- Consiglio comunale n. 98 dell'08/09/1994 (C.R.C. n. 35645 del 26/09/1994)



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Transcript:

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con atto: - Consiglio comunale n. 98 dell'08/09/1994 (C.R.C. n. 35645 del 26/09/1994) N\DATI\REGOLAMENTI\PUBBLIC U\REGOLAMENTI\IMP PUBBLIC AFFISSIONI Dischetto n. 1 1

SOMMARIO C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Gestione del servizio Art. 4 - Classificazione del Comune Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari Art. 7 - Piano Generale degli Impianti Art. 8 - Impianti privati per affissioni dirette Art. 9 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari C A P O I I IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Art. 10 - Presupposto dell'imposta Art. 11 - Modalità di effettuazione della pubblicità Art. 12 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche Art. 13 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità Art. 14 - Tariffe 2 C A P O I I I

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 15 - Oggetto Art. 16 - Diritto sulle pubbliche affissioni Art. 17 - Riduzioni del diritto Art. 18 - Pagamento del diritto C A P O I V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Art. 19 - Sanzioni Art. 20 - Norme di rinvio Art. 21 - Entrata in vigore Art. 22 - Abrogazioni 3

C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni a norma degli artt. 1-37 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Castel Bolognese sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento. ART. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, essa può essere affidata in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. La durata della concessione, che per legge è stabilita al massimo in anni 6, verrà determinata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Capitolato relativo all'appalto della gestione del servizio. 4 ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In applicazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 il Comune di Castel Bolognese appartiene alla V Classe, in base alla popolazione residente al 31.12.92 (abitanti n. 7.902). ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93 del 15.11.93, il Comune di Castel Bolognese prevede le sottoelencate tipologie degli impianti pubblicitari: -impianti su pali posti in margine delle strade -impianti su pali posti sui marciapiedi -impianti su pali posti su aiuole sparti-traffico -impianti a muro E' fatta salva la competenza del Comune di Castel Bolognese di definire o di approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonchè ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse. ART. 6 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio del Comune di Castel Bolognese viene stabilita con deliberazione della Giunta Municipale che approva il piano generale degli impianti; a tal fine si dovrà tenere conto delle richieste dei soggetti interessati nonchè della distribuzione sul territorio degli esercizi commerciali e delle attività economiche in genere. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 7.944 unità registrata al 31.12.93 non deve essere inferiore a mq. 96, pari a 135 fogli del formato 70 x 100. La superficie sopra indicata deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti. 5 La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata per il cinquanta per cento (50%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva

di rilevanza economica e per il restante cinquanta per cento (50%) alle affissioni di natura commerciale. La superficie complessiva degli impianti da attribuire ad altre aziende pubblicitarie per l'effettuazione delle affissioni dirette, non può superare il cinque per cento (5%) della superficie degli impianti pubblici di cui sopra. ART. 7 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI Il Piano Generale degli Impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonchè alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne. Nel territorio del Comune di Castel Bolognese è vietata l'installazione di impianti per pubbliche affissioni e per strutture pubblicitarie, escluse le insegne su aree private e su beni immobili privati. ART. 8 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 6 la Giunta comunale concede ad apposite aziende pubblicitarie la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. 6 ART. 9 - PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda deve contenere: a) - l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) - l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto; c) - la descrizione dell'impianto. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. 7 CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 10 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e servizi o la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica. ART. 11 - MODALITA' EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' Nel territorio del Comune di Castel Bolognese la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti vigenti. ART. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nè il pagamento di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Castel Bolognese. 8 ART. 13 - DICHIARAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA' Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le

caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati; il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati. In caso di variazioni della pubblicità che comportino una modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, il soggetto passivo deve presentare idonea comunicazione; il Comune procede al conguaglio in più o in meno tra l'importo dovuto in seguito alla comunicazione e quello pagato per lo stesso periodo. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare apposita denuncia entro il 31 gennaio: in caso di mancanza di denuncia, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione di denuncia di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste dalla legge per la pubblicità abusiva. ART. 14 - TARIFFE Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili e la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, sindacati, partiti politici ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 9 C A P O I I I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 15 - OGGETTO

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune di Castel Bolognese garantisce l'affissione, in particolari impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; nonchè di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. La misura degli spazi adibiti nel Comune di Castel Bolognese a pubbliche affissioni, con specificazione della percentuale riservata alle esposizioni istituzionali e comunque prive di rilevanza economica, è quella espressamente indicata all'articolo 6 del presente Regolamento. ART. 16 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Castel Bolognese è quella stabilita per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di applicazione dei diritti. ART. 17 - RIDUZIONI DEL DIRITTO La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: 10 a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93; b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, sindacati, partiti politici ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) - per gli annunci mortuari.

ART. 18 - PAGAMENTO DEL DIRITTO Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore. E' tuttavia consentito il pagamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale presso la Cassa del Comune o del Concessionario. 11 C A P O I V DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI ART. 19 - SANZIONI Le sanzioni tributarie sono applicate nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello relativo all'installazione degli impianti si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e in solido a

carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato in via generale, con provvedimento dell'amministrazione comunale nel rispetto dei limiti di legge. ART. 20 - NORME DI RINVIO Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili. ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.90 n.142, è pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. 12 ART. 22 - ABROGAZIONI E' abrogato il precedente Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.1.73 n. 7 (C.R.C. n. 8843 del 5.9.73), nonchè ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento.

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