CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: GESTIONE RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI Fare i Conti con l ambiente rifiuti-acqua-energia workshop H RAVENNA 27/09/2012 «LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA CANTIERE: ASPETTI OPERATIVI» DOTT. FRANCESCO IMMEDIATA
COMPITI DEL PRODUTTORE DI RIFIUTO -1 PRODUTTORE: «Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti» Art.183, comma 1, lett.f)dlgs152/2006 es.m.i. Ai fini della corretta gestione del rifiuto prodotto è tenuto ad avviare i rifiuti a Recupero Smaltimento. Il produttore quindi 1. Attribuisce CER corretto e relativa gestione; 2. Organizza correttamente il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti; 3. Stabilisce le modalità di trasporto ed eventualmente verifica iscrizione all Albo del trasportatore; 4. Definisce le modalità di recupero/smaltimento e decide l impianto di destinazione finale, verificando autorizzazione del gestore dell impianto presso cui il rifiuto verrà conferito; 5. Tiene, ove necessario, il Registro di C/S, emette il FIR verificando il ritorno della quarta copia, presenta il MUD(quando richiesto).
COMPITI DEL PRODUTTORE DI RIFIUTO - 2 Produttore = committente Responsabilità limitata dell appaltatore (colui che esegue) solo alle operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti dal committente Produttore = appaltatore Colui che produce rifiuti, dalle proprie attività, ne risponde Dove il contratto d appalto prevede che l appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo è di sicuro identificato come produttore ed il committente non ha obblighi di garanzia. Dove il c.a. non prevede l operato in piena autonomia o se appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento oggetti dismessi (macchinari, serbatoi) già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore è il committente. In caso di subappalto: corretta prassi è identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti(quelli generati dalla propria attività) e appaltatore ha obblighi di vigilanza.
LA CORRETTA DEFINIZIONE DEL CER CER XXYYZZ XX = Capitolo identificante la fonte che genera il rifiuto 17 YY ZZ = Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) YY = Sottocapitolo che identifica macrofamiglie di rifiuti 17 01 ZZ = Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche ZZ = Capitolo del sottocapitolo che identifica il rifiuto 170101=Cemento
LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO IMPORTANTE PER DEFINIRE LA NON PERICOLOSITA DEL RIFIUTO IMPORTANTE PER DEFINIRE LA CONFERIBILITA DEL RIFIUTO IMPORTANTE PER DEFINIRE LA RECUPERABILITA DEL RIFIUTO E LA RELATIVA TIPOLOGIA DI IMPIANTO
LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO IMPIANTO DI RECUPERO Analisi di caratterizzazione sul rifiuto tal quale I RIFIUTI INERTI DA OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE TEST DI CESSIONE Ai sensi dell allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi DISCARICA PER INERTI Quando richiesto caratterizzazione di base e test di cessione ai sensi degli artt. 2 e 5 del DM 27/09/2010 TERRENI VERIFICA NON CONTAMINAZIONE ANALISI SULLA FRAZIONE TERROSA < 2 mm dei parametri indicati nella Tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
LA CORRETTA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO - 1 "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti[ ] Art.183, comma 1, lett.bb)dlgs152/2006 es.m.i. nel luogo di produzione dei rifiuti nel rispetto delle relative norme tecniche nel rispetto della disciplina delle sostanze pericolose per categorie omogenee CRITERIO TEMPORALE Rifiuti pericolosi e Rifiuti non pericolosi: raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale(indipendentemente dalle quantità in deposito) CRITERIO QUANTITATIVO 30 mc quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi
LA CORRETTA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO - 2 I rifiuti inerti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.
LA CORRETTA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO - 3 Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è bene siano posti in adeguati contenitori e/o cassoni.
LA CORRETTA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO - 4 Può essere istituito e gestito solo dal produttore del rifiuto, quindi non può esistere un impresa che opera per conto del produttore in tal senso; Deve essere nel luogo di produzione del rifiuto salvo art. 230-266; Non deve essere deposito cumulativo ossia: composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori anche se operanti nel medesimo cantiere; composto da rifiuti omogenei generati dal medesimo produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fa loro.
LA FILIERA DEL RIFIUTO CANTIERE TRASPORTO IMPIANTO DI RECUPERO O SMALTIMENTO
IL TRASPORTO DEL RIFIUTO EFFETTUATO IN CONTO PROPRIO ISCRIZIONE ALL ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ai sensi del c.8 art 212 D lgs152/06 EFFETTUATO IN CONTO TERZI ISCRIZIONE ALL ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ai sensi del c.5 art 212 D lgs152/06 Categoria 4 Raccolta e trasporto rifiuti «speciali» non pericolosi
IL CONFERIMENTO DEL RIFIUTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI ART 208 D lgs152/06 e smi AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI Presentato un preciso processo di recupero dei rifiuti e in base alle prescrizioni hanno identificate quantità e tipologie di CER conferibili ART 214 D lgs152/06 e smi AUTORIZZAZIONI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA Tipologie di CER conferibili e modalità di recupero sono stabilite dal DM 05/02/1998 e smi mentre le quantità conferibili sono stabilite nell allegato 4 del DM 186/06 in funzione delle tipologie di recupero
ESEMPI DI IMPIANTI AUTORIZZATI IN SEMPLIFICATA 7.1 = Recupero rifiuti da laterizi, intonaci e conglomerati in cemento armato[ ] CER 170101, 170102, 170103 170802 170107 170904 Provenienza= Attività di demolizione, frantumazione e costruzione [ ] Attività di Recupero R5= es per la produzione di materie prime secondarie per l edilizia 7.11 = Recupero pietrisco tolto d opera CER 170508 Provenienza= Manutenzione delle strutture ferroviarie Attività di Recupero R5= Formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali 7.31 bis= Recupero Terre e rocce di scavo CER 170504 Provenienza= Attività di scavo Attività di Recupero R5= Formazione di rilevati e sottofondi stradali Attività di Recupero R10= Utilizzo per recuperi ambientali
ESEMPI DI IMPIANTI AUTORIZZATI IN SEMPLIFICATA - 2 3.1=Recuperorifiutidiferro,acciaiooghisa CER[ ]170405 Provenienza=[ ] Attività di demolizione Attività di Recupero R4 5.8=Spezzonidicavodiramericoperto CER 170401, 170411[ ] Provenienza= Scarti industriali o da demolizione [ ] Attività di Recupero R4 6.1 =Rifiutiinplastica[ ] CER170203[ ] Provenienza=[ ] Attività di costruzione e demolizione Attività di Recupero R3 9.1 =Scartidilegnoesughero,imballaggiinlegno CER170201[ ] Provenienza=[ ] attività di demolizione Attività di Recupero R3
IMPORTANZA DEL RECUPERO E VALORE AGGIUNTO DEL NUOVO MATERIALE PRODOTTO RIEMPIMENTI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI MATERIALE RECUPERATO AGGREGATI RICICLATI PER L EDILIZIA CONGLOMERATI BITUMINOSI MATERIALI PER LA PRODUZIONE DI CEMENTO
REQUISITI DEL NUOVO MATERIALE PRODOTTO - 1 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI CAPITOLO 11: MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE MATERIE PRIME SECONDARIE PER L EDILIZIA CONFORMI ALLA CIRCOLARE MINISTERO DELL AMBIENTE 15 07 20005 N 5205 ALLEGATO C1 CORPI DEI RILEVATI ALLEGATO C2 SOTTOFONDI STRADALI ALLEGATO C3 STRATI DI FONDAZIONE ALLEGATO C4 RECUPERI AMBIENTALI, RIEMPIMENTI E COLMATE ALLEGATO C5 STRATI ACCESSORI AVENTI FUNZIONI ANTIGELO, ANTICAPILLARE, DRENANTE, ETC.
REQUISITI DEL NUOVO MATERIALE PRODOTTO - 2
REQUISITI DEL NUOVO MATERIALE PRODOTTO - 3 UNI EN 197-1 Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni Riguarda le specifiche tecniche per la produzione di 27 tipi di cemento ed i loro costituenti. COSTITUENTE SECONDARIO: Materiale inorganico appositamente selezionato impiegato in proporzione non maggiore del 5% in massa rispetto alla somma di tutti i costituenti aggiunti principali e secondari.
REQUISITI DEL NUOVO MATERIALE PRODOTTO - 4 UNI 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI 13383:2003: Gli aggregati per opere di protezione
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MOBILI -1 IMPIANTO MOBILE: GRUPPO DI FRANTUMAZIONE ESEMPI IMPIANTO IMPIANTO DI CERMOBILE: MOBILE: RECUPERABILI: 170101 RICICLATRICE STERRATORE 170107MOBILE ESEMPI DI CER RECUPERABILI: 170504 1709004 MATERIALE ESEMPI DI RECUPERATO: CER RECUPERABILI: AGGREGATI 170302 RICICLATI MATERIALE MATERIALE RECUPERATO: RECUPERATO: CONGLOMERATI AGGREGATI RICICLATI BITUMINOSI
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MOBILI -2 IMPIANTO AUTORIZZATO AI SENSI DEL C. 15 ART 208 DEL D LGS 152/06 E SMI Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testaalprocessodepurativopressoilqualeoperano,edesclusiicasiincuisiprovvedaalla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MOBILI - 3 Iter autorizzativo recupero < 10 ton/g Iter autorizzativo recupero > 10 ton/g Iter di Screening Comunicazione alla Regione (provincia per E.R) dove si volge la campagna di recupero 60 giorni prima della inizio delle attività Comunicazione alla Regione (provincia per E.R) dove si volge la campagna di recupero 60 giorni prima della inizio delle attività 60 gg Almeno 90 gg 60 gg Ricezione del nulla osta o avvio delle attività in caso di mancata comunicazione Ricezione documento di non assoggettabilità alla VIA Ricezione del nulla osta o avvio delle attività in caso di mancata comunicazione
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MOBILI - 4 Allegato B punto 2.57 della L.R. Emilia Romagna n 3 del 20 aprile 2012 Sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (SCREENING): Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRODUTTORE FIR (FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO) In qualità di produttore del rifiuto è tenuto alla conservazione della prima copia e alla ricezione della quarta entro tre mesi dalla data di avvenuto trasporto. In caso di mancata ricezione il produttore è tenuto a comunicarlo alla Provincia competente. REGISTRI DI CARICO E SCARICO E MUD Nel caso di rifiuti non pericolosi sono esonerati ai sensi del D Lgs121 del 01/08/2011 secondo l art. 4
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL TRASPORATORE CONTO PROPRIO FIR (FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO) In qualità di TRASPORTATORE del rifiuto è tenuto alla conservazione della seconda copia e alla consegna ricezione della quarta al produttore entro tre mesi dalla data di avvenuto trasporto. REGISTRI DI CARICO E SCARICO E MUD In assenza di SISTRI NO per i soggetti che effettuano attività di trasporto
I SOTTOPRODOTTI È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante,eilcuiscopoprimariononèlaproduzione ditalesostanzaodoggetto; b) è certo che la sostanza o l oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l oggetto soddisfa, per l utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o la salute umana. Art. 184-bis. D lgs152/06 e smi
Cantieri temporanei e mobili Gestione rifiuti e sottoprodotti La gestione dei rifiuti da cantiere: aspetti operativi Ravenna, 29.09.12 Fare i Conti con l ambiente rifiuti acqua -energia workshop H Grazie per l attenzione Francesco Immediata Ricerca & Sviluppo - Astra Scarl e-mail: francesco.immediata@astraecologia.com