L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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1 L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO COSA PREVEDE LA NORMATIVA SUI D.P.R. 164/1956 Art. 16 Ponteggi e opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad un altezza superiore a 2 m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. D.P.R. 164/1956 Art. 10 Cinture di sicurezza Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. 1

2 D.LGS 235/2003 LE NOVITÀ Quali sono le principali novità introdotte dal Dlgs 235/03 integrativo del Dlgs 626/94? 1. La redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS) 2. La formazione obbligatoria e specifica degli addetti e dei preposti al montaggio/smontaggio/manutenzione del ponteggio. Art. 36 bis D.Lgs 626/94 Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 2_ Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Art. 36 bis D.Lgs 626/94 Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 3_ Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota soltanto nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 2

3 Art. 36-quater D.Lgs 626/94 Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi 6_ Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste 7_ La formazione ha carattere teorico-pratico 8_ In sede di conferenza Stato - Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi. 9_ I lavoratori che al hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro il _ I preposti che al hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui all'ottavo comma entro il

4 CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME Il 26 gennaio 2006 la Conferenza Stato - Regioni e Province autonome ha sottoscritto un accordo che traduce le richieste del dell art. 36 quater comma 8 del D.Lgs 235/03. Tale accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio L accordo è stato suddiviso in due parti, A e B; nella parte A sono determinati i corsi per gli addetti al montaggio dei ponteggi, nella seconda (B) sono considerati i corsi per gli addetti ai lavori su fune. Sono altresì stati indicati i soggetti ai quali compete la possibilità di effettuare i corsi di formazione. Il datore di lavoro ha l obbligo di rivolgersi esclusivamente a quelli sotto elencati: - Regioni e Province autonome (strutture tecniche operanti nella prevenzione e/o attraverso strutture di formazione professionale accreditate). - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per mezzo del personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro - ISPESL - Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile - Organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia - Scuole di formazione edile 4

5 Che cosa prevede l accordo? La formazione è obbligatoria ed abilita i preposti e gli addetti al montaggio/smontaggio/manutenzione e trasformazione dei ponteggi. Il corso ha una durata di 28 ore ed ha frequenza obbligatoria (salvo l assenza minima per legge stabilita nel 10% delle ore complessive del corso) Chi ha già esperienza ovvero ha già frequentato corsi di formazione deve obbligatoriamente partecipare ai nuovi corsi con i nuovi contenuti minimi fissati per legge. PiMUS Art. 36-quater D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi 3_ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. E il documento operativo, da realizzare per OGNI specifico lavoro in cui è presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dai preposti e dal personale addetto al montaggio, smontaggio, manutenzione e trasformazione del ponteggio stesso, al fine di garantire: 1. La loro sicurezza durante l attività 2. La sicurezza di chi, non essendo addetto al montaggio come altri lavoratori del cantiere, abitanti, condomini, passanti, ecc., potrebbe comunque trovarsi coinvolto in tali attività. 5

6 3. La sicurezza di chi realmente utilizzerà il ponteggio, conseguita con la realizzazione ponteggio rispondente alla normativa vigente nonché alle necessità dell utilizzatore. PER QUALI TIPOLOGIE DI PONTEGGIO E NECESSARIO IL PiMUS? Il PiMUS si redigere: - per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità, difficoltà nonché necessità di progetto. - per un impalcato o un altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi. - per il ponteggio realizzato con elementi in legno Il PiMUS non si redigere: - per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc. 6

7 Attenzione: casi particolari ed estensione degli obblighi La redazione del PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell impresa che monta e smonta i ponteggi. - Nel caso in cui concorrano più imprese potrà realizzarsi un solo PiMUS sottoscritto da tutti i datori di lavoro. - Nel caso in cui partecipi un impresa con dei lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dall impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione. - Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario dei lavori (referente) mentre gli altri lavoratori lo sottoscriveranno per accettazione. Quali competenze deve avere chi redige il PiMUS? La legge non stabilisce nel dettaglio i requisiti che deve avere la persona competente alla quale il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS. L unica figura professionale necessaria ed inderogabile sarà quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per la redazione del progetto dei ponteggi nei casi previsti dalla normativa vigente. 7

8 Opere provvisionali una prima distinzione Le opere provvisionali da installare in cantiere sono sinteticamente le seguenti: Ponteggi di servizio, per il sicuro transito o sostegno, durante il lavoro, di persone, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento, ecc.; in generale, devono essere adottate idonee opere provvisionali o impalcature o ponteggi nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai 2,00 m, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi (salvo siano adottate altre precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose); Ponteggi di sicurezza, per la trattenuta di persone o materiali cadenti da costruzioni o da ponti di servizio; esempio: piani d arresto appoggiati oppure a sbalzo, mantovane, impalcati sopra posti di lavoro; Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) Il datore di lavoro deve assicurare che: - Sia impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio; - Che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente; - Che il ponteggio sia stabile; - Che dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi durante l esecuzione dei lavori in quota; - Che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonei alla natura del lavoro da eseguire, e adeguati ai carichi da sopportare; - Che il montaggio egli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire, durante l uso, lo spostamento degli elementi componenti, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute; 8

9 - Provvedere ad evidenziare le parti del ponteggio non pronte per l uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione; - Assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto ed a opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste; - La formazione dei lavoratori a carattere teorico-pratico e deve riguardare: La comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; La sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; Le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; Le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; Le condizioni di carico ammissibile; Qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 9

10 Il PIMUS deve essere strutturato con almeno i seguenti elementi: 1. Identificazione della società che procederà al montaggio del ponteggio; 2. Identificazione, se presente, dell appaltatore per il quale si realizza l opera; 3. Identificazione del cantiere nel quale verrà montato il ponteggio; 4. Identificazione del ponteggio che verrà utilizzato e della sua documentazione tecnica (autorizzazione ministeriale, libretto, schede di manutenzione, verifiche, controlli, ecc.) 5. Nome del Preposto, e relativi dati inerenti alla sua formazione specifica, con funzioni di controllo e verifica alla costruzione, uso, manutenzione e smontaggio del ponteggio; 6. Modalità di controllo dei singoli elementi prima di essere utilizzati; 7. Modalità di controllo dei DPI di III categoria da utilizzare durante il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione; 8. Modalità di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio (resistenza della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, ecc ) 9. Indicazioni sul corretto tracciamento del ponteggio da installare; 10. Modalità di impostazione della base (prima campata), verifica della linearità, verticalità, livello (o bolla) distanza tra ponteggio (intavolato o piano di calpestio) e opera da realizzare, ecc 11. Modalità di installazione ed uso di argani, carrucola o gru, autogrù, quando utilizzati, per il sollevamento dei materiali impiegati; 12. Procedure per le attività da svolgersi in caso di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, vento, neve, gelo, ecc.); 13. Modalità di posa e di utilizzo delle linee vita o dei sistemi anticaduta da utilizzare e dei relativi DPI in dotazione dei lavoratori; 10

11 14. Montaggio delle campate del ponteggio (dalla seconda a quella finale) utilizzando correttamente i sistemi anticaduta (linee vita), i DPI, (imbracature con doppio cordino e dissipatori di energia) le attrezzature (carrucole, argani, ecc ); 15. Modalità di ancoraggio degli elementi del ponteggio all opera oggetto dell intervento; 16. Specifiche sull installazione della mantovana parasassi e delle eventuali reti, teli o cartelli pubblicitari; 17. Specifiche inerenti al montaggio di pezzi speciali, quali mensole, parti a sbalzo,ecc 18. Specifica tecnica da assumere durante la attività di controllo e manutenzione del ponteggio; 19. Specifica tecnica da assumere durante le attività di smontaggio del ponteggio; 20. Modalità di fissaggio dei piani di camminamento misti (nel caso gli intavolati siano metallici e in legno); 21. Procedura di verifica finale e collaudo 11

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