Circolare n. 2 del 17 dicembre 2014 DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014, N. 175 SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014 in vigore dal 13 dicembre 2014) Gentile Cliente, con la presente circolare intendiamo fornire una breve sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento in epigrafe. Articoli 1 e 3: dichiarazione modello 730 precompilato A decorrere dal 2015, in via sperimentale, entro il 15 aprile di ogni anno, l Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente ai titolari di redditi di pensione, lavoro dipendente ed assimilato, la dichiarazione dei redditi precompilata sulla base delle informazioni risultanti in Anagrafe Tributaria. Pertanto, il modello 730 precompilato non sarà cartaceo, ma solamente on line per coloro che risulteranno titolari del codice PIN del portale dell Agenzia delle Entrate. Con apposito provvedimento saranno individuate le modalità tecniche per consentire ai contribuenti di accedere alla dichiarazione precompilata on line, così come saranno individuati sistemi alternativi per rendere disponibile la dichiarazione. La dichiarazione Modello 730 precompilato andrà presentata al sostituto di imposta, o al CAF o al professionista abilitato entro il 07 luglio. Il contenuto della dichiarazione, potrà essere accettato senza modifiche, oppure modificato e/o integrato. La scelta del contribuente inciderà sui controlli formali eseguiti dall Agenzia delle Entrate. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rifiutare la dichiarazione precompilata resa disponibile dall Agenzia delle Entrate. In tal caso il contrubuente presenterà la dichiarazione in forma autonoma con le modalità ordinarie (Modello Unico). Articolo 2: nuova certificazione redditi Debutta dal 2015, con riferimento ai redditi 2014, la nuova certificazione unica dei redditi CU che accorpa il vecchio modello CUD dipendenti e la certificazione dei compensi di lavoro autonomo. 1
Fermo restando l obbligo di consegna al percipiente entro il 28 febbraio, i sostituti di imposta, dovranno inviare la nuova certificazione unica, telematicamente all Agenzia delle Entrate entro il 07 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (07marzo 2015 per l anno 2014). Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100,00. Articolo 3: invio dati relativi ad oneri deducibili spese detraibili Per gli oneri e le spese sostenute nel 2015, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, invieranno al Sistema tessera santaria i dati relativi delle prestazioni erogate. Le specifiche tecniche e le modalità operative per l invio dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. Articolo 15: utilizzo del modello F24 per compensazione crediti da rimborsi assistenza fiscale A decorrere dal 01 gennaio 2015 sorge l obbligo per i sostituti di imposta di utilizzare in compensazione tramite modello F24; le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730; le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza; Articolo 10: spese di vitto e alloggio dei professionisti A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto: il professionista non sarà più tenuto a riaddebitare in parcella tali spese al committente; 2
il committente potrà dedurre direttamente la spesa senza necessità di attendere il ricevimento della parcella del professionista; Articolo 11: dichiarazione di successione Dal 13 dicembre 2014 non è più necessario presentare la dichiarazione di successione, se l eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore ad 100.000,00 (in precedenza il limite era 25.822,84) e non comprende beni immobili e/o diritti immobiliari. Inoltre l erogazione di un rimborso fiscale dopo la presentazione della dichiarazione di successione non comporta l onere di presentare una dichiarazione integrativa. Provvederà l Ufficio alla riliquidazione dell imposta. Articolo 12: oneri riqualificazione energetica Con decorrenza dal 13 dicembre 2014 è abolito l obbligo della comunicazione all Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono a cavallo di più anni. Articolo 13: rimborsi iva Con decorrenza 13 dicembre 2014 eliminato l obbligo della garanzia fideiussoria per i rimborsi iva di importo fino ad 15.000,00 (in precedenza il limite era di 5.000,00). Per importi superiori, la regola generale prevede l obbligo di presentazione di apposita garanzia, salvo le ipotesi di apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell organo di controllo e la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di particolari requisiti. Articolo 14: rimborso crediti di imposta e interessi A decorrere dai rimborsi erogati dal 01 gennaio 2015, l Agente della riscossione procederà al pagamento degli interessi senza necessità da parte del contribuente di formulare apposita richiesta. Articolo 16: esercizio delle opzioni per regimi speciali Con decorrenza successiva al periodo di imposta in corso al 31/12/2014, vengono semplificate le procedure di comunicazione delle opzioni per la trasparenza fiscale, 3
il consolidato fiscale e la determinazione dell Irap per le società di persone in contabilità ordinaria. Non sarà più necessario compilare ed inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate appositi modelli. Le opzioni si menifesteranno direttamente nelle dichiarazioni dei redditi irap. Articolo 17: operazioni straordinarie società di persone In caso di operazioni straordinarie, quali liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, il Modello Unico da utilizzare per la frazione di esercizio compresa tra il 1 gennaio e la data di efficacia dell atto è sempre quello relativo al periodo di imposta precedente, come già accade per le società di capitali. Es.: snc trasformata in srl il 20/02/2015 dichiarazione da presentare entro il 30/11/2015 utilizzando Unico 2015. Le imposte dovute andranno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Riprendendo l esempio di cui sopra, le imposte si verseranno entro il 16 dicembre 2015. Articolo 18: società in perdita sistematica Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 dicembre 2014), viene esteso a cinque anni, contro gli attuali tre, il periodo di monitoraggio da prendere a riferimento per l applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica. Articolo 19: società estere con stabile organizzazione in Italia Dal 13 dicembre 2014, le società che non hanno la sede legale/amministrativa in Italia, non hanno più l obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi, l indirizzo dell eventuale stabile organizzazione in Italia e le generalità e l indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari. 4
Articolo 20: dichiarazioni di intento A decorrere dalle operazioni eseguite dal 01 gennaio 2015, è trasferito in capo all esportatore abituale, l obbligo di comunicare all Agenzia delle entrate i dati e le informazioni delle dichiarazioni d intento, fino ad ora a carico del fornitore. In particolare, l esportatore dovrà: a) Inviare la dichiarazione di intento telematicamente all Agenzia delle Entrate; b) Acquisire la ricevuta di avvenuta trasmissione; c) Consegnare al proprio fornitore, copia della dichiarazione di intento e della ricevuta di trasmissione telematica; Il fornitore dell esportatore, dopo aver verificato la correttezza dei documenti ricevuti e riscontrato sul sito dell Agenzia, l effettiva trasmissione telematica della dichiarazione di intento, potrà emettere fattura in sospensione di imposta. Il fornitore dovrà riepilogare nella dichiarazione annuale iva, i dati e le informazioni delle dichiarazioni di intento ricevute. In caso di cessione e/o prestazione in sospensione di imposta eseguita prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate, comporta l applicazione di una sanzione dal 100 al 200% dell imposta. L Agenzia delle Entrate ha tempestivamente pubblicato il Provvedimento n. 159674/2014 del 12 dicembre con cui è stato approvato il nuovo modello di comunicazione delle dichiarazioni di intento emesse e le relative specifiche tecniche per l invio telematico delle stesse. Disposizioni transitorie Fino all 11 febbraio 2015, gli esportatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità (esempio: le dichiarazioni datate dicembre 2014 inviate in questi giorni per l anno 2015). In questo caso il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all Agenzia delle Entrate. Tuttavia per le dichiarazioni di intento che esplicano effetti anche per le operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, vige l obbligo a partire dal 12 febbraio 2015 di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia delle Entrate. 5
Articolo 21: operazioni poste in essere con Paesi Black List Con effetto dalle operazioni poste in essere nell anno solare 2014, il termine per l invio della comunicazione inerente le operazioni black list, diventa annuale. Sono pertanto abolite le scadenze mensili e trimestrali. Viene inoltre modificata la soglia di esenzione, attualmente fissata in 500 per singola operazione, che passa ad 10.000 da intendersi come limite complessivo annuale. Articolo 22: richiesta per autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie Dal 13 dicembre 2014, l iscrizione nell archivio VIES, condizione per poter effettuare operazioni Intra UE, sarà immediata senza necessità di attendere il 31 giorno successivo dalla data di attribuzione della partita iva, o per i soggetti già in attività, dalla presentazione di apposita istanza. Resta confermato che la mancata presentazione dei Modelli Intrastat per quatto trimestri consecutivi, comporterà l esclusione della partita iva dall archivio VIES, con conseguente impossibilità di porre in essere operazioni comunitarie. Articolo 23: modelli intrastat Con apposito Provvedimento da emanarsi entro 90 giorni dal 13 dicembre 2014, saranno semplificate le informazioni da indicare nei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi resi e ricevuti. Una volta a regime, la norma prevede che verranno indicati solamente i seguenti dati: - Numero di identificazione iva delle controparti; - Valore totale delle transazioni; - Codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; - Paese di pagamento; Articolo 27: ritenuta ridotta per provvigioni agenti di commercio La comunicazione con la quale gli agenti e/o rappresentanti di commercio dichiarano ai committenti di avvalersi in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi, per beneficiare della ritenuta ridotta applicata al 20% della base imponibile, da annuale diventa permanente. 6
La stessa pertanto, non dovrà essere rinnovata annualmente fintanto che permangono i requisiti che consentono l applicazione della ritenuta in misura ridotta. L eventuale mancata segnalazione di variazioni che comportano la perdita del beneficio, sono soggette ad una sanzione da 258 ad 2.056. Articolo 28 commi 1 e 2: responsabilità solidale negli appalti Dal 13 dicembre 2014 è abolita la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il contratto di subappalto. La modifica legislativa comporta anche l abolizione della maxi sanzione pecuniaria da 5.000 ad 200.000 prevista per il committente che effettuava il pagamento del corrispettivo all appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall appaltatore e dal subppaltatore. Rimane la responsabilità per due anni dalla cessazione dell appalto, tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere e servizi. Articolo 28- comma 3: posizioni contributive dei lavoratori dipendenti Al fine di rafforzare l azione di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l INPS comunicherà mensilmente all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti, gestite dall Istituto stesso. Articolo 28- comma 4: cancellazione dal Registro delle Imprese Dal 13 dicembre 2014, l Agenzia delle Entrate potrà notificare avvisi di accertamento, atti di liquidazione e riscossione di tributi, entro cinque anni dall avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese richiesta dai liquidatori ai sensi dell articolo 2495 del codice civile. Inoltre per il mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, il liquidatore deve 7
dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all assegnazione di beni ai soci o associati, pena la responsabilità personale. Articolo 30: spese di rappresentanza Dal 13 dicembre 2014 ai fini iva, viene elevato ad 50 il costo unitario dei beni per il cui acquisto è possibile detrarre l imposta. Analogamente non sono soggette ad iva, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientra nell attività di impresa di costo unitario non superiore ad 50. Articolo 31: rettifica iva per crediti non riscossi Dal 13 dicembre 2014 si amplia la platea di eventi che consentono il recupero dell iva versata su crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili. Tra le procedure concorsuali, vengono infatti ricompresi i gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed i piani attestati ai sensi dell articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare. Articolo 33: equiparazione criteri di definizione prima casa Dal 13 dicembre 2014, è stato eliminato il diverso criterio che disciplinava i benefici previsti per l acquisto della prima casa a seconda che l atto fosse soggetto ad iva o ad imposta di registro. Anche ai fini iva, come già già avveniva dal 01 gennaio 2014 per l imposta di registro, si considerano abitazioni di lusso quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 A/8 A/9, senza più alcun riferimento ai criteri previsti dal D.M. 2/8/1969. Articolo 36: deposito appello in commissione tributaria Dal 13 dicembre 2014, non esiste più l obbligo di depositare copia dell appello alla segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Studio Le Pera Commercialisti Associati Rag. Aldo Valassina 8