La tutela dei consumatori e mediazione: leggi e provvedimenti Premessa Il consumatore è stato sempre oggetto di politiche di tutela espresse in vari disegni legge e procedure atte a garantirlo. In relazione alla gestione extragiudiziale delle controversie in ambito di consumo possiamo individuare diverse leggi e provvedimenti intrapresi dalla Commissione Europea e dall Italia fino all ultimo aggiornamento della materia previsto nel D. Lgs. 28/2010. L obiettivo prefissato è quello di vedere tutte le iniziative che sono state prese in dai primi anni 90 in ambito europeo e in Italia fino all attuale D. Lgs.n. 28/2010. Fra le leggi e prassi a tutela dei consumatori si individuano: Libro Verde della Commissione di Bruxelles, 16 Novembre 1998 /Raccomandazioni delle Commissione Legge istitutiva n.481/95 Legge istitutiva 249/97 D. Lgs n. 28/2010 1 Libro Verde della Commissione di Bruxelles e le Raccomandazioni della Commissione La Commissione espone per ciascuno Stato membro: Le procedure giudiziarie applicabili alle controversie in materia di consumo; Le procedure extragiudiziali destinate a tali controversie (mediatori). La protezione degli interessi collettivi tramite l intervento di associazioni di consumatori o di alcune istanze amministrative; I progetti pilota nazionali. Questo studio mostra che la maggior parte degli Stati membri ha effettuato una riforma del codice di procedura civile e creato procedure extragiudiziali destinate alle controversie in materia di consumo. La Commissione ha stabilito i principi guida per la gestione delle controversie extragiudiziali, con l intento di garantire una maggiore tutela ai consumatori sul fronte consumo,adottando due raccomandazioni: 1. Raccomandazione del 30 marzo 1998,che prevede la figura di un terzo attivo nella gestione di una controversia al fine di individuare un accordo per le parti interessate. Questa prima raccomandazione pur individuando i principi guida per il funzionamento Pagina 1
dei metodi ADR in realtà non riguarda le procedure intese come mediazione, ma sollecita gli Stati membri ad individuare una lista di organi competenti, rispondenti ai requisiti stabiliti dalla Commissione, responsabili di esperire le procedure extragiudiziali delle controversie in materia di consumo. 2. La seconda raccomandazione,adottata il 4 aprile 2001,tratta le procedure volte al solo tentativo di riavvicinamento delle parti con lo scopo di trovare una soluzione di comune accordo,può prevedere anche la figura di un terzo che proponga delle soluzioni. La Commissione ha altresì il merito di aver creato due reti europee il cui obiettivo è semplificare l accesso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, laddove queste insorgano fra soggetti appartenenti ad uno stesso Stato membro ma una delle due parti sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ovvero le cd controversie transfrontaliere. 1. La prima rete è la "EEJ-Net" creata per avere una funzione di assistenza e d informazione per i consumatori e composta di due centri di compensazione (clearing house), rispettivamente uno in Norvegia e uno in Islanda, che fungono da centro di collegamento con gli altri paesi membri. 2. La seconda è la "FIN-Net" che collega in una rete europea gli organi, iscritti nell elenco creato dagli Stati membri, che hanno soddisfatto i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione E interessante anche l attenzione riposta dalla Commissione nel campo del commercio elettronico, soprattutto sul "piano d'azione eeurope 2001", cd metodi ODR, ossia "Online Dispute Resolution", che trovano applicazione, nella risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche in altri campi oltre a quello del commercio elettronico e che trovano rilevanza nel più largo contesto della fiducia dei consumatori e della tutela degli stessi. Infatti, la Commissione nel piano d azione "eeurope 2002" ha creato su internet un forum di discussione e di scambio di informazioni denominato e-confidence E evidente come a poco a poco la natura delle mediazione civile comincia a prendere i propri profili grazie ad una serie di provvedimenti volti a garantire i consumatori in materia di consumo e come la scelta di metodi alternativi di risoluzione delle controversie rappresenti la strada migliore da proseguire e sviluppare. 2 Legge istitutiva n.481/95 Nell ambito della risoluzione extragiudiziale delle controversie in relazione al settore dell energia elettrica e gas vi è un richiamo alla conciliazione attraverso la legge istitutiva n.481/95 che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per l esperimento di procedure di conciliazione ed arbitrato presso la Autorità nel caso di controversie tra utenti e soggetti Pagina 2
esercenti il servizio,includendo casi in cui i tentativi di risoluzione delle controversie possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Elemento fondamentale: i termini del ricorso in sede giurisdizionale vengono sospesi e il verbale di conciliazione assume valore di titolo esecutivo. 3 Legge istitutiva 249/97 L art 1 comma 11 della legge 349/97 prevede che l Autorità, nel settore delle Comunicazioni, deve disciplinare con propri provvedimenti la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono nascere fra utenti/categorie di utenti e soggetti autorizzati/destinatari di licenze o tra soggetti autorizzati /destinatari di licenze tra loro. Vengono sospesi i termini di ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'autorità. Quindi la procedura di conciliazione diventa obbligatoria in sede pregiudiziale e di fatto l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comincia ad attenersi alla legge solo dopo la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 28 aprile 1999,delegando la materia ai Comitati Regionali per le Comunicazioni presso le singole Regioni 4 D. Lgs n. 28/2010 Nel D. Lgs. N.28 l interesse della mediazione nell ambito della tutela del consumatore,oggetto dei servizi di conciliazione delle camere di commercio, emerge nell interpretazione del art 5,Capo II del procedimento di mediazione. In tale sezione si riprende il decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206,in cui il codice del consumo riordina e semplifica la normativa sulla tutela dei consumatori. Verrà considerata l azione inibitoria prevista dall art 37, la procedura prevista dall art 140, e la tutela dei consumatori in materia bancaria prevista dall art 128 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 4.1 Azione inibitoria Art 37 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 definisce l azione inibitoria: le associazioni rappresentative dei consumatori,di cui all art 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura possono Pagina 3
convenire in giudizio il professionista o l associazione dei professionisti che utilizzano o che raccomandano l utilizzo di condizioni generali di contratto, di cui sia accertata l abusività del presente titolo, e richiedere al giudice competente che inibisca l uso delle condizioni. l azione inibitoria può essere concessa quando ricorrono giusti motivi di urgenza ed il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno di diffusione nazionale. Alle azioni inibitorie previste dalle associazioni dei consumatori si e per le clausole vessatorie si applicano le disposizioni dell art 140. 4.2 La procedura Secondo l art 140 del decreto i del decreto legislativo 6 settembre 2005 i soggetti,di cui all art 139, sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale Inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti Adottare provvedimenti idonei ad eliminare effetti dannosi delle violazioni accertate Pubblicare il provvedimenti in giornali di diffusione nazionale Prima di rivolgersi al giudice,le associazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti possono ricorrere alla procedura di mediazione presso la camera di commercio,industria e artigianato competente per territorio ed il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale per l omologazione. Il giudice, previo accertamento della regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto e con l omologazione il verbale di conciliazione acquisisce titolo esecutivo Le associazioni prima di proporre tale azione devono richiedere al soggetto responsabile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,di cessare il comportamento lesivo e devono trascorrere quindici giorni dalla data della richiesta. Il soggetto, cui viene richiesta la cessazione del comportamento lesivo, può attivare la procedura di conciliazione senza alcun pregiudizio per l azione giudiziale da avviarsi o già avviata. Il giudice fissa un termine entro cui bisogna adempiere agli obblighi stabiliti e dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro che va da 516-1.032 euro per ogni giorno di ritardo in relazione alla gravità del fatto, inoltre laddove vi sia inadempimento degli obblighi previsti dal verbale di conciliazione le parti possono ricorrere al tribunale, con procedimento in camera di consiglio, affinché disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono destinate all entrata del bilancio di Stato e verranno riassegnate con decreto del Ministro delle economia e delle finanze al fondo da istituire nell ambito di un apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. In materia di servizi pubblici permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Pagina 4
4.3 Tutela del consumatore nel settore bancario Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, le disposizioni previste al comma 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. La Banca d'italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo. Bibliografia Capo II del procedimento di mediazione, art 5 http://eur-lex.europa.eu http://www.autorita.energia.it D. Lgs. 28/2010 Ricerche sul web Cv dell autore: Erica Ruta, laureata in Economia e Finanza, mediatore creditizio iscritta presso la Banca d Italia, workshop sulla selezione del personale e sull autoimprenditorialità,gestione CAF e tirocinio prestato presso uno studio commercialista,frequentato corsi intensivi e corso integrativo CESD patrocinati dall'università e-campus in mediazione e civile. Socio AMCI. ericaruta@libero.it Dott.ssa Erica Ruta Pagina 5
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