Regolamento per la gestione e promozione del Centro di Quartiere per Minori e Famiglie di San Valentino Torio Art. 1 Oggetto L'immobile costruito in San Valentino Torio alla via Sottosanti, finanziato dal Patto Territoriale dell Agro, e le attrezzature in esso contenute, come da atti dell inventario allegato al regolamento, costituiscono il Centro di Quartiere. Il Centro di Quartiere può essere concesso in gestione per fini sociali, socio-culturali, socio-ricreativi, di formazione, di animazione e socializzazione. Art. 2 La gestione viene affidata a cooperativa operante sul territorio avente i requisiti di legge. L affidamento viene operato con atto giuntale. Art. 3 Ogni uso diverso dovrà essere autorizzato dal Comune, il quale si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare detti immobili per i propri fini istituzionali, previo preavviso di almeno 10 giorni e copertura delle eventuali spese aggiuntive relative a tale utilizzo. Art. 4 Obblighi del concessionario Il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione del verde esterno, alla vigilanza e custodia diurna, alla buona tenuta della struttura anche ai fini della sicurezza dei terzi. Assicura l apertura al pubblico delle strutture e delle aree esterne per almeno 330 giorni all anno e per un minimo di 6 ore di apertura giornaliera, salvo i casi di chiusura per tempi diversi concordati con il Comune. La concessionaria provvede altresì alla manutenzione ordinaria delle attrezzature del Centro, assicurandone la perfetta funzionalità nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni all uopo fornite dal Comune. La concessionaria può modificare l organizzazione interna del Centro e la disposizione di uffici ed attrezzature, senza alterare se non con il consenso del Comune le destinazioni esistenti al momento della concessione, nonché proporre al Comune la modifica o l acquisto di nuove attrezzature. Art. 5 Restano a carico del Comune i costi di manutenzione straordinaria, ivi inclusi l acquisizione di nuovi arredi e attrezzature, la pitturazione dei locali e i costi delle utenze ( elettricità, riscaldamento, acqua, ecc.) con la sola esclusione dell utenza telefonica. 1
Art. 6 Tariffe di accesso E prevista una tariffa di accesso a carico degli utenti di. 20,00 oraria, sono esclusi dal pagamento le Associazioni di volontariato, Le Cooperative Sociali operanti nel terzo settore, le istituzioni scolastiche, sportive e religiose operanti sul territorio comunale, per eventi di particolare valore sociale e culturale; La tariffa di cui sopra non dovrà in ogni caso superare i costi di gestione e di personale che il concessionario dovrà sostenere. I terzi affidatari potranno gestire ed organizzare gli spazi del Centro esclusivamente nei giorni e negli orari liberi dalle attività alle quali la struttura è prioritariamente destinata, in particolare le attività previste dalla 328/00. Art. 7 Utilizzo Attrezzature La concessione di spazi e strutture del Centro a Terzi dovrà obbligatoriamente provvedere l assunzione delle spese di gestione, sorveglianza aggiuntiva, pulizia, custodia delle attrezzature utilizzate. Per l utilizzo di attrezzature in dotazione al Centro (impianti audio-video) il soggetto privato richiedente verserà al comune la somma di. 50,00. Art. 8 Utilizzo del Centro di Quartiere Le domande di utilizzo del Centro vanno indirizzate al concessionario con dieci giorni di anticipo. La richiesta dovrà, specificare le finalità dell utilizzo e la ragione sociale del richiedente. Copia della richiesta con gli estremi del versamento di cui all art.6 dovrà pervenire al Comune, settore Servizi Sociali. Art. 9 La dotazione finanziaria annuale Il Comune direttamente, quale titolare della proprietà dell immobile, per la durata della convenzione, conferirà un contributo per un importo totale di. compreso IVA nella misura determinata dagli atti dell Amministrazione Comunale. Il contributo sarà erogato in quote mensili per la durata della concessione Il Contributo mensile dovrà essere utilizzato per la copertura delle spese per garantire il funzionamento del Centro, prioritariamente secondo quanto stabilito dall art.12 del presente disciplinare. In ogni caso il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per concorrere al raggiungimento dei fini generali indicati nel suddetto art.1 del regolamento. 2
Al termine del semestre di gestione, entro il ventesimo giorno, dovrà essere presentata al Comune un rendiconto analitico, con allegata documentazione giustificativa ai sensi di legge, dell impiego del contributo, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti in termini di utilità sociale e partecipazione degli utenti. Art. 10 Le risorse aggiuntive Il concessionario, oltre al contributo del Comune, non può acquisire direttamente altri contributi da parte di enti pubblici o soggetti privati, finalizzati alle funzioni di cui al regolamento. Detti contributi vanno versati direttamente al Comune che dovrà utilizzarli a beneficio del Centro Sociale anche trasferendoli direttamente per la gestione al concessionario. Art. 11 Coordinamento delle attività Il Comune si riserva, con preavviso di almeno 10 giorni, di chiedere direttamente l utilizzo delle strutture del Centro Sociale per proprie iniziative. Per la gestione di tali attività o iniziative nessun corrispettivo sarà dovuto al concessionario, fatto salvo l ipotesi della stipula di apposite convenzioni integrative tra le parti, tenuto quanto previsto dall art.2 medesimo comma. Art. 12 Area di gestione del servizio Il Centro dovrà ospitare esclusivamente attività, servizi e prestazioni per la collettività prioritariamente nelle seguenti aree: servizi per minori anche portatori di handicap e/o di grave disagio servizi per la prima infanzia biblioteca, emeroteca, videoteca, e spazi animazione per minori e adulti spazi attrezzati per adolescenti convegni/seminari, conferenze, riunioni anche politiche laboratori ( musicali, informatici, pittorici, teatrali, ecc.) animazione per anziani Ludoteca per tutte le età Parco giochi esterno per l infanzia Attrezzature sportive esterne Infermeria e servizi Non è consentita l utilizzazione del Centro per sedi sociali di enti e associazioni e per uffici comunali e/o di altri soggetti pubblici o privati. 3
Il concessionario può, nel rispetto delle normative vigenti, intraprendere iniziative e gestire servizi culturali per altri enti pubblici o soggetti privati, qualora sia utile in termini di economicità e non porti pregiudizio al perseguimento dei fini generali della convenzione e tenuto conto di quanto previsto dall art. 6 medesimo comma. Art. 13 Modalità di gestione del servizio Il concessionaria gestisce i servizi in forma diretta tramite propri operatori. Per il servizio di ristoro può affidare la gestione a terzi, rimanendo in ogni caso responsabile della funzionalità dei servizi. Art. 14 Carta dei servizi Il Comune provvede ad emanare, previo accordo con il concessionario, una specifica Carta dei servizi del Centro Sociale, favorendone la più ampia pubblicità e diffusione tra gli utenti. Art.15 Politiche sociali e partecipazione degli utenti Il concessionario attua iniziative e adotta misure per favorire l accesso alle attività del Centro alle categorie di cittadini più deboli dal punto di vista sociale e personale. In particolare opera il superamento delle barriere sia architettoniche che culturali, assume specifiche iniziative per l utenza scolastica. Il concessionario favorisce altresì la partecipazione degli utenti alle scelte gestionali, sia attraverso la diffusione a mezzo stampa dell attività, sia attraverso specifiche forme di consultazione con gli utenti, come regolati dalla carta dei servizi prevista dall art.8. Art. 16 Verifica qualità dei servizi Il Comune, anche attraverso l Ufficio del Piano di zona adotta forme specifiche di verifica della qualità del servizio erogato tramite monitoraggi specializzati e questionari distribuiti agli utenti, dei cui risultati fornisce annualmente apposita relazione. Art. 17 Durata della convenzione La concessione sarà disciplinata da apposita convenzione la cui durata sarà di mesi 12.. 4
Al termine la stessa potrà essere prorogata con intesa da stabilirsi tra le parti, da stipulare non oltre tre mesi antecedenti alla scadenza. Il concessionario si impegna a restituire l immobile e le attrezzature affidatele nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salva l usura per il normale uso delle cose nel periodo di gestione. Art. 18 Penalità e risoluzione Nel caso di violazioni di qualunque degli obblighi assunti nel presente disciplinare, nonché nell ipotesi che il concessionario incorra in violazioni di norme di legge/ regolamento in materia di attività sociali, assistenziali, culturali, ricreative, sportive, oltre alla violazione di norme in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi il Comune avrà il diritto di chiedere al concessionario il pagamento di una penalità di.100,00 per ciascuna violazione, fino ad un massimo di n.3 penalità per ciascun anno di gestione. Le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto e dovrà essere assegnato un termine di giorni dieci per eventuali giustificazioni, decorso il quale il Comune avrà il diritto di richiedere il pagamento della penalità. Il Comune ha il diritto di dichiarare risolto unilateralmente il presente disciplinare qualora le penalità complessivamente addebitate alla concessionaria raggiungano il numero di cinque. Tale diritto potrà essere esercitato comunque in qualsiasi momento, qualora la concessionaria si renda responsabile di gravi violazioni di norme in materia di ordine pubblico, sicurezza e tutela della salute e per altre ragioni di pubblico interesse. Il concessionario ha il diritto di recedere unilateralmente dal disciplinare, con preavviso scritto di mesi due, qualora il contributo annuale, di cui al precedente art.3, venga ridotto ad un importo che, a suo giudizio, non consenta di raggiungere l equilibrio economico e finanziario della gestione. Il concessionario ha, altresì, il diritto di recedere dal presente disciplinare, per fatto proprio, al termine di ciascun anno di gestione, previo preavviso scritto di mesi sei. Art. 19 Norme di rinvio Le parti stipulanti danno atto di essere edotte e consapevoli che la proprietà del Centro Sociale di via Sottosanti appartiene al Comune di San Valentino Torio, il quale per legge ha diritti ed obblighi da esercitare sull immobile e sul presente disciplinare, in virtù delle prerogative connesse alla natura di bene pubblico del Centro di Quartiere per minori e famiglie. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente disciplinare le parti convengono che verranno applicate espressamente le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti del Comune di San Valentino Torio e alle norme del Codice Civile. 5