COMUNE DI CESENATICO IMU E ISCOP ANNO 2016



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Transcript:

COMUNE DI CESENATICO IMU E ISCOP ANNO 2016 L IMU ha per presupposto il possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, siti nel territorio del Comune di Cesenatico. Deve pagare l imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili, anche se non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in concessione chi deve pagare l imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessionario. ANCHE PER L ANNO DI IMPOSTA 2016 È CONFERMATA L IMPOSTA DI SCOPO (ISCOP), ISTITUITA DAL 2014, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE (NUOVO POLO SCOLASTICO DI VILLAMARINA) E DETERMINATA APPLICANDO ALLA MEDESIMA BASE IMPONIBILE IMU UN ALIQUOTA FISSA PARI ALLO 0,5 PER MILLE. IL VERSAMENTO DELL ISCOP DEVE ESSERE ESEGUITO IN AUTOLIQUIDAZIONE ENTRO LE MEDESIME SCADENZE DI PAGAMENTO PREVISTE PER L IMU. L istituzione dell ISCOP lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. CHI NON DEVE PAGARE L IMU E ISCOP 2016: Poiché la base imponibile ISCOP è la medesima dell IMU, si elencano di seguito gli immobili che non devono pagare entrambe le imposte. L IMU e l ISCOP non si applicano alle seguenti categorie di immobili: a) al possesso delle abitazioni principali e relative pertinenze, eccetto che per quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 b) alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio; c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.04.2008; e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento Militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica; f) I fabbricati rurali strumentali all attività di impresa agricola di cui all art. 2135 del C.C. g) Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce ), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati h) Ad una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio Italiano dai cittadini italiani residenti all estero ed iscritti all Anagrafe degli Italiani residenti all estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso (art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47). Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l IMU e l ISCOP, e la TASI mentre la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi (2/3). i) Dal 2016 non si applica né IMU né ISCOP ai terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola.

NOVITA 2016 Dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, eccetto A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune anche l immobile adibito a propria abitazione principale. Per ottenere l agevolazione è prevista la presentazione di apposita dichiarazione entro il termine del 30/06/2017 oppure, in alternativa, idonea autocertificazione predisposta dall Ufficio e e scaricabile dal sito Istituzionale dell Ente; tale autocertificazione può essere presentata entro il termine del versamento a saldo 2016 previsto per il prossimo 16/12/2016. Altra novità riguarda gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998, n. 431 per i quali l imposta a decorrere dal 1 gennaio 2016, determinata applicando l aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% QUANDO E QUANTO PAGARE: 1. L IMU 2016 deve essere pagata in due rate di pari importo, di cui una in acconto entro il 16 giugno 2016 e l altra a saldo entro il 16 dicembre 2016. La rata di acconto deve essere pari al 50% dell imposta dovuta per tutto l anno calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni 2015, che rimangono confermate anche per l anno di imposta 2016. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima applicando le medesime aliquote utilizzate per l acconto. Il pagamento deve essere arrotondato all Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. L imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00 annui. I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2016. 2. L ISCOP 2016 deve essere pagata in due rate di pari importo alle medesime scadenze dell IMU, in acconto entro il 16 Giugno 2016 e a saldo entro il 16 Dicembre 2016. La rata di acconto deve essere pari al 50% dell imposta dovuta per tutto l anno calcolata sulla base dell aliquota fissa 2015, pari allo 0,5 per per tutti gli immobili soggetti a ISCOP. La seconda rata dovrà essere versata a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima applicando la medesima aliquota deliberata dal Comune per il 2015 (pertanto lo 0,5 per come per l acconto) poiché anche per l ISCOP è stata confermata per l anno di imposta 2016 la medesima aliquota del 2015. Il pagamento deve essere arrotondato all Euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo. L imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 2,00 annui. I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2016. Ai contribuenti persone fisiche residenti all estero (per i quali ancora persista l obbligo di versare l IMU e l ISCOP) non è più consentito versare in unica soluzione entro il termine di saldo; dovranno pertanto rispettare le scadenze e le modalità ordinarie di pagamento.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI: Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: TIPO DI IMMOBILE CATEGORIA CATASTALE MOLTIPLICATORE Fabbricati adibiti a Civile A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 160 abitazione A/7 A/8 Box auto, garage, C/2 C/6 C/7 160 Laboratori artigianali, palestre C/3 C/4 C/5 140 Colonie, scuole, caserme, B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 140 ospedali pubblici B/6 B/7 B/8 Banche ed Assicurazioni D/5 80 Uffici A/10 80 Capannoni industriali, Alberghi, Teatri, fabbricati commerciali, Stabilimenti balneari, fabbricati strumentali all agricoltura D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 D/7 D/8 D/9 D/10 65 Negozi C/1 55 Per i terreni agricoli soggetti a tassazione, compresi quelli incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare dei reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Si ricorda che a decorrere dal 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti da imposta. Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di riferimento. Fabbricati in costruzione o in corso di sostanziale ristrutturazione: il valore è dato da quello dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo del fabbricato se antecedente. In ogni caso il fabbricato si intende ultimato a decorrere dalla data di accatastamento con conseguente attribuzione di rendita. Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni, spetta una riduzione della base imponibile del 50%, previa dichiarazione di inagibilità/inabitabilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale su perizia a carico del contribuente, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che sarà controllata d'ufficio; ai fini della riduzione d'imposta. La dichiarazione sostitutiva ha effetto dalla data di presentazione all'ufficio. Per fabbricato inagibile/inabitabile si intende una situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fabbricati di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. 42/2004: spetta una riduzione della base imponibile del 50%

ALIQUOTE DA USARE PER IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IMU E ISCOP 2016 E MODALITA DI PAGAMENTO Per l anno di imposta 2016 rimangono confermate le aliquote IMU e ISCOP deliberate dall Ente per il 2015; tali aliquote pertanto dovranno essere utilizzate sia per il versamento dell acconto che per il versamento del saldo. Le aliquote da utilizzare sia per l acconto che per il saldo IMU 2016 sono quelle approvate dall Ente per il 2015 con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/07/2015. E soppressa la quota riservata allo Stato, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali la riserva dello Stato è pari al 7,6 per sia in sede di acconto che in sede di saldo. Il versamento sia dell acconto che del saldo ISCOP 2016 deve essere eseguito applicando l aliquota fissa dello 0,5 per deliberata dall Ente per l anno di imposta 2015 con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2015. Nella tabella di seguito riportata si riassumo aliquote e codici tributo da applicare alle varie categorie di immobili sia ai fini IMU che ai fini ISCOP:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE a) Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non compresi nelle categorie di seguito evidenziate b) Abitazioni principali, relative pertinenze e immobili assimilati per legge all ab. principale c) Fabbricati rurali ad uso strumentale attività agricola professionale d) Beni merce dell impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e) Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola f) Terreni agricoli non compresi nel punto e) g) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ALIQUOTA IMU 2016 10,60 per 10,60 per 10,60 per h) Aree fabbricabili 10,60 per i) Abitazioni concesse in locazione o comodato a chi vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente j) Abitazioni possedute da anziani e disabili che abbiano preso la residenza in Case di cura e di riposo, non locate k) Abitazioni locate con contratti concertati 7,6 per 7,6 per 4,0 per IMU Quota COMUNE 10,60 per CODICE F24 COMUNE IMU Quota STATO CODICE F24 STATO ALIQUOTA ISCOP 2016 3918 0,5 per ESENTI IMU ISCOP - TASI ESENTI IMU ISCOP ASSOGGETTATI A TASI ALIQUOTA 1,0 PER MILLE ESENTI IMU ISCOP ASSOGGETTATI A TASI ALIQUOTA 1,0 PER MILLE 10,60 3914 ESENTI IMU ISCOP TASI 0,5 per 3,00 3930 7,6 3925 0,5 per 10,60 3916 0,5 per 7,6 3918 0,5 per 7,6 3918 0,5 per CODICE F24 ISCOP 4,0 3918 0,5 per I contribuenti IMU che intendono usufruire dell aliquota agevolata del 4,0 per o del 7,6 per, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, apposita autocertificazione su modelli messi a disposizione del Servizio Tributi, a pena di decadenza

dai benefici, con conseguente recupero dell imposta non versata. Le autocertificazioni presentate nelle annualità precedenti a quella in corso hanno effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione sempreché non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento di entrambi i tributi deve essere effettuato mediante modello F24, disponibile in versione cartacea presso banche, Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell Agenzia delle Entrate o del Comune di Cesenatico; Il versamento con modello F24 può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario ed è gratuito; a decorrere dal 1 Ottobre 2014 oltre ai soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche anche le persone fisiche che intendano eseguire versamenti di importo superiore ad Euro 1.000,00. I codici tributo da utilizzare per entrambe le modalità di versamento sono riportati nello schema di cui sopra. E VIETATO ESEGUIRE UN VERSAMENTO CUMULATIVO DI IMU E ISCOP; IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE UTILIZZANDO LO STESSO MODELLO F24 MA TENENDO BEN DISTINTI I CODICI TRIBUTO. SI CHIEDE INOLTRE DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA I CODICI TRIBUTO E IL CODICE COMUNE Il codice Comune di Cesenatico è: C574. I contribuenti residenti all estero possono eseguire il versamento mediante bonifico direttamente in favore del Comune di Cesenatico (codice BIC CECRIT2C), utilizzando i l codice IBAN IT 63 D 06120 24002 T 200 200 22 000 (codice tributo 3918 per IMU e codice tributo per ISCOP).

LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU E ISCOP: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. La dichiarazione, qualora permanesse l obbligo dichiarativo di variazioni intervenute nel corso del 2015, dovrà essere presentata entro il prossimo 30 Giugno 2016, mentre le variazioni intervenute nel corso del 2016 dovranno essere dichiarate entro il prossimo 30 giugno 2017. Ai fini dell Imposta di Scopo valgono le considerazioni fatte ai fini IMU. A titolo esemplificativo, la dichiarazione IMU deve essere presentata per: gli immobili che godono di riduzioni dall imposta quali i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, gli immobili di interesse storico artistico e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) a titolo principale e dai medesimi condotti; gli immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria (leasing); gli immobili che sono stati oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; gli atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto che hanno avuto ad oggetto un area fabbricabile; i terreni agricoli che sono divenuti area fabbricabile o viceversa; le aree che sono divenute edificabili in seguito alla demolizione del fabbricato; gli immobili che sono stati assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria; gli immobili che sono stati assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure quelli per cui è stata variata la destinazione ad abitazione principale; gli immobili che sono stati concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; gli immobili esenti e quelli che hanno perso o acquisito durante l anno di riferimento il diritto all esenzione dall IMU; i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione; gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto; l ex casa coniugale in caso di separazione legale da parte del coniuge assegnatario; gli immobili per cui è intervenuta un estinzione del diritto di abitazione, enfiteusi o di superficie; le parti comuni dell edificio indicate nell art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma; gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione; le aree edificabili di pertinenza di fabbricato; gli immobili oggetto dell acquisto o della cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio l usufrutto legale dei genitori); Gli immobili in multiproprietà; gli immobili che sono stati oggetto di vendita nell ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. e ISCOP Con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 03/04/2012 è stato approvato il Regolamento Comunale sull I.M.U. Con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30/09/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale sull ISCOP. Si informa che non verrà recapitata lettera informativa per il calcolo dell IMU e dell ISCOP. Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30. E possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.fc.it), per consultare e scaricare materiale informativo e modulistica. E inoltre disponibile nella sezione del sito dedicata ai Tributi un Motore di calcolo IMU ISCOP 2016 e stampa F24 che permette di verificare il dovuto a titolo di saldo IMU e ISCOP 2016 e la stampa del modello di pagamento F24 per eseguire il versamento del dovuto. Numeri telefonici: 0547/79224 79242 79292 79290-79201.