GUIDA PER MANUTENTORI INSTALLATORI E RESPONSABILI DI IMPIANTO



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A g e n z i a E n e r g e t i c a P r o v i n c i a d i P i s a S. r. l. GUIDA PER MANUTENTORI INSTALLATORI E RESPONSABILI DI IMPIANTO PROVINCIA DI PISA COMUNE DI PISA COMUNE DI CASCINA GENNAIO 2016

INTRODUZIONE...1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO...2 IMPIANTO TERMICO...3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL IMPIANTO TERMICO...4 CHI E IL RESPONSABILE DI IMPIANTO...5 COMPITI DEL RESPONSABILE D IMPIANTO...6 COMPITI DELL INSTALLATORE IMPIANTO NUOVO...8 COMPITI DEL MANUTENTORE IMPIANTO ESISTENTE...9 CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA...10 ESCLUSIONE DAL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA...11 ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI...12 MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA...12 BOLLINO...13 ATTIVITÀ ISPETTIVA...17 ATTIVITÀ POST ISPEZIONE E SANZIONATORIA...21 IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (C.I.T.)...23 DOCUMENTI UTILI - MANUTENTORI...24 DOCUMENTI UTILI RESPONSABILI IMPIANTO...24 CONTATTI...25

INTRODUZIONE La presente GUIDA si pone come strumento di consultazione rapida per fornire indicazioni operative e utili informazioni agli utenti ed a tutti gli operatori del settore sugli impianti termici. La manutenzione è importante in quanto un impianto termico ben funzionante: Ha un miglior rendimento Diminuisce il consumo di combustibile Diminuisce l inquinamento ambientale Migliora la qualità della vita Da più sicurezza ai cittadini Le disposizioni contenute nella presente Guida sono applicabili a partire dal 01/01/2016 a tutti gli impianti termici, presenti sul territorio della provincia di Pisa, così come definite dal D.Lgs.192/05 e ss.mm.ii. e dal DPR 74/2013. Sono esclusi dall ambito di applicazione delle disposizioni sugli impianti termici: le cucine economiche, le termocucine, i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica ed i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate (categoria E.1 di cui al DPR 412/1993 e ss.mm.ii.).

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO LEGISLAZIONE STATALE D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE. D.M. 10 febbraio 2014 Ministero dello Sviluppo Economico Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R. n. 74/2013. NORMATIVA REGIONALE D.P.G.R. - Regolamento Regionale 03 marzo 2015, n. 25/R Regolamento di attuazione dell articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici AUTORITA COMPETENTI Secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 25/R/2015 in provincia di Pisa sono: Comune di Pisa per tutto il territorio comunale; Comune di Cascina per tutto il territorio comunale; Provincia di Pisa per la restante parte del territorio (fino a quando la competenza passerà alla Regione). ORGANISMO ESTERNO COMPETENTE Agenzia Energetica Provincia di Pisa (AEP) s.r.l. affidataria unica del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

IMPIANTO TERMICO E l impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti aperti, radiatori individuali, cucine economiche, termocucine ed altri apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Inoltre non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti inseriti in cicli di processo che producono calore destinato alla climatizzazione dei locali in parte non preponderante. Ogni impianto deve essere sempre mantenuto in buono stato di esercizio attraverso i controlli e le manutenzioni svolte da tecnici abilitati, per garantirne la sicurezza ed aumentarne l efficienza energetica. Gli impianti termici devono essere dotati del libretto di impianto termico per la climatizzazione che è composto dalle seguenti schede: 1. Scheda identificativa impianto; 2. Trattamento acqua; 3. Nomina del terzo responsabile dell impianto termico; 4. Generatori; 5. Sistemi di regolazione e contabilizzazione; 6. Sistema di distribuzione; 7. Sistema di emissione; 8. Sistema di accumulo; 9. Altri componenti dell impianto; 10. Impianto di ventilazione meccanica controllata; 11. Risultati della prima verifica effettuata dall installatore e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore; 12. Interventi di controllo efficienza energetica; 13. Risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell Ente competente; 14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi. Per ogni sistema/edificio, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame unico tra edificio e codice

impianto. Solo nel caso di impianti centralizzati serviti da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due diversi libretti di impianto. Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate sul Libretto di impianto. La tenuta del Libretto di impianto è a cura del responsabile di impianto. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL IMPIANTO TERMICO Gli impianti termici devono essere muniti di: a) il libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello previsto dal D.M. 10.2.2014; b) istruzioni di uso e manutenzione dell impianto rese dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell impianto; c) i libretti di istruzioni uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto, forniti dal costruttore; d) la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008; per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/1990 oppure documento equivalente, per impianti costruiti prima del 13/03/1990 (appendice F alla norma UNI 10738); e) i rapporti tecnici redatti dall operatore incaricato al termine delle operazioni di controllo di ordinaria o straordinaria manutenzione effettuata; f) i rapporti di controllo di efficienza energetica, con apposito bollino, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente; g) il codice identificativo dell impianto (PDR o POD); h) la documentazione di cui all art. 284 del D.Lgs. 152/2006 se prevista; i) le autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto e denuncia INAIL (ex ISPESL), ove obbligatori; j) la documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi laddove obbligatoria per tale tipologia d impianto. Dal 15/10/2014 (e comunque entro il 24/03/2017), in occasione del primo intervento di controllo e/o manutenzione tutti gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme

al modello riportato dal D.M. 10/02/2014. Per gli impianti esistenti, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo libretto di impianto. La compilazione iniziale del libretto, comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all atto della prima messa in servizio, a cura dell installatore o della ditta di manutenzione. La documentazione dell impianto termico deve essere conservata, a cura del responsabile, presso l unità immobiliare o la centrale termica in cui è ubicato il generatore per tutta la sua durata in esercizio e deve essere resa disponibile e mostrata in occasione dei controlli sull impianto. CHI E IL RESPONSABILE DI IMPIANTO L esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell impianto termico e il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell impianto che è identificato come: il Proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l Occupante a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari; l Amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il Legale rappresentante o l Amministratore delegato in caso di edifici di proprietà o occupati a qualsiasi titolo da soggetti diversi dalle persone fisiche; il Terzo responsabile se delegato (nel caso di singole unità immobiliari residenziali è consentita la delega solo se il generatore è ubicato in un locale esclusivamente dedicato); il Conduttore nomina obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232KW. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico responsabile che risponderà di tutte le attività sugli impianti.

COMPITI DEL RESPONSABILE D IMPIANTO Raccogliere o acquisire tutti i dati necessari per la corretta compilazione del Libretto impianto quali ad esempio: Codice fiscale; Nr. POD (dell energia elettrica): dalla bolletta o dal contatore premendo 2 volte il pulsante; Nr. PDR (Punto di riconsegna) del gas naturale: dalla bolletta; i mq. di superficie calpestabile dell unità immobiliare servita dall impianto. Contattare una ditta di manutenzione abilitata (art. 3 DM 22 gennaio 2008, n. 37) a cui affidare l intervento sull impianto termico per il: 1) controllo e manutenzione con la periodicità delle istruzioni tecniche; 2) controllo di efficienza energetica secondo le periodicità di cui alla tabella allegato A DPGR 25/R del 2015 entro 30 giorni successivi al precedente controllo; 3) controllo e manutenzione entro 30 giorni dalla data della prima accensione di un nuovo generatore. E vietato dalla normativa vigente avvalersi di ditte non abilitate alla manutenzione degli impianti. Nell esercizio dell impianto termico il responsabile è tenuto a: condurre l'impianto secondo le prescrizioni delle norme vigenti; rispettare i periodi annuali di accensione e la durata giornaliera di funzionamento degli impianti consentita; mantenere, per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare: entro i 18 C con una tolleranza di + 2 C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20 C con una tolleranza di - 2 C per tutti gli altri edifici; mantenere, per gli impianti di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare: entro i 26 C con una tolleranza di - 2 C; aggiornare periodicamente la scheda 14 del libretto impianto; consentire l ispezione dell impianto termico di cui è responsabile, da parte di AEP srl; redigere ed inviare la scheda identificativa dell impianto termico (scheda 1), presente nel libretto ad AEP Srl oppure delegare a trasmetterla l installatore o manutentore, nei seguenti termini:

a) entro 45 giorni dall avviamento di un nuovo generatore di calore, b) entro 45 giorni dalla modifica di uno degli elementi descritti nella scheda identificativa; redigere ed inviare ad AEP srl entro 30 giorni: a) la dichiarazione di disattivazione e riattivazione dell impianto; b) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell impianto termico; c) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore; Il nuovo Responsabile d impianto, deve redigere e comunicare ad AEP Srl, utilizzando l apposita modulistica, la variazione del nominativo del responsabile: a) entro 10 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile o Amministratore; b) entro 30 giorni lavorativi nel caso di nuovo Proprietario, Occupante o Legale rappresentante; c) entro 2 giorni lavorativi nel caso di nuovo Terzo responsabile per sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DPR 74/2013. In caso di variazione del responsabile impianto, il precedente responsabile è tenuto a consegnare al subentrante tutta la documentazione a corredo dell impianto, completa e correttamente compilata. L Amministratore è tenuto a trasmettere ad AEP Srl la sua nomina, revoca o dimissioni entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione di accettazione; nonché sempre entro 30 giorni le eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell impianto. Qualora il contratto di Amministratore venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l Amministratore è tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno. Per i generatori di calore a fiamma di portata termica superiore a 35 kw, il responsabile di impianto deve trasmettere ad AEP Srl apposita denuncia, redatta dall installatore mediante il modulo, previsto dal D.Lgs. 152/2006, entro 90 giorni dall installazione o dalla modifica dell impianto termico. Sottoscrivere i rapporti di controllo per presa visione. Conservare tutta la documentazione relativa all'impianto e renderla

disponibile in caso di controlli e ispezioni sull impianto. COMPITI DELL INSTALLATORE IMPIANTO NUOVO L installatore installa l impianto termico e/o i componenti dello stesso (es. il solo generatore) e effettua ogni modifica dello stesso, a regola d arte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. Al termine dell installazione di un nuovo impianto l installatore: rilascia la Dichiarazione di Conformità (ai sensi del D.M. 37/2008); rilascia le istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione dell impianto, in cui specifica chiaramente quali sono le operazioni di controllo e manutenzione dell impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonché con quale frequenza le stesse devono essere effettuate; compila e rilascia il nuovo libretto d impianto nelle parti di sua competenza (schede 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12); redige e rilascia il rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate specificando se derivanti dalle prescrizioni e periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell impianto o da altro evento; redige e rilascia la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica (utilizzando la tipologia modello/generatore prevista dal D.M. 10/02/2014), con le modalità riportate nelle linee guida ENEA ed applica sulla stessa l adeguato tipo di bollino; provvede, entro il termine di trenta giorni dalle operazioni di installazione e di prima accensione, ad inserire sul Catasto impianti termici (CIT) i dati della dichiarazione di controllo di efficienza energetica; qualora nella sua attività rilevi situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile impianto e, laddove necessario, il comune e gli altri soggetti competenti per l adozione delle eventuali misure cautelari; conserva copia del rapporto di controllo e manutenzione con i risultati della prova di combustione per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità od Organismi competenti.

COMPITI DEL MANUTENTORE IMPIANTO ESISTENTE Al primo controllo di efficienza energetica o di manutenzione dell impianto termico censisce l impianto nel suo complesso per la parte di sua competenza (sottosistema di generazione, presenza e funzionalità temperatura ambiente e presenza e funzionalità del trattamento acqua dove previsto) inoltre: redige e rilascia la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica (utilizzando la tipologia modello/generatore prevista dal D.M. 10/02/2014), con le modalità riportate nelle linee guida ENEA ed applica sulla stessa l adeguato tipo di bollino; provvede entro il termine di trenta giorni dalla data del controllo ad inserire sul Catasto impianti termici (CIT) i dati della dichiarazione di controllo di efficienza energetica; se non è stato fatto dall installatore, rilascia le istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione dell impianto, in cui specifica chiaramente quali sono le operazioni di controllo e manutenzione dell impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose nonché con quale frequenza le stesse devono essere effettuate; effettua la manutenzione ordinaria o straordinaria dell impianto con la periodicità delle istruzioni tecniche di cui al punto precedente, questo tipo di controllo NON deve essere inserito nel catasto impianti termici (CIT); compila il libretto di impianto per le parti di propria competenza (schede 11 e 12); in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore e in occasione di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da modificare l efficienza energetica redige e rilascia di nuovo la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica (utilizzando la tipologia modello/generatore prevista dal DM 10/02/2014) con applicazione del relativo bollino. La data in cui è eseguito questo controllo costituisce il termine di riferimento per le successive scadenze; qualora nella sua attività rilevi situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l adozione delle eventuali misure cautelari; provvede entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla data del controllo ad inserire sul Catasto impianti termici (CIT) i dati della dichiarazione di controllo di efficienza energetica;

conserva copia del rapporto di controllo di efficienza energetica per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità ed Organismi competenti. CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA La dichiarazione di manutenzione di efficienza energetica è obbligatoria per tutti gli impianti termici: a) di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw, senza distinzione di vettore energetico; b) con macchine frigorifere e/o pompe di calore di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw; c) alimentati da teleriscaldamento di potenza utile nominale maggiore 10 kw; d) cogenerativi. Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione di efficienza energetica effettuate entro il 31 dicembre 2015 sono valide secondo la precedente periodicità. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di efficienza energetica ha validità dalla data della verifica e per il periodo indicato nella sottostante tabella. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di efficienza energetica priva del bollino è nulla e non valida a tutti gli effetti. I controlli di efficienza energetica del generatore devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali:

Tipologia impianto Con generatore di calore a fiamma Con macchine frigorifere/pompe di calore Alimentati da teleriscaldamento Cogenerativi Alimentazione Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Generatori alimentati a gas, metano o GPL Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza Potenza utile nominale [kw] 1 10<P 100 2 P >100 1 10<P 100 P >100 2 12<P 100 4 P >100 2 P >12 4 P >12 2 Microcogenerazione Pel<50 4 Unità cogenerative Pel 50 2 1La potenza è quella complessiva dei generatori che servono lo stesso impianto. Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica a far data dal precedente - 2 se installati all interno di locali adibiti alla permanenza di persone o se in esercizio da più di 8 anni - 4 gli altri Rapporto controllo di efficienza energetica (TIPO) DM 10/02/2014) P >10 4 3 1 2 4 ESCLUSIONE DAL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA Per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Responsabile impianto deve recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare la caldaia in modo che un eventuale accensione richieda necessariamente l intervento di un tecnico abilitato. La disattivazione del generatore deve essere eseguita da una Ditta abilitata ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, che deve rilasciare apposito verbale di intervento.

L eventuale riattivazione della caldaia implica il rispetto degli obblighi di manutenzione. La disattivazione e l eventuale riattivazione dell impianto termico, devono essere sempre comunicate dal responsabile di impianto ad AEP Srl entro 30 giorni. ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione ai limiti fissati nell allegato B DPR 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il Responsabile impianto si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un ulteriore verifica da parte dell Organismo competente ai sensi dell art. 9 DPR 74/2013, tale scadenza viene sospesa fino all ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. I generatori di calore per i quali siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell allegato B suindicato, sono comunque esclusi dalla conduzione in regime continuo (art. 4 comma 6, lettera e) DPR 74/2013). Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento a quelli misurati in fase di collaudo o di primo avviamento indicati sul libretto impianto, devono essere riportati alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. Le unità cogenerative per le quali sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l efficienza energetica, non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante, devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione del fabbricante. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione ad AEP Srl è di competenza della ditta di installazione e/o manutenzione e deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante l inserimento dei relativi dati direttamente nel database, attraverso

l apposito software degli impianti termici (CIT), utilizzabile da qualsiasi PC con accesso internet previo accreditamento e secondo le modalità indicate da AEP srl stessa. L immissione dei dati del rapporto di efficienza energetica avviene tramite una maschera, i cui campi devono essere obbligatoriamente compilati; in mancanza di tali dati il sistema informatico non accetterà la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa entro il termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di effettuazione del controllo di efficienza energetica. A seguito della trasmissione di una dichiarazione di avvenuta manutenzione il software di gestione del database degli impianti termici rilascia apposita ricevuta, contenente i dati riepilogativi della dichiarazione stessa. Tale ricevuta deve essere conservata dalla ditta di manutenzione quale attestazione, a tutti gli effetti, dell avvenuto inserimento dei dati sul database informatico. Il manutentore è responsabile dei dati inseriti sul database. In caso di errore nell immissione dati o incompletezza degli stessi, la dichiarazione di avvenuta manutenzione sarà considerata non trasmessa/consegnata, con oneri a carico del manutentore, fatta salva l applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento. Il mancato inserimento dei dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione direttamente nel database di AEP Srl, o l inserimento di detta dichiarazione oltre il termine di 30 giorni naturali consecutivi dall esecuzione della prova di combustione, comporterà la non validità della dichiarazione con il conseguente addebito del costo forfettario di ispezione ( 61 Iva compresa) oltre all applicazione delle previste sanzioni. BOLLINO Il bollino di autocertificazione, da applicare su ognuna delle due copie del rapporto di controllo di efficienza energetica è il contributo economico obbligatorio a copertura dei costi dell attività di accertamento ed ispezione, ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale 25/R/2015.

I bollini sono differenziati per tipologia e fasce di potenza degli impianti come da tabella seguente: Tipologia impianto Con generatore di calore a fiamma Con macchine frigorifere/pompe di calore Alimentati da teleriscaldamento Alimentazione Generatori alimentati a combustibile liquido o solido Generatori alimentati a gas, metano o GPL Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico Potenza utile nominale [kw] Periodicità controllo [anni] Tipo bollino Valore [ ] 10<P 35 2 A 10 35<P 100 2 B 20 P >100 1 C 70 10<P 35 2 1 A 10 10<P 35 4 1 A4 15 35<P 100 2/4 1 B 20 P >100 2 C 70 12<P 100 4 D 13 P >100 2 E 20 12<P 100 4 D 13 P >100 4 E 20 Pompe di calore ad assorbimento 12<P 100 2 D 13 alimentate con energia termica P >100 2 E 20 Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P >10 4 F 10 2 Microcogenerazione Pel<50 4 G 15 Cogenerativi Unità cogenerative Pel 50 2 G 15 1 2 anni se installati all interno di locali adibiti alla permanenza delle persone o se in esercizio da più di 8 anni 2 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.Lgs.192/2005 Il bollino è costituito da una doppia etichetta adesiva, in materiale cartaceo che deve essere applicata: - una sulla copia del rapporto di controllo che resta al responsabile di impianto; - l altra sulla copia del rapporto di controllo che resta al manutentore/installatore. In ogni bollino è previsto uno spazio nel quale dovrà essere annotato il numero PDR o POD relativo all impianto, la data del controllo di efficienza energetica ed il codice fiscale del responsabile impianto.

Dal 1 gennaio 2016, i bollini previsti dalle precedenti procedure e non ancora utilizzati non saranno più validi e dovranno essere resi ad AEP Srl che provvederà a sostituirli con i nuovi bollini calcolando il controvalore dei bollini ricevuti con il valore dei nuovi bollini consegnati. Il bollino deve essere applicato obbligatoriamente in occasione delle verifiche di efficienza energetica, questo significa che ogni volta che viene rilasciato un rapporto di controllo di efficienza energetica, l installatore o manutentore abilitato deve applicare il bollino. Anche se, in occasione delle verifiche di efficienza energetica, non deve essere fatta la prova fumi, il Bollino deve essere apposto obbligatoriamente anche sui sistemi di condizionamento qualora la singola macchina abbia una potenzialità superiore a 12 KW; sugli impianti a biomassa (pellets, cippato, tronchetti, ecc) qualora il singolo generatore abbia una potenzialità superiore a 10 KW e sugli scambiatori di calore (teleriscaldamento) qualora il singolo generatore abbia una potenzialità superiore a 10 KW. Nel caso di generatori di calore del tipo modulare in cascata o di due o più generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, il contributo è calcolato sulla somma delle potenze dei singoli moduli o generatori. Per stesso impianto si intende che la somma va effettuata solo quando le macchine sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Nel caso di più apparecchi singoli fissi (quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante), non collegati tra loro, ma svolgenti un identico servizio di climatizzazione invernale o estiva per un unica unità immobiliare, e quindi considerati unico impianto termico ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 192/2005, è dovuto un unico contributo, calcolato sulla somma delle potenze dei singoli apparecchi, fermo restando la compilazione di rapporti di controllo distinti per ciascun apparecchio. In caso di rifiuto del responsabile impianto a corrispondere il contributo (bollino) il manutentore/installatore è tenuto a: 1) informare il responsabile d impianto delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della verifica di efficienza energetica:

2) indicare il mancato pagamento nelle osservazioni del rapporto di controllo; 3) trasmettere comunque il rapporto di controllo via fax o mail ad AEP srl. Modalità di acquisto e ritiro dei bollini I bollini possono essere acquistati esclusivamente dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti previsti dall art. 3, comma 1 e dall art. 4 del D.M. 37/2008 e ritirati dal legale rappresentante della ditta di installazione/manutenzione o da un suo delegato (delega scritta). I bollini consegnati restano in carico alla ditta che li ha richiesti e non possono essere ceduti ad altri installatori/manutentori. I bollini possono essere acquistati nel numero minimo di 5 per tipo. Il pagamento dei bollini può essere effettuato tramite bonifico bancario (prima del ritiro dei bollini) sul c/c bancario intestato ad Agenzia Energetica Provincia di Pisa srl presso Banca di Pisa e Fornacette: Provincia di Pisa IBAN IT02 X085 6214 0020 0001 0815 926 Comune di Pisa IBAN IT80 X085 6214 0020 0001 0679 207 Comune di Cascina IBAN IT87 E085 6214 0020 0001 0968 519 oppure tramite assegno bancario al momento del ritiro dei bollini. Il ritiro dei bollini deve avvenire presso gli uffici di AEP Srl Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) Pisa nei giorni di Lunedì e Mercoledì, dalle 14:30 alle 16:30 Martedì e Giovedì, dalle 08:30 alle 12:30 Su richiesta del rappresentante legale della ditta di manutenzione, da effettuarsi via fax o PEC (mediante apposito modulo), i bollini possono essere anche spediti a mezzo servizio postale. In questo caso al pagamento tramite bonifico bancario vanno aggiunte le spese postali di spedizione pari a 10,00 per ogni invio. Eventuali modifiche saranno tempestivamente pubblicate sul sito www.agenpi.eu

ATTIVITÀ ISPETTIVA AEP Srl provvede all accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale superiore a 12 kw. I criteri di selezione degli impianti da ispezionare sono i seguenti: impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione o per i quali permangano elementi di criticità dopo la richiesta di adeguamento tecnico e documentale; 100% degli impianti alimentati a combustibile solido o liquido di potenza nominale superiore a 100 kw, ogni due anni; 100% degli impianti alimentati a gas, di potenza nominale superiore a 100 kw, ogni quattro anni; a campione, per gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, diversi da quelli di cui ai punti precedenti. Sono sottoposti ad ispezione gratuita con il metodo a campione gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità definite da AEP Srl. Sono sottoposti ad ispezione con costi a carico del responsabile dell'impianto: tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto; gli impianti termici per i quali, a seguito dell accertamento documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità; gli impianti termici per il quali l ispezione avvenga su richiesta del responsabile d impianto. In caso di ispezione, il responsabile di impianto viene avvisato da AEP srl, con congruo anticipo, tramite lettera raccomandata A/R (o altra forma atta a dimostrare l effettiva ricezione), con la quale viene

comunicata la data e l ora dell ispezione ed il nominativo degli ispettori autorizzati. Le ispezioni sugli impianti termici sono effettuate operativamente dagli ispettori incaricati da AEP Srl, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, visualizzabile anche sul sito internet www. agenpi.eu. Gli ispettori sono tecnici specializzati, che operano per conto di AEP Srl, con la qualifica di incaricati di pubblico servizio e, non vanno assolutamente confusi con i manutentori/installatori che sono liberi imprenditori. AEP invita a prestare particolare attenzione a coloro che si presentano in date diverse da quella programmata e si mostrano riluttanti nell esibire il tesserino di riconoscimento e il relativo documento di identità. L ispettore, in presenza del responsabile dell impianto o di altra persona da questi appositamente delegata, effettuerà le seguenti operazioni: acquisisce le generalità del responsabile dell impianto termico; acquisisce i dati caratteristici dei principali componenti dell impianto termico; verifica l esistenza del libretto d impianto e la completezza della documentazione a corredo dell impianto; accerta che i controlli di efficienza energetica periodici dell impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalle norme vigenti; controlla l idoneità dell installazione dei generatori, dei locali di installazione, l adeguatezza della ventilazione/aerazione dei locali stessi, la presenza e funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo e dello stato delle coibentazioni; per i generatori a fiamma, controlla lo stato del canale da fumo e verifica la corretta evacuazione dei prodotti della combustione; per i generatori a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso, esegue l analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione del generatore di calore; effettua ulteriori verifiche in relazione alla tipologia specifica di impianto ispezionato e all evoluzione della normativa tecnica; valuta l efficienza energetica del generatore e stima il suo corretto

dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell immobile; indica i possibili interventi idonei a migliorare il rendimento energetico dell impianto in modo economicamente conveniente. Ove in sede di ispezione venissero riscontrate irregolarità relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, AEP Srl diffiderà il responsabile dell impianto ad intervenire al fine di eliminare le non conformità riscontrate. Nel caso in cui fra le non conformità riscontrate in sede di ispezione ve ne siano di relative alla sicurezza dell impianto termico, AEP srl provvederà alla comunicazione di quanto rilevato al Comune sul cui territorio è ubicato l impianto, affinché possano essere adottati gli adempimenti di competenza Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti sono attribuite al responsabile dell impianto termico. Al termine del controllo l ispettore rilascia un rapporto di verifica con l annotazione delle operazioni di controllo eseguite, dei relativi risultati e delle eventuali non conformità dell impianto termico rispetto alla legislazione vigente. Il rapporto di verifica è redatto in duplice copia e deve essere sottoscritto con firme chiare e leggibili, dall ispettore e, per presa visione, dal responsabile dell impianto. Il rifiuto del responsabile di impianto o del suo delegato a firmare il rapporto di prova non inficia la regolarità dell ispezione ma tale circostanza deve essere riportata nelle osservazioni. L'ispezione riguarda la conformità dell impianto alle norme di Legge e non sostituisce i controlli di efficienza energetica e la manutenzione ordinaria del generatore. Il costo dell ispezione a carico del responsabile dell impianto tiene conto della potenza dell'impianto termico e delle indicazioni contenute nell allegato B al regolamento della Regione Toscana 25/R/2015 come da tabella seguente (gli importi indicati si intendono comprensivi di IVA):

Tipologia impianto Potenza termica utile Costo ispezione nominale [kw] [ /impianto] Con generatore di calore a fiamma P 100 120,00 alimentati a gas o a combustibile liquido o P 100 200,00 solido generatore aggiuntivo 60,00 Con macchine frigorifere/pompe di calore P 100 122,00 P 100 200,00 Alimentati da teleriscaldamento per ogni 100 mq o frazione superiore di superficie utile 110,00 P 100 160,00 Cogenerativi 100<P 350 210,00 P 350 300,00 Onere di mancata ispezione o verifica P 100 120,00 P 100 200,00 Onere per mancato incontro 61,00 Nel caso in cui non sia possibile effettuare l ispezione programmata per cause attribuibili al responsabile di impianto verrà applicato l onere per mancato incontro, mentre, nella riprogrammata successiva ispezione, in caso di negligenza o rifiuto da parte del responsabile di impianto verrà applicato l'onere di mancata ispezione o verifica, ferma restando l applicazione delle sanzioni previste dall art. 15, comma 5 del Dlgs. 192/2005 e la sospensione della fornitura di gas da parte della società distributrice, ai sensi dell art. 16, comma 6 del DLgs. 164/2000. In caso di assenza e/o dismissione dell impianto termico il responsabile è tenuto ad avvisare AEP Srl con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di ispezione programmata; diversamente al responsabile impianto verrà addebitato l onere per mancato incontro. Il pagamento del costo dell ispezione potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: direttamente all ispettore; entro 30 giorni, presso gli uffici di AEP srl posti in Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) - Pisa; entro 30 giorni, tramite bonifico bancario sul c/c intestato ad Agenzia Energetica Provincia di Pisa srl presso Banca di Pisa e Fornacette:

Provincia di Pisa IBAN IT55 X085 6214 0020 0001 0815 942 Comune di Pisa IBAN IT77 X085 6214 0020 0001 0815 934 Comune di Cascina IBAN IT77 H085 6214 0020 0001 0968 527 Nel pagamento deve essere sempre indicato il nominativo del responsabile impianto così come risulta dal verbale ispettivo. In ogni caso, AEP ha la facoltà di rettificare quanto riportato sul rapporto di ispezione, in presenza di accertati errori di compilazione o di valutazione da parte dell ispettore, comunicando il diverso esito dell ispezione al responsabile impianto. ATTIVITÀ POST ISPEZIONE E SANZIONATORIA Il mancato rispetto delle norme vigenti ed eventuali non conformità e/o anomalie degli impianti termici rispetto alla legislazione vigente, rilevate dell ispettore durante il controllo, sono riportate sul rapporto di verifica. Se in sede di ispezione vengono evidenziate delle non conformità in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico (ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/1993, del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., del DPR 74/2013, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.iil. e dal Regolamento Regionale 25/R/2015), l ispettore diffida il responsabile impianto al ripristino della conformità dell impianto alle norme vigenti. entro un termine stabilito. Il mancato adempimento comporterà l avvio delle procedure sanzionatorie da parte dell Autorità competente. Se dal rapporto di ispezione risultano non conformità relative alla sicurezza dell impianto, AEP Srl provvederà a segnalare quanto rilevato all Amministrazione Comunale competente, affinché vengano adottati i provvedimenti del caso. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti sono imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell impianto termico.

Le sanzioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti sono elencate nella seguente tabella: SANZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE IMPIANTO Mancata effettuazione, secondo la normativa vigente, della manutenzione periodica dell impianto termico (c.5 art. 15 D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.) Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto e della documentazione obbligatoria (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015) Mancata comunicazione all Autorità competente e/o all Organismo esterno delle modifiche concernenti il soggetto responsabile dell impianto (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015) Mancato invio all Autorità competente e/o all Organismo esterno della scheda identificativa dell impianto (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015) Mancato rispetto in materia di contenimento dei consumi di energia (rendimento inferiore al limite art. 31, c.1 L.10/91), emissioni elevate (CO oltre i limiti), Bacharach superiore al limite (per combustibili gassosi) (per i proprietari o conduttore imp. o amministratori di condomini o 3 responsabile) (c.5 art. 34 Legge 10/1991) Sanzioni previste a carico del responsabile di impianto dal D. Lgs. 152/2006 (art. 288 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) SANZIONI A CARICO DEI MANUTENTORI/INSTALLATORI Mancato rilascio al responsabile di impianto della documentazione ai sensi dell art. 7 c.2 del D.Lgs. 192/2005 (c.6 art. 15 D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.) Esecuzione degli interventi di manutenzione non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche e dalla normativa vigente di riferimento (gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel completo rispetto delle normative nazionali, regionali e locali, nonché delle norme tecniche UNI) (Regolamento Regione Toscana 25/R/2015) Mancato inserimento dei dati relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione nel database catasto degli impianti termici gestito dall Autorità competente e/o dall Organismo esterno oppure inserimento oltre i 30 giorni dall esecuzione del controllo di efficienza energetica (per singolo impianto) (c. 2 art. 23 quinques L.R. 39/2005 e ss.mm.ii.). Sanzioni previste a carico dell installatore/manutentore dal D. Lgs. 152/2006 (art. 288 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) da 500 a 3.000 100 100 100 da 516 a 2.582 da 516 a 2.582 da 1.000 a 6.000 da 500 a 1.000 da 60 a 360 da 516 a 2.582

IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI (C.I.T.) È l'insieme dei dati identificativi gli impianti termici nel territorio di competenza dell Autorità competente, finalizzato all adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore. Il catasto (CIT) è gestito come database web, accessibile tramite i comuni mezzi informatici da parte delle ditte di manutenzione/installazione abilitate. Ogni ditta può vedere solo i propri clienti. Per accedere al catasto degli impianti termici (CIT) e quindi al servizio di invio telematico delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, è necessario registrarsi preventivamente presso AEP Srl, utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito web www.agenpi.eu. Per gli impianti associati alla propria ditta, ogni manutentore/installatore può: avere visione di tutti gli impianti manutenuti e delle relative scadenze di manutenzione; inviare e ricevere comunicazioni in maniera automatica; caricare (trasmettere) le dichiarazioni di avvenuta manutenzione ed ogni altro documento utile e/o obbligatorio; segnalare anomalie e non conformità di ogni singolo impianto. L immissione dei dati della dichiarazione di avvenuta manutenzione avviene tramite una maschera, i cui campi devono essere obbligatoriamente compilati, in mancanza di tali dati il sistema informatico non accetterà la dichiarazione. Ogni ditta di manutenzione è responsabile del corretto utilizzo del database e delle informazioni in esso contenute nonchè della correttezza dei dati inseriti.

DOCUMENTI UTILI - MANUTENTORI Modulo di registrazione per l accesso al CIT Esempio Scheda identificativa impianto Esempio di Libretto impianto Esempio di Rapporto di controllo TIPO 1 (Gruppi Termici) Esempio di Rapporto di controllo TIPO 2 (Gruppi Frigo) Esempio di Rapporto di controllo TIPO 3 (Scambiatori) Esempio di Rapporto di controllo TIPO 4 (Cogeneratori) Rendimenti minimi di legge per generatori ad acqua calda Rendimenti minimi di legge per generatori ad aria calda DOCUMENTI UTILI RESPONSABILI IMPIANTO Modulo richiesta rinvio data ispezione Modulo richiesta annullamento ispezione Modulo per delega del responsabile impianto Modulo per comunicazione disattivazione impianto Modulo per comunicazione riattivazione impianto Modulo per variazione responsabile impianto Modulo per richiesta rimborso Modulo di comunicazione messa a norma impianto Tutti i documenti sono disponibili sul sito web www.agenpi.eu

CONTATTI Al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti termici e risposte ai quesiti, per facilitare i rapporti con i cittadini, AEP Srl fornisce un servizio di sportello al pubblico, aperto presso la propria sede: Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl Ufficio relazioni con il pubblico Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) - 56122 Pisa Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08:30 alle 12:30 Martedì e Giovedì dalle 14:30 alle 16:30 Dal Lunedì al Venerdì, dalle 08:00 alle 13:00, sono anche attivi i numeri: (solo da telefoni fissi) 050 970087 Per ulteriori informazioni: Sito web: www.agenpi.eu Posta elettronica: impiantitermici@agenpi.eu P.E.C.: citaep@pec.it Fax: 050 3136259