Indefiniti orizzonti. distanze infinite



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CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE PREVISTE DALLA l.p. 4 marzo 2008, n. 1 Deliberazione G.P. n. 2023, del 3 settembre 2010, come modificata dalla deliberazione G.P. n. 1427, del 1 luglio 2011 A cura di arch. Giorgio Melchiori 22 maggio 2012 Indefiniti orizzonti. distanze infinite 1

Deliberazione GP n. 2023 del 3 settembre 2010 Come integrata con Deliberazione GP n. 1427 del 1 luglio 2011 Schemi tecnici esplicativi in materia di elementi geometrici, distanze e parcheggi ALLEGATO 1 Definizione dei metodi di misurazione ALLEGATO 2 Disposizioni in materia di distanze ALLEGATO 3 Spazi di parcheggio ALLEGATO 4 Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale ALLEGATO 5 Criteri e limiti per variazioni di lieve entità in corso d opera ALLEGATO 6 Disposizioni attuative in materia di aree produttive ALLEGATO 7 Disposizioni attuative in materia di attrezzature per sport invernali 2

ALLEGATO 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. - art. 36, comma 2, l.p. 4 marzo 2008 n. 1 DEFINIZIONI GENERALI a) Costruzione b) Destinazione d uso c) Edificio o fabbricato d) Fronte e) Lotto f) Piano di spiccato g) Sedime h) Volumi tecnici GRANDEZZE, SIMBOLI E MISURE a) Altezza b) Altezza di interpiano c) Altezza utile d) Distanza dalle strade e) Distanze tra edifici o dai confini f) Superficie coperta g) Superficie fondiaria h) Superficie permeabile i) Superficie territoriale j) Superficie utile lorda k) Superficie utile netta l) Volume edificio m) Volume entro terra o interrato n) Volume fuori terra 3

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011 Allegato 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Art. 2, comma 1, lettera f) - Piano di spiccato; Art. 2, comma 2, lettera a) - Altezza dell edificio. H max H max Quota prestabilita v MODIFICA PROFILO NATURALE DEL TERRENO VEDI: art. 10, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, come modificato dal D.P. 5 marzo 2012, n. 4-79/Leg Piano virtuale H Piano di spiccato 4

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011 Allegato 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Art. 2, comma 1, lettera g) - Sedime; comma 2, lettera f) - Superficie coperta Art. 2, comma 4 - Sedime ALZATO <1,50 1,50 x interrato SEDIME sedime Non costituisce sedime interrato SUPERFICIE COPERTA > 1,50 Superficie coperta Non costituisce superficie coperta 5

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011 Art. 2, comma 1 e Art. 8, comma 1 - Sopraelevazione in aderenza; Sopraelevazione in aderenza 6

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 5, comma 1, lett. a) e comma 2 - Distanze tra edifici PIANTA D min ml 10,00 FASCIA DI RISPETTO D min ml 10,00 D min. ml 10,00 se H > ml 10,00 D = 10,00 + Hmax 10,00 2 7

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 8, comma 1) Lotto A Lotto B Hmax = m 8,00 Hmax = m 14,00 m 6,00 m 6,00 D = m 12,00 Posizione non corretta m 5,00 m 6,00 se H > ml 10,00 D = 10,00 + 14,00 10,00 2 = 12,00 8

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010 integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 1 Pareti non antistanti di edifici (Qa Qb) > H parete non frontistante Qa Qa -Qb H Qb Qa; Qb = quote del piano di spiccato H = altezza massima 9

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010 integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 4 - Distanze tra edifici nelle aree produttive Edifici produttivi Corpo di fabbrica Corpo di fabbrica Abitazione eventuale alloggio Min m 6,00 eventuale alloggio Min m 6,00 Min m 10,00 Art. 5, comma 1, lett. a) 10

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010 integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 6 - Distanze all interno di piani attuativi e nelle aree per servizi pubblici PIANI SUBORDINATI D/2 d d D D/2 D/2 D = Distanza prescritta d = distanza ridotta 11

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 2 - Aggetti ALZATO <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 <1,50 x interrato PIANTA 10,00 o PRG 10,00 + x o PRG + x interrato 12

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 2 interrati ALZATO Confine proprietà tubo Confine proprietà fosse > m 1,00 interrato > m 2,00 > m 2,00 PIANTA pozzi cisterne fosse > m 2,00 interrato 13

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche - Deliberazione n. 1531, del 25 giugno 2010. Allegati 1, ultimo paragrafo H 1 EDIFICI ESISTENTI 2 EDIFICI NUOVI Distanza H Distanza 1 EDIFICI ESISTENTI Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico NON sono computate né ai fini delle distanze né delle altezze. 2 EDIFICI NUOVI Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate solo ai fini delle distanze e non delle altezze. Distanza Distanza Isolazione computata Isolazione non computata 14

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche - Deliberazione n. 1531, del 25 giugno 2010. Allegati 1, ultimo paragrafo REALIZZAZIONE ISOLAZIONE (cappotto) SU EDIFICIO ESISTENTE Distanza convenzionalmente invariata EDIFICIO ESISTENTE DEROGA max 20 cm* confine Isolazione non computata * elevabili a cm 25 in caso di materiali naturali o riciclabili 15

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche - Deliberazione n. 1531, del 25 giugno 2010. Allegati 1, ultimo paragrafo REALIZZAZIONE ISOLAZIONE (cappotto) SU EDIFICI ANTISTANTI ESISTENTI Distanza convenzionalmente invariata Distanza convenzionalmente invariata RISPETTO DEL COD. CIVILE min. m 3,00 EDIFICIO ESISTENTE EDIFICIO ESISTENTE DEROGA max 20 cm* confine DEROGA max 20 cm* Isolazione non computata * elevabili a cm 25 in caso di materiali naturali o riciclabili 16

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche - Deliberazione n. 1531, del 25 giugno 2010. Allegati 1, ultimo paragrafo REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO FRONTISTANTE UN EDIFICIO ESISTENTE PRIVO DI ISOLAZIONE (cappotto) Distanza PRESCRITTA x Distanza PRESCRITTA x EDIFICIO ESISTENTE NUOVO EDIFICIO confine DEROGA max 20 cm*, con esclusione per la distanza Isolazione computata ai fini della distanza * elevabili a cm 25 in caso di materiali naturali o riciclabili 17

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche - Deliberazione n. 1531, del 25 giugno 2010. Allegati 1, ultimo paragrafo REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO FRONTISTANTE UN EDIFICIO ESISTENTE CON ISOLAZIONE (cappotto) Distanza PRESCRITTA Distanza convenzionalmente Invariata x Distanza PRESCRITTA x EDIFICIO ESISTENTE NUOVO EDIFICIO NON PENALIZZANTE DEROGA max 20 cm* confine DEROGA max 20 cm*, con esclusione per la distanza Isolazione computata ai fini della distanza Isolazione non computata * elevabili a cm 25 in caso di materiali naturali o riciclabili 18

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 7bis, comma 1, lett. a) - Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico) e in tutte le altre zone Zone A - Ricostruzione fuori dal sedime originario. Art.7bis, comma 1, lett. a) min. 6,00 Tutte le zone eccetto zone A - Ricostruzione fuori sedime originario Art. 7bis, comma 1, lett. a). D min. 10,00 se H > ml 10,00 Hmax 10,00 D = 10,00 + 2 min. 6,00 D min. 10,00 19

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 7bis, comma 1, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime in tutte le zone In tutte le zone- ricostruzione e sopraelevazione sul sedime. Art. 7bis, comma 1, lett.c) 3,00 < 3,00 < 3,00 20

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 5, comma 1, lett. b) e Art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti Caso di edifici esistenti frontistanti a distanza < ml. 3,00 3,00 3,00 3,00 esistente < 3,00 esistente X > 3,00 Caso di edifici esistenti frontistanti a distanza > ml. 3,00 > 3,00 NB: NO avvicinamento fino a ml. 3,00 sopraelevazione solo sul sedime. esistente esistente 21

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza penalizzazione PER LA SOPRAELEVAZIONE NON E RICHIESTO IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO Caso in cui la sopraelevazione determina un altezza inferiore a ml. 10,00 o inferiore a quella prescritta dal PRG. L eventuale edificazione sul fondo finitimo non viene penalizzata. <10,00 o <PRG 2,00 8,00 esistente 3,00 10,00 o PRG 7,00 NON esistente CONFINE 22

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010 integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Inapplicabilità dell art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) con penalizzazione PER LA SOPRAELEVAZIONE E RICHIESTO IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO ESEMPIO: caso in cui la sopraelevazione determina un altezza maggiore di ml. 10,00 o maggiore di quella prevista dal PRG. La maggiore altezza determina una penalizzazione sul fondo finitimo. >10,00 o >PRG 12,00 2,00 11,00 12,00 1,00 < 6,00 confine arretramento ALZATO PIANTA arretramento 23

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 7, comma 2 Distanze nei confronti dei manufatti accessori MANUFATTI ACCESSORI - DISTANZE m 1,50 Distanza min. m 5,00 Distanza inferiore solo con il consenso del proprietario finitino MANUFATTO ACCESSORIO Min m 3,00 NUOVO EDIFICIO confine Distanza min. dal manufatto accessorio m 3,00 Distanza min dal confine m 5,00 salvo consenso proprietario finitimo 24

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 7, comma 2 Distanze nei confronti dei manufatti accessori MANUFATTI ACCESSORI - DISTANZE < m 1,50 Distanza min. m 5,00 Distanza inferiore solo con il consenso del proprietario finitino MANUFATTO ACCESSORIO ESISTENTE Min m 3,00 NUOVO EDIFICIO confine Distanza min. dal manufatto accessorio m 3,00 Distanza min dal confine m 5,00 salvo consenso proprietario finitimo 25

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 7, comma 2 Distanze nei confronti dei manufatti accessori Caso 1 < m 1,50 > m 1,50 MANUFATTO ACCESSORIO ESISTENTE Min m 3,00 MANUFATTO ACCESSORIO NUOVO confine Caso 2 Min m 3,00 MANUFATTO ACCESSORIO ESISTENTE MANUFATTO ACCESSORIO NUOVO confine Distanza min. dal manufatto accessorio m 3,00 - oppure Costruzione in aderenza 26

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 7, comma 2 Distanze nei confronti dei manufatti accessori Caso 3 Distanza inferiore solo con il consenso del proprietario finitino m 2,00 m 1,50 MANUFATTO ACCESSORIO ESISTENTE Min m 3,00 MANUFATTO ACCESSORIO NUOVO confine Distanza min. dal manufatto accessorio m 3,00 - Distanza min. dal confine m 1,50 salvo consenso proprietario finitimo 27

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 10, comma 1, Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini 28

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 10, comma 1, lettera c) Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini confine < 1,50 scavo Non rilevante 29

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 11, Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 30

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011. Art. 12, Distanze degli edifici non adibiti ad abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno. 31

FASCE DI RISPETTO STRADALE Deliberazione della G.P. n. 909 del 3 febbraio 1995, come modificata da ultimo con deliberazione n. 890 del 5 maggio 2006. Art. 1 Dimensioni delle strade - TABELLA A Art. 2 Definizioni e metodo di misurazione Art. 3 Fasce di rispetto dei tracciati stradali esterni alle zone insediative - TABELLA B Art. 4 Fasce di rispetto dei tracciati stradali interni alle zone insediative - TABELLE C Art. 5 Fasce di rispetto nei piani subordinati al PUP Art. 6 Limiti di utilizzo 32

Deliberazione G.P. n. 909 del 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 del 5 maggio 2006. Art. 6, comma 1 limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale. Riferimento art. 36 del DP 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg SEZIONE Solo opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete, impianti di manutenzione stradale Distributori ove previsti dai PRG STRADA Confine proprietà interrato PIANTA STRADA Fascia di rispetto stradale interrato 33

Deliberazione G.P. n. 909 del 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 del 5 maggio 2006. Art. 6, comma 2 limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale. Nelle fasce di rispetto delle STRADE ESISTENTI possono essere realizzati: 1. ampliamento di edifici esistenti sia dentro che fuori terra; 2. nuovi edifici Condizioni: Per tutti gli interventi: - siano ricadenti in zone specificatamente destinate all insediamento individuate dai PRG; Per i nuovi edifici: - parere positivo della Commissione edilizia; - rispetto degli indici edilizi; - solo se preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno l allineamento; - non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione. 34

Deliberazione G.P. n. 909 del 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 del 5 maggio 2006. Art. 6, commi 3, 4 e 5 limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale. Nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle precedenti (cioè STRADE DI PROGETTO O DA POTENZIARE) possono essere realizzati interventi solo su edifici già esistenti: a) ampliamento di edifici esistenti sia dentro che fuori terra, a condizione che l ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dell edificio preesistente; b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dell edificio preesistente. - E ammesso ampliamento : come da PRG. - In carenza della disciplina del PRG, ampliamento max 20% del volume preesistente alla data di entra in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987). - In caso di edifici pubblici la misura del 20% può essere oggetto di deroga. 35

Deliberazione G.P. n. 909 del 3 febbraio 1995, come modificata con deliberazione n. 890 del 5 maggio 2006. Art. 6, commi 6 e 7 limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale. Sono comunque consentite nelle fasce di rispetto di TUTTE LE STRADE : a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno, a condizione che siano pertinenza di edifici residenziali, ai sensi dell art. 9, comma 1 della l. 24 marzo 1989, n. 122 b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage a condizione che siano pertinenza di opere pubbliche. Tutti gli interventi ammessi, ivi compresi i nuovi accessi, sono subordinati al parere favorevole dell Ente competente alla gestione della strada. 36

Casi di errata individuazione sul PRG di strade esistenti Art. 34 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1. Rettifica delle previsioni del PRG D D D- x D D D+y 37

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010. Allegato 3 - Spazi di parcheggio. Art. 1 Campo di applicazione? Nuove costruzioni Ampliamenti Cambio d uso 38

Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 17 GENERALITA - I parametri (standards) sono quantità minime; - il comune può incrementare i parametri stabiliti dalla G.P.; - previsione minima: prestabilita (tab. B) in base a zona e funzione con almeno un posto macchina (mq 12,00); - in caso di sdoppiamento di unità abitative: incremento di almeno un posto macchina per ogni nuovo alloggio. -Per nuova costruzione si intende anche ricostruzione; - in caso di ampliamento si considera solo il volume ampliato; - lo spazio di parcheggio (P) è la sola superficie netta. - ¼ di P deve essere esterno (più eventuali P condominiali); - Volume computabile (lordo: entro e fuori terra, eccetto locali di servizio); - Per edifici plurifunzionali il P deriva dalla somma delle quantità corrispondenti ad ogni funzione. - Le disposizioni della G.P. prevalgono sui PRG (salvo norme più restrittive) 39

Art. 5 Art. 6 Art. 12 Art. 13 Art. 14 GENERALITA - Titolo di possesso del P: (di norma) la proprietà; - può essere ammesso altro titolo di possesso, escluso per la residenza, con dichiarazione unilaterale di mantenimento. - (art 36bis, DP 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg) Obbligo di mantenimento dello standard sanzioni (150% del valore di un volume interrato corrispondente) - Per edifici commerciali ed esercizi pubblici lo standard è riferito alla superficie netta di vendita; - le quantità sono stabilite dalle disposizioni specifiche.(l. comm.) - Le infrastrutture a servizio di reti tecnologiche, bivacchi e rifugi sono esenti dalla realizzazione dei P. - Le strutture non comuni sono dotate di quantità derivanti da specifiche analisi progettuali. 40

TABELLA DELLE FUNZIONI 1. RESIDENZA 2. ALBERGHI 3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO 4. EDIFICI PRODUTTIVI 5. EDIFICI PER IL COMMERCIO 6. ESERCIZI PUBBLICI 7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA AMMINISTRATIVA 8. IMPIANTI DI RISALITA 9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE 41

Art. 7 Art. 9 Art. 15 DISCIPLINA PER LE OPERE PUBBLICHE (locali) - I servizi pubblici applicano gli standard previsti dalle tabelle, salvo l obbligo di verifica a livello progettuale; - in caso ricadano in C.S. può essere usufruito il P pubblico, a breve distanza, a condizione del rispetto degli standards territoriali; - per ampliamenti è ammessa la riduzione di 1/3; - mense e servizi attinenti l università o servizi pubblici sono esenti dall obbligo del P. - le opere pubbliche e i servizi pubblici di quartiere, ricadenti in C.S. sono esenti; - I servizi pubblici possono usufruire di P pubblici purché i medesimi mantengano destinazione prevalentemente pubblica, le opere possono essere realizzate anche da privati, previa convenzione inerente l eventuale realizzazione, utilizzazione e gestione dei P; 42

DISCIPLINA PER LE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE E OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO DI RILIEVO PROVINCIALE (art. 59, commi 1 bis e 1 ter della l.p. n. 1/2008) comma 1 bis comma 1 ter - Quantità subordinate a specifico studio che può considerare anche la presenza di P pubblici. - Lo studio va preventivamente sottoposto al parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica. - per le opere già esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2012 (29 dicembre 2011) è fatto salvo l assetto esistente. 43

DISCIPLINA PER INTERVENTI EDILIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA Art. 15 Nei C.S., gli interventi rilevanti, esclusi gli edifici residenziali e produttivi, possono usufruire delle seguenti alternative, previa convenzione: a) che una quota di P venga destinata ad uso pubblico o pertinenziale per i residenti della zona. Tale quota può essere realizzata anche fuori dall area di pertinenza; b) la riduzione degli spazi e la monetizzazione di quelli mancanti, destinando le somme alla realizzazione di P pubblici. 44

Art. 9 CASI DI ESENZIONE - Interventi nel C.S. con esclusione di: a) nuove costruzioni, sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione; b) i servizi pubblici, fermo restando l art. 15, tuttavia la G.P. può autorizzare l esenzione parziale o totale, o la realizzazione dei P in altra zona, oppure la monetizzazione; c) interventi di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a risanamento conservativo autorizzati ai sensi dell art. 121, l.p. 1/2008 (interventi d urgenza e di carattere straordinario). - Cambio d uso a) in aree specifiche individuate dal PRG e b) nelle aree della Città consolidata del comune di TN, con esclusione della demolizione e ricostruzione, degli interventi di ristrutturazione urbanistica, compresa quella per opere pubbliche, fermo restando l art. 15. 45

Art. 9 MONETIZZAZIONE - Per gli interventi nel C.S. o il cambio d uso in aree specifiche individuate dal PRG e della Città consolidata del comune di TN, l esenzione dall obbligo di realizzare i P è subordinata alla monetizzazione degli spazi. - La monetizzazione si applica anche in caso di riduzione di parcheggi esistenti per interventi eccezionali che rivestono particolare rilevanza per la comunità a determinate condizioni di migliore funzionalità. - Tale monetizzazione, esclusa la riduzione dei P esistenti di cui sopra, può essere: ridotta fino ad 1/5 con deliberazione comunale, eccetto residenza diversa dalla prima casa; esentata per categorie di interventi di particolare importanza con motivata deliberazione comunale autorizzata dalla G.P. sono comunque esenti: opere pubbliche di quartiere, edilizia residenziale agevolata o convenzionata, prima abitazione, esercizi multiservizi, altri alloggi, oltre alla prima casa, per i residenti con provvedimento comunale. 46

IMPIANTI DI RISALITA (art. 59, commi 1 bis e 1 ter della l.p. n. 1/2008) comma 1 bis comma 1 ter - Quantità subordinate a specifico studio che può considerare anche la presenza di P pubblici. - Lo studio va preventivamente sottoposto al parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica. - per le opere già esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2012 (29 dicembre 2011) è fatto salvo l assetto esistente. In presenza di atti a carattere convenzionale non ancora conclusi può essere presentato lo studio secondo le nuove modalità. È attualmente in corso un provvedimento di G.P. per la fissazione dei criteri e modalità attuative. (abbandono dei parametri attuali di 50 sciatori /ha e mantenimento di un min. di 100 posti auto per arroccamento 47

IMPIANTI DI RISALITA sono in corso nuove disposizioni di G.P. Art. 10 - Le dotazioni di P si applicano per nuovi impianti, sostituzioni, ampliamento di piste e nuove piste; - vanno distribuite sugli arroccamenti; - vanno calcolate sulla capacità complessiva del sistema (n. 50 sciatori/ha o secondo la potenzialità dell impianto in assenza di piste, minimo 100 posti auto/impianto). - In situazioni particolari di compendi edilizi unitari in presenza di altre attività pubbliche e private, può essere elaborato un Piano integrato di intervento che preveda l utilizzazione di P pubblici esistenti, nonché la realizzazione di P privati (in quanto necessaria). - Il Piano è integrato da convenzione è approvato dal comune previa acquisizione del parere delle strutture competenti in materia di impianti a fune, turismo e urbanistica. 48

AUTOROMESSE E POSTI MACCHINA Art. 16 - Le dimensioni minime dei box e dei posti macchina sono stabilite da apposite tabelle (tab. D E F). - Le dimensioni delle corsie sono di ml 6,00 (riducibili in funzione della disposizione a spina di pesce con un minimo di ml 4,50 nelle autorimesse e ml 5,00 per P in superficie). corsia corsia stallo m 6,00 m 4,50 49

Naturalmente non tutto è dissipato! Ci sarà sempre un po di..nebbia Grazie e Buon lavoro!! 50