COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL NUOVO METODO DI DEFINIZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE SUCCESSIVO ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE O CESSIONE, DEGLI ALLOGGI COSTRUITI SU AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN DIRITTO DI PROPRIETÀ (in applicazione della delibera C.I.M.E.P. n. 9 del 04/02/2008 e successiva delibera C.I.M.E.P. di modifica n. 55 del 12/06/2008) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2008 1/8

Indice: Art. 1 Oggetto e finalità... 3 Art. 2 Metodo di Calcolo... 3 Art. 3 Valore medio di mercato... 5 Art. 4 Introduzione del principio di semplificazione e applicabilità del nuovo metodo... 5 Art. 5 Manifestazione di volontà... 6 Art. 6 Documentazione minima necessaria... 6 Art. 7 Definizione di atto di prima assegnazione... 7 Art. 8 Rivalutazione importi corrisposti a titolo di conguaglio aree... 7 Art. 9 - Rivalutazione importi corrisposti a titolo di corrispettivo per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà... 7 Art. 10 Ambiti e zone di applicazione... 7 Art. 11 Applicazione del Regolamento... 8 Art. 12 Facoltà di deroga... 8 Art. 13 Rinvio ad altre disposizioni... 8 2/8

Art. 1 Oggetto e finalità 1. Nel rispetto del Regolamento per l attuazione del Piano di Zona consortile approvato con delibera dell Assemblea Consortile C.I.M.E.P. n. 9 del 04/02/2008 così come modificato con successivo atto dell Assemblea Consortile C.I.M.E.P. n. 55 del 12/06/2008, il presente regolamento detta specifiche regolamentazioni riguardanti le attività che comportano il processo di rivalutazione del prezzo di vendita degli alloggi, boxes e relative pertinenze successive alla prima assegnazione o cessione, per tutte le unità immobiliari in regime di diritto di superficie o di diritto di proprietà su aree del Piano di Zona consortile C.I.M.E.P., per i quali non siano scaduti o rimossi i vincoli convenzionali pattuiti. 2. Il presente regolamento s ispira all esigenza di procedere ad una revisione complessiva dei meccanismi di determinazione dei prezzi successivi alla prima assegnazione o cessione agganciandoli al valore di libero mercato, consentendo di mantenere nel tempo la differenza tra i due valori, ed evitando in tal modo l eccessiva penalizzazione risultante dall applicazione del meccanismo attualmente previsto nelle convenzioni stipulate sia per la concessione di aree in diritto di superficie che per aree in diritto di proprietà. Art. 2 Metodo di Calcolo 1. Il nuovo metodo di calcolo del prezzo di vendita è così determinato: A. per gli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie secondo la seguente formula: X = (Va : Vma) x Vmv, dove: X: prezzo di vendita successivo alla prima assegnazione/cessione; Va: valore convenzionale dell alloggio al momento della prima assegnazione/cessione risultante dal conto consuntivo approvato e, conseguentemente. dall atto notarile; Vma: valore di mercato dell alloggio al momento della primo assegnazione/cessione, ottenuto dalla somma tra il valore commerciale dell alloggio (vca) ed il valore del box o posto auto (vcb) di pertinenza dell alloggio, così determinati: Vca: valore commerciale dell alloggio determinato dal prodotto della superficie commerciale (sc) per il valore medio di mercato al mq. dell alloggio alla data della prima assegnazione desunto dalla pubblicazione della rilevazione dei prezzi degli immobili (colonna appartamenti nuovi o ristrutturati ) della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza del Comune di San Donato Milanese o, in assenza di questi, da altri listini ufficiali del 3/8

settore (per esempio la banca dati delle quotazioni immobiliari dell Agenzia del Territorio); Sc: superficie commerciale dell alloggio ottenuta computando: - la superficie lorda di pavimento dell alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e al 50% nel caso contrario; - la superficie di balconi e altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l alloggio, calcolata al 50%; - la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%; - la superficie delle parti comuni androni, scale, porticati etc. è calcolata forfetariamente nella misura del 5% della superficie lorda di pavimento dell alloggio come precedentemente individuata; Vcb: valore del box o posto auto di pertinenza, inteso quale valore medio di mercato, a corpo, del box/posto auto alla data della prima assegnazione/cessione, desunto dalla pubblicazione della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza del Comune di San Donato Milanese o, in assenza di questi, da altri listini ufficiali del settore (per esempio la banca dati delle quotazioni immobiliari dell Agenzia del Territorio); Vmv: valore di mercato dell alloggio alla data della vendita ottenuto dalla somma tra il valore commerciale dell alloggio (vav) e il valore del box o posto auto (vbv) di pertinenza dell alloggio, così determinati: Vav: valore commerciale dell alloggio, determinato dal prodotto della superficie commerciale (sc) per il valore medio di mercato al mq. dell alloggio alla data della vendita che si intende convenzionalmente pari a quello desumibile dall ultima rilevazione disponibile dalla pubblicazione della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano (colonna appartamenti nuovi o ristrutturati ) per la piazza del Comune di San Donato Milanese o. in assenza di questi. da altri listini ufficiali del settore (per esempio la banca dati delle quotazioni immobiliari dell Agenzia del Territorio); Vbv: valore del box o posto auto di pertinenza, inteso quale valore medio di mercato a corpo del box/posto auto alla data della vendita che si intende convenzionalmente pari a quello desumibile dall ultima rilevazione disponibile dalla pubblicazione della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano per la piazza del Comune di San Donato Milanese o, in assenza di questi, da altri listini ufficiali del settore (per esempio la banca dati delle quotazioni immobiliari dell Agenzia del Territorio); Il prezzo ottenuto dall applicazione della formula sopra esposta, con riferimento alla colonna appartamenti nuovi o ristrutturati, dovrà essere diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dall età 4/8

dell edificio, calcolata progressivamente, in ragione degli anni trascorsi, secondo la seguente tabella: - da 0 a 10 anni lo 0%; - da 11 a 35 anni lo 0,5% annuo fino ad un massimo del 12,5%; - dopo 35 anni si utilizzerà come riferimento i valori rilevati dalla colonna appartamenti vecchi oltre 35 anni senza alcun ulteriore deprezzamento. B. per gli alloggi realizzati su aree cedute in proprietà, la rivalutazione avverrà per i primi 20 anni dalla data di prima assegnazione/cessione secondo il meccanismo sopra indicato, dal 21 al 30 anno la differenza tra valore di mercato dell alloggio ed il valore convenzionalmente calcolato, sarà diminuito di una percentuale costante, fino al raggiungimento di un valore di vendita pari al 95% del valore di mercato; 2. gli eventuali importi corrisposti a titolo di conguaglio aree, potranno essere incrementati della variazione percentuale dell'indice nazionale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data di effettuazione del pagamento a quella della cessione dell'alloggio, e sommati al prezzo di cessione come sopra determinato; in casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverrà applicando il meccanismo sopra descritto per tutta la durata della convenzione; Art. 3 Valore medio di mercato 1. Il valore medio di mercato al mq. di superficie commerciale relativo agli alloggi e sue pertinenze, nonché il valore medio di mercato relativo ai boxauto verrà desunto dalle pubblicazioni della rilevazione dei prezzi degli immobili della Borsa Immobiliare di Milano disponibili attualmente per il Comune di San Donato Milanese dalla data del 01/01/1993. Art. 4 Introduzione del principio di semplificazione e applicabilità del nuovo metodo 1. Nella definizione del nuovo prezzo, in attesa che vengano definiti e resi noti i valori commerciali relativi ai prezzi di mercato degli immobili sulla piazza di San Donato Milanese, per gli anni antecedenti il 1993, in conformità ai principi della semplificazione e dell economicità dell attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, per tutte le prime assegnazione o cessioni avvenute prima del 31/12/1992 si procederà alla rivalutazione del prezzo di prima assegnazione o cessione con il metodo di aggiornamento di una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici I.S.T.A.T. del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data di prima 5/8

assegnazione o cessione alla data del 31/12/1992. Il valore così determinato costituirà il valore convenzionalmente assunto dell alloggio (va) per la definizione del prezzo massimo di cessione al momento del 01/01/1993, definita prima data utile per rilevare i prezzi di mercato delle unità immobiliari dai rispettivi Borsini Immobiliari di Milano, ferma restando la data di prima assegnazione o cessione ai fini del calcolo di vetustà. 2. Nel caso in cui il prezzo di prima assegnazione, aggiornato ai sensi del comma precedente, risulti maggiore del valore di mercato dell alloggio al momento della prima assegnazione o cessione (vma), il rapporto tra il prezzo di prima assegnazione, così aggiornato (va) e il valore di mercato dell alloggio al momento della primo assegnazione/cessione (vma) sarà posto uguale a uno. Art. 5 Manifestazione di volontà 1. I proprietari di alloggi, boxes e relative pertinenze realizzati su aree concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà, e loro aventi causa e comunque titolari di diritti reali sulla medesima unità immobiliare, possono richiedere al Comune di San Donato Milanese, la definizione del prezzo di cessione, ai sensi dell art. 28 del Regolamento per l attuazione del Piano di Zona consortile approvato con delibera dell Assemblea Consortile C.I.M.E.P. n. 9 del 04/02/2008 e successiva modica di cui alla delibera dell Assemblea Consortile C.I.M.E.P. n. 55 del 12/06/2008, manifestando la propria volontà in forma scritta. 2. In caso di cessione dell alloggio e relative pertinenze, anche il futuro acquirente dovrà esprimere la propria volontà, in forma scritta, di adesione alla definizione del prezzo di cessione, determinato ai sensi dell art. 28 del Regolamento per l attuazione del Piano di Zona consortile e del presente regolamento comunale. 3. E' comunque fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere la rivalutazione del prezzo di vendita degli alloggi, boxes e relative pertinenze successive alla prima assegnazione o cessione ai sensi delle disposizioni precedenti e trascritte nelle rispettive convenzioni attuative di provenienza. Art. 6 Documentazione minima necessaria 1. Unitamente all istanza di valutazione del nuovo prezzo di cessione, e alla copia dell atto di prima assegnazione o cessione da cui si evinca il relativo prezzo di prima assegnazione o cessione, il proprietario o avente titolo, dovrà obbligatoriamente allegare una relazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, che dichiari la superficie commerciale, ottenuta computando: - la superficie lorda di pavimento dell alloggio, comprensiva di tutti i muri perimetrali, calcolati al 100% nel caso in cui non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni e al 50% nel caso contrario; 6/8

- la superficie di balconi e altri vani di pertinenza in diretta comunicazione con l alloggio, calcolata al 50%; - la superficie di cantine, soffitte, lastrici solari, terrazzi, calcolata al 25%; - la superficie delle parti comuni androni, scale, porticati etc. è calcolata forfetariamente nella misura del 5% della superficie lorda di pavimento dell alloggio come precedentemente individuata. Art. 7 Definizione di atto di prima assegnazione 1. Per atto di prima assegnazione o cessione si intende l atto notarile originario, con il quale la cooperativa o l impresa assegnataria di un lotto P.E.E.P ha assegnato o ceduto l immobile per la prima volta successivamente all ultimazione delle rispettive costruzioni. Art. 8 Rivalutazione importi corrisposti a titolo di conguaglio aree 1. Gli eventuali importi corrisposti a seguito di conguaglio, dei costi sostenuti dal C.I.M.E.P. per l acquisizione delle aree assegnate in diritto di superficie o in diritto di proprietà, potranno essere incrementati della variazione percentuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data di effettuazione del pagamento a quella della cessione dell'alloggio, sommando l importo rivalutato al prezzo di cessione determinato ai sensi dell art. 28 del Regolamento per l attuazione del Piano di Zona consortile e del presente regolamento comunale. Art. 9 Rivalutazione importi corrisposti a titolo di corrispettivo per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà 1. Gli eventuali importi corrisposti a titolo di corrispettivo per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, potranno essere incrementati della variazione percentuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data di sottoscrizione dell atto notarile di trasformazione a quella della cessione dell'alloggio, sommando l importo rivalutato al prezzo di cessione determinato ai sensi dell art. 28 del Regolamento per l attuazione del Piano di Zona consortile e del presente regolamento comunale. Art. 10 Ambiti e zone di applicazione 1. Il presente regolamento comunale si applica a tutti i lotti e comparti di Edilizia Economico-Popolare, attuati con l approvazione del Piano di Zona consortile ex lege 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni, approvato con D.M. 28 aprile 1971, n. 260, modificato con delibera della Giunta Regionale n. 5048 in data 18 settembre 1973 e successive modifiche e integrazioni, con i rispettivi riferimenti ubicazionali, di seguito elencati: 7/8

Lotto SD/03 bis Via Felice Maritano Zona Centrale Lotto SD/4 bis 2-34 II var. Via Ferruccio Parri Zona Periferica Lotto SD/06A-B Via Angelo Moro Zona Centrale Lotto SD/07 bis Via Antonio Gramsci Zona Centrale Lotto 2 SD/08 Via Olona Zona Periferica Lotto SD/09-34 Via Giuseppe Di Vittorio Zona Periferica Lotto SD/10-34 Via Don Giovanni Minzoni Zona Periferica Lotto SD/11-34 Via Angelo Moro Zona Centrale Lotto SD/12 bis - 34 Via Spilamberto Zona Centrale Lotto SD/13 bis Via Carlo Jannozzi Zona Centrale Lotto 2 SD/15 Via Sandro Pertini Zona Periferica Lotto 2 SD/16 Via del Ronco/Via Berlinguer Zona Periferica Lotto 2 SD/17-34 Via Giuseppe Dossetti Zona Centrale Lotto 2 SD/18-34 Via Giacomo Leopardi Zona Centrale Art. 11 Applicazione del Regolamento 1. Il presente regolamento si applica alle istanze presentate a far data dalla sua entrata in vigore, cioè dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione. Art. 12 Facoltà di deroga 1. Salvo quanto previsto nei precedenti articoli, eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere consentite esclusivamente con deliberazione del Consiglio Comunale. Art. 13 Rinvio ad altre disposizioni 1. Si rinvia, per quanto non è previsto dal presente regolamento, alle norme statali e regionali e alle disposizioni regolamentari vigenti in materia. 8/8