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Transcript:

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 208 12.11.2013 Artigiani e commercianti: versamento della III rata 2013 Doppio appuntamento con l INPS per gli artigiani e commercianti Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps artigiani e commercianti Importante adempimento in vista per gli artigiani e commercianti. Infatti, il 18 novembre 2013 (il 16 novembre è sabato) scade l ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Inoltre il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato) scade anche il termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito eccedente. Premessa Lunedì 18 novembre 2013 i lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali dovranno versare i contributi IVS mediante Modello F24 presso il concessionario, banca o agenzia postale. Entro il 2 dicembre 2013 invece si dovrà versare il secondo acconto 2013 sulla quota di reddito eccedente. Soggetti obbligati Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale. L incremento contributivo La manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011) ha introdotto l innalzamento graduale dell aliquota contributiva delle gestioni autonome dell INPS, al 24% nel 2018. Gli aumenti previsti sono iniziati ufficialmente a maggio 2012 (l 1,30% in più), e proseguiranno annualmente dello 0,45%, fino al raggiungimento della soglia prefissata. 1

Aumento dell aliquota 2012: 1,30% (21,30%); 2013: 0,45% (21,75%); 2014: 0,45% (22,20%); 2015: 0,45% (22,65%); 2016: 0,45% (23,10%); 2017: 0,45% (23,55%); 2018: 0,45% per assestarsi al 24%. I valori contributivi 2013 Le aliquote contributive da prendere in considerazione per l anno 2013, sono le seguenti: Artigiani Commercianti (*) Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21,75% 21,84% 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 18,75% 18,84% (*) Gli Esercenti attività commerciali dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2014) destinato al finanziamento dell indennizzo per la cessazione dell attività. Resta invece immutata la riduzione del 50% dei contributi in favore degli artigiani e dei commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l INPS. Contribuzion e IVS sul minimale di reddito Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi è stato fissato a 15.357 (2013). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, come riportato in tabella. Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori 3.340,15 (*) 3.353,97 (*) maggiori di 21 anni Coadiuvanti/c adiutori di età 2.879,44 (*) 2.893,26 (*) non superiore ai 21 anni (*) All importo va aggiunta la quot del contributo per maternità (7,44 euro). 2

Per i periodi di attività inferiori l anno, il contributo sul minimale andrà rapportato a mesi, nel seguente modo: Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori 278,35 279,50 di 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età 239,95 241,10 non superiore ai 21 anni (*) All importo va aggiunta la quota del contributo per maternità (0,62 euro). Il reddito annuo massimo Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di 15.357, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad 75.883, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Riepilogando, quindi si avrà: Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Fino ad 45.530 21,75% 21,84% Da 45.530,01 ad 75.883 22,75% 22,84% Fino ad 45.530 18,75% 18,84% Da 45.530,01 ad 75.883 19,75% 19,84% Il limite di 75.883 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1 gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad 99.034, non frazionabile mensilmente. 3

La base di calcolo Altra importante precisazione da fare è che i contributi dovuti da artigiani e commercianti sono: calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; rapportati ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi pagati quest anno, ai redditi 2013, da denunciare in Unico 2014). Di conseguenza, qualora il totale versato sul minimale e a saldo, sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d impresa realizzati nel 2013, sarà imposta un integrazione a conguaglio. Il modello F4 Dal 1 gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo. I modelli di versamento F24 e F24 Accise sono stati modificati con provvedimento del 12 aprile 2012. La compilazione del modello F24 Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare: il codice sede: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva; la causale contributo; il codice Inps: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre); il periodo di riferimento "da": il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa; il periodo di riferimento "a": il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa; gli importi a debito versati: importo dei contributi che si versano; gli importi a credito eventualmente compensati. La sezione Inps del Modello F24 4

I codici da utilizzare nel versamento I codici da utilizzare per il versamento sono: AF Contributi dovuti sul minimale (artigiani); CF Contributi dovuti sul minimale (commercianti). Tempi e modi di versamento Per quanto riguarda le modalità di pagamento, gli autonomi sono responsabili dei versamenti propri e dei loro coadiuvanti, su cui possono esercitare il diritto di rivalsa. Annualmente l INPS invia al domicilio dei titolari d azienda, gli estremi dei moduli F24, per il corretto pagamento dei contributi fissi, secondo le seguenti scadenze: 16 maggio; Le scadenze 16 agosto; 16 novembre; 16 febbraio dell anno successivo. I contributi dovuti sull eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l iter di versamento delle imposte dirette. La scadenza del 2 dicembre I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono entro il 2 dicembre 2013 effettuare il versamento del secondo acconto. Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta. Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2012, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2013. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2013, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 18 giugno 2013 o entro il 18 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento che scade il 2 novembre riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2013, calcolati sul reddito del 2012, per la parte che eccede il minimale, dedotto l'eventuale residuo credito derivante dall'anno precedente. 5

Sanzioni Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute, ovvero effettua versamenti inferiori al dovuto, è sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. Se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo. L'omessa o inesatta indicazione, nel mod. F24, del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da 103 euro a 2.065 euro, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da 103 euro a euro 516. - Riproduzione riservata - 6