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Transcript:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate Approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2012 Art. 1. (Oggetto e definizioni). 1. La presente legge, in attuazione dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. 3. L esercizio della professione è libero e fondato sull autonomia, sulle competenze e sull indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell ampliamento e della specializzazione dell offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Art. 2. (Associazioni professionali). 1. Coloro che esercitano la professione di cui all articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all effettivo raggiungimento delle finalità dell associazione. 3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli

associati per le violazioni del medesimo codice. 4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell utente, tra cui l attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 5. Alle associazioni sono vietati l adozione e l uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. 6. Ai professionisti di cui all articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l iscrizione al relativo albo professionale. 7. L elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell articolo 4, comma 1, della presente legge. Art. 3. (Forme aggregative delle associazioni). 1. Le associazioni professionali di cui all articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. 2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità. 3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell esercizio dell attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. Art. 4. (Pubblicità delle associazioni professionali). 1. Le associazioni professionali di cui all articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all iscrizione all associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all articolo 81 del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. Il rappresentante legale dell associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Art. 5 (Contenuti degli elementi informativi). 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell associazione; e) requisiti per la partecipazione all associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell associazione, all obbligo degli appartenenti di procedere all aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l effettivo assolvimento di tale obbligo e all indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro. 2. Nei casi di cui all articolo 4, comma 1, secondo periodo, l obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l organo preposto all adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le sedi dell associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso

allo sportello di cui all articolo 2, comma 4. Art. 6 (Autoregolamentazione volontaria). 1. La presente legge promuove l autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all articolo 1, anche indipendentemente dall adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all articolo 2. 2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell attività e le modalità di comunicazione verso l utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all articolo 1. Art. 7 (Sistema di attestazione). 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell esercizio dell attività professionale ai fini del mantenimento dell iscrizione all associazione; d) alle garanzie fornite dall associazione all utente, tra cui l attivazione dello sportello di cui all articolo 2, comma 4; e) all eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l esercizio dell attività professionale.

Art. 8. (Validità dell attestazione). 1. L attestazione di cui all articolo 7, comma1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell attestazione è specificata nell attestazione stessa. 2. Il professionista iscritto all associazione professionale e che ne utilizza l attestazione ha l obbligo di informare l utenza del proprio numero di iscrizione all associazione. Art. 9 (Certificazione di conformità a norme tecniche UNI). 1. Le associazioni professionali di cui all articolo 2 e le forme aggregative di cui all articolo 3 collaborano all elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all ente di normazione i propri contributi nella fase dell inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall accreditamento di cui al comma 2. 2. Gli organismi di certificazione accreditati dall organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. Art. 10 (Vigilanza e sanzioni). 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge. 2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell associazione o il rilascio dell attestazione di cui all articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Art. 11 (Clausola di neutralità finanziaria). 1. Dall attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.