Rep. n. 3531 Repubblica Italiana C O M U N E D I S A R S I N A Provincia di Forlì-Cesena Convenzione tra il Comune di Sarsina e l Ente Nazionale Protezione Animali per l attuazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia. L anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di maggio in Sarsina, presso la Residenza Municipale, Largo De Gasperi, n. 9. da una parte Dott. Goffredo Polidori, nato a Sant Agata Feltria (PU) il 20 maggio 1954, domiciliato, il quale agisce esclusivamente nel nome e nell interesse del Comune di Sarsina (Codice Fiscale n. 81000770404) in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; e dall altra L Ente Nazionale Protezione Animali, delegazione comunale di Cesena, che in seguito sarà chiamata per brevità E.N.P.A., codice fiscale 80116050586, con sede legale in Cesena, Corso Sozzi, 81 (Barriera Cavour), Ente Morale di diritto privato ai sensi del D.P.R. 31.03.1979 iscritto nel registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Forlì-Cesena con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia di Forlì-Cesena n.51 del 4 Agosto 1999, legalmente rappresentato dal Delegato Comunale Dott.ssa Maria Angela Baiardi, nata a Cesena il 04.09.1963.
PREMESSO CHE: Nel territorio del Comune di Sarsina sono presenti diverse colonie di gatti randagi, di consistenza e composizione non ben definita; È riconosciuta l esigenza di adottare azioni volte al censimento e al contenimento della popolazione felina randagia, per limitare i problemi sopra accennati; La normativa nazionale, in particolare la Legge n.281 del 14 Agosto 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), e quella Regionale n.27 del 7 Aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni, hanno definito norme specifiche al riguardo, cui occorre dare concreta ed efficiente attuazione; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue : ART. 1 _ (FINALITÀ) Riconosciuta la necessità di provvedere all attuazione di interventi per il contenimento della popolazione felina randagia, esistente nel territorio del Comune di Sarsina, si ritiene che il fine può essere perseguito attraverso la seguenti fasi: 1 fase censimento progressivo delle colonie dell a popolazione felina randagia; 2 fase sterilizzazione del maggior numero possib ile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile tramite la sterilizzazione; All inizio di ogni anno, i firmatari della presente convenzione stabiliscono un programma di massima, contenente gli interventi che, in base alle attività sopra descritte, si intendono realizzare. ART. 2 _ (Censimento delle colonie della popolazione felina randagia) L E.N.P.A., mediante propri scritti volontari, provvede al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Sarsina.
Il censimento comporta la compilazione di apposite schede di rilevazione, preventivamente concordate tra i soggetti interessati. Le schede di rilevazione, compilate con i dati di ogni colonia censita, verranno consegnate dall E.N.P.A. al preposto Servizio comunale che provvederà a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario. L E.N.P.A. predispone un apposito archivio informatico con i dati del censimento e le relative variazioni. Al termine di ogni anno, i suddetti dati aggiornati saranno trasmessi al Servizio Veterinario, alle Associazioni protezionistiche locali, nonché, se lo riterrà opportuno, resi pubblici. ART. 3 _ (Sterilizzazione) Gli interventi per la limitazione della nascite avverranno mediante sterilizzazione chirurgica e/o castrazione; L E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al Settore Attività Produttive del Comune e al Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L., con i relativi eventuali aggiornamenti. L E.N.P.A., inoltre, si assume la responsabilità, nei confronti degli esemplari catturati, sia in relazione alla loro condizione di randagi, sia rispetto al loro buon trattamento durante le operazioni di cattura e di trasporto. Il Servizio Veterinario, tramite proprio personale medico-veterinario, provvederà all esecuzione delle sterilizzazioni. Gli esemplari, sottoposti a suddetto intervento, verranno contrassegnati da un foro al padiglione auricolare. Il Servizio Veterinario, per un corretto espletamento delle funzioni di cui sopra, predispone un apposito registro ove saranno riportate le seguenti voci: Firma dell operatore che ha contrassegnato l animale;
Data di ricevimento; Identificazione del gatto; Tipologia dell intervento effettuato; Periodo minimo di degenza post-operatorio; Note e/o osservazioni Firma del medico che ha provveduto all intervento; Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione, verranno collocati in locale idoneo, precedentemente individuato dalle parti, per il periodo di degenza e osservazione. Durante suddetto periodo, l alimentazione e la cura dei gatti sterilizzati, verrà assicurata dagli operatori volontari dell E.N.P.A.. Al termine della degenza, gli stessi volontari, provvederanno alla reimmissione in libertà di suddetti animali, presso le colonie feline ove sono stati catturati. ART. 4 _ (Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e cura degli stessi all interno delle colonie) L E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari, alla gestione di colonie feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee cure zooiatriche, il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e, ove necessario, l alimentazione. L E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. I nominativi delle persone incaricate dell effettuazione di tali attività dovranno essere segnalati al Settore Attività Produttive del Comune nonché al Servizio Veterinario dell Azienda U.S.L.; dovranno essere altresì comunicate tempestivamente ai suddetti Servizi le variazioni di tali nominativi, a garanzia della regolarità delle procedure
seguite. Le qualità e le quantità degli interventi potranno variare in base al numero degli operatori incaricati dall E.N.P.A. ed alle risorse economiche messe a disposizione ogni anno dall Amministrazione Comunale. ART. 5 _ (Risorse economiche e modalità di gestione delle spese) L Amministrazione Comunale, nei limiti delle somme stanziate annualmente,accorderà, con atto deliberativo i finanziamenti necessari per l attuazione del programma oggetto della presente convenzione. L E.N.P.A. si farà carico, direttamente, di provvedere all acquisto di quanto necessita per la cattura, il trasporto, l alimentazione, le cure zootecniche, l igiene e la pulizia durante la degenza. Le spese sostenute dall E.N.P.A., relative ai generi di cui sopra, e quelle di organizzazione (spese di viaggio, assicurative limitatamente a non più di un volontario, ecc.) saranno rimborsate dal Comune, previa documentazione attestante le spese stesse. Eventuali spese non documentabili, potranno essere rimborsate, su presentazione di apposita dichiarazione firmata, per l E.N.P.A., dal delegato Comune di Cesena. L importo di dette spese dovrà, comunque, essere marginale rispetto alla spesa globale rimborsata e non dovrà superare il 20% della spesa globale. Il rimborso avverrà nel modo seguente: Il Comune di Sarsina, per sostenere i costi iniziali più rilevanti della gestione del programma, si impegna ad anticipare, all inizio di ogni anno all E.N.P.A. una somma corrispondente al 30% dell importo annualmente impegnato. Detta somma, sarà recuperata sui rimborsi spese presentati. Il Comune provvederà a rimborsare, a consuntivo le spese effettivamente sostenute e il pagamento avverrà entro 30 gg. Dalla data di presentazione delle suddette spese, senza necessità di appositi atti deliberativi.
Le spese sostenute dal servizio veterinario, per l espletamento delle funzioni attribuitegli, nell ambito dell attuazione del programma, sono tutte a carico del servizio stesso. Il Comune, provvederà a far fronte a tutte le altre spese di propria competenza. ART. 6 _ (Verifica e controllo degli interventi) Il Comune di Sarsina si impegna a promuovere con l E.N.P.A. incontri periodici di verifica e controllo degli interventi effettuati. Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detti incontri potranno essere allargati alle Associazioni protezionistiche, presenti nel territorio comunale e ad altri referenti di volta in volta, specialmente individuati. L E.N.P.A. dovra inviare al Servizio competente del Comune, almeno 40 gg. prima della scadenza dell anno solare di riferimento, una relazione sugli interventi di propria competenza, effettuati in base a quanto previsto dalla presente convenzione. ART. 7 _ (Termini e validità della convenzione) La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01/04/2012 fino al 31/12/2013 Alla scadenza potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per provata inadempienza, da parte dell E.N.P.A. degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall E.N.P.A. stessa, fino al ricevimento della diffida. L E.N.P.A. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune, di impegni nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l attività oggetto della presente convenzione. ART. 8 _ (Trattamento Fiscale)
Ai fini fiscali le parti contraenti danno atto, perché consti, che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 2 Tariffa parte 2^ del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rappresentante dell ENPA come sopra generalizzato, dichiara che l Associazione che rappresenta è esente dall imposta di bollo di cui all art. 27 bis della Tabella Allegata al D.P.R. n. 642/72 introdotto con l art. 17 del D.Lgs. n. 460/97. Il Responsabile F.to Dott. Goffredo Polidori Il Rappresentante dell ENPA Mariangela Baiardi