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COMUNE DI BINAGO Provincia di Como COPIA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 26/02/2014 OGGETTO: ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE POTABILI PRELEVATE DAI PIEZOMETRI POSTI A CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE FALDE, DAI SERBATOI DI RACCOLTA E DAI PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA RETE IDRICA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA. (CODICE CIG N. Z1C0E09278) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Richiamati: - il Decreto del Sindaco n. 09 del 18 giugno 2009 con il quale veniva attribuita la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizio tecnico manutentivo ed Ecologia al Tecnico Comunale geom. Maraschi Pietro; - il Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27 marzo 2007 (nel seguito semplicemente <regolamento>); Esaminati: - il Decreto n. 37688 del 5 agosto 1999, della Regione Lombardia Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile con il quale è stata rilasciata al Comune di Binago la concessione alla derivazione di acqua potabile dai Pozzi Acacie 1 2 3 - il Decreto n. 30866 del 7 dicembre 2001, della regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità con il quale è stata rilasciata al Comune di Binago la concessione alla derivazione di acqua potabile dal Pozzo Cassinazza; - il D.Lgs n. 31/2001, così come modificato dal d.lgs n. 27 del 2 febbraio 2002, il D.M. Del 26 marzo 1991, la circolare della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 15/san 2004 e il Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 6 aprile 2004 in materia di autocontrollo interno degli acquedotti sulla gestione dell'acqua erogata al consumo umano; - il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale il D.Lgs 08 novembre 2006, n. 284, il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e loro successive modificazioni ed integrazioni che hanno inteso trasferire il controllo delle acque potabili immesse in rete agli enti gestori degli acquedotti lasciando a carico delle ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente e delle ASL Aziende Sanitarie Locali, i compiti di vigilanza e controllo;

Visto il Decreto Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale è stato differito al al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali; Preso atto che l'amministrazione Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e che, pertanto, in base all'art. 163 del T.U.E.L. gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiori a quanto disposto dai commi 1 e 2 che testualmente recitano: 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi 2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente Dato atto che l'art. 163 comma 3 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 prevede che si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio dal 01.01.2014 al 28.02.2014 per adeguamento normativo; Preso atto che l Ente non dispone di mezzi e attrezzature necessari all esecuzione delle analisi chimico-fisiche, né di risorse umane con specifica competenza in materia, con la conseguente necessità di avvalersi di una collaborazione esterna per lo svolgimento dell'incarico di tali prestazioni; Constatato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede: - l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo con limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell'art. 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; - l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.p.r. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conversione in Legge n. 94/2012). Anche in tale caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legge 95/2012; Verificato, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: - non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di commitenza per la fornitura in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite; - che il servizio nelle modalità in cui deve essere esguito, non risulta presente neanche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Dato atto, di riservarsi di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivedere le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 7/8/2012; Constatato in relazione a tutto quanto sopra premesso il verificarsi delle condizioni di ricorso a prestazione professionale esterna, sulla base delle vigente <Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia> rientrando la fattispecie del servizio nella tipologia indicata nell art. 8, c. 1, lett. n) e, il relativo importo economico il rispetto dell'art. 13 c. 4 lett. e), che consente di prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e di trattare direttamente con un unico interlocutore, quest ultimo individuato dal Responsabile del Procedimento geom. Maraschi Pietro, in relazione la natura delle prestazioni richieste nel Dr. Santaguida Francesco iscritto all ordine dei Chimici della Lombardia n. 2748, con il quale perfezionare l'incarico; Esaminati i contenuti del disciplinare d'incarico predisposto dal succitato professionista che per l'importo di. 6.832,00 oltre Cassa Chimici e I.V.A. comprende tutte le prestazioni professionali necessarie per l'effettuazione delle analisi delle acque prelevate dai pozzi piezometrici posti a controllo e monitoraggio delle falde, dai serbatoi di raccolta e dai punti più significativi della rete idrica, la stesura del piano analitico come da richiesta ASL e le indicazioni per risolvere i casi di non conformità o non potabilità dell'acqua; Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; Richiamato: - il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.; - il D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante < Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce e s.m.i.; - il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 07 marzo 2003 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30 novembre 2004; Dato atto dell attestazione della copertura finanziaria effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario; Visto lo Statuto Comunale ed i regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti; Richiamato il D.lgs 18 agosto 2000, recante Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; Ai sensi dell art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e dell art. 41-bis dello Statuto Comunale, DETERMINA Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 1. di affidare al professionista Dr. Santaguida Francesco iscritto all ordine dei Chimici della Lombardia n. 2748 l incarico di tipo professionale comprendente tutte le attività necessarie allo svolgimento delle analisi chimico-fisiche delle acque potabili prelevate dai piezometri posti a controllo e monitoraggio delle falde, dai serbatoi di raccolta e dai punti più significativi della rete idrica, per l'anno 2014 con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento, per l'importo di. 8.501,74, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, impegnando la somma al Cap. 3185 analisi delle acqua Codice 1.09.04.03

gestione competenza del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità;. 2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: - l oggetto e il fine che si intende perseguire con l'affidamento è garantire la potabilità dell'acqua distribuita dal civico acquedotto ; - le clausole essenziali sono l esecuzione dei campionamenti nel rispetto del piano di autocontrollo concordato con la ASL di competenza, e il pagamento delle prestazioni a conclusione di ogni trimestre entro 30 giorni dall emissione della parcella e relativa fattura; - il contratto verrà perfezionato mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico; - la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure di cottimo fiduciario, sia in quanto le spese di esecuzione rientrano nei limiti stabiliti dall'art 13. c. 4 lett. e) del vigente Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia, in ragione del possesso da parte della Ditta in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità così come in premessa richiamati; 3. di puntualizzare che il presente incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 4. di dare atto che il pagamento conseguente all'impegno di spesa non solo è compatibile con lo stanziamento di bilancio, ma anche che lo stesso può avvenire nel rispetto delle normative di finanza pubblica, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera a) del decreto anticrisi (D.L. 78/2009, convertito con modifiche dalla Legge n. 102 del 03/08/2009 e s.m.i.); 5. di precisare che al presente affidamento è stato assegnato il Codice CIG Z1C0E09278 e, attuazione alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nella homepage del sito Internet comunale sezione Amministrazione Trasparente dei dati di cui all'art. 27 del succitato D.Lgs.; 6. di impegnare il soggetto affidatario per sé e per gli eventuali subappaltatori, gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia così come meglio specificato nella comunicazione di affidamento del contratto. La presente determinazione, poiché comporta un impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 184, comma 9, del D.Lgs 267/2000, e diventerà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Tecnico Comunale F.to Geom. Pietro Maraschi

Determinazione n. 49 del 26/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario: - Visto la presente determinazione; - Visto il dispositivo dell art. 151 comma 4 del T.U. degli enti locali; APPONE IL VISTO DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA di 8.501,74.= al seguente intervento del Bilancio Preventivo 2014 in corso di formazione: Gestione Competenza Capitolo 3185 Intervento 1.09.04.03 Binago, 26/02/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO L Assessore al Bilancio F.to Rag. Enrico Bernardi. PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, viene pubblicata all Albo Pretorio dell Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dalla data odierna. Binago, 14/03/2014 Il Segretario Comunale F.to Dr.ssa Maria Volpe F.to Il Messo Comunale. E copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo. Binago, addì 14/03/2014. Il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Volpe