INDICE 13.1 AZIENDE TERMALI... 515 13.1.1 DATI DI SCENARIO... 518 13.1.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE... 519 13.1.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D INSIEME... 521 13.1.3.1 L Ente Bilaterale mutualistico... 521 13.1.3.2 Gli altri istituti di welfare contrattuale... 522 13.1.4 LA CONTRIBUZIONE... 523 13.1.5 LE FORME DI INTEGRAZIONE... 523
Pag.517 13.1 AZIENDE TERMALI Il presente capitolo tratta del sistema di welfare contrattuale del comparto Aziende Termali, originato dal Ccnl per i lavoratori dipendenti delle Aziende Termali, tra Federterme e Filcams- Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I primi due paragrafi, introduttivi, forniscono rispettivamente una breve descrizione dello scenario economico di riferimento e ripercorrono, in chiave storica, i passaggi della contrattualistica che segnano la nascita e l attuale configurazione del sistema bilaterale. Il terzo paragrafo descrive il sistema di welfare contrattuale distinguendo, per praticità di trattazione e logica argomentativa, tra l Ente Bilaterale mutualistico e gli altri istituti di welfare contrattuale. 1338 L Ente Bilaterale mutualistico è quel soggetto giuridico bilaterale che, costituito e gestito pariteticamente dalle Parti Sociali in autonomia e senza inferenze normative, si riallaccia ai principi storici della mutualità ed eroga ai propri iscritti servizi, prestazioni e tutele contrattuali in altro modo difficilmente esigibili. Ulteriori e diversi organismi paritetici sono tesi a sviluppare, nei rispettivi ambiti di competenza, funzioni integrative riconosciute dalla legge, e obiettivi rispondenti a finalità pubbliche, quali la previdenza complementare, l assistenza sanitaria integrativa e la formazione professionale e continua. Il comparto Aziende Termali, al riguardo, aderisce fino al 2010 al Fondo bilaterale di previdenza complementare Marco Polo (originato oltre che dal proprio, da altri assi contrattuali). Il Fondo è liquidato nel 2010, con il trasferimento della forma pensionistica al Fondo Fonte (v. paragrafo 13.1.3.2). Altresì, si riferisce al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua Fondimpresa. Non prevede invece gli istituti relativi all assistenza sanitaria integrativa e alla formazione professionale. Il quarto paragrafo si concentra sulla contribuzione al sistema bilaterale nel suo complesso, dunque sul modello di finanziamento adottato dal Ccnl del comparto per garantirne il funzionamento. Il successivo è dedicato alle forme di integrazione perseguite, intendendosi per tali le modalità attraverso cui un determinato organismo bilaterale sia di riferimento per più settori, o Ccnl (riconducibili ad un medesimo asse contrattuale o ad assi contrattuali differenti) o, ancora, esperienze di collaborazione attuate tra organismi bilaterali, e tra questi e altri attori non paritetici, pubblici e privati, del mercato del lavoro. 1338 Per un approfondimento sul punto si rinvia sia al paragrafo 2.3 di cui alla Prima Parte del presente Rapporto Nazionale, sia all Introduzione generale, sotto la rubrica Termini e significati.
Pag.518 13.1.1 DATI DI SCENARIO Le Aziende termali sono disciplinate dalla legge n. 323/2000, Norme per il riordino del comparto termale, che definisce tali le aziende, o rami di aziende, costituite da uno o più stabilimenti termali. Il comparto Aziende Termali ricomprende attività diversificate (dalle acque termali, ai tradizionali servizi sanitari e ai più recenti servizi di benessere e fitness, comprese le attività cosmetiche e dall imbottigliamento), svolgendo un ruolo trasversale rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, al tempo libero e al turismo. I trattamenti terapeutici sono infatti contemplati dal Sistema Sanitario Nazionale nei livelli minimi di assistenza, in considerazione della loro riconosciuta efficacia e, allo stesso tempo, sono sempre più diffusi il turismo e la cultura del benessere. Nel 2010, in Italia, le aziende termali sono 378 e, complessivamente, offrono 27.867 posti letto (media di circa 74) 1339; il 50% di esse è localizzato nel Nord Italia, con la più alta concentrazione nel Veneto (85); seguono la Campania (55) e la Toscana (23). Gli stabilimenti termali sono presenti in 93 comuni, in cui, nel 2009, sono ubicate 3.709 strutture ricettive 1340 e 1.534 alberghi, per un totale di 110.343 posti letto. 1341 Nel 2011, gli stabilimenti termali accolgono il 4% del flusso turistico complessivo in Italia. 1342 I turisti termali sono prevalentemente italiani (62%), provenienti in particolare dalla Lombardia, dal Lazio e dal Piemonte, ma è significativa anche la componente di turisti stranieri, in prevalenza europei (38%). Gli over sessanta sono il principale target, ma vi è una sempre più numerosa schiera di giovani (fra i diciotto e i ventiquattro anni) e famiglie con figli, i primi prevalentemente associati alle cure, e i secondi al turismo del benessere e alla cura di sé. 1343 Nel 2009, il bilancio del comparto termale ammonta a 787.964 euro di ricavi totali (+1,7% rispetto al 2008), di cui il 54% deriva dalle cure termali, il 35,6% dai servizi ricettivi e il 10,2% dalle prestazioni per il benessere. 1344 I lavoratori occupati dalle aziende del comparto nel 2008 e nel 2009 1345 sono pressoché stabili: 12.140 e 11.994, di cui il 43% circa sono lavoratori a tempo indeterminato, 1346 prevalenti, i lavoratori a tempo determinato 1347 (57%), collegati alla stagionalità. 1339 Federterme, Il benessere termale. Rapporto Federterme 2011. 1340 Le strutture ricettive comprendono gli alberghi, i campeggi e gli alloggi in affitto. 1341 Osservatorio Nazionale del Turismo-Ont, Il turismo termale in Italia, 2011, consultabile sul sito: www.ontit.it. 1342 Ont, Analisi dei prodotti turistici, 2011. 1343 Ont, Il turismo, cit. 1344 Ont, Il turismo, cit. 1345 Secondo i dati del Rapporto Federterme, come citati in Ont, Il turismo, cit. 1346 Nel 2008 sono 5.281 e nel 2009 5.266. 1347 Nel 2008 sono 6.859 e nel 2009 6.729.
Pag.519 13.1.2 ELEMENTI SULLA CONTRATTAZIONE Il welfare contrattuale è originato dal Ccnl per i lavoratori dipendenti delle Aziende Termali, del 6 ottobre 1990, sottoscritto da Federterme, Intersind 1348 e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (di seguito, per brevità, Ccnl Aziende Termali ). Le Parti Sociali manifestano l interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sulle principali problematiche del comparto, finalizzato a realizzare condizioni di maggiore efficienza e competitività. A tale proposito, decidono di costituire un Osservatorio nazionale, a composizione paritetica, con la funzione di «effettuare l esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore Aziende Termali e delle soluzioni atte a favorirle, nonché dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi». 1349 Le Parti individuano inoltre le materie di intervento dell Osservatorio 1350 e ne prevedono l attivazione entro sei mesi. Con il successivo rinnovo contrattuale, del 23 maggio 1995 1351, le Parti confermano l impegno a costituire l Osservatorio, che nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi dei dati raccolti dalle Parti firmatarie. La sua entrata in funzione è prevista entro il 31 dicembre 1995. 1352 Fra le materie oggetto delle attività di analisi e studio dell Osservatorio è inclusa la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriormente, il Ccnl prevede articolazioni a livello regionale, per garantire una maggiore aderenza con le problematiche di natura locale, in aree con una significativa concentrazione di Aziende termali. Nel rinnovo contrattuale del 15 giugno 1999, le Parti Sociali ribadiscono l impegno a costituire l Osservatorio, entro i quattro mesi successivi alla data di stipula. Contestualmente ne confermano il ruolo e individuano nuove funzioni, tra cui monitorare l andamento del mercato del lavoro, con particolare riguardo alle tipologie contrattuali utilizzate dalle Aziende termali, ed elaborare proposte riguardanti il lavoro stagionale. Anche il successivo rinnovo del 23 luglio 2004 conferma struttura e funzioni dell Osservatorio, alle quali si aggiungono l analisi dei fabbisogni formativi e dei nuovi profili professionali collegati all evoluzione del comparto. Le Parti, inoltre, prevedono il sistema di finanziamento delle attività dell Osservatorio, a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 1353 Il Ccnl contiene peraltro una dichiarazione delle Organizzazioni sindacali che manifestano la necessità di dotare il comparto di forme bilaterali, anche in collegamento con Enti già esistenti in settori analoghi. Tale previsione trova seguito con la costituzione, il 1 febbraio 2006, dell Ente Bilaterale Nazionale Terme, Ebiterme. Il Ccnl in vigore, sottoscritto il 22 luglio 2008, con efficacia fino al 30 giugno 2011, conferma 1348 Intersind è l associazione che, fino alle privatizzazioni degli anni Novanta, rappresenta le aziende a partecipazione statale. 1349 Art. 1 Ccnl 6 ottobre 1990. 1350 L Osservatorio è chiamato a svolgere funzioni che si riferiscono ad ambiti che possono essere raggruppati in tre macro-aree: studio e analisi del comparto, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. 1351 Sottoscritto, in qualità di parte datoriale, anche da Unionterme, confluita in Federterme nel 1999. 1352 In funzione dell attivazione dell Osservatorio, le Organizzazioni stipulanti il Ccnl si impegnano a designarne i componenti entro il 30 settembre 1995. 1353 Sul punto si rinvia al paragrafo 13.1.4 La contribuzione.
Pag.520 struttura, funzionalità e finanziamento del sistema di welfare. Ulteriori istituti di welfare contrattuale contemplati dalla contrattazione delle Aziende Termali sono la previdenza complementare, l assistenza sanitaria integrativa e la formazione continua. Con riferimento alla previdenza complementare, nel Ccnl 23 maggio 1995 1354 le Parti Sociali manifestano la prima volta la volontà di costituire una Commissione paritetica di esperti che «esamini le tematiche connesse alla istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria». Con il Ccnl 15 giugno 1999 1355, le Parti Sociali decidono di costituire una Commissione di esperti, cui affidano il compito di effettuare una ricognizione dei Fondi di previdenza complementare al fine di proporre alle Parti, entro il 31 gennaio 2000, un quadro delle opportunità possibili. Il 14 dicembre 1999, le Parti Sociali costituiscono il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione dei Dipendenti da Aziende Turistiche, Termali, della Distribuzione e settori affini, Marco Polo. Il Ccnl 23 luglio 2004 richiama il costituito Fondo Marco Polo e ne riporta il sistema di contribuzione, a carico sia del datore di lavoro sia del lavoratore. 1356 Il Fondo Marco Polo è operativo fino al 2010, anno in cui è posto in liquidazione, su sollecitazione della Covip (Organismo di vigilanza sui Fondi pensione; v. par. 3.2.1 e seguenti Prima Parte del Rapporto) a realizzare processi di integrazione con altri Fondi pensione autorizzati. Con accordo del 15 settembre 2010, in particolare, le Parti costituenti il Fondo Marco Polo condividono la necessità di individuare altri strumenti di previdenza complementare e convengono il trasferimento della forma pensionistica nel Fondo Fonte Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) costituito da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Il 2 novembre 2010, non essendosi realizzate tutte le condizioni individuate nell accordo del 15 settembre 2010, le stesse Parti, intendendo comunque aderire all invito formulato dalla Covip e al fine di salvaguardare la posizione degli iscritti a Marco Polo a quella data, concordarono che Marco Polo comunichi ai propri aderenti il proprio scioglimento (invitandoli ad esercitare l opzione di trasferimento, sulla base delle indicazioni Covip). Parimenti, le Parti individuano, per i soli lavoratori dipendenti iscritti a Marco Polo al 2 novembre 2010, il Fondo Fonte quale organismo al quale versare la contribuzione dovuta in applicazione del Ccnl. Anche sulla base dei suddetti accordi, i dipendenti delle aziende termali, in particolare a partire dal 2011, possono disporre anche di convenzioni con Fondi pensionistici aperti (v. Prima Parte del Rapporto, par. 3.2.1 e seguenti, per un approfondimento sui Fondi pensionistici aperti). In merito all assistenza sanitaria integrativa, nel Ccnl 23 luglio 2004 1357, parallelamente a 1354 Art. 74 del Ccnl. 1355 Art. 76 del Ccnl. 1356 Sul punto si rinvia al paragrafo 13.1.4 La contribuzione. 1357 Art. 76 del Ccnl.
Pag.521 quanto previsto per la previdenza complementare, le Parti costituiscono una Commissione paritetica che «esamini le tematiche connesse alla istituzione di un sistema di Assistenza sanitaria integrativa ed effettui una ricognizione delle forme di assistenza sanitaria integrativa esistenti», affinché le risultanze dei lavori siano propedeutiche ad assumere determinazioni conseguenti. Contenuti analoghi si ritrovano nel rinnovo del 28 luglio 2008. 1358 Allo stato attuale, non sono riscontrabili decisioni in merito. Per quanto riguarda la formazione continua, il Ccnl 22 luglio 2008 individua quale organismo di riferimento il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua Fondimpresa, costituito con Accordo Interconfederale del 18 gennaio 2002, tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, e autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto del 28 novembre 2002 (v. anche la Prima Parte del Rapporto, par. 2.3.2.1, per un approfondimento circa la disciplina che regola i Fondi Paritetici Interprofessionali). CCNL 13.1.3 IL WELFARE CONTRATTUALE: QUADRO D INSIEME Il sistema di welfare contrattuale del comparto Aziende Termali rappresentato nel quadro sinottico sottostante si compone di un Ente Bilaterale Nazionale mutualistico e di ulteriori organismi bilaterali che assicurano la previdenza complementare e la formazione continua. PARTI SOCIALI Quadro sinottico Organismi bilaterali del comparto Aziende Termali ORGANISMI BILATERALI Ente Bilaterale Nazionale mutualistico Fondo di Previdenza Complementare Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua di riferimento Fondo di Formazione Professionale Fondo di Sostegno al Reddito (Aziende termali) Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil Ente Bilaterale Nazionale Terme - Ebiterme - Fondo Fondimpresa 13.1.3.1 L ENTE BILATERALE MUTUALISTICO L Ente Bilaterale Nazionale Terme, Ebiterme, è costituito dalle Parti Sociali il 1 febbraio 2006, nella forma di associazione non riconosciuta. Non persegue finalità di lucro. In particolare, così come espressamente stabilito dall articolo 5 del suo Statuto, sono oggetto dell esame dell Ente: - le prospettive e gli orientamenti del settore termale; - le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell ottica di un maggior 1358 Art. 77 del Ccnl.
Pag.522 coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore; - l andamento del mercato nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall apertura del mercato unico europeo; - l andamento e la composizione qualitativa dell occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità; - le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche; - l evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all andamento dell occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla legge e dagli accordi interconfederali; - le eventuali problematiche applicative del decreto legislativo n. 626/1994 e del decreto legislativo n. 624/1996; - le problematiche attinenti la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore termale; - la promozione e l attivazione di iniziative necessarie a favorire l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro; - le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede. 13.1.3.2 GLI ALTRI ISTITUTI DI WELFARE CONTRATTUALE Nel comparto Aziende Termali le prestazioni di previdenza complementare e formazione continua sono erogate da organismi già costituti e operativi per settori affini. Rispetto alla previdenza complementare, le Parti Sociali firmatarie il Ccnl Aziende Termali originariamente costituiscono il Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione dei Dipendenti da Aziende Turistiche, Termali, della Distribuzione e settori affini Marco Polo, Marco Polo, successivamente 1359 liquidato con la possibilità, per i soli lavoratori dipendenti iscritti al 2 novembre 2010, di confluire nel Fondo Fonte (v. quanto precisato in merito nel par. 13.1.2). La previdenza complementare riguarda sia i lavoratori a tempo indeterminato sia i lavoratori a tempo determinato, con contratto di durata superiore a tre mesi. Per quanto riguarda la formazione continua, il Ccnl Aziende Termali identifica quale organismo di riferimento il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nei servizi pubblici industriali, Fondimpresa, costituito con Accordo Interconfederale del 18 gennaio 2002, da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, e autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto del 28 novembre 2002. In particolare, Fondimpresa ha finanziato Terme Advance, il primo piano formativo nazionale di settore rivolto agli addetti delle aziende termali frutto della collaborazione tra Espansione S.r.l. 1360, Federterme ed Ebiterme e i successivi progetti Terme Plus e Castalia. 1359 Accordo stipulato il 15 settembre 2010 tra Aica, Confesercenti, Federturismo, Federterme e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. 1360 Società che opera nel comparto delle risorse umane per le imprese della filiera della salute.
Pag.523 13.1.4 LA CONTRIBUZIONE Il sistema di welfare contrattuale del comparto Aziende Termali è alimentato dai contributi versati dagli aderenti, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di riferimento; il montante economico sostiene il costo delle prestazioni e dei servizi erogati e le spese di gestione degli organismi. Il Ccnl dispone che datori di lavoro e lavoratori versino a favore dell Osservatorio Nazionale 1361 una contribuzione, ripartita in parti uguali, pari complessivamente allo 0,20% di paga base e contingenza. Tale contribuzione viene attualmente destinata all Ebiterme. Per quanto riguarda la previdenza complementare, il Ccnl fissa nella misura dello 0,55% l aliquota a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore, che può incrementare la sua quota. Il sistema di finanziamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali, in questo caso di Fondimpresa, è definito dalla normativa in vigore 1362, tramite la destinazione del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria (0,30%) che le imprese versano ordinariamente all Inps. L Ente di previdenza raccoglie la contribuzione e la distribuisce tra i Fondi Paritetici Interprofessionali secondo la scelta effettuata dalle imprese; per le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale, il contributo dello 0,30% confluisce nel Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l accesso al FSE, gestito dall Inps. 1363 13.1.5 LE FORME DI INTEGRAZIONE Nel comparto si riscontrano alcune forme di integrazione, attraverso le quali più contratti collettivi fanno riferimento a uno stesso organismo bilaterale. In particolare, l integrazione si rileva, nel campo della previdenza complementare e della formazione continua, tra assi contrattuali di diversi settori economici. Con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo Marco Polo prima della sua liquidazione (2010), la tutela della previdenza complementare è resa esigibile attraverso il Fondo Fonte (originato dal Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). È peraltro da rilevare che, nell ambito della tutela previdenziale, l integrazione tra assi contrattuali si giustifica anche a seguito del sollecito espresso dalla Covip 1364 a favorire le sinergie possibili tra i diversi Fondi e la fusione dei Fondi minori in quelli di maggiori dimensioni. Rispetto ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, l integrazione si 1361 L art. 1 del Ccnl Aziende Termali rinvia al regolamento dell Osservatorio per la disciplina delle modalità di finanziamento e quelle di utilizzo delle risorse raccolte. Le Parti Sociali firmatarie si sono impegnate a redigere tale regolamento entro i tre mesi successivi alla stipula del contratto collettivo stesso. 1362 Art. 118 legge n. 388/2000 e successive modifiche. 1363 Ai sensi dell art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modifiche. 1364 Sul punto si rinvia al par. 3.2 e seguenti della Prima Parte del Rapporto.
Pag.524 verifica tra contrattualistiche riconducibili alla stessa matrice sindacale. La normativa 1365, infatti, prevede che i Fondi paritetici siano costituiti tramite accordo interconfederale per «ciascuno dei settori economici dell industria, dell agricoltura, del terziario e dell artigianato». 1365 Legge n. 388/2000.