CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 796 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e istituzione dell albo degli informatori scientifici del farmaco Presentata il 7 maggio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge riproduce le analoghe proposte già sottoposte all attenzione del Parlamento nella XIV legislatura (atto Camera n. 1651) e nella XV legislatura (atto Camera n. 1398). Essa muove dalla constatazione che da molti anni è emerso il problema della condizione lavorativa e dell inquadramento degli informatori scientifici del farmaco. Nelle ultime legislature si è più volte tentato di giungere all approvazione di una disciplina organica adeguata alla delicatezza e all importanza del ruolo di cui tale figura lavorativa è investita. È evidente infatti che quello di informare gli operatori sanitari, sulla base di motivate giustificazioni scientifiche, in merito alla caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei farmaci e, in particolare, delle nuove molecole, è compito che implica l assunzione di una rilevante responsabilità nei confronti del sistema sanitario e dei cittadini. Di contro alla rilevanza e alla delicatezza del loro ruolo, gli informatori scientifici del farmaco operano in assenza di qualsiasi norma di legge che ne regoli specificamente l attività e, in particolare, a differenza della maggior parte delle altre categorie professionali del settore sanitario, non hanno un albo professionale. Ciò comporta che essi sono privi di qualsiasi garanzia di stabilità del loro rapporto di lavoro, e permette alle industrie farmaceutiche di beneficiare di una completa discrezionalità, facendo prevalere considerazioni di ordine economico e commerciale su quelle tecnico-scientifiche. La mancanza di un idonea regolamentazione determina una serie di problemi sia per gli informatori scientifici, sia per gli operatori sanitari e i cittadini. In primo

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 796 luogo, mancano adeguate garanzie per quanto riguarda il rapporto di lavoro che lega gli informatori alle industrie farmaceutiche. Inoltre, si determina una tendenza alla trasformazione della loro attività da professione tecnico-scientifica informativa e di supporto agli operatori sanitari, a vera e propria attività di indirizzo esclusivamente promozionale e commerciale. Infine, si apre in tale modo il campo alla possibilità di deviazioni aberranti, sia nei rapporti tra informatori, ditte e medici, sia anche nella serietà dell informazione, che spesso si vede costretta a derogare alla necessità di mettere in evidenza, accanto ai vantaggi, anche le possibili limitazioni e gli eventuali effetti negativi delle molecole, dovendo obbedire alla necessità assoluta di aumentare comunque le vendite. L articolo 1 della presente proposta di legge richiama l applicabilità delle disposizioni e delle definizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che, in attuazione della direttiva 2001/83/CE, reca attualmente la disciplina fondamentale in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano. L articolo 2 definisce la figura dell informatore scientifico del farmaco come quella di colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci, assicurandone il periodico aggiornamento. È inoltre compito dell informatore segnalare al responsabile del servizio scientifico dell impresa per cui svolge la propria attività le osservazioni degli operatori sanitari sulle specialità medicinali. Si mira in tale modo a garantire un continuo interscambio di informazioni tra medici e aziende. Si stabilisce fin da tale articolo la necessità che gli informatori siano iscritti all albo, disciplinato dagli articoli successivi. Si demanda inoltre a successivi provvedimenti l individuazione dei titoli universitari richiesti per l esercizio della professione. L articolo 3 stabilisce che gli informatori scientifici del farmaco hanno l obbligo del segreto professionale sulle notizie ricevute in ragione del loro lavoro, e prevede che le industrie farmaceutiche debbano obbligatoriamente attingere all albo degli informatori per svolgere le proprie attività di propaganda e di informazione. Per agevolare le imprese di dimensioni minori, è previsto che le industrie farmaceutiche possano associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore. Infine, si stabilisce che il rapporto di lavoro degli informatori sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria. Gli articoli da 4 a 9 istituiscono e definiscono la composizione, l articolazione e le funzioni dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, cui compito essenziale è la tenuta del relativo albo provinciale. Tra le disposizioni di dettaglio di tale disciplina merita segnalare la possibilità di costituire collegi interprovinciali, laddove il numero di informatori residenti nella provincia sia esiguo o sussistano altre ragioni di carattere storico o geografico. Si stabilisce inoltre che i consigli dei collegi provinciali siano composti da nove informatori scientifici, eletti dagli iscritti all albo, e che ogni consiglio elegga al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Tra i vari compiti dei collegi, oltre alla compilazione e alla tenuta dell albo, si segnalano quelli di curare l osservanza delle norme da parte degli iscritti, di vigilare per la tutela della attività degli informatori, di reprimere ogni esercizio abusivo della professione e di promuovere e favorire le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti. Ogni anno, in collaborazione con le università, dovrà essere promosso uno specifico corso di aggiornamento professionale per gli iscritti. Sono altresì individuate le funzioni del presidente ed è prevista l istituzione del collegio dei revisori dei conti. L articolo 10 istituisce il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, composto da un rappresentante di ciascun collegio provinciale. Gli organi del Consiglio nazionale sono individuati dall articolo 11, mentre l articolo 12 ne definisce le attribuzioni, tra cui

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 796 spiccano quelle relative alla cura dei rapporti deontologici tra informatori scientifici e direzioni aziendali delle imprese, all espressione di pareri sui progetti di legge e di regolamento, alla decisione dei ricorsi attinenti alle iscrizioni all albo e alle sanzioni disciplinari nonché alla determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti. Dopo norme in materia di durata in carica e di eleggibilità dei componenti dei consigli provinciali e di quello nazionale, con l articolo 15 è istituito l albo professionale degli informatori scientifici del farmaco. Gli elementi che devono essere indicati nell albo sono individuati all articolo 16, mentre l articolo 17 fissa i requisiti per l iscrizione e l articolo 18 individua le cause di cancellazione dell albo, tra cui si segnala la cessazione dell attività da almeno cinque anni. L articolo 20 prevede che copie di ciascun albo siano depositate presso la cancelleria della corte d appello, presso il Consiglio nazionale nonché presso i Ministeri della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, soggetti cui sono comunicate le variazioni intervenute nell albo stesso. Gli articoli da 21 a 23 trattano la materia delle sanzioni disciplinari. Esse possono consistere nell avvertimento, nella censura, nella sospensione dall esercizio della professione per un periodo da due mesi a un anno o nella radiazione dall albo. Sono pronunciate dal consiglio del collegio provinciale nei confronti degli informatori che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio. L articolo 24 detta disposizioni transitorie per la fase di prima attuazione della legge, prevedendo che siano considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dal 26 gennaio 1993, cioè la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 541 del 1992, ora abrogato, che disciplinava la pubblicità dei farmaci per uso umano prima dell entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 219 del 2006. Infine, l articolo 25 dispone che tutte le spese derivanti dall attuazione della legge siano a carico delle quote versate dagli iscritti all albo, e l articolo 26 prevede l adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, del relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 796 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. ART. 2. 1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all apposito albo professionale di cui all articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono definiti i titoli universitari richiesti per l esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, tenendo conto dei titoli universitari acquisiti in base all ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, e dei successivi decreti emanati ai sensi dell articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. 2. È compito dell informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell articolo 122, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al responsabile del servizio scientifico dell impresa di cui all articolo 126 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici e aziende.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 796 ART. 3. 1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari. 2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall albo professionale degli informatori scientifici di cui all articolo 15 e possono anche associarsi al fine di utilizzare il medesimo informatore scientifico. 3. Il rapporto di lavoro dell informatore scientifico è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro tra le categorie interessate ai sensi dell articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni. ART. 4. 1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell albo professionale di cui all articolo 15 e alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge. 2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all albo professionale di cui all articolo 15 e residenti nella provincia. 3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe. ART. 5. 1. Le funzioni di cui all articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 796 farmaco eletti in assemblea tra gli iscritti all albo professionale di cui all articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. 2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti da nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta. ART. 6. 1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. ART. 7. 1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l albo professionale del collegio di cui all articolo 15; b) curare l osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti; c) vigilare per la tutela dell informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell esercizio abusivo della professione; d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti; e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 796 g) provvedere all amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo ai fini dell approvazione dell assemblea; h) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge; i) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale di cui all articolo 10. 2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, è tenuto annualmente, a promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con le università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all albo professionale del collegio. 3. L effettuazione dei corsi di cui al comma 2 e i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative. ART. 8. 1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge. 2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate. ART. 9. 1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all assemblea.

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 796 ART. 10. 1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale. 2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà. ART. 11. 1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno il presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo. 2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco che esercitano la funzione di revisori dei conti. ART. 12. 1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni: a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici tra gli stessi informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono; b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco; c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di rego-

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 796 lamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali; d) decidere sull istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell articolo 4; e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall albo professionale di cui all articolo 15, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori dei conti; f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza; g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti. ART. 13. 1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. ART. 14. 1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali. ART. 15. 1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l albo professionale degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 796 ART. 16. 1. L albo professionale di cui all articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell albo. ART. 17. 1. Per l iscrizione all albo professionale di cui all articolo 15 sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno Stato membro dell Unione europea; b) godimento dei diritti civili; c) possesso di uno dei titoli universitari definiti con il decreto di cui al comma 1 dell articolo 2. ART. 18. 1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall albo professionale di cui all articolo 15: a) per la perdita del godimento dei diritti civili; b) per condanna penale; c) per cessazione dell attività professionale da almeno cinque anni; d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale. ART. 19. 1. L informatore scientifico del farmaco cancellato dall albo professionale di cui all articolo 15 può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 796 2. Se la cancellazione dall albo professionale è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione. ART. 20. 1. Una copia dell albo professionale di cui all articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla cancelleria della corte d appello e al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. ART. 21. 1. Gli iscritti all albo professionale di cui all articolo 15 che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità del collegio sono sottoposti a procedimento disciplinare. ART. 22. 1. Le sanzioni disciplinari di cui all articolo 21 sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all articolo 5 previa audizione dell interessato. Esse sono: a) l avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall albo professionale di cui all articolo 15.

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 796 ART. 23. 1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale. ART. 24. 1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all albo professionale di cui all articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione. ART. 25. 1. Tutte le spese derivanti dall attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui alla lettera g) del comma 1 dell articolo 12, ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato. ART. 26. 1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali. 0,35 *16PDL0008220* *16PDL0008220*