CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 010115A POLIZZA PER ADESIONE INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



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Allegato A PARTE I DEFINIZIONI

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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 010115A POLIZZA PER ADESIONE INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali (i Dati ), saranno trattati da NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LTD con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a. soggetti determinati, incaricati da NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LTD della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, quali a titolo esemplificativo soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, MFSA, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LTD o dalla stessa incaricate, in Italia o all estero per il raggiungimento

delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; d. al Contraente RCI Banque S.A.; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LTD Lei potrà richiedere l elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: NISSAN INTERNATIONAL INSURANCE LTD Aragon House Business Centre, Dragonara Road St Julians STJ 3140, MALTA

DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Bene assicurato: il Veicolo di marca Nissan, come specificato nel Modulo di Adesione. C.C.: il Codice Civile italiano. Casa Costruttrice o Costruttore: l impresa di fabbricazione del Veicolo Centro Autorizzato Nissan: Concessionario/Officina/Rivenditore/Riparatore appartenente alla Rete Ufficiale Nissan come riportato nel sito www.nissan.it. Codice delle Assicurazioni Private o CAP: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni. Compagnia di Assicurazione o Compagnia o Assicuratore: Nissan International Insurance Ltd., impresa di assicurazione con sede legale in Malta, Aragon House Business Centre, Dragonara Road St Julians STJ 3140, MALTA, iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione dello Stato di Malta con numero C44660, tenuto da Malta Financial Services, abilitata ad operare in Italia in Libera Prestazione di Servizi nei rami danni n. 9 e n. 16 Contraente: RCI Banque S.A. con sede in 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy le Grand Cedex (Francia) Succursale Italiana, iscritta all Albo Banca d Italia n. 5382, con sede in Roma, via Tiburtina, 1159 P.IVA e C.F. 05574741004, REA 900004. Copertura Guasti Meccanici o Copertura assicurativa: la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza per i danni materiali subiti dagli organi meglio specificati in seguito, in conseguenza di guasto meccanico che ne determini la rottura, difetto o il mancato funzionamento, per cui necessita la loro riparazione o sostituzione. Esclusioni: tutte le situazioni, elencate nella Polizza, il cui verificarsi rende inoperante la Garanzia. Garanzia: la prestazione assicurativa, che non rientra nel ramo assistenza, per la quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede al riconoscimento dell indennizzo del danno subito dall Assicurato, e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Garanzia Convenzionale del Costruttore: la garanzia del Costruttore sulle parti meccaniche/elettroniche del Veicolo, che per tutti i Veicoli a marca Nissan, ad esclusione dei Veicoli elettrici, ha una durata pari a tre anni dalla data di consegna del Veicolo al primo acquirente ovvero pari al raggiungimento di 100.000 Km qualora il raggiungimento di tale limite chilometrico avvenga entro i tre anni dalla data di consegna del Veicolo. Per i Veicoli Elettrici Nissan la Garanzia Convenzionale del Costruttore è pari: a) sulle parti non elettriche del Veicolo, ad un periodo di tre anni dalla data di consegna dello stesso al primo acquirente ovvero al raggiungimento di 100.000 Km, qualora il raggiungimento di tale limite chilometrico avvenga entro i tre anni dalla data di consegna del Veicolo b) sull sistema elettrico del Veicolo, ad un periodo di cinque anni dalla data di consegna dello stesso al primo acquirente ovvero sino al raggiungimento di 100.000 Km, qualora il raggiungimento di tale limite chilometrico avvenga entro i cinque anni dalla data di consegna del Veicolo. Guasto Meccanico: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo vedi art. Oggetto dell Assicurazione - in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Indennizzo: la somma corrisposta dalla Compagnia in caso di sinistro. IVASS: L Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in Italia. Libretto di Uso e Manutenzione o Libretto di Garanzia: il libretto redatto dalla Casa Costruttrice contenente, tra l altro, le istruzioni relative alle modalità di uso e di manutenzione del Veicolo. MFSA: L Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in Malta. Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio della Compagnia in forza della Polizza. Manutenzione: tutte le manutenzioni programmate previste nel Libretto di Uso e Manutenzione. L Assicurato è responsabile dell effettiva manutenzione del Veicolo stesso e ciascuna prova del servizio di manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto.

Modulo di Adesione: il documento, sottoscritto dall Assicurato, che ne prova l entrata in copertura, nei termini e alle condizioni stabilite nella Polizza Collettiva. Normale Usura: l usura normale si individua tramite il confronto, da una parte, dello stato constatato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio e il loro tempo d uso e, dall altra parte, della potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all occorrenza attribuita ad un perito. Polizza Collettiva: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Compagnia, il Contraente e l Assicurato. Premio: la somma dovuta alla Compagnia a fronte della stipulazione dell Assicurazione. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Scoperto: la parte dell ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. Service: la società European Customer Solutions Ltd, con sede in Regno Unito, incaricata dalla Compagnia di ricevere, per suo conto, le denuncie di sinistri degli Assicurati, e di curare la gestione tecnica-amministrativa dei sinistri. Veicolo: l'autovettura ad uso proprio di marca Nissan, immatricolata in Italia, con targa italiana. La presente Polizza può essere attivata anche su veicoli NISSAN GPL (solo con riguardo ai veicoli nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione in Italia). I veicoli NISSAN GPL nuovi di fabbrica possono essere distinti, una volta immatricolati, dalla presenza sulla carta di circolazione dell indicazione della doppia alimentazione e dall assenza dell avvenuto collaudo per installazione di impianto GPL. E escluso dalla presente Polizza il modello Nissan GT-R

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato rese al Contraente anche per il tramite del Centro Autorizzato Nissan e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. L Assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o a alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. L Assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto alla Compagnia ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall art. 1897 C.C.. Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI Ai sensi di quanto disposto dall art. 1910 del C.C., all Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente Polizza, in forza di contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, aventi riguardo il Veicolo cui si riferiscono le coperture di cui alla presente Polizza, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l inadempimento quale omissione dolosa. Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione della presente Polizza è possibile adire l Autorità Giudiziaria previo esperimento, se obbligatorio per legge, del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione abilitato. Resta in ogni caso

inteso che nel caso in cui sia adita l Autorità Giudiziaria, il Foro competente sarà quello di residenza dell Assicurato. Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta; ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. Art. 5. ANNULLAMENTO DELL ASSICURAZIONE E RESTITUZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA NEI CASI DI FURTO, INCENDIO TOTALE E DEMOLIZIONE DEL VEICOLO In caso di furto, incendio totale, demolizione del Veicolo prima dell entrata in vigore della copertura assicurativa di cui alla presente Polizza, l Assicurazione relativa a tale Veicolo cessa automaticamente dal giorno in cui si è verificato l evento e la Compagnia, per il tramite del Contraente, provvederà alla restituzione all Assicurato del premio da questi pagato e non goduto, al netto delle imposte. In caso di furto, incendio totale, demolizione del Veicolo durante il periodo in cui è in vigore la copertura assicurativa di cui alla presente Polizza, la Compagnia per il tramite del Contraente, provvederà alla restituzione all Assicurato del premio da questi pagato e non goduto, al netto delle imposte, sempreché non sia avvenuto un sinistro. In tal caso verrà restituito il premio per l annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso. Al verificarsi dei casi indicati ai capoversi che precedono l Assicurato dovrà, a pena di decadenza dei relativi diritti, informare la Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell evento, anche per il tramite del Contraente. Art. 6. ALIENAZIONE DEI VEICOLO TRASFERIMENTO DELL ASSICURAZIONE O ANNULLAMENTO In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, l Assicurazione si trasferisce automaticamente al nuovo acquirente del Veicolo stesso. Sarà onere dell Assicurato comunicare, entro trenta giorni dalla vendita del Veicolo, alla

Compagnia, per il tramite dei Centri Autorizzati Nissan, l intervenuto trasferimento di proprietà e le generalità del nuovo acquirente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi dell Assicurato previsti dalla presente Polizza, salvo il diritto di recesso che la Compagnia potrà esercitare, ai sensi dell art. 1918 del Codice civile, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Art. 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità a quanto previsto all'art. 2952 C.C. Art. 8. VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'assicurato ha sostenuto le spese. Art. 9. PREMIO Il premio è dovuto da ciascun Assicurato, in base al modello di Veicolo acquistato ed alla durata della copertura scelta dall Assicurato. Il premio è unico e versato alla Compagnia in via anticipata, per il tramite del Contraente. Art. 10. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell Assicurato.

Art. 11. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, alla Compagnia: Nissan International Insurance Ltd Aragon House Business Centre, Dragonara Road St Julians STJ 3140, MALTA La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. L Assicurato e gli aventi diritto potranno altresì rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori Via del Quirinale n. 21 00187 Roma corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti casi: reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l autorità giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. L IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante. L Autorità di Vigilanza del Paese di origine di Nissan International Insurance Ltd. è, MFSA (Malta Financial Services Authority) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: http://mymoneybox.mfsa.com.mt/ Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l Autorità Giudiziaria. NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE GUASTI MECCANICI Art. 12. SOGGETTI ASSICURATI E Assicurato: Il proprietario, intestatario presso il P.R.A. del Veicolo, o colui che possa legittimamente dimostrare la proprietà del Veicolo; ovvero In caso di leasing, il soggetto che risulta presso il P.R.A. quale utilizzatore del Veicolo, che abbia aderito alla presente Polizza mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia, nei termini contrattualmente previsti, le adesioni alla Polizza Collettiva sottoscritte dagli Assicurati. Art. 13. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE (Parti assicurate e Parti escluse dall Assicurazione) La Compagnia si impegna, entro i massimali e con i limiti previsti in Polizza, alla presa in carico, IVA inclusa, delle spese dell Assicurato a seguito di danni materiali ed elettrici subiti dai componenti meccanici ed elettrici del Veicolo di seguito indicati, in conseguenza di Guasto Meccanico che ne determini la rottura o il disfunzionamento, per cui necessita la loro riparazione o sostituzione.

Si precisa che sono presi a carico unicamente i danni che siano conseguenza del guasto di uno degli elementi indicati ai paragrafi 13.a.1, 13.a.2 e 13.a.3 che seguono. Si precisa altresì che l Assicurazione opera esclusivamente nel caso in cui la riparazione del Guasto Meccanico sia effettuata presso un Centro Autorizzato Nissan. Vengono escluse tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e messa a punto del veicolo, e tutto quanto previsto all articolo 22 ESCLUSIONI. La Compagnia si riserva l insindacabile decisione di sostituire o riparare l organo difettoso nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione stessa. L Assicurazione vale ed è efficace, con obbligo della Compagnia di pagare l Indennizzo in conformità alle disposizioni della Polizza, a condizione che: 1. Il Veicolo, così come individuato e indicato nel Modulo di Adesione, sia stato comunicato alla Compagnia dal Contraente secondo le modalità previste; 2. Il Veicolo sia stato utilizzato e abbia subito la manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del Libretto di Uso e Manutenzione relativo al Veicolo; 3. dopo la vendita siano eseguiti sul Veicolo i tagliandi di manutenzione previsti con timbro e firma dell esecutore sull apposito Libretto di Garanzia relativo al Veicolo; l Assicurato è responsabile dell effettiva manutenzione del Veicolo stesso e ciascun servizio di manutenzione deve essere provato dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto; 4. per la riparazione del Guasto Meccanico in garanzia siano state utilizzate parti di ricambio originali della Casa Costruttrice o di qualità equivalente; 5. la riparazione del Guasto Meccanico sia effettuato esclusivamente presso un Centro Autorizzato Nissan. La Copertura Guasti Meccanici di cui alla presente Polizza comprende i costi delle parti di ricambio in base al listino previsto dalla Casa Costruttrice in vigore, la mano d opera in base

al tempario in vigore al momento della riparazione. Il prezzo della mano d opera rimborsato sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata dalla Compagnia con il Centro Autorizzato Nissan. Tutta la documentazione ed i materiali sostituiti devono essere a disposizione del personale eventualmente incaricato dalla Compagnia per un periodo di 15 giorni lavorativi per verifiche peritali o prove tecniche finalizzate a stabilirne le cause e la difettosità denunciata dal Centro Autorizzato Nissan. 13.a.1 PARTI ASSICURATE (PER TUTTA LA GAMMA ESCLUSO NT400, NT500 E VEICOLI ELETTRICI NISSAN) Nei limiti in cui non siano applicabili le Esclusioni di cui all articolo 20 (ESCLUSIONI), con riguardo a tutti i modelli a marca Nissan eccetto i modelli NT400, NT500 e Veicoli Elettrici Nissan - la Garanzia di cui alla presente Polizza copre i costi delle riparazioni, causate da un guasto meccanico o elettrico provocato da circostanze improvvise e inaspettate, inclusa la manodopera, delle parti di seguito elencate: Sistema Aria Condizionata, inclusi evaportore e compressore. Sono esclusi filtri e gas se non approvati dalla Compagnia di Assicurazione. Tutti i componenti del sistema frenate e ABS ad esclusione dei materiali d usura come ad esempio i dischi freno, tamburi freno e pasticche freno Chiusura centralizzata inclusi motori elettrici e unitá di controllo ad esclusione del telecomando, chiave e dei blocchetti serratura. Tutte le centraline elettroniche di controllo esclusi i cablaggi Sistema di raffreddamento (motore, radiatore, pompa dell acqua e termostato) ad esclusione del liquido refrigerante, tubi e manicotti; Semiassi, 2WD, 4WD e albero di trasmissione; Tutti i motori elettrici;

Tutti i componenti del motore ad esclusione di frizione e relativi componenti (volano, volano a doppia massa, spingidisco e cuscinetti cinghie, tubi e manicotti, candele, candelette, filtri e lubrificanti). Impianto di alimentazione carburante, inclusa la pompa di iniezione carburante; Tutti i componenti degli indicatori ad esclusione del tachimetro e contachilometri; Cambio manuale e automatico; Riscaldamento, inclusi unitá riscaldatore e ventola;sistema sterzante, inclusa scatola sterzo, pompa e tiranteria; Sospensioni, inclusi barra antirollio, giunti sferici, supporti, bracci delle sospensioni e perni di snodo ad esclusione di boccole, ammortizzatori, sottotelaio; Tutti i componenti del turbocompressore esclusi tubi e manicotti; Tutti i componenti dei cuscinetti ruote; Tutti i sensori e valvola EGR ad esclusione di DPF, catalizzatore e sistema di scarico. 13.a.2 PARTI ASSICURATE APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE AI VEICOLI ELETTRICI NISSAN Nei limiti in cui non siano applicabili le Esclusioni di cui all articolo 20 (ESCLUSIONI), con riguardo esclusivamente ai Veicoli Elettrici Nissan la Garanzia di cui alla presente Polizza ha coperture differenziate, quanto alle parti dei veicoli, in funzione della durata dell assicurazione scelta dall Assicurato. Nel caso in cui la durata della Garanzia scelta dall Assicurato è pari a 24 mesi/100.000 km v. successivo articolo 14.2 la Garanzia di cui alla presente Polizza copre i costi delle riparazioni, causate da un guasto meccanico o elettrico provocato da circostanze improvvise e inaspettate, inclusa la manodopera, delle parti di seguito elencate: - Sistema Frenante (esclusi ricambi di usura) - Sistema Climatizzazione (esclusi filtri) - Sistema A/C (esclusa ricarica) La polizza 24 mesi/100.000 km non copre i sistemi elettrici e il cavo di ricarica in quanto già coperti dalla garanzia convenzionale rilasciata dal costruttore per le parti elettriche del veicolo pari a 5 anni/100.000 km.

Nel caso in cui la durata della Garanzia scelta dall Assicurato è pari a 48 mesi/100.000 Km v. successivo articolo 14.2, la Garanzia copre i costi delle riparazioni, causate da un guasto meccanico o elettrico provocato da circostanze improvvise ed inaspettate, inclusa la mano d opera, delle parti di seguito elencate: - Sistema Frenante (esclusi ricambi di usura) - Sistema Climatizzazione (esclusi filtri) - Elettronica di Bordo - Sistema A/C (esclusa ricarica) - Motore - Inverter - Modulo di controllo veicolo (VCM) - Riduttore - Convertitore DC/DC - Caricabatteria di bordo La polizza 48 mesi / 100,000 km non copre i sistemi elettrici e il cavo della ricarica nei primi due anni in quanto gli stessi sono ancora coperti dalla garanzia convenzionale rilasciata dal costruttore per le parti elettriche del veicolo pari a 5 anni/100.000 km. 13.a.3 PARTI ASSICURATE APPLICABILE ESCLUSIVAMENTE AI MODELLI NT 400 E NT 500 Nei limiti in cui non siano applicabili le Esclusioni di cui all articolo 20 (ESCLUSIONI), con riguardo esclusivamente ai modelli NT400 e NT500, la Garanzia di cui alla presente Polizza copre i costi delle riparazioni, causate da un guasto meccanico o elettrico provocato da circostanze improvvise e inaspettate, inclusa la manodopera, delle parti di seguito elencate: MOTORE ( blocco motore e componenti interni,testata,coperchio punterie, albero motore, albero a camme, ingranaggio distribuzione, pompa a vuoto, flauto iniezione (Rail), iniettori, tubi alta pressione, pompa acqua, pompa olio, radiatore olio, supporto per filtro olio, connettori scarico carico, volano, centralina motore (solo il modulo), pompa iniezione, valvola EGR, sensore EGR, guarnizioni motore, paraoli e guarnizioni

TRASMISSIONE (trasmissione, albero primario cambio, differenziale, albero trasmissione, cuscinetti, componenti interni, forcelle cambio e manicotti, guarnizione cambio, paraoli) SCATOLA CAMBIO (campana, componenti interni (esclusa presa di forza), sistema di selezione (esclusi cavi marcia), denti ingranaggi, scatola cambio, guarnizioni (non se esterne e soggette a usura e condizioni d utilizzo eccezionali), sedi e fermi) ASSE FRONTALE RUOTE (scatola assale, insieme di componenti, assali e mozzi, supporti, perni di fissaggio, cuscinetti, fuso a snodo del mozzo) SISTEMA STERZANTE (Scatola sterzo (inclusi componenti interni), piantone sterzo (non i giochi derivanti da normale usura), pompa servosterzo, condotti alta pressione olio, guarnizioni, paraoli) ALTRO (barra stabilizzatrice e supporti, bracci e trapezi sterzo, balestra, supporti e silenblock, fuselli, supporti ammortizzatori (escluso corpo ammortizzatore). 13.b PARTI ESCLUSE DALLA COPERTURA (PER TUTTA LA GAMMA) Oltre alle parti dei Veicoli espressamente indicate come escluse dalla Garanzia negli art. 13.a.1, 13.a.2 e 13.a.3, sono altresì espressamente esclusi dalla copertura assicurativa di cui alla presente Polizza e pertanto non formano oggetto di Garanzia, le parti e i componenti del Veicolo di qualsiasi gamma esso sia - di seguito indicati: pneumatici, air bag, elementi di carrozzeria, specchietti retrovisori interni ed esterni, cruscotto, antenne, blocchetti serratura, cerniera porta e cofani, guarnizioni vetri e porte, lunotto, tetto apribile, vetri, tergicristalli, aeratore/condotti leve aeratori, gruppi ottici, fregi e bandelle laterali, ammortizzatori, tappo benzina, moquette, cerchi, sedili, finiture interne, rivestimenti, comandi manuali di porte e finestrini, posacenere, batteria e batteria agli ioni di litio per i Veicoli Elettrici Nissan. Sono, inoltre, esclusi in ogni caso:

Gli impianti di alimentazione a GPL o Metano, a prescindere dal fatto che siano installati anteriormente o successivamente alla prima immatricolazione del veicolo nuovo e autorizzati da Nissan o meno; autoradio, qualsiasi apparato audio ed i suoi accessori, antifurti e sistemi d allarme, sistemi di navigazione, anche se di primo equipaggiamento. Art. 14. DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE 14.1 PER TUTTI I VEICOLI A MARCA NISSAN DIVERSI DAI VEICOLI ELETTRICI La Copertura assicurativa di cui alla presente Polizza potrà essere sottoscritta dall Assicurato fino al giorno prima della scadenza della Garanzia Convenzionale del Costruttore. La Copertura assicurativa avrà efficacia e decorrenza a partire dalla scadenza della Garanzia Convenzionale del Costruttore (pari a tre anni o 100.000 km dalla data di consegna del Veicolo al primo acquirente) e avrà durata differenziata, a seconda della copertura scelta dall Assicurato e riportata nel Modulo di Adesione, sino ad un massimo di 48 mesi o di 200.000 km. 14.2 PER I SOLI VEICOLI ELETTRICI A MARCA NISSAN. Con riguardo ai Veicoli elettrici a marca Nissan, la Copertura assicurativa di cui alla presente Polizza potrà essere sottoscritta dall Assicurato fino al giorno prima della scadenza della Garanzia Convenzionale del Costruttore sulle parti non elettriche del veicolo (pari a tre anni o 100.000 km dalla data di consegna del Veicolo al primo acquirente). All atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l Assicurato potrà optare esclusivamente per una delle due seguenti durate: a) 24 mesi o pari al raggiungimento del limite chilometrico di 100.000 Km qualora il raggiungimento di tale limite chilometrico, rilevato dal contachilometri del Veicolo, avvenga entro il 24 mesi successivi a quello di decorrenza;

b) 48 mesi o pari al raggiungimento del limite chilometrico di 100.000 Km, qualora il raggiungimento di tale limite chilometrico, rilevato dal contachilometri del Veicolo avvenga entro il 48 mesi successivi a quello di decorrenza. In ogni caso, a prescindere dalla copertura assicurativa attivata, il periodo massimo di garanzia totale del veicolo sarà di 84 mesi (7 anni), compresa la Garanzia convenzionale del Costruttore. Art. 15. MASSIMALE L'ammontare delle riparazioni rimborsabili all Assicurato nell intero periodo di validità della Garanzia di cui alla presente Polizza non può essere superiore al valore commerciale del Veicolo al momento dell evento (valore valutato all occorrenza da un perito tecnico alla data del guasto). Art. 16. RIPARAZIONE DEL VEICOLO PRESSO UN CENTRI AUTORIZZATO NISSAN - COMUNICAZIONE DEI GUASTI DA PARTE DELL ASSICURATO Ai fini di poter beneficiare della Copertura Guasti Meccanici, per la riparazione del Veicolo l Assicurato dovrà recarsi esclusivamente presso un Centro Autorizzato Nissan. Recandosi presso un Centro Autorizzato Nissan, la comunicazione del guasto verrà effettuata telematicamente direttamente dal Centro Autorizzato Nissan alla Compagnia, per il tramite del Service, unitamente alla richiesta di autorizzazione all intervento. Il Centro Autorizzato Nissan, a seguito della valutazione tecnica del guasto, comunicherà telematicamente al Service le seguenti informazioni: a) il Veicolo oggetto di guasto, il numero di targa e telaio, il relativo proprietario, i dati relativi alla Polizza comunicata dall Assicurato al Centro Convenzionato Nissan; b) la tipologia del guasto; c) il preventivo relativo ai lavori da effettuare. La Compagnia, dopo le opportune verifiche, comunicherà, con lo stesso mezzo di comunicazione, l autorizzazione dei lavori o la reiezione degli stessi e informerà

l Assicurato, per il tramite del Centro Autorizzato Nissan, in relazione agli importi ammissibili all Indennizzo in base alla presente Polizza. Nel caso in cui, effettuate le opportune verifiche, la Compagnia ritenga necessario l intervento di un perito prima di procedere all autorizzazione dei lavori, la stessa si impegna dandone tempestiva e preventiva informativa al Centro Autorizzato Nissan, anche nell interesse dell Assicurato - ad inviare il perito presso il Centro Autorizzato Nissan che ha in carico la riparazione, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione, da parte della Compagnia, della denuncia del sinistro. Ogni riparazione effettuata prima di una richiesta di autorizzazione all intervento non potrà essere presa in carico dalla Compagnia e, pertanto, si intenderà esclusa dalla Garanzia e non rimborsabile dalla Compagnia. Altrettanto s intende per ogni riparazione che venga effettuata prima che la Compagnia abbia comunicato l autorizzazione all intervento al Centro Autorizzato Nissan, ovverosia prima che la Compagnia abbia potuto valutare e stimare l origine del guasto e la natura delle riparazioni da effettuare. Una volta che la Compagnia ha rilasciato l Autorizzazione, la riparazione dovrà intendersi come definitivamente presa in carico ai fini dell Indennizzo - dalla Compagnia stessa. Art. 17. RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL'ESTERO In caso di guasto in uno dei Paesi esteri nei quali è prevista la presente copertura assicurativa ai sensi del successivo articolo 19, l Assicurato dovrà contattare e condurre (o far condurre) il Veicolo assicurato presso uno dei Centri Autorizzati Nissan residente nel Paese estero ed effettuare la denuncia del Sinistro e, per il tramite del Centro Autorizzato Nissan, contattare la Compagnia. L Assicurazione vale ed è efficace esclusivamente a condizione che l Assicurato si sia recato, ai fini della riparazione, presso un Centro Autorizzato Nissan del Paese estero e che l Assicurato dia idonea prova alla Compagnia (fermo restando che ogni

valutazione al riguardo è rimessa al solo ragionevole giudizio della Compagnia) che il periodo continuativo di permanenza del Veicolo Assicurato nel Paese estero, ove si è verificato il sinistro, non sia risultato superiore a 90 giorni. Verificandosi le suddette condizioni la Compagnia procederà al pagamento dell indennizzo, ove dovuto, in forza della presente Polizza, nei limiti ed in conformità con quanto stabilito al precedente articolo 16. In difetto, la Copertura non avrà effetto e la Compagnia non sarà tenuta a rimborsare alcun indennizzo all Assicurato. Art. 18. AMMONTARE E DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di Guasto, il Centro Autorizzato Nissan, dopo aver ottenuto dalla Compagnia l autorizzazione ed aver provveduto alle riparazioni, deve emettere fattura, intestata all Assicurato, con l'indicazione dettagliata della manodopera e dei materiali e ricambi impiegati. L Assicurato, prima di ritirare il veicolo riparato, verserà al Centro Autorizzato Nissan quanto non coperto dalla Garanzia stabilendosi sin d ora che detto importo dovrà essere separatamente fatturato. L importo del pagamento dovuto dalla Compagnia non potrà eccedere il limite (somma autorizzata) stabilito dalla Compagnia con il rilascio dell Autorizzazione. La liquidazione dei sinistri autorizzati verrà eseguita entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, inviata dai Centri Autorizzati Nissan direttamente alla compagnia, mediante accredito in favore degli stessi. Nel caso in cui l Assicurato facesse eseguire l intervento in copertura senza la preventiva Autorizzazione della Compagnia, ovvero eccedendo i limiti dell Autorizzazione stessa, le relative spese ed oneri rimarranno a suo esclusivo carico integralmente, ovvero, nei limiti della quota-parte di intervento non autorizzata.

Per le riparazioni si applicheranno i prezzi dei particolari di ricambio ufficiali della Casa Costruttrice, la manodopera in base al tempario in vigore del Costruttore. In caso di disaccordo le parti potranno demandare a un perito, scelto di comune accordo tra le parti, ogni decisione circa l indennizzabilità del guasto o sulla misura dell indennizzo. Art. 19. ESTENSIONE TERRITORIALE Nei limiti di cui al precedente articolo 17, l assicurazione Guasti Meccanici avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Art. 20. ESCLUSIONI Sono espressamente esclusi dalla Copertura Guasti Meccanici di cui alla presente Polizza, e pertanto non sono indennizzabili dalla Compagnia: I danni o difetti derivanti da uso improprio, negligenza, imperizia, sovraccarico, trattamento inadeguato del Veicolo, incidenti, furto, incendio e atti vandalici; I danni o difetti derivanti da modifiche, alterazioni, manomissioni e riparazioni non appropriate; I danni o difetti relativi agli impianti di alimentazione a GPL o Metano installati successivamente alla vendita del Veicolo nuovo non autorizzati da Nissan; difetti, danni o problema alla batteria causato da una mancata e errata manutenzione durante lo stoccaggio e utilizzo del Veicolo; i danni alla vernice causati da pietrisco o corpi esterni, ricaduta di agenti chimici o guano, caduta di linfa dagli alberi, grandine e fulmini, escrementi di uccelli; i danni causati da agenti esterni (ivi inclusi danni di natura meccanica e/o chimica) o calamità naturali;

i danni causati da inquinamento industriale; i danni causati da prodotti utilizzati per sciogliere il ghiaccio o neve; danni o difetti causati dalla mancata o intempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione, incuria del Veicolo, manutenzione non in linea con quanto indicato nel Libretto di Uso e Manutenzione o nel Libretto di Garanzia; i danni derivanti dalla mancata riparazione del Veicolo alla prima occasione dopo il manifestarsi del difetto; i danni, guasti o difetti causati o risultanti da uso di carburante non appropriato o contaminato; i danni, guasti o difetti derivanti dall uso di fluidi o lubrificanti con specifiche inferiori a quelle indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione; i danni, guasti o difetti riconducibili al montaggio e all uso di ricambi non originali Nissan o di qualità non equivalente a quella Nissan per la realizzazione di manutenzione e riparazioni ordinarie di mantenimento diverse da quelle in garanzia per le quali possono essere utilizzati solo ricambi originali Nissan; i danni, guasti o difetti relativi a qualsiasi ricambio, accessorio o componente non originale Nissan; tutto il materiale e il costo della manodopera relativa agli interventi di manutenzione prescritti da Nissan; la messa a punto del motore, l allineamento dei fari e delle ruote, la sostituzione di: filtri, lubrificanti, cinghie, candele, lampade, antigelo, rivestimenti dei ceppi freni, pasticche dei freni, ammortizzatori, gruppo frizione, spazzole tergicristallo o altre parti soggette alla normale usura; l usura o la normale decolorazione dei pannelli della tappezzeria, della moquette, e dei rivestimenti dei sedili e del bagagliaio così come strappi o danneggiamenti degli stessi componenti e delle parti placcate e altri elementi interni ed esterni. La Garanzia non copre i danni e le perdite incidentali e consequenziali derivanti da fermo Veicolo ed eventuali ritardi nella riparazione o messa in efficienza del Veicolo, le perdite di beni presenti a bordo, le spese, i costi diretti e indiretti connessi al

verificarsi del guasto ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il traino, trasporto, comunicazioni, anche tramite legali, vitto, alloggio, danni diretti e indiretti, lucro cessante per fermo veicolo. Sono altresì da ritenersi esclusi tutti i difetti ai componenti del Veicolo provocati dalla manomissione da chiunque effettuata - degli organi coperti dalla Garanzia. Sono inoltre espressamente esclusi dalla Copertura Guasti Meccanici di cui alla presente Polizza: i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze (ambulanze e mezzi di soccorso); i veicoli per i quali si è proceduto a modifiche che comportino cambiamenti all omologazione originaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: installazione doppi comandi, disposizioni di facilitazione alla guida, ecc.). Non sono considerati guasti ai fini della Copertura Guasti Meccanici - gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici da parte del Costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura. E escluso dalla copertura ogni risarcimento per perdita di guadagno economico conseguente al malfunzionamento del Veicolo o altre conseguenze onerose del guasto stesso. La Garanzia decadrà e si annullerà con effetto immediato su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri/contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del Veicolo stesso. La sostituzione di una o più parti del Veicolo, durante il periodo di Copertura Guasti Meccanici di cui alla presente Polizza, non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.

Art. 21. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, l Assicurato dovrà: arrestare immediatamente il funzionamento del Veicolo, quando ciò permetta di scongiurare l aggravamento dell entità del danno iniziale ed eviti di compromettere la sicurezza e l incolumità propria ed altrui nell utilizzo di un Veicolo non in perfetta efficienza. condurre o fare in modo che il Veicolo sia condotto presso un Centro Autorizzato Nissan; rivolgersi ad un Centro Autorizzato Nissan e denunciare il Sinistro alla Compagnia per il tramite dello stesso Centro Autorizzato Nissan, non appena possibile e comunque prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Qualora il mancato rispetto di queste regole comporti un danno, la copertura non sarà attiva nei confronti dei componenti dei Veicoli coinvolti da tale comportamento. L Assicurato ha l obbligo: 1. di utilizzare il Veicolo conformemente alla sua destinazione ed alle indicazioni d uso; 2. di non utilizzare il Veicolo per prove, gare, corse, competizioni o test di competizioni, o in condizioni d utilizzo fuoristrada; 3. di far effettuare regolarmente il controllo dei livelli dei liquidi, la manutenzione del Veicolo alle corrette scadenze di calendario o chilometriche, conformemente alle indicazioni d uso riportate nel Libretto di Manutenzione e Uso del Veicolo o nel Libretto Garanzia, o dal Venditore, ovverosia da Centro Autorizzato Nissan. Ad ogni intervento di manutenzione, l Assicurato dovrà far compilare il Libretto di Garanzia dal riparatore e conservare i documenti comprovanti l avvenuta manutenzione; 4. d agire in conformità e tenendo conto delle spie e dei messaggi d allarme del cruscotto di bordo;

5. di far controllare e/o sostituire gli organi e le parti conformemente alle Indicazioni d uso, oltre che nel caso in cui questi controlli e sostituzioni siano stati prescritti al momento d un tagliando precedente. Nel caso in cui non siano soddisfatti gli obblighi sopra indicati, e senza bisogno di dimostrare alcuna relazione tra il guasto e la mancanza in oggetto, per l Assicurato decade dal diritto alla Copertura Guasti Meccanici di cui alla presente Polizza.