Schede di lavorazioni specifiche Opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc..; 2. Posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera di solai prefabbricati e non; 3. Realizzazione dei pilastri in C.A.; 4. Superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio; 5. Movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura; 6. Lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti 7. Esecuzione e manutenzione di impianti 8. Attività di smontaggio di strutture ed impianti (strip out) 9. Apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati 10.Esecuzione di finiture ed intonaci; 1Posa e disarmo dei casseri di armatura.
Argomenti contenuti nelle schede 1 - Descrizione del contesto operativo 2 - Liceità di utilizzo della scala portatile 3 - Descrizione dei punti di appoggio alla base e alla sommità 4 - Dislivello prevedibile fra base e sommità 5 - Descrizione della funzione svolta dalla scala portatile 6 - Durata prevedibile dell utilizzo 7 - Descrizione del contesto organizzativo di utilizzo della scala 8 - Priorità nella scelta della tipologia di scala 9 - Prescrizioni e divieti riferiti alla specifica circostanza di utilizzo della scala
ATTENZIONE!!!!! Art. 111 comma 3 D.Lgs. 81/08 Il DDL dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l uso di altre attrezzature considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche del sito che non si possono modificare
Obblighi del DDL nell uso di attrezzature per lavori in quota Art. 111 comma 2 D.Lgs. 81/08 2) Il DDL sceglie il sistema di accesso più idoneo ai posti di lavoro temporaneo in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell impiego.
Sistema idoneo di accesso alla copertura di un nuovo fabbricato industriale in costruzione
Zona di sbarco sulla copertura
Allegato IV D.Lgs. 81/08 p.to 5 L accesso per normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili, deve essere reso sicuro ed agevole mediante l impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
D.Lgs. 81/08 - Articolo 113 - Scale 5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Infortunio con ribaltamento di una scala doppia > 2 m. Infortunio con ribaltamento di una scala singola
Trattenuta al piede., ma non in questo modo
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Grazie per l attenzionel