Contratto di formazione professionale per il primo / secondo semestre accademico di pratica



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Transcript:

Contratto di formazione professionale per il primo / secondo semestre accademico di pratica Per l attuazione del suddetto semestre accademico di pratica nel corso di studi bachelor, diploma universitario, 1 - in seguito denominato corso di studi - dell Università di Kempten - in seguito denominata Università - la ditta / l autorità competente / l istituzione1 - in seguito chiamati luogo di formazione professionale - nome: indirizzo / CAP e città: indirizzo e-mail: e lo studente / la studentessa1 - in seguito denominato/-a studente / studentessa - nome, nato/-a il: residente in: tel. / indirizzo e-mail: stipulano il seguente contratto di formazione professionale. 1 Condizioni generali (1) Un semestre accademico di pratica 1 è considerato parte integrante dello stu- dio e viene regolato ma contemporaneamente stabilito nel contenuto e curato dall università, inoltre la sua realizzazione è elaborata in concomitanza dei corsi di lezione. Di regola tale semestre si compie in un impresa o

altra istituzione di prassi professionale che sia al di fuori dell università. Il tirocinio di base preparatorio non può essere effettuato parallelamente al periodo delle lezioni. (2) Durante il semestre accademico di pratica 1 gli studenti restano iscritti all università con tutti i diritti e i doveri da ciò risultanti. (3) Per il semestre accademico di pratica1 valgono sia le disposizioni emanate dal Ministero Bavarese della Pubblica Istruzione sia quelle dell università nelle loro rispettive stesure. In particolare: 1. il regolamento degli esami di laurea generale per le Fachhochschule in Baviera (RaPO) del 17 ottobre 2001; 2. le disposizioni sull effettuazione del semestre accademico di pratica nelle Fachhochschule Kempten del 20 ottobre 2007; 3. l ordinamento degli studi così come il regolamento degli esami per il corso di studi dell università e il proget- to di formazione emanato dalla facoltà universitaria. 2 Obblighi dei contraenti (1) I luoghi di formazione professionale si impegnano a: 1. assistere e formare professionalmente lo studente/la stundentessa1 nel periodo semestre accademico di pratica 1 del corso di studi come risulta dal progra- ma di formazione e dalle ulteriori disposizioni riportate nel 1; lo studente/la stundentessa1 dovrà acquisire esperienze professionali nei seguenti reparti aziendali / ambiti lavorativi: 2. permettere allo studente/ alla studentessa1 la partecipazione alle lezioni concernenti il tirocinio e agli esami; 3. controllare la relazione redatta dallo studente / dalla studentessa1, rilasciare tempestivamente un attestato che includa il risultato della formazione a seconda dei rispettivi requisiti richiesti, così come il periodo di pra- tica professionale assolto e le eventuali assenze; 4. nominare un operatore / un operatrice responsabile1 della formazione. (2) Lo studente / La studentessa1 si impegna a : 1. rispettare le possibilità di formazione offertegli e osservare a questo riguardo gli orari di addestramento gior- nalieri conformi al consueto orario lavorativo del luogo di formazione; 2. svolgere in modo accurato i compiti affidatigli nel quadro del programma di formazione; 3. adempiere alle disposizioni del luogo di formazione professionale e a quelle dell operatore responsabile da questi nominato; 4. osservare sia l ordinamento valido per il luogo di formazione, in particolare l ordinamento lavorativo e la nor- ma per la prevenzione degli infortuni, sia le norme sul segreto professionale; 5. redigere una relazione tempestiva a seconda delle deliberazioni dell università dalla quale risultino visibil- mente il contenuto e l andamento del tirocinio;

6. segnalare repentinamente al luogo di formazione la propria assenza. 3 Costi e diritti di retribuzione (1) Questo contratto non da diritto al luogo di formazione professionale a chiedere un risarcimento di costi che possano scaturire dal suo adempimento. Ciò non ha efficacia nel caso di sinistri che rientrino nell eventuale assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (verso terzi) dello studente secondo il paragrafo 7, comma 2. (2) Lo studente / La studentessa1 riceve una retribuzione mensile di euro. 4 Operatore / Operatrice responsabile1 della formazione Il luogo di formazione nomina il signor /la signora1 (Nome, designazioine di professione, telefono, e-mail) in qualità di operatore / operatrice responsabile1 della formazione dello studente / della studentessa1. L operatore / L operatrice responsabile1 della formazione1 ha nel contempo una funzione intermediaria tra lo studente / la studentessa1 e l università per tutte le questioni riguardanti tale rapporto contrattuale. 5 Ferie / Interruzione della formazione professionale (1) Durante la durata del contratto lo studente / la studentessa1 non ha diritto a ferie. (2) Eventuali interruzioni devono essere ricuperate. Nel caso in cui non venga pregiudicato l obiettivo del semestre di formazione si è dispensati dal ricupero di assenze, ma solo se lo studente / la studentessa1 non ne sia responsabile e durante il menzionato semestre le suddette non superino in totale i cinque giorni lavorativi. Le assenze devono essere ricuperate se sono un numero maggiore di cinque giorni lavorativi. Si è esonerati dal ricupero di assenze qualora si debba partecipare ad un esercitazione militare che non vada oltre i dieci giorni lavorativi. Lo studente / la studentessa1 deve dimostrare di non essere responsabile di tali interruzioni. 6 Scioglimento del contratto (1) Il contratto di formazione può essere sciolto anticipatamente tramite dichiarazione scritta unilaterale nei confronti dell altro conraente solo dopo un consulto con l università: 1. a causa di un grave motivo - in tal caso senza preavviso - oppure 2. per rinuncia o cambiamento dell obiettivo di formazione - in tal caso con un preavviso di due settimane. (2) L università deve essere informata immediatamente per iscritto da colui che rescinde il contratto. 7 Copertura assicurativa

(1) Durante il semestre accademico di pratica lo studente / la studentessa1 è assicurato/-a sul territorio nazionale in virtù della legge contro gli infortuni (paragrafo 2, comma 1, n.1 del VII tomo del codice della legge sociale - SBG VII). In caso di sinistro il luogo di formazione invia anche all università una copia della denuncia di infortunio. (2) Su richiesta del luogo di formazione lo studente / la studentessa1 è tenuto/-a a stipulare un assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conforme alla durata e al contenuto del contratto di formazione2. (3) Se il semestre accademico di tirocinio viene svolto all estero lo studente / la studentessa1 deve provvedere personalmente a stipulare una polizza assicurativa che copra sufficientemente da rischi di responsabilità civile verso terzi, da infortuni e malattie. 8 Validità del contratto Il contratto in questione è valido solo dopo previa autorizzazione dell università. Lo studente / la studentessa1 sono tenuti a richiedere tale autorizzazione. 9 Stesura del contratto Il seguente contratto viene redatto e firmato in triplice copia. Ognuna delle parti contraenti ne riceve una copia. Lo studente / la studentessa1 fa pervenire immediatamente le tre copie sottoscritte all università. 2Decade nel caso in cui l assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi sia coperta da un assicurazione collettiva stipulata dal luogo di formazione. 10 Accordi ulteriori3 Luogo, data: Luogo,data: Luogo di formazione: Studente Studentessa1: Firma Firma L università autorizza lo svolgimento del tirocinio presso il suddetto luogo di formazione solo dopo il superamento degli esami richiesti.

Il tirocinio di base preparatorio ha una durata di settimane. Data, firma dell operatore / dell operatrice responsabile1 della formazione: 3In questo spazio si possono stipulare accordi sul rimborso di particolari spese (per esempio il premio dell assicurazione di responsabilità civile, spese di viaggio).