte le suddette spese sul conto corrente di regolamento da questi indicato all atto della sottoscrizione del contratto (o, in caso di variazione, sul nuovo conto che deve essere concordato preventivamente con la Banca). Ove detto conto fosse privo di fondi, il Cliente si obbliga a ripristinare la provvista immediatamente e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta della Banca. b) Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente (cfr. art. 5) Se il Cliente non adempie puntualmente e interamente a tutte le obbligazioni previste nel contratto, la Banca lo diffida, a mezzo di lettera raccomandata, a pagare entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera medesima. Ove il Cliente non adempie alla richiesta di pagamento, la Banca è autorizzata, previo un ulteriore preavviso di 10 giorni, a vendere direttamente o mediante altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati. La Banca soddisfa il proprio credito sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. In caso di vendita parziale dei titoli depositati, i restanti titoli rimangono in custodia e/o amministrazioni alle medesime condizioni contrattuali. c) Durata del contratto e facoltà di recesso Termini per la chiusura effettiva del rapporto (cfr. art. 7) Salva diversa pattuizione, il rapporto di conto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ( dossier titoli ) è a tempo indeterminato. Il Cliente ha, comunque, facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura. Uguale facoltà di recesso spetta anche alla Banca, la quale è, però, tenuta a dare al Cliente un preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento il cui il destinatario riceve apposita comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r. In caso di recesso chiesto dal Cliente, la chiusura effettiva del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 5 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite a credito e/o a debito. L estinzione del dossier comporta la preventiva o contestuale estinzione di eventuali servizi ad esso collegati, come, ad esempio, il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari. Pagina 5 di 10

d) Approvazione del rendiconto e del Documento di sintesi (cfr. art. 8, comma 2) Decorsi 60 giorni dalla ricezione del rendiconto (o estratto conto titoli) e del Documento di sintesi senza che sia pervenuta alla Banca un reclamo scritto del Cliente, i predetti documenti si intenderanno senz altro riconosciuti esatti ed approvati dal Cliente medesimo. e) Opponibilità alla Banca della comunicazione di cessazione della facoltà di disporre separatamente del dossier titoli (cfr. art. 9, comma 2) La comunicazione con cui un cointestatario comunica alla Banca l opposizione o la revoca della facoltà di utilizzo disgiunto del dossier titoli cointestato non può essere opposta alla Banca prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi da quello di ricezione della comunicazione medesima; ciò anche quando dette opposizioni e revoche sia state rese di pubblica ragione. Rinvio (cfr. art. 17) Per quanto non espressamente previsto nel contratto di Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, si applicano le norme contenute nelle Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente (Cap. 1 delle Norme contrattuali che regolano il Conto Corrente e i Servizi Collegati ). Norme contrattuali "SERVIZI DI INVESTIMENTO: DISPOSIZIONI COMUNI e SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI" Il contratto di Servizi di investimento: Disposizioni comuni e Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari consta di due sezioni: la sezione I contiene le Disposizioni comuni a tutti i servizi di investimento offerti dalla Banca, mentre la sezione II disciplina il Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari. SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1 - Premessa 1. I rapporti di investimento sono regolati, oltre che dalle Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente (ad eccezione dell'art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni) (Cfr. Cap. 1 delle Norme che regolano il Conto Corrente e i Servizi collegati ), dalle seguenti Disposizioni comuni e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno dei rapporti medesimi. 2. Il conferimento degli incarichi e gli adempimenti della Banca prima della stipulazione dei contratti avvengono secondo quanto riportato nella Premessa (Contratto Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari ) e nelle clausole contrattuali di seguito riportate, nonché secondo quanto riportato nei contratti relativi a ciascun servizio di investimento. Art. 2 - Operazioni non appropriate 1. La Banca si astiene dall'effettuare operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non appropriate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. 2. La Banca, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, verificherà che lo stesso abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario richiesto comporta. Ai fini della predetta verifica la Banca potrà fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestatamente superate, inesatte o incomplete. 3. La Banca, nel caso si tratti di disposizioni impartite da clienti classificati come "clienti professionali", avrà la facoltà di presumere il livello di esperienza e conoscenza, necessario per comprendere i rischi connessi alle disposizioni impartite, in possesso del Cliente stesso. 4. La Banca, quando riceve dal Cliente disposizioni relative ad una operazione non appropriata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il Cliente intenda comunque dare corso all'operazione, la Banca può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute; in tal caso, verrà anche precisata la ragione della non appropriatezza dell'operazione. 5. In nessun caso, il ritardo, ai sensi del precedente comma 4, nell'esecuzione di un ordine ritenuto dalla Banca non appropriato può essere mputato alla Banca medesima. Rimane in ogni caso salvo il diritto della Banca di recedere dal contratto relativo allo specifico rapporto di investimento ai sensi dell'art. 1727 cod. civ.(1). Art. 3 - Conflitti di interessi 1. La Banca adotta una politica di gestione dei conflitti di interessi che consente di individuare, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da e per conto della stessa, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuali, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. 2. Il Cliente potrà richiedere alla Banca, in ogni momento, maggiori dettagli circa la politica di gestione dei conflitti di interessi adottata dalla Banca stessa ed illustrata nella Sezione IV - Politica di Gestione del Conflitto di Interessi - del Capitolo 5 delle Norme. 3. La Banca può effettuare con o per conto del Cliente operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di Gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società o enti del Gruppo, un interesse in conflitto, purché, nel caso in cui le misure adottate dalla Banca di cui al precedente comma 1 non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, abbia preventivamente informato per iscritto il Cliente circa la natura e l'estensione del proprio interesse nell'operazione ed il Cliente abbia espressamente acconsentito per iscritto all'effettuazione della stessa. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente ovvero l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Art. 4 - Durata del contratto - Recesso 1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti di investimento, i contratti relativi a ciascun servizio di investimento sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi - anche relativamente ad uno solo di essi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. (1) dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Art. 5 - Modifiche unilaterali al contratto 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento sia le presenti Disposizioni Comuni che le norme contenute nei contratti relativi a ciascun servizio di investimento (ivi compreso il Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di Pagina 6 di 10

ordini, collocamento di strumenti finanziari), nonché le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti/servizi non a tempo determinato. In particolare, in caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, la quale non potrà essere comunque anteriore alla data di comunicazione. In detta comunicazione saranno chiaramente evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il Cliente ha diritto, entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. 2. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 206/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni (Codice del consumo)(2), la modifica delle norme/clausole contrattuali di cui al precedente comma 1 può essere effettuata dalla Banca al ricorrere di un giustificato motivo (quali, a titolo meramente esemplificativo,nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti e, in particolare, della CONSOB, protocolli di intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari) e previo preavviso di 15 giorni da effettuarsi mediante semplice comunicazione all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente medesimo. Restano ferme le ulteriori previsioni e pattuizioni del precedente comma 1, in particolare in ordine alla facoltà di recesso. 3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 206/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni (Codice del consumo)(2), la modifica delle condizioni economiche di cui al precedente comma 1 può essere effettuata dalla Banca al ricorrere di un giustificato motivo senza bisogno di alcun preavviso. Restano ferme le ulteriori previsioni e pattuizioni del precedente comma 1, in particolare in ordine alla facoltà di recesso. 4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche di cui al precedente comma 3: a) il verificarsi di eventi connessi a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca, quali: fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull'efficacia ed integrità delle garanzie eventualmente prestate a fronte di servizi di investimento; irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità; andamento anomalo anche di un singolo rapporto di investimento; mancato rispetto delle clausole contrattuali che disciplinano i rapporti/servizi di investimento; b) il verificarsi di eventi connessi a mutamenti oggettivi del mercato e/o del quadro macroeconomico esterno, quali: variazione di rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio, indici ISTAT); mutamenti delle condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi di investimento); modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi di investimento offerti dalla Banca; variazione degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento dei servizi connessi ai singoli rapporti di investimento. Note richiamate nelle clausole contrattuali delle Disposizioni comuni 1 Art. 1727, cod. civ.: 1. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. 2. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo in caso di impedimento grave da parte del mandatario. 2 Art. 3, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo): 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. SEZIONE II NORME CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI Art. 1 - Conferimento degli ordini 1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari ai sensi del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia) e dei relativi regolamenti di attuazione. Nello svolgimento dei predetti servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. 2. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 3. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. I promotori finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operano ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta. 4. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 5. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. Art. 2 - Gestione degli ordini 1. A ricevimento degli ordini del Cliente la Banca tratterà gli ordini stessi per conto del Cliente in modo da assicurarne la trattazione rapida, corretta ed efficiente rispetto agli altri impartiti da altri clienti ed agli interessi di negoziazione. A tale fine la Banca provvederà a: - informare il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena la Banca stessa venga a conoscenza di tali difficoltà; - con riguardo agli ordini eseguiti per conto del Cliente, registrare ed assegnare tali ordini; - trattare gli ordini equivalenti dei clienti tempestivamente ed in successione temporale, fatta salva l'ipotesi in cui tale trattamento sia reso impossibile per le caratteristiche dell'ordine e/o le condizioni di mercato oppure nel caso in cui gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente. 2. Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato del suo ordine. Art. 3 - Esecuzione degli ordini Pagina 7 di 10

1. Nell'eseguire gli ordini del Cliente la Banca si attiene alle disposizioni dal medesimo impartite, senza interferire in alcun modo nelle scelte da questi effettate quanto all'oggetto, alla tipologia ed alla frequenza degli investimenti, salvo quanto previsto in caso di operazioni non appropriate nell'art. 2 (operazioni non appropriate) del precedente Capitolo 1 - Disposizioni comuni. 2. Nell'eseguire gli ordini del Cliente la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli e metterà in atto i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine stesso. La Banca stabilisce l'importanza dei predetti fattori tenendo conto delle caratteristiche del Cliente e della relativa classificazione, delle caratteristiche dell'ordine del Cliente, delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. 3. Gli ordini del Cliente saranno eseguiti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni ed alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili, la Banca ha riguardo ad operazioni con caratteristiche simili, ai prezzi pagati o ricevuti, agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dal Cliente, nonché all'affidabilità della controparte; per i titoli negoziati su mercati esteri la Banca ha riguardo altresì ai prezzi ivi disponibili. Le condizioni di cui al presente comma si considerano sempre soddisfatte qualora l'ordine sia eseguito in un mercato regolamentato, organizzato e disciplinato secondo le disposizioni in vigore nello Stato in cui detto mercato ha sede. La Banca si adeguerà alle predette disposizioni nell'eseguire l'ordine impartito. 4. Il Cliente autorizza espressamente ed in via generale la Banca a procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Qualora il Cliente richieda che la negoziazione degli ordini su strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati avvenga al di fuori di detti mercati, la negoziazione avverrà in conformità alle disposizioni vigenti. 5. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattuito non applica commissioni. 6. Nelle attività di collocamento la Banca offre o propone al Cliente di acquistare e/o sottoscrivere strumenti e/o prodotti finanziari. 7. La Banca esegue gli ordini ricevuti rispettando le priorità temporali di ricezione. 8. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, la Banca ha tuttavia facoltà di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, previa immediata comunicazione al Cliente. 9. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 4 (durata del contratto - recesso) del Capitolo 1- Disposizioni comuni o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. Art. 4 - Conferimento di ordini condizionati e/o di una pluralità di ordini 1. Il Cliente può disporre che l'ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario sia trasmesso dalla Banca agli intermediari autorizzati alla negoziazione o, sussistendone i presupposti, negoziato direttamente, solo al verificarsi di una o più condizioni determinate e specificate dal Cliente stesso al momento dell'ordine (quali, ad esempio, il raggiungimento da parte dello strumento finanziario oggetto dell'ordine di un determinato valore di mercato o di altri parametri). Qualora la condizione specificata non dovesse avverarsi entro il termine indicato dal Cliente, l'ordine decadrà automaticamente. 2. Il Cliente può disporre che una pluralità di ordini aventi ad oggetto la compravendita di strumenti finanziari sia trasmessa dalla Banca agli intermediari autorizzati alla negoziazione o, sussistendone i presupposti, negoziata direttamente, specificando modalità, parametri e tempi di esecuzione degli ordini medesimi. 3. Resta inteso che anche agli ordini disciplinati dal presente articolo si applicano tutte le restanti pattuizioni di cui al precedente art. 3 (esecuzione di ordini) del presente Capitolo. Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste 1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Pertanto, il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare, al momento dell'invio dell'ordine di compravendita, l'obbligo di versamento alla Banca di provvista o di margini di garanzia previsti per l'operazione disposta. In tal caso, la Banca deve informarne immediatamente il Cliente, il quale sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti. 2. Qualora il Cliente non provveda, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non darà corso all'operazione, ovvero procederà alla chiusura parziale/totale dell'operazione stessa, utilizzando a copertura di eventuali perdite o danni le somme depositate presso la Banca sul conto corrente di regolamento collegato al "dossier titoli" indicato sul contratto Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari o, comunque, su altri conti, anche di deposito, intestati o cointestati a firma disgiunta al Cliente medesimo. Art. 6 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati 1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. Art. 7 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati 1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare: - il rischio di non essere facilmente liquidabili; - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Art. 8 - Vendite allo scoperto 1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari della CONSOB. Art. 9 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant 1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che: - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili. 2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente comma e di warrant, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i mezzi da costituire per l'esecuzione delle operazioni. Pagina 8 di 10

3. La Banca informa prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati e warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, superiore o pari al 50% (cinquantapercento) del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione al Cliente della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato al Cliente stesso ed, in caso di versamenti o prelievi, gli viene comunque comunicato il risultato fino ad allora conseguito. Art. 10 - Deposito degli strumenti finanziari 1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Capitolo saranno immessi o registrati nel conto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari ( dossier titoli ) indicato nel contratto Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e disciplinato dalle norme riportate nello specifico contratto di Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari. Art. 11 - Documentazione delle operazioni eseguite 1. Per ogni operazione eseguita la Banca invierà prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine. 2. La Banca invierà ai clienti classificati come "clienti retail" un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo. L'avviso di conferma conterrà tutte le informazioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del Regolamento Intermediari. 3. La Banca è esonerata dall'inviare al Cliente l'avviso di conferma di cui al comma precedente qualora lo stesso contenga le medesime informazioni di un altro avviso di conferma che deve essere inviato al Cliente da parte di un soggetto diverso dalla Banca stessa. 4. La predetta documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione stessa. Art. 12 - Commissioni e spese 1. In relazione ai servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari, di cui al presente Capitolo, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni, spese ed oneri indicati nelle Condizioni Economiche del contratto di Servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari. 2. Il Cliente è, altresì, tenuto al pagamento dei seguenti costi e oneri aggiuntivi: a) eventuali imposte o tasse; b) spese risultanti dal rapporto, ivi incluse spese postali, spese per tasse sui contratti di borsa relative alle operazioni soggette a tale tributo, spese sostenute per la partecipazione alle assemblee o per la perdita di valuta sui conferimenti in liquidità; c) eventuali spese e commissioni documentate, corrisposte dalla Banca ad altro intermediario. 3. La Banca è autorizzata ad addebitare le spese, commissioni e oneri di cui al presente articolo sul conto corrente di regolamento collegato al dossier titoli di cui al precedente art. 10 (deposito degli strumenti finanziari) del presente Capitolo. Se tale conto dovesse risultare privo di copertura, il Cliente si obbliga fin da ora a ripristinare la provvista immediatamente e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta di adempimento formulata dalla Banca. Art. 13 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nei presenti articoli, si applicano le Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente (Cfr. Cap. 1 delle Norme che regolano il Conto Corrente e i Servizi collegati ) e le norme contenute nel Capitolo 2 delle Norme. SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI Tempi di chiusura dei rapporti Recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal rapporto di dossier titoli : in qualsiasi momento, senza penalità e spese di chiusura; con preavviso scritto di 15 giorni, in caso di recesso da parte della Banca. Chiusura effettiva del dossier titoli in caso di recesso richiesto dal Cliente: entro 5 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: stacco cedole, dividendi, compravendita titoli, ecc.) e a debito (ad esempio: compravendita titoli, capital gain, ecc.). N.B.: L estinzione del dossier titoli comporta la preventiva o contestuale estinzione dei servizi ad esso collegati (ad esempio: il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, ecc.). (cfr. art. 7 delle Norme contrattuali che regolano il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, Cap. 2 delle Norme ) Termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi Recesso, senza penalità e spese di chiusura, dal singolo contratto da parte del Cliente in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche e/o contrattuali, con diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l applicazione delle precedenti condizioni: entro 60 giorni dalla Proposta di modifica unilaterale del contratto da darsi in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente - con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte. (cfr. art. 13 delle Norme che regolano le condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente - Cap. 1 delle Norme contrattuali che regolano il Conto Corrente e i Servizi Collegati ). Approvazione tacita dell estratto conto titoli e del Documento di sintesi da parte del Cliente: entro 60 giorni dalla data di ricezione dell estratto conto titoli senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto del Cliente. (cfr. art. 8 delle Norme che regolano il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari Cap. 2 delle Norme ). Costituzione, da parte del Cliente, dei fondi necessari per l adempimento delle obbligazioni previste in contratto: immediatamente e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento da parte della Banca, che, previo un ulteriore preavviso di 10 giorni, è autorizzata a vendere un adeguato quantitativo dei titoli depositati in caso di mancata costituzione dei fondi da parte del Cliente. (cfr. art. 5 delle Norme che regolano il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari Cap. 2 delle Norme ). SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI Tempi di chiusura dei rapporti Recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari: in qualsiasi momento; con preavviso scritto di 15 giorni, in caso di recesso da parte della Banca. N.B.: Se il recesso dal servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari comporta la chiusura del dossier titoli ad esso collegato, i tempi di chiusura effettiva del rapporto sono disciplinati dal relativo contratto, cui si rinvia. (cfr. art.4 di Servizi di Investimento Disposizioni comuni - Cap. 1 delle Norme ). Pagina 9 di 10

Termini per l esercizio di facoltà o per l adempimento di obblighi Recesso dal singolo contratto di investimento da parte del Cliente in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche e/o contrattuali, con diritto di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l applicazione delle precedenti condizioni: entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione (per i soli consumatori e solo in caso di variazione delle condizioni contrattuali a contenuto non economico, il recesso deve essere esercitato entro 15 giorni dalla ricezione del preavviso di modifica). (cfr. art.5 di Servizi di Investimento Disposizioni comuni - Cap. 1 delle Norme ). Approvazione tacita della documentazione relativa alle operazioni eseguite: entro 15 giorni dalla data di ricezione dell apposita documentazione Versamento, da parte del Cliente, di provvista o di margini di garanzia previsti per l operazione disposta: immediatamente, pena la mancata esecuzione dell operazione ovvero la sua chiusura parziale o totale. (art. 4 delle Norme che regolano il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari Cap. 2 delle Norme ). ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La Cassa di Risparmio di Orvieto aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio Reclami della clientela e dell Ombudsman-Giurì Bancario, la cui gestione è in capo all'associazione del Conciliatore Bancario con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. L Ufficio Reclami e l'ombudsman-giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca. Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta (ai reclami aventi ad oggetto servizi di investimento è applicata la procedura prevista dal regolamento dell Ufficio Reclami e dell Ombudsman-Giurì Bancario, fermo il disposto dell art. 17 del provvedimento 29 ottobre 2007 adottato dalla Banca d'italia e dalla Consob, ai sensi del quale gli intermediari assicurano la sollecita trattazione dei reclami ricevuti). Legenda delle principali nozioni dell operazione Spese estinzione deposito Titoli Spese consegna Titoli allo sportello Spese trasferimento per codice titolo Strumenti finanziari È la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito Spese o commissioni per il servizio di consegna materiale dei Titoli allo sportello Spese o commissioni calcolate per singolo codice di titolo Azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni e titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento e qualsiasi altro titolo normalmente negoziato sui mercati Offerta Fuori Sede Da compilare a cura dei Promotori Finanziari, del personale di Società convenzionate e del personale del nostro Istituto, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza. DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell iscrizione in Albi o Elenchi) NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL AVVISO CONTENENTE LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA (DATA) (FIRMA) Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Pagina 10 di 10