Novembre 2011. Newsletter periodica 21 novembre 2011



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Novembre 2011 Newsletter periodica 21 novembre 2011 Notizia 1 Alcune novità legislative Approvazione definitiva del decreto per la tutela della salute e sicurezza negli 'ambienti confinati'. Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il decreto approvato in data 3 agosto 2011 dal Consiglio dei Ministri introduce innovative misure di innalzamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d.. ambienti confinati ), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Sacconi, è il risultato di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell intento, da tutti condiviso, di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi. Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni tra i quali, solo a volere ricordare alcuni tra gli episodi più recenti, le stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti), Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti) richiedono l innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli ambienti confinati. Pertanto, il provvedimento impedisce che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali si svolga l attività lavorativa. Più nel dettaglio, in via di estrema sintesi, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti: - imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento relativamente ai rischi che sono propri degli ambienti confinati e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro; - imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all uso corretto di tali dispositivi; - obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il capo-gruppo affianchi l esperienza maturata in concreto); - integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell eventuale contributo all ente bilaterale di riferimento; - applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della filiera, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell appalto, debba essere garantito che: - prima dell accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno; - il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell ambiente in cui debba svolgersi l attività dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino; - durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nuove procedure per le attività soggette a prevenzione incendi È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 01 agosto 2011, n. 151 che contiene il Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi e che entra in vigore il 07 ottobre 2011. Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal Decreto-Legge 78/2010, per semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza. Il nuovo provvedimento si applica alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi che sono state leggermente riviste rispetto alla classificazione prevista dal DM Interni 16 luglio 1982 e non potrà essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante. Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie: - Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi; - Attività di tipo B (rischio medio): attività soggette a rischio medio; - Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio; a seconda delle percentuali di rischio e in relazione a: - dimensione dell impresa; - settore di attività; - esistenza di specifiche regole tecniche; - esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti amministrativi sono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l impresa e all effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Nel caso di attività a basso rischio (Tipo A), per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi non sarà più necessario ottenere il parere di conformità dei Vigili del Fuoco, ma sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); i controlli saranno effettuati a campione entro 60 giorni dall inizio dell attività. Nel caso di attività a medio e alto rischio (Tipo B e Tipo C) dovrà essere richiesto, con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I Vigili del Fuoco esamineranno i progetti ed entro trenta giorni potranno richiedere delle integrazioni, mentre entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione dovranno pronunciarsi sulla conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio. Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la SCIA: le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate da un apposito decreto del Ministro dell Interno. Sia per la categoria A che per la B, i Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell istanza, effettueranno visite tecniche a campione. In caso di accertata carenza dei requisiti, adotteranno motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che l interessato provveda a conformarsi alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione entro quarantacinque giorni. La stessa procedura sarà adottata per le attività che ricadono nella categoria C, con la differenza che i controlli non saranno volti a campione e che entro quindici giorni dall effettuazione della visita verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi. Fino all adozione del DM Interno per garantire l uniformità delle procedure, la trasparenza e la speditezza dell attività amministrativa e per disciplinare la presentazione delle istanze oggetto del nuovo Regolamento, saranno applicate le disposizioni del DM Interno 04 maggio 1998, che regola le modalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l avvio di procedimenti di prevenzione incendi. Ricordiamo infine che dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 sono state abrogate diverse disposizioni normative, tra cui il DPR 26 maggio 1959, n. 689, il DPR 12 gennaio 1998, n. 37, il DPR 12 aprile 2006, n. 214, sulla semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi e il DPR 16 febbraio 1982 sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

"231-Ambiente": pubblicato in G.U. il D.Lgs. 121/2011 sui reati ambientali Il D.Lgs. 121/2011: - è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 - entra in vigore il 16 agosto 2011 - introduce il nuovo art. 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001 Il decreto prevede nuove sanzioni per aziende, livelli apicali e responsabili aziendali. Reca l'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Verifica periodica delle attrezzature di lavoro: si parte a gennaio 2012 Con il DM Lavoro 11 aprile 2011 è stata introdotta la disciplina per l effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, previste dall Articolo 71, comma 11 del D. Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati allo svolgimento di tali verifiche. In particolare l Articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 prevede l obbligo, a carico del datore di lavoro, di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Successivamente il DM Lavoro 22 luglio 2011, ha prorogato l entrata in vigore del DM Lavoro 11 aprile 2011 dal 28 luglio al 23 gennaio 2012 a causa della necessità di completare le attività di controllo dell operato dei soggetti abilitati, nonché dell attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata dei soggetti abilitati. In effetti il DM Lavoro 11 aprile 2011 ha ribadito che l INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Sono state poi individuate le condizioni in presenza delle quali l INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di questi soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle verifiche periodiche. Nell Allegato I del DM Lavoro 11 aprile 2011 sono individuati i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati e si richiede loro di a garantire che il personale incaricato di eseguire l attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell Articolo 37 del D. Lgs. 81/2008. I soggetti pubblici o privati che effettuano la certificazione di prodotto non possono eseguire la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. L Allegato II stabilisce invece le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, mentre l Allegato III descrive le modalità per l abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti pubblici o privati addetti allo svolgimento delle verifiche, dalla fase della presentazione delle domanda, all iscrizione nell elenco dei soggetti pubblici o privati, alla fase dell abilitazione. Su questo ultimo punto il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare 08 agosto 2011, n. 21 contenente i primi chiarimenti ai numerosi quesiti posti dai soggetti che intendono abilitarsi per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature. Notizia 2 Riduzione Tariffa Inail Innovazione Servizi offre la propria consulenza e supporto alle aziende, operative da almeno un biennio, che vogliano beneficiare della riduzione tariffa INAIL. Quanto si può risparmiare. L oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all INAIL. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo

Chi può beneficiarne. Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). In aggiunta, è necessario che l azienda abbia effettuato, nell anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Come ottenere la riduzione. Innovazione Servizi, verificate le condizioni, supporta l Azienda nella compilazione e presentazione all INAIL, della domanda su apposito modello predisposto. Vi ricordiamo che la domanda va inoltrata ogni anno e che la scadenza per la presentazione è il 28 febbraio. Per dare ulteriore concretezza a questa azione e alla richiesta all INAIL abbiamo programmato un Corso di aggiornamento per i Datori di lavoro nel tardo pomeriggio del 13 dicembre 2011 (vedi info all ultima pagina della presente Newsletter). Per maggiori informazioni per ottenere la riduzione della Tariffa Inail e la partecipazione al Corso di aggiornamento telefona allo 0362-541916 oppure scrivi a info@innovazioneservizi.it Notizia 3 Rassegna Stampa da http://www.lavoroeprevenzione.it/ LAVORO, SICUREZZA E CRISI L Associazione Lavoro e Prevenzione e la Rivista periodica Quaderni Flash in collaborazione con Aifos, Punto Sicuro e ADAPT propongono l Incontro pubblico di Formazione, Martedì 13 dicembre 2011 a Milano dalle ore 17,30 alle ore 20.00, presso Centro Peppino Vismara, Via dei Missaglia, n. 117 sul tema LAVORO E SICUREZZA alla luce del D.Lgs. 81/08 IN TEMPO DI CRISI. Sono previste le comunicazioni di Rocco Vitale, presidente di AiFOS, sul tema Come rendere praticabile la sicurezza del lavoro nelle aziende italiane e di Alberto Sportoletti, imprenditore e amministratore delegato di Sernet S.p.A., Nella realtà odierna ripartire dal lavoro. Proposte e descrizione di un caso. Seguirà la discussione. Per ulteriori informazioni e dettagli leggi il primo annuncio. L Incontro come da D.Lgs 81/08 è riconosciuto ai fini dell Aggiornamento RSPP ASPP e per l Aggiornamento dei Datori di lavoro. L ingresso all Incontro è gratuito. Si prega di segnalare la propria partecipazione a: info@lavoroeprevenzione.it. Info: Vecchio Roberto tel 335.5306085 Boscolo Marco tel 340. 6983316. Per il riconoscimento dei crediti (n 2,5 ore) D.Lgs 81/08 ai fini dell Aggiornamento RSPP ASPP e dei Datori di lavoro telefonare allo 0362.541916 oppure scrivere a info@innovazioneservizi.it. Costo di partecipazione 100,00 Euro + IVA. Notizia 4 Medico competente Innovazione Servizi nell'ottica del miglioramento e della qualificazione dei servizi offerti ai suoi clienti ha ampliato il proprio staff di specialisti introducendo la figura del Medico competente, complementare nell'attività di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. La figura del medico competente consente di arricchire il documento di valutazione dei rischi con osservazioni di carattere prevalentemente medico e di fornire indicazioni nella scelta dei DPI più idonei. Tra i nuovi Servizi offerti vi sono: -Assunzione incarico Medico Competente; -Validazione o elaborazione del protocolli sanitari; -Visite mediche preassuntive, preventive e periodiche; -Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti presso la nostra sede e non demandata a laboratori esterni.

Allegato 1 Programma FORMAZIONE Corsi a catalogo ultima parte del 2011 e inizio del 2012 CORSI SICUREZZA DEL LAVORO (D.Lgs. 81/2008) Nel mese di Novembre si sono conclusi positivamente i 4 Corsi di Aggiornamento per RLS sia per Aziende con più e con meno di 50 lavoratori. Due si sono svolti a Seveso e due a Milano A Dicembre 2011 sono in programma N. 2 Corsi di Aggiornamento per RSPP ASPP Datori di lavoro Tecnici aziendali come sotto specificato Cod TIPO CORSO N. ORE SEDE CORSO DATE COSTO x PARTECIPANTE 51 CORSO AGGIORNAMENTO per RSPP - ASPP e DATORI DI LAVORO 2,5 Milano 13 dicembre inizio ore 17.30 100,00 52 CORSO AGGIORNAMENTO per RSPP - ASPP e Tecnici Aziendali 8 Seveso 20 dicembre 250,00 Nel 2012, a fine gennaio / primi di febbraio sono in programma a Milano N. 2 Corsi per addetti al primo soccorso, Corso base di 12 ore e di Aggiornamento triennale periodico di 4 ore. Seguiranno ulteriori dettagli. Corso SICUREZZA ALIMENTARE HACCP (Regolamento CE 852/2004) 50 CORSO SICUREZZA ALIMENTARE HACCP per operatori del settore alimentare (mense, cucine, bar, ristoranti, trattorie, trasporto alimenti e bevande, negozi alimentari, ecc.) 3 Seveso 5 dicembre 70,00 I costi si intendono al netto dell Iva pari al 21% Per la Scheda di iscrizione del Corso che ti interessa: vai al sito www.innovazioneservizi.it oppure link a: http://innovazioneservizi.it/formazione_corsi.php per ulteriori informazioni: scrivi a info@innovazioneservizi.it o telefona allo 0362-541916