Entreranno in vigore nuovi obblighi

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1 InsiemeaPOSePSC,ilPIMUSèunostrumentodiprogrammazioneedigestionedellasicurezzaincantiere Obbligatorio dal 19 luglio 2005 il Piano di montaggio dei ponteggi di Damiano Romeo, consulente in materia di sicurezza sul lavoro Il 19 luglio 2005, salvo rinvii dell ultima ora, entrerà in vigore il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, attuazione della direttiva n. 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2003, n. 198, che integra e modifica il D.Lgs. n. 626/1994. Da questa data nei cantieri temporanei e mobili, vigilerà l obbligo della redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) e l effettuazione della formazione dei preposti e addetti alle operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica e smontaggio dei ponteggi, trabattelli, castelli di carico. Entreranno in vigore nuovi obblighi per il settore delle costruzioni e quello degli impianti, a partire dal prossimo 19 luglio 2005, attraverso il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/45/CE, «Lavori in quota», avvenuto con il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, ulteriori adempimenti per coloro che usano, montano, smontano ed effettuano verifiche sui ponteggi. Le nuove disposizioni in merito ai ponteggi prevedono che il datore di lavoro debba: l redigere un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego; è previsto un esonero, di questo punto, in caso il ponteggio da montare sia conforme al D.P.R. n. 164/1956; l redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS), in funzione della complessità del ponteggio scelto; l assicurare che: - sia impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio; - che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente; - che il ponteggio sia stabile; - che dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l esecuzione dei lavori in quota; - che le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonei alla natura del lavoro da eseguire, e adeguati ai carichi da sopportare; - che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire, durante l uso, lo spostamento degli elementi componenti, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute; l provvedere a evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione; l assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto lasorveglianzadiunprepostoeaopera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste; l la formazione dei lavoratori ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: - la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; - la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; - le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; - le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; - le condizioni di carico ammissibile; - qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. Nel riquadro 1, dove viene proposto un estratto del D.Lgs. n. 235/2003, si riportano gli obblighi previsti dalle nuove disposizioni. Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) dei ponteggi si integra con altri due strumenti di pro- 22

2 SICUREZZA IN CANTIERE PIMUS, PSC e POS a confronto TABELLA 1 Strumento PSC POS PIMUS Chi lo predispone Il Coordinatore in fase di progettazione L impresa esecutrice L impresa che effettua il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio Quando lo predispone Durante la progettazione dell opera. Viene aggiornato quando necessario. Prima dell inizio Viene aggiornato quando necessario. Prima di iniziare le singole attività inerenti al montaggio Dove viene predisposto per il cantiere specifico sulla base del relativo progetto, preliminare o definitivo. Viene redatto sulla base del cantiere da avviare. (Progetto esecutivo). Viene redatto sulle specifiche attività inerenti al montaggio e all uso dei ponteggi, dei castelli di carico e dei trabattelli. Come lo si predispone costituito da una relazione, da tavole esplicative, dalla valutazione dei rischi, dal coordinamento delle attvità. che indica le procedure di sicurezza proposte dall impresa, rappresenta la valutazione dei rischi del cantiere. dotato di una relazione e di una serie di tavole grafiche che indica le modalità corrette di montaggio, manutenzione e smontaggio Perché viene predisposto al fine di ridurre i rischi del cantiere dati da scelte progettuali non sufficientemente valutati. al fine di impostare da parte dell impresa l organizzazione della sicurezza del cantiere. al fine di avere uno strumento operativo in cantiere che dia chiare indicazioni tecniche sul montaggio corretto dei ponteggi. grammazione e gestione della sicurezza già presenti in cantiere: l il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) redatto, ai sensi dell art. 4, D.Lgs. n. 494/1996 e seguenti modifiche e integrazioni, dal Coordinatore della Progettazione; l il POS (Piano Operativo di Sicurezza) redatto, ai sensi degli artt. 2 e 9, D.Lgs. n. 494/1996 e seguenti modifiche e integrazioni, dall appaltatore. Generalmente, nei cantieri edili, di natura civile e impiantistica, sono presenti ponteggi in cavalletti, in tubi e giunti, nonché trabattelli e castelli di carico; ne consegue che, in questi cantieri, la gestione della sicurezza, sul profilo della redazione documentale, avverrà attraverso tre strumenti, il PSC, il POS e il PI- MUS. Nella tabella 1 si riporta una schema di raffronto di questi tre strumenti di prevenzione e protezione. Va ricordato che già oggi ci sono altri casi dove, all interno dei cantieri, è prevista, oltre il PSC e il POS, la predisposizione di un piano specifico della sicurezza; si veda, per esempio, nei casi in cui si effettua la rimozione dell amianto (legge n. 257/1992) o quando si montano prefabbricati pesanti. Il PIMUS è uno strumento che definisce le modalità di uso, montaggio, verifica, controllo e manutenzione corretta dei ponteggi e delle opere provvisionali in genere. All interno dei cantieri esistono più tipi di ponteggi, per questo dovranno essere predisposti più piani di montaggio; attualmente, in questa fase preliminare di avvio di questo nuovo strumento di pianificazione della sicurezza, si possono identificare almeno 5 distinti PI- MUS: l PIMUS per ponteggi su cavalletti in genere; l PIMUS per ponteggi in tubi e giunti; l PIMUS per ponteggi misti in cavalletti e tubi e giunti; l PIMUS per castelli di carico (o castelli di tiro, ancora, piazzole di carico e scarico); l PIMUS per trabattelli o ponti su ruote. Il legislatore non ha definito i contenuti minimi del PIMUS, restano, quindi, alcuni dubbi su quali sono le informazioni generali e quelle specifiche inerenti al cantiere da riportare nel Piano e su quali sono le procedure di sicurezza da prevedere nel PIMUS. Per risolvere questi interrogativi, si prova, quindi, a impostare una sorta di contenuti minimi o di linea guida per la redazione del PIMUS. È consigliabile che il piano di montaggio si strutturi almeno con i contenuti minimi riportati nella tabella 2. Il PIMUS dovrà essere dotato an- 23

3 Estratto del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Riquadro 1 Art Dopo l articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti: «Art. 36 bis (Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota). Art. 36 quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all impiego dei ponteggi). 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. 2. Il datore di lavoro è esonerato dall obbligo di cui al comma 1, se provvede all assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l esecuzione dei lavori in quota; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l accesso alla zona di pericolo. 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. In sede di Conferenza Stato Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi. 24

4 SICUREZZA IN CANTIERE 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. che di allegati di cui si riportano alcuni esempi: l l eventuale progetto del ponteggio (quando richiesto, per esempio ponteggi con altezza superiore a 20 m, ponteggi misti cavalletti e tubolari, ecc.), redatto da tecnico qualificato corredato dalla relazione di calcolo della struttura; l i nomi dei lavoratori, addetti alle operazioni di montaggio, uso, manutenzione e smontaggio del ponteggio e i relativi attestati di formazione [1] ; l copia dell attestato di formazione del preposto avente funzioni di controllo [2] ; l copia del libretto del ponteggio con annessa autorizzazione ministeriale; l l eventuale calcolo di probabilità di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e CEI 81-4) o la dichiarazione di conformità dell eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. n. 462/2001); l schede di verifica e controllo dei singoli elementi (D.P.R. n. 359/1999 e circolare ministeriale 11 luglio 2000, n. 46). Il PIMUS potrà essere articolato in due diverse sezioni: l sezione 1, riguardante la parte generica sui ponteggi; l sezione 2, sulle informazioni specifiche del sito o del cantiere dove verrà installato il ponteggio. La sezione 1 potrà riportare informazioni di carattere generali, inerenti alle modalità di montaggio, alle caratteristiche tecniche, all identificazione del tipo di ponteggio, ecc. La sezione 2, preferibilmente, dovrà essere costituita da tavole dotate, oltre che da corrette istruzioni, anche da schemi, disegni o fotografie poichè gli addetti al montaggio hanno la necessità di intercettare graficamente quali sono le corrette procedure di montaggio. Questa impostazione è avvalorata dal fatto che, sempre di più, la manodopera che effettua il montaggio dei ponteggi è di provenienza extracomunitaria; viste le naturali difficoltà di comprensione vi è, quindi, una maggiore esigenza di comunicazione efficace anche attraverso schemi, disegni e foto esplicative che indicano con chiarezza cosa fare e come farlo in sicurezza. Restano aperti ancora alcuni problemi, tra i quali va citata la mancata definizione da parte della conferenza Stato-Regioni dei contenuti minimi della formazione e della relativa durata dei corsi, questo sia per i tecnici sia per gli operai. Questa mancanza comporta non pochi problemi alle imprese; a fronte di un obbligo di legge vi è l impossibilità ad adempiere per più di una componente istituzionale. Altro problema aperto, che rende difficoltosa l applicazione di questa norma, è che la manodopera che effettua queste attività è polverizzata in piccole imprese, spesso i lavoratori sono di provenienza extracomunitaria e sono generalmente lavoratori autonomi (artigiani titolari di partita IVA). Il dialogo con una manodopera, polverizzata, autonoma, che spesso lavora a cottimo, extracomunitaria, non sarà facile. I risultati si potranno avere nel medio e lungo tempo. Essendo le società che montano i ponteggi entità che generalmente lavorano per un appaltatore, in relazione all obbligo di qualificazione, informazione e coordinamento (ex art. 7, D.Lgs. n. 626/1994 e seguenti modifiche e integrazioni) molto dovranno fare le imprese appaltatrici in qualità di datore di lavoro committente coordinando e prequalificando i loro fornitori, tra cui anche i montatori dei ponteggi. In extrema ratio, in caso di situazioni di potenziale pericolo, potranno intervenire i Coordinatori in fase di esecuzione i quali, in assenza del PIMUS e della formazione degli addetti, potranno applicare quanto previsto dall art. 5, D.Lgs. n. 494/ 1996 e seguenti modifiche e integrazioni, che obbliga i coordinatori medesimi a: «e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso [1] Nella fase di prima applicazione, visto che la conferenza Stato-Regioni non si è ancora espressa in merito ai contenuti minimi della formazione e della durata dei corsi, non sarà possibile disporre degli attestati. [2] Si veda la nota

5 TABELLA 2 Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio 1 identificazione della società che procederà al montaggio del ponteggio; 2 identificazione, se presente, dell appaltatore per il quale si effettua l opera; 3 identificazione del cantiere dove verrà montato il ponteggio; 4 identificazione del ponteggio che verrà utilizzato e delle sua documentazione tecnica (autorizzazione ministeriale, libretto, schede di manutenzione, verifiche, controlli, ecc.); 5 nome del Preposto, e relativi dati inerenti la sua formazione specifica, con funzioni di controllo e verifica alla costruzione, uso, manutenzione e smontaggio del ponteggio; 6 modalità di controllo dei singoli elementi prima di essere utilizzati; 7 modalità di controllo dei DPI di III categoria da utilizzare durante il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione; 8 modalità di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio (resistenza della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, ecc.); 9 indicazione sul corretto tracciamento del ponteggio da installare; 10 modalità di impostazione della base (prima campata), verifica della linearità, verticalità, livello (o bolla) distanza tra ponteggio (intavolato o piano di calpestio) e opera da realizzare, ecc.; 11 modalità di installazione ed uso di argani, carrucola o gru, autogrù, quando utilizzati, per il sollevamento dei materiali impiegati; 12 procedure per le attività da svolgersi in caso di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, vento, neve, gelo, ecc.); 13 modalità di posa e utilizzo delle linee vita o dei sistemi di anticaduta da utilizzare e dei relativi DPI in dotazione dei lavoratori; 14 montaggio delle campate del ponteggio (dalla seconda a quella finale) utilizzando correttamente i sistemi anticaduta (linee vita), i DPI, (imbracature con doppio cordino e dissipatore di energia) le attrezzature (carrucole, argani, ecc.); 15 modalità di ancoraggio degli elementi del ponteggio all opera oggetto dell intervento; 16 specifiche sull installazione della mantovana parasassi e delle eventuali reti, teli o cartelli pubblicitari; 17 specifiche inerenti al montaggio di pezzi speciali, quali mensole, parti a sbalzo, ecc.; 18 specifica tecnica da assumere durante le attività di controllo e manutenzione del ponteggio; 19 specifica tecnica da assumere durante le attività di smontaggio del ponteggio; 20 modalità di fissaggio dei piani di camminamento misti (nel caso gli intavolati siano metallici e in legno); 21 procedura di verifica finale e collaudo. in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione provvede a dare comunicazione dell inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate». Questa eventuale scelta comporterebbe inevitabilmente danni economici per il committente, da qui la necessità di una selezione e qualificazione dei fornitori (installatori di ponteggi) che dovranno essere sempre più qualificati. Essendo il montaggio dei ponteggi una delle attività a più alto rischio di incidenti mortali all interno dei cantieri, è auspicabile che quanto prima la conferenza Stato-Regioni sblocchi la questione della formazione per operai e tecnici, definendo contenuti e durata dei corsi medesimi. È necessario, inoltre, che ci sia, attraverso gli enti bilaterali del settore, un azione incisiva di coinvolgimento di tutti i lavoratori interessati. Nel frattempo le imprese, a partire dal prossimo 19 luglio, dovranno predisporre i PIMUS. In attesa di conoscere durata e contenuti dei corsi è consigliabile che i singoli datori di lavoro procedano con un percorso di prima formazioneinformazione generale sui principali problemi presenti inerenti alla sicurezza durante le attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi, prevedendo la messa a conoscenza dei contenuti del PIMUS nei confronti dei lavoratori e dei proposti. l 26

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