Il consulente tecnico d ufficio e di parte nel processo civile



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il consulente tecnico d ufficio e di parte nel processo civile L attività del Consulente Tecnico di Parte nelle operazioni peritali Dott. Marco Capra 20 maggio 2013 Milano, Corso Europa n. 11 Sala Convegni

PREMESSA: il «kit di sopravvivenza giuridica» del CTP - 1 Art. 194 c.p.c.: il CTP interviene nelle attività peritali del CTU e può presentare, per iscritto o a voce, istanze e osservazioni. Art. 195 c.p.c.: nelle indagini compiute senza l'intervento del Giudice, il CTU deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle Parti. La relazione deve essere trasmessa dal CTU alle Parti nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le Parti devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro cui il CTU deve depositare la relazione, le osservazioni delle Parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Art. 198 c.p.c.: Il CTU sente le Parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le Parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione. 2

PREMESSA: il «kit di sopravvivenza giuridica» del CTP - 2 Art. 201 c.p.c.: con il provvedimento di nomina del CTU, il Giudice assegna alle Parti termine per la nomina del CTP [nella prassi il termine è fissato in sede di conferimento dell incarico - giuramento - del CTU] Art. 696 bis c.p.c.: sull accertamento tecnico preventivo Art. 92 disp.att.c.p.c.: nel caso in cui insorga controversia sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito al CTU, egli deve riferirsi al Giudice (il ricorso non sospende le indagini)... senza dimenticare che l art 88 c.p.c. impone di rispettare i principi di correttezza e buona fede e di comportarsi in giudizio con lealtà e probità 3

I requisiti «minimi» del CTP e le coordinate dell attività - 1 Chi intenda svolgere abitualmente la funzione di CTP deve possedere molto «mestiere» e: essere dotato di adeguata competenza professionale: la credibilità del CTP deve fondare l assurance professionale, anche nei confronti del CTU e di Controparte [è, comunque, possibile che sia nominato CTP la Parte medesima, un suo dipendente o persona, non professionista, di fiducia] conoscere approfonditamente le procedure giudiziarie disporre di un buon intuito, avere buona capacità di analisi e facoltà di ridurre la complessità a semplicità (evitando la «perfezione senza scopo») essere propenso alle relazioni interpersonali 4

I requisiti «minimi» del CTP e le coordinate dell attività - 2 Senza dimenticare che: il CTP sposa la tesi del Cliente; tuttavia: o nella fase pre CTU, il CTP deve tenere, nell interesse del Cliente (cui, in via riservata, sono destinate le valutazioni), un approccio pro veritate o generalmente, le «furberie» non pagano: occorre avere argomenti solidi fraintende il ruolo del CTP chi ritiene di dover mettere a disposizione della Giustizia il proprio know-how per capire la realtà dei fatti, che per natura non avrebbe parti; così come erra chi ritiene che la CTU si svolga in modo collegiale/condiviso: non esiste «collegio peritale» 5

I requisiti «minimi» del CTP e le coordinate dell attività - 3 la funzione di CTP deve esser svolta nel rispetto della «Colleganza» i Clienti (occasionali) - vanno e vengono, i Colleghi ed i Legali restano la «Colleganza», però, non deve ingenerare conflitti d interesse e fare «abbassare la guardia» timeo danaos et dona ferentes 6

Cenni di psicologia del CTP: i tunnel mentali I tunnel mentali possono essere paragonati a errori di valutazione su situazioni che si analizzano con il «senno di poi», come, appunto, capita nelle consulenze tecniche Il pericolo va tenuto ben presente quando si analizzano fatti e documenti a posteriori all'esito della vicenda La consapevolezza del pericolo aumenta notevolmente la possibilità di non cadere in errore nella valutazione del caso da analizzare 7

L assistenza del CTP ai Difensori ed in CTU - 1 Nelle vertenze che comportino valutazioni tecniche e/o scientifiche, il CTP concorre con il Difensore alla determinazione dei profili che compongono la linea difensiva [la nomina del CTP, comunque, non sarebbe obbligatoria] Si assiste ad una «simbiosi processuale» tra il CTP e l Avvocato L esito della vertenza dipende tanto dal Difensore quanto dal CTP, il primo con riferimento ai presupposti giuridici ed alla attività processuale, il secondo per le valutazioni tecniche e l intervento in CTU 8

L assistenza del CTP ai Difensori ed in CTU - 2 FASI dell assistenza del Consulente Tecnico di Parte 1^ 2^ PRE CTU (nell analisi preliminare e nella formazione degli atti) QUESITO Nel corso della CTU RELAZIONE DI CTU 3^ POST CTU 9

La nomina del CTP - 1 La nomina del CTP avviene (a cura del Legale per le attività in sede di CTU): su diretto incarico ricevuto dalla Parte / Cliente su proposta del Legale In ogni caso, occorrerà definire le coordinate dell incarico nonché, a seguito dell abolizione della tariffa professionale, il compenso Si ritiene che l incarico di CTP non possa essere conferito ad Associazioni professionali o Società tra professionisti, in quanto trattasi di incarico personale 10

La nomina del CTP 2 (Antiriciclaggio) Quali sono (se ci sono) gli adempimenti antiriciclaggio a carico del CTP? Il co. 2 dell art. 12 del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 dispone: L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette [...] non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 [avvocati, commercialisti, ecc.] per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 11

La nomina del CTP 3 (Antiriciclaggio) Parte della dottrina ed il M.E.F. (nota 12.6.2008, prot. 65663) hanno fornito un interpretazione estensiva dell espressione espletamento dei compiti di difesa ricomprendendovi l attività dei C.T.P. Purtroppo, tale orientamento non sembra recepito dagli Organi di controllo (cfr., ad esempio, la Circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza, che non tratta la questione) 12

FASE 1^: PRE Consulenza Tecnica d Ufficio - 1 Assistenza alla Parte Attrice: Verifica della fattibilità tecnica di instaurare una causa anche attraverso analisi sintetiche/analitiche preliminari Analisi dei documenti tecnici-contabili da produrre in atti Focalizzazione dei punti strategici e di forza a favore ovvero contro la Parte Confronto sulla redazione degli atti/memorie difensive Definizione di una relazione di consulenza di parte a supporto della domanda Valutazione delle chance della causa 13

FASE 1^: PRE Consulenza Tecnica d Ufficio - 2 Assistenza alla Parte Convenuta: Analisi tecnica dei documenti tecnico-contabili prodotti da controparte Svolgimento di analisi sintetiche preliminari sulle contestazioni avversarie Suggerimenti sulla scelta e opportunità di produrre documentazione Focalizzazione dei punti strategici e di forza delle Parti Confronto sulla redazione degli atti/memorie difensive Replica alla relazione di consulenza avversaria Valutazione del rischio di causa 14

FASE 1^ - 2^: QUESITO Il CTP assiste il Difensore nella proposta di quesito, eventualmente intervenendo in udienza Una buona CTU è figlia di un buon quesito 15

FASE 2^: Nel corso della Consulenza Tecnica d Ufficio - 1 Il CTP dovrà: aggiornare periodicamente la Parte ed il Difensore sull andamento delle attività peritali (in particolare, trasmettendo i verbali delle operazioni); non è necessario che il CTP formalizzi in verbali le attività che svolge da se solo (anche se è opportuno che ne dia evidenza) confrontarsi sulle impressioni e notizie utili rinvenute nel corso delle attività peritali, anche reperite al di fuori dei verbali condividere la linea di difesa valutare, se di interesse per il Cliente, la possibilità della conciliazione 16

FASE 2^: Nel corso della Consulenza Tecnica d Ufficio - 2 Ma soprattutto, il CTP: deve vagliare l opportunità o meno di accettare ovvero di produrre nuova documentazione, ammissibile solo con il consenso (all esame e alla menzione) di tutte le Parti (art. 198 c.p.c.) non deve consentire di (e non potrebbe) ampliare il campo d indagine del CTU, il quale resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice se sorgono controversie sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito al CTU, si deve ricorrere al Giudice (art. 92 disp.att.c.p.c.) (parziale) differenza nell ATP (art. 696 bis c.p.c.) 17

FASE 2^: Nel corso della Consulenza Tecnica d Ufficio - 3 Più in generale, il CTP: non deve prestare alcun giuramento assume una funzione di controllo tecnico sull operato del CTU risponde al Cliente del mandato ricevuto interviene alle operazioni del CTU presenta al CTU osservazioni ed istanze che (auspicabilmente) saranno tenute presenti dal CTU e dal Giudice L esecuzione dell incarico è personale e non può essere delegata a terzi (ciò non esclude la possibilità di avvalersi di collaboratori e forse di farsi sostituire alle riunioni peritali) 18

FASE 3^: POST Consulenza Tecnica d Ufficio - 1 A seguito del deposito della relazione di CTU, il CTP dovrà: svolgere la propria analisi tecnica e formulare osservazioni sulla relazione di CTU una buona relazione del CTP può essere utile anche al Giudice che, talvolta, decide «contro» il CTU enfatizzare i punti favorevoli alla propria Parte e suggerire ai Difensori come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli eventualmente vagliare la ricusazione / sostituzione del CTU, ovvero l opportunità della chiamata a chiarimenti o della rinnovazione dell indagine valutare possibili ipotesi transattive da proporre o ricevute, sulla base delle risultanze della CTU 19

FASE 3^: POST Consulenza Tecnica d Ufficio - 2 Inoltre, il CTP collabora con il Difensore per accertare eventuali cause di nullità formale o sostanziale della CTU. Tra le principali cause di nullità sostanziale, si evidenziano: l inosservanza del principio del contraddittorio la mancata comunicazione ai CTP dell esecuzione delle operazioni peritali l utilizzo e l analisi di documentazione non prodotta in atti senza il consenso unanime dei CTP l effettuazione di indagini che eccedono le richieste del quesito o i poteri che la legge conferisce al CTU 20