TESTO COORDINATO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE PROVE E LE GARE CINOFILE.



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DISCIPLINA DELLE ZONE PER L ALLENAMENTO E L ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE (ART. 16 L.R. 29/94 E S.M.I.) ART. 1 - FINALITA Il presente regolamento disciplina le zone per l addestramento ed allenamento dei cani da caccia e le prove e le gare cinofile ai sensi dell art. 16 della L.R. 1.7.94, n. 29 e s.m.i. ART. 2 CLASSIFICAZIONE Le zone sono di quattro tipi: zone di tipo A, a carattere permanente, che possono essere utilizzate durante tutto l anno per prove e gare e per l addestramento e l allenamento dei cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento della stessa; zone di tipo B, a carattere permanente, utilizzabili tutto l anno per prove e gare e per l addestramento e l allenamento dei cani da ferma e da cerca su selvaggina di legittima provenienza con o senza possibilità di abbattimento; zone di tipo C, a carattere permanente, utilizzabili tutto l anno per prove e gare e per l addestramento e l allenamento dei cani da seguita senza possibilità di abbattimento, nonché zone specifiche per addestramento, allenamento, prove e gare di Terriers e Bassotti in tana artificiale; zone di tipo D, a carattere transitorio, istituite dalle Province per prove e gare di lavoro di interesse locale regionale, nazionale ed internazionale. ART. 3 ZONE DI TIPO A Le Province istituiscono, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile riconosciute dall ENCI, delle Associazioni professionali degli addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia ovvero degli imprenditori o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda agro-turistico-venatoria, le zone di tipo A a carattere permanente, per prove e gare e per l addestramento e l allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza abbattimento. Le zone di tipo A devono avere a disposizione una superficie unitaria sufficiente all aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di selvaggina autoriproducentesi di specie che possa avere interesse cinofilo venatorio. In tali zone le attività di addestramento cinofile sono sospese dal 15 aprile al 15 luglio. Nel restante periodo le attività di addestramento sono consentite ogni giorno da un ora prima del sorgere del sole sino al tramonto. L accesso a tali zone dovrà essere previsto seguendo uno specifico regolamento, che stabilisca la durata dei turni e preveda la messa a riposo di definite porzioni di aree, in determinati giorni.

Nelle zone di tipo A è sempre vietato l abbattimento della selvaggina, la violazione del predetto divieto comporta la REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE. ART. 4 ZONE DI TIPO B Le Province istituiscono, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile riconosciute dall ENCI, delle Associazioni professionali degli addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia ovvero degli imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli ed associati, ovvero costituiti in azienda agro-turisitico-venatoria, le zone di tipo B, a carattere permanente per prove e gare e per l addestramento e l allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina di legittima provenienza con o senza possibilità di abbattimento. Le zone di tipo B dovranno avere una superficie unitaria compresa entro i 100 ha e dovranno essere situate in aree a scarsa vocazione faunistica nelle quali si potranno utilizzare, la pernice rossa, la starna, la quaglia ed il fagiano. In particolare per la pernice rossa è ammessa l immissione unicamente sul territorio di specie proveniente da ceppo autoctono. Nelle zone di tipo B è consentita, altresì, l attività di addestramento senza abbattimento alle persone autorizzate dall organo di gestione della zona su selvaggina riprodotta in cattività ed appartenente alle seguenti specie: starna, pernice rossa, fagiano. Le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione, con esclusione della quaglia. Nelle zone di tipo B nel periodo tra il 1 febbraio ed il 15 luglio di ogni anno, sono consentite manifestazioni cinofile (prove e gare), autorizzate dalla Provincia con possibilità di abbattimento su selvaggina riprodotta in cattività ed appartenente alle specie: starne, pernici rosse e fagiano di legittima provenienza, soltanto nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali, per un numero massimo di 10 manifestazioni (prove e gare) per ogni Z.A.C. di tipo B a carattere permanente. All interno di aziende agrituristico-venatorie autorizzate dalla Regione Liguria, nel periodo tra il 1 febbraio e la terza domenica di settembre (data di apertura della caccia) di ogni anno, è possibile istituire, previa autorizzazione della Provincia, zone di allenamento ed addestramento cani di tipo B con possibilità di abbattimento di selvaggina riprodotta in cattività, di legittima provenienza, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì (riposo del territorio), ed appartenente alle seguenti specie: quaglia, starna, pernice rossa e fagiano esclusivamente con cani da ferma e da cerca, per le persone autrorizzate dal gestore della zona addestramento cani (ZAC). ART. 5 ZONE DI TIPO C Le Province istituiscono, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile riconosciute ENCI, delle Associazioni professionali degli addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, ovvero degli imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituite in azienda agro-turistico-venatoria: 1) Zone di tipo C a carattere permanente per prove e gare, addestramento ed allenamento di cani da seguita su cinghiali e lepri di legittima provenienza senza possibilità di abbattimento

2) Zone di tipo C a carattere permanente per prove e gare, addestramento ed allenamento per Terrier e Bassotti in tana artificiale su volpi e conigli di legittima provenienza senza possibilità di abbattimento. Le zone di tipo C specifiche per l addestramento ed allenamento e prove e gare di Terrier e Bassotti in tana artificiale su volpi e conigli di legittima provenienza potranno avere una superficie non superiore a mezzo ettaro. Le zone di tipo C sono da costituirsi su territori boscati, recintati e con scarsa vocazione faunistica. Ai fini di salvaguardare l incolumità degli animali e dei selvatici di legittima provenienza all uopo utilizzati, per l addestramento di cani di età non superiore a 18 mesi la superficie non può essere inferiore a 3 ettari. Per l addestramento dei cani di età superiore a 18 mesi la superficie non può essere inferiore a 12 ettari. I cinghiali, immessi nei recinti ed utilizzati per addestramento ed allenamento cani da caccia, al momento dell immissione nel recinto, devono avere un peso non superiore a 30 Kg. La immissione della lepre è effettuata a cura del responsabile della gestione. Per quanto riguarda il cinghiale, lo stesso deve essere immesso in aree recintate in maniera da impedire la fuoriuscita degli animali. All interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso e tutti i soggetti immessi devono essere di legittima provenienza ed appartenere alla specie Sus scrofa ed essere dotati degli estremi di identificazione di provenienza. In dette zone è fatto divieto di abbattimento, fatta salva l eventualità che per cause inerenti la sicurezza e l integrità dei cani e delle persone partecipanti all addestramento, su segnalazione del gestore e previo accertamento congiunto tra il gestore stesso e la Sezione faunistica della Polizia Provinciale, può essere autorizzato l abbattimento dei selvatici presenti nelle aree recintate ed attuato direttamente dagli agenti della Polizia Provinciale appartenenti alla Sezione faunistica o avvalendosi del gestore del recinto, purchè munito di licenza per l esercizio venatorio, o di altri cacciatori selecontrollori individuati dall A.T.C. SP. La violazione di detto divieto comporta la revoca immediata dell autorizzazione. Fa obbligo altresì ai gestori delle zone di cui sopra dare comunicazione alla Provincia Ufficio Caccia della destinazione degli animali dismessi dall attività di addestramento ed allenamento ART. 6 ZONE A CARATTERE TRANSITORIO TIPO D La Provincia d intesa con l Ente nazionale della cinofilia italiana, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile riconosciute dall ENCI e degli ambiti territoriali di caccia, con un preavviso di almeno 30 giorni, possono individuare per eventuali necessità cinofile contingenti, (prove locali, regionali, nazionali ed internazionali) aree transitorie che comunque non potranno avere complessivamente un utilizzo superiore a trenta giorni. Le zone a carattere transitorio, denominate zone D possono essere istituite dalle Province, sentiti gli ATC (Ambiti Territoriali Caccia), anche se non previste dal Piano faunistica venatorio provinciale. In dette zone di tipo D è consentito, durante lo svolgimento del Trofeo Sant Umberto, l abbattimento esclusivamente di fagiani immessi preventivamente. E consentito, altresì, per non

più di una volta nel corso dell anno, lo svolgimento di gare con facoltà di abbattimento esclusivamente di fagiani allevati in cattività, purchè si tratti di gare funzionali alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nel contesto delle attività delle associazioni venatorie riconosciute. Nelle zone di tipo D, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è fatto divieto di abbattimento di selvaggina. ART. 7 MANIFESTAZIONI CINOFILE ALL INTERNO DI ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI AUTORIZZATE. Nell ambito delle zone di addestramento ed allenamento cani autorizzate dalla Provincia, di tipo A, B e D, sono consentite l organizzazione di manifestazioni cinofile tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì (fermo restando il periodo di sospensione nelle zone di tipo A di cui all art. 3) da un ora prima del sorgere del sole sino al tramonto, che dovranno essere segnalate preventivamente ed in forma scritta alle competenti autorità ed alla Provincia, con indicazione della data e l ora della manifestazione, nonché la specie, la provenienza e la presumibile quantità della selvaggina che verrà immessa. Nelle zone di tipo C è consentito l addestramento e l allenamento, nonché l organizzazione di manifestazioni cinofile, tutti i giorni della settimana. Gli organismi di gestione sono tenuti ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali sulla caccia, il codice penale e di pubblica sicurezza ed esercitare una adeguata sorveglianza. ART. 8 PROVE CINOFILE SU SELVAGGINA NATURALE ALL INTERNO DI ZONE PROTETTE. Le prove cinofile a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale riconosciute dall ENCI e riservate a cani da ferma e da cerca, fermo restando il divieto di abbattimento della selvaggina e l uso temporaneo dei relativi territori, possono essere autorizzate dalla Provincia esclusivamente nelle zone di ripopolamento e cattura nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori, con esclusione dal 15 aprile 15 luglio di ogni anno, tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, da un ora prima del sorgere del sole al tramonto. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia della Spezia con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile). ART.9 DISPOSIZIONI GENERALI La gestione delle zone di addestramento ed allenamento cani, ai sensi dell art. 16 della L.R. n. 29/94, può essere affidata ad Associazioni venatorie riconosciute, ad Associazioni cinofile riconosciute dall ENCI, ad Associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda agrituristico-venatoria, ovvero agli ambiti territoriali di caccia. L istanza di richiesta per ottenere il rilascio dell autorizzazione, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata alla Provincia della Spezia e corredata da: planimetria o cartografia in scala 1:10.000 della zona individuata e destinata all addestramento ed allenamento degli ausiliari da caccia;

dichiarazione relativa al titolo in base al quale è stata ottenuta la disponibilità dei terreni ricadenti nella zona destinata all addestramento ed allenamento cani da caccia (concessione, affitto, comodato, acquisto, consenso del proprietario e/o conduttori dei fondi), nonché i relativi atti di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni stessi; nome e cognome del responsabile della gestione; regolamento di gestione che deve contenere le norme a tutela del benessere degli animali. Le zone di addestramento dovranno essere delimitate da apposite tabelle, apposte e mantenute a cura dei soggetti autorizzati alla gestione. Il regolamento di accesso alla zona di addestramento cani dovrà rispettare altresì le prescrizioni contenute ai punti precedenti ed alla normativa sia statale che regionale vigente in materia e nell ambito del periodo giornaliero di addestramento, dovranno essere previste turnazioni tali da consentire un regolare ed equilibrato utilizzo della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa. L addestramento e l allenamento dei cani deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme atutela degli animali. Verificata la regolarità dell istanza in relazione alle norme vigenti verrà rilasciata l autorizzazione alla gestione del campo di addestramento nella quale sarà indicato anche il periodo di validità. Le attività di addestramento ed allenamento potranno essere svolte da parte degli interessati, muniti di relative polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all art. 12 della L. 157/92 e del permesso di accesso rilasciato dal gestore della zona. Nelle zone di tipo B, in cui è previsto l abbattimento, che esercita lo stesso, dovrà essere in possesso anche della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità. Le attività cinofile possono essere condotte, nelle zone di tipo A, C e D (dove non è consentito l abbattimento) tutto l anno, per tutti i giorni, fermo restando il periodo di sospensione dell attività previsto per le zone di tipo A e quanto previsto per le prove cinofile su selvaggina naturale all interno di zone protette (art. 8), da un ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle zone di tipo B, (dove è consentito l abbattimento), le attività cinofile possono essere condotte tutto l anno, per tutti i giorni con esclusione dell abbattimento nelle giornate di martedì e venerdì, da un ora prima del sorgere del sole al tramonto. Nelle zone di tipo B, ricadenti nel perimetro dei parchi naturali regionali, in cui non è consentito l abbattimento, le attività cinofile possono essere condotte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno da un ora prima del sorgere del sole al tramonto, dalle persone autorizzate dal gestore. Nelle zone di tipo B, non ricadenti nel perimetro dei parchi naturali regionali, in cui non è consentito l abbattimento, le attività cinofile possono essere condotte dal 1 febbraio di ogni anno al giovedì precedente l apertura della caccia, da un ora prima del sorgere del sole al tramonto delle persone autorizzate dal gestore. Nel periodo di caccia le zone di cui al presente capoverso costituiscono territorio venabile ad ogni effetto.

Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e vidimato dalla medesima, con esclusione della quaglia. La Provincia approva altresì il calendario annuale di attività. Le gare e le prove autorizzate possono protrarsi di un ora rispetto al predetto orario qualora sia indispensabile portare a compimento manifestazioni già in corso. Sono, altresì, vietate, per qualsiasi motivo, uscite dei cani dai confini della zona di addestramento. Qualora ciò si verificasse, il proprietario e/o conduttore è obbligato al recupero del cane nel più breve tempo possibile. Non è consentita alcuna forma di addestramento dei cani al termine delle gare e prove cinofile. E vietata qualsiasi attività cinofila su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve. In caso di prove e gare cinofile, le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione della zona di addestramento e dovrà essere accompagnata dalla trasmissione alla Provincia della Spezia e all ASL competente per territorio del certificato sanitario rilasciato dagli organi competenti, con esclusione della quaglia. Chiunque eserciti attività di addestramento, ovvero organizzi manifestazioni cinofile o vi partecipi deve adottare oltre alle disposizioni di cui sopra e particolarmente nel caso di immissioni di selvaggina di legittima provenienza ogni eventuale ulteriore misura e precauzione atta a salvaguardare il principio di non maltrattamento degli animali, sancito dall art. 727 del codice penale. La Provincia della Spezia declina qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, Associazioni od Enti autorizzati, nonché verso cose o animali per eventuali sinistri od incidenti che possano verificarsi nel corso delle attività e manifestazioni cinofile. Fa obbligo al gestore richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti in materia, agli Enti e/o organi competenti. ART. 10 TABELLAZIONE Le zone per l addestramento, l allenamento e le gare di cani da caccia devono essere segnalate da apposite tabelle di cm. 25 per cm. 33, apposte a cura dei gestori, recanti l indicazione del tipo di zona e collocate in modo che siano visibili l una dall altra con la scritta verso l esterno della zona. Le tabelle devono essere a fondo colorato con scritta in bianco o in nero, a seconda del tipo di zona, nel modo seguente: Zona A colore verde Zona B colore azzurro Zona C colore rosso Zona D colore giallo

ART. 11 NORMA TRANSITORIA Le zone per l addestramento, l allenamento e le gare di cani da caccia già istituite, sono trasformate in zone di tipo B e C a seconda dei casi, su conforme domanda degli interessati e devono adeguarsi alle norme del presente regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI L autorizzazione avrà la durata di anni 5 e potrà essere rinnovata entro la data della scadenza. Copia della presente disciplina dovrà essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante gestore dell area. Nelle zone a carattere permanente, fatto salvo quanto previsto per le zone di tipo B in cui non è consentito l abbattimento, è vietato l esercizio della caccia. In caso di modifiche legislative inerenti la materia, si provvederà entro 90 giorni alle relative modifiche del presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia. ART. 13 SANZIONI Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di ordine generale, stabilite dagli artt. 30 e 31 della legge 11.2.1992, n. 157, nonché le relative sanzioni aggiuntive stabilite dal successivo art. 32 della stessa legge, per la violazione delle disposizioni regionali e provinciali, ivi compresa, pertanto, l inosservanza delle presenti modalità, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 (ex art. 49 comma 1, L.R. 1.7.1994 n. 29) e la revoca della relativa autorizzazione.