CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO UBICATO NELL'AREA ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE DA ADIBIRSI *********************



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Transcript:

Marca da Bollo 16,00 Rep. n. CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO UBICATO NELL'AREA ANTISTANTE AL CIMITERO COMUNALE DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DI VENDITA DI FIORI ********************* L'anno Duemilatredici (2013), addì... (.), del mese di... ( ) nella Residenza Municipale di Cattolica in Piazza Roosevelt n. 5, con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di legge: tra il Comune di Cattolica (codice fiscale e P. IVA n. 00343840401) nella persona dell'ing. Stefano Rastelli Posizione Organizzativa del Settore 2, del Comune di Cattolica (RN), nonché Responsabile del servizio Patrimonio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune di Cattolica, per effetto delle funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale n.489 del 11.07.2013 e in esecuzione della propria Determinazione n. del / /, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune; ed il Sig.:, nat_ a il.. ed ivi residente in via, n. C.F., in qualità di legale rappresentante della società, con sede legale a ( ) Via - Partita I.V.A. ; PREMESSO - che con contratto di rinnovo Rep. n.. del.. il Comune di

Cattolica cedeva in locazione alla società, con sede legale a, Via, Partita I.V.A., un chiosco di proprietà comunale installato nell'area antistante il Cimitero Comunale da adibirsi all'esercizio di vendita di fiori e per una durata di sei anni (6) con scadenza il 31.07.2013; - che, le parti concordano di sottoscrivere un nuovo contratto di concessione in uso (e non più come locazione), poichè il sopracitato fabbricato comunale, risultando struttura pertinenziale del cimitero comunale, è bene demaniale (art. 824 Codice Civile) e ne condivide la medesima natura (artt. 817 e 818 C.C.); Tanto premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 OGGETTO Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, d'ora in avanti identificato come "concedente", concede in uso alla società, con sede legale a Via, Partita I.V.A., d'ora in avanti per brevità identificata come "concessionaria", che accetta, un chiosco ubicato nell'area antistante al Cimitero Comunale da adibirsi all'esercizio di vendita dei fiori, piante ed affini; Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura concessa è posta a servizio del cimitero comunale. ART. 2 - DESTINAZIONE Tale prefabbricato dovrà essere gestito a vendita di fiori e piante.

Tale destinazione deve essere mantenuta, salvo che il concedente in forma scritta non autorizzi diversamente. La soppressione o il mutamento anche parziale della destinazione o dell'uso dell'immobile concesso, in assenza di autorizzazione, sarà causa di decadenza della concessione. ART. 3 DURATA E FACOLTA' DI REVOCA DEL CONCEDENTE La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal 01.08.2013 e scadenza al 31.07.2019. Resta inteso che il Comune Concedente potrà revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze e/o motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico, fatto salvo il rispetto dei tempi e delle garanzie procedimentali ai sensi della L.241/90; mentre in caso di alienazione del bene oggetto di contratto, l'amministrazione concedente ne darà avviso alla concessionaria mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui tale vendita avrà esecuzione. In entrambi i casi nessun obbligo di indennizzo sarà imputabile al Concedente a favore della Concessionaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, II comma del Regolamento Comunale per le Concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente o nella sua gestione approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 26.03.2009, d'ora in avanti per brevità identificato come Regolamento. Nei casi sopra descritti, tranne l'eventuale alienazione, sarà concordata tra le parti la possibilità di collocare i chioschi in altra area pertinenziale del cimitero comunale fino al termine di validità della presente concessione,

con oneri a carico del concedente. ART. 4 - DIVIETO DI RINNOVO La presente concessione non potrà essere rinnovata ai sensi ed effetti dell'art. 6, II comma del Regolamento, eventuali procedure di riassegnazione potranno aver luogo, altresì, con i criteri previsti dall'art. 3, comma 10, del Regolamento. ART. 5 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE, COMODATO, CESSIONE DI CONTRATTO La Concessionaria non potrà subconcedere, né totalmente, né parzialmente l'immobile o cederlo in comodato, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso, espresso in forma scritta, dal Concedente. E' consentita la voltura della consessione, previo comunque assenso del Concedente, in caso di subentro nell'attività lavorativa da parte di familiari ed affini entro il quarto grado del titolare della Concessione. L'inosservanza di tale divieto potrà essere considerata dal Concedente motivo di decadenza della concessione ex art. 9, 5 comma del Regolamento. ART. 6 - CANONE Il canone concessorio annuo è stabilito in complessivi Euro 6.000,00 (euro seimila/00) oltre ad I. V. A. di legge, da pagarsi in 2 (due) rate di Euro 3.000,00 (euro tremilia/00) cadauna + IVA, alle seguenti scadenze: I rata al trenta (30) novembre; II rata al trenta (31) trentuno maggio; Il versamento dei corrispettivi deve essere effettuato presso la Tesoreria

Comunale. A decorrere dal secondo anno di concessione il canone verrà annualmente aggiornato, senza necessità di ulteriori richieste alle singole scadenze, salvo comunicazione della percentuale dell'aggiornamento, nella misura percentuale del 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT intervenuta nel mese di novembre dell'anno precedente. Il mancato, puntuale pagamento di uno dei ratei del canone, comunque motivato, mette in mora la concessionaria ed è possibile motivo di decadenza della concessione. Art. 7 - STATO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE, IMPOSTE, TASSE, UTENZE Il fabbricato, concesso in uso, deve essere costantemente mantenuto dalla concessionaria in buono stato estetico, funzionale ed igienico. La Concessionaria dichiara che il chiosco, già in suo possesso ed uso in forza del precedente contratto Rep. n. /, è in buono stato di manutenzione ed idoneo alla gestione pattuita. Alla fine della concessione il manufatto deve essere restituito nell'attuale medesimo stato, fatto salvo il normale, ordinario deperimento d'uso. Sono a carico della Concessionaria le spese di ordinaria manutenzione, così come definite dal DPR 380/2001 e Regolamento Edilizio Comunale. La Concessionaria non potrà apportare miglioramenti, né eseguire addizioni, senza il consenso scritto del Comune concedente. Le eventuali spese autorizzate, sostenute dalla concessionaria, non danno diritto a rimborsi o indennizzi da parte del Comune concedente, mentre le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze saranno acquisite al patrimonio comunale alla scadenza della concessione (art. 13 del Regolamento ).

Sono a carico della Concessionaria tutte le imposte e le tasse, legate alla gestione dell'attività svolta nell'immobile preso in concessione, nonché le utenze. Art. 8 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI O DANNI La Concessionaria solleva espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per infortuni a persone o danni a cose, occorsi in dipendenza dell'esercizio dell'attività nell'area del fabbricato ricevuto in concessione. La Concessionaria dovrà anche stipulare apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale non inferiore ad 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00). La Concessionaria sarà tenuta a stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni ai locali, ricevuti in concessione e/o a terzi derivanti da incendio, fulmini, scoppio, disastro o da altro fatto per qualunque titolo dipendente dal presente atto concessorio, la polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente. Entrambe le polizze dovranno avere piena validità ed operatività fino alla scadenza del presente contratto, pena la decadenza della concessione e dovranno essere consegnate in originale all'ufficio Contratti del Comune. Art. 9 GARANZIA FIDEJUSSORIA La Concessionaria a garanzia dell'esatto e puntuale adempimenti degli obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto dovrà costituire deposito cauzionale infruttifero o altra forma di garanzia tramite apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria per un importo di Euro 6.000,00 (euro seimilia/00), tale garanzia dovrà coprire tutta la durata della presente concessione e, quindi, avere validità dal

01.08.2013 al 31.07.2019. Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente beneficiario. La Concessionaria contraente si obbliga a integrare la suddetta garanzia ogni volta che il Comune abbia proceduto, ai sensi della presente garanzia alla sua escussione anche parziale. Il mancato reintegro è motivo di decadenza della concessione. La polizza o fidejussione come sopra costituita, presentata contestualmente alla firma del presente atto, sarà svincolata dal Dirigente del settore competente nei 30 (trenta) giorni successivi la riconsegna dell'impianto in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che la concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia. Art. 10 - SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico della Concessionaria. Art. 11 - FORO COMPETENTE Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dal presente atto, l'unico Foro competente è quello territoriale del Comune di Cattolica. Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto valgono le norme del citato Regolamento Comunale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE LA CONCESSIONARIA AUTENTICAZIONE REP. N.... IN DATA... Certifico io sottoscritta, Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Generale del Comune di Cattolica (RN) che, previa espressa e concorde rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:, nat_ a il.. - Carta Identità n.... rilasciata il... da...; - Ing. Stefano Rastelli, nato a Riccione il 31/01/1969 - Conoscenza diretta, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono certo, hanno firmato in mia presenza la scrittura che precede. Oggi in Cattolica nel mio ufficio