Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro
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- Gemma Grassi
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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N Autonomi senza cassa : secondo acconto 2016 Il 30 novembre 2016 scade il versamento del secondo acconto 2016 dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi iscritti alla GS INPS A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps - Gestione separata INPS La data del 30 novembre 2016 coincide con un importantissima scadenza per i contribuenti titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata dell INPS (ossia i c.d. liberi professionisti senza cassa ). Questi ultimi, infatti, sono tenuti a versare il 2 acconto 2016 dei contributi previdenziali ed a rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per il 2015, nel modello Unico La rideterminazione degli acconti da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, oltre ai tributi fiscali, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento dei contributi potrebbe portare al pagamento di pesanti sanzioni. A norma dell art. 11, c. 18 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), si rammenta che a decorrere dal periodo d imposta 2013, la misura dell acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche è del 100%, anziché del 99%. Per il pagamento dei contributi INPS va compilato il Modello F24, così come per l Irpef, l Irap, e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. Premessa I liberi professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata INPS sono tenuti a versare i contributi previdenziali secondo un meccanismo che rispecchia quello degli acconti Irpef, Ires e Irap. In sostanza, bisogna versare: 1
2 1. una prima rata (40%) entro il 16 giugno (posticipato al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); 2. la seconda rata, di pari importo alla prima (40%), entro il 30 novembre 2016; 3. la restante parte (20%), che è il saldo 2016, va effettuato entro il 16 giugno Ora, siccome i contributi previdenziali così come le imposte vanno versati in anticipo, e quindi sul presunto che si pensa di realizzare nell anno d imposta, il 16 giugno dell anno successivo (nel caso di specie 16 giugno 2017) occorre effettuare come detto pocanzi - il saldo Tale importo potrà essere: a debito: se nell anno 2016 abbiamo realizzato un reddito superiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo inferiore rispetto a quanto dovuto; a credito: se nell anno 2016 abbiamo realizzato un reddito inferiore alle nostre aspettative, versando di conseguenza un importo superiore rispetto a quanto dovuto. Ciò dipenderà anche da quale meccanismo di calcolo il contribuente si avvale: quello storico o previsionale. Quest ultimo risulta estremamente utile laddove il contribuente presume di conseguire un reddito nel 2016 parecchio inferiore a quanto dichiarato nel 2015 (UNICO 2016) e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. Un contribuente, iscritto alla GS INPS, ha conseguito nel 2015 un reddito netto di (Compensi - Costi). Quindi, il contribuente per l anno 2015 doveva versare: * 27,72% = (Contributi INPS) Dovrà versare anche gli acconti per il 2016 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2015 e le aliquote previste per l anno Quindi: * 80%= 4.435,20 (primo e secondo acconto) Dunque, insieme al saldo 2015, doveva essere versato il primo acconto pari ad 2.217,60 (40% del contributo dovuto); mentre, entro il 30 novembre 2
3 2016, il contribuente verserà il secondo acconto pari ad 2.106,72 (40% del contributo dovuto). Tuttavia, se il contribuente si accorge di aver conseguito un reddito, per l anno 2016, nettamente inferiore rispetto allo scorso anno (si presume di conseguire per es. un reddito di ), quest ultimo potrà decidere di applicare il metodo previsionale e basarsi su quest ultimo reddito. In ogni caso, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso all INPS, avendo l accortezza di riportare l importo versato in eccedenza nel quadro RR8, Sezione II campo 2. MECCANISMO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENTRO IL 16 GIUGNO 2016 O IL 16 LUGLIO 2016* ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 ENTRO IL 16 GIUGNO 2017 Saldo per anno di imposta 2015; Primo acconto per l anno Secondo acconto Saldo per anno di imposta 2016; Primo acconto per l anno (*) Maggiorazione dello 0,40%. Il totale dei contributi dovuti per l anno 2016, e sui quali è possibile anche determinare invia presuntiva il secondo acconto 2016, risultano dal quadro RR di Unico 2016, come di seguito illustrato. 3
4 Requisiti identificativi La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell art. 53, c. 1 del TUIR. Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi: contenuto artistico o professionale dell attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR; autonomia del lavoro: l attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l esecuzione; abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale; natura non di impresa: l attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore lavoro sul capitale, mentre nell attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore organizzazione delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell art. 55 del TUIR (ex art. 51 Redditi d impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio; esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle Società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul Modello Unico. Aliquota contributiva 2016 L aliquota contributiva dovuta, per quest anno, è pari al 27,72% (percentuale invariata rispetto allo scorso anno). 4
5 CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2016 Aliquota gestione separata 27% Finanziamento prestazioni minori 0,72% 27,72% Solo per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. La bozza delle Legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, una riduzione dell aliquota contributiva di 2 punti percentuali rispetto a quella attuale (si scenderà così dal 27% al 25%). ONERE CONTRIBUTIVO Per quanto concerne l onere contributivo, esso è totalmente a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito tramite il Modello F24 telematico. Tuttavia, ai lavoratori autonomi e ai professionisti titolari di partita IVA, è concessa l applicazione della rivalsa del 4% sulla fattura. COMPENSI PERCEPITI ENTRO IL 12 GENNAIO 2016 Per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2016, l INPS li considera percepite nel periodo d imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Pertanto, i compensi erogati ai collaboratori entro la suddetta data e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel Compensi percepiti entro il Si applicano le aliquote contributive del 2015 per prestazioni effettuate entro il ed effettivamente percepiti entro il
6 Minimale massimale per l accredito contributivo La Gestione separata INPS è l unica a non avere un minimale di riferimento ai fini del versamento contributivo. Tuttavia, esiste un minimale da rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento dell anzianità contributiva, utile al lavoratore ai fini della pensione, che viene calcolato in automatico dall INPS. Quest ultimo è pari, per l anno 2016, a (stesso limite dello scorso anno). ATTENZIONE - Ciò significa che, se uno lavora tutto l'anno e guadagna meno di , riceverà un anzianità utile ai fini della pensione inferiore all anno effettivamente lavorato. In pratica, qualora alla fine dell anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Se il Sig. Rossi lavora regolarmente tutto l anno e guadagna la metà del minimale ( 7.774), si troverà riconosciuti sull'estratto conto contributivo dell'inps soltanto 6 mesi di anzianità utile ai fini della pensione. Alla luce del suddetto minimale, gli iscritti per i quali è applicata l aliquota del 27,72%, avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di: euro (di cui 4.197,96 ai fini pensionistici). Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo ,72% 4.309,91 (IVS 4.197,96) MASSIMALE ANNUO DI REDDITO Le aliquota del 27,72% è applicabile fino al raggiungimento del limite massimo, che per l anno 2016 è pari a euro (stesso limite dello scorso anno). Oltre il predetto limite di compenso, non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione. Versamento II acconto Come precisato in premessa, il meccanismo di versamento dei contributi previdenziali differisce in base alla categoria dei lavoratori. Infatti, il libero professionista senza cassa è tenuto a corrispondere: entro il 16 giugno, il primo acconto pari al 40% dell importo dovuto sui 6
7 redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente e dagli accertamenti definitivi; entro il 30 novembre, il secondo acconto di pari importo al primo (40%); entro il 16 giugno dell anno successivo, il saldo pari al 20%. VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Primo acconto: 40% entro il 16/6 dell anno n Secondo acconto: 40% entro il 30/11 dell anno n Saldo: 20% entro il 16/6 dell anno n+1 Il secondo acconto 2016, in particolare, va versato mediante modello F24, utilizzando le seguenti causali: CONTRIBUTI CORRENTI - Liberi professionisti iscritti alla GS INPS - Causale Dal 1 Fino al Descrizione gennaio 31/12/ Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. PXX La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o DPP indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal P10 quadro RR del Modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione 7
8 DPPI Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. Interesse dello 0,40% per eventuale differimento del versamento del saldo e del primo acconto. CONTRIBUTI CORRENTI RATEIZZATI - Liberi professionisti iscritti alla GS INPS - Causale Fino al 31/12/2000 Dal 1 gennaio 2001 Descrizione PXXR Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei DPPR rapporti assicurativi. Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del Modello Unico. P10R La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. DPPI Interessi di rateizzazione. ESEMPIO DI COMPILAZIONE Ipotizziamo che un lavoratore autonomo ( senza cassa ) iscritto alla GS INPS suppone di conseguire per l anno 2016 un reddito imponibile ai fini previdenziali di euro. In tal caso, dovrà versare: 8
9 entro il 16 giugno 2016 (già versato) sia il saldo del periodo d imposta 2015 sia il primo acconto 2016 (pari al 40% dell importo contributivo totale; in questo caso 1.995,84); entro il 30 novembre 2016, il secondo acconto 2016, di pari importo al primo ( 1.995,84); entro il 16 giugno 2017, il saldo 2016 (pari 997,92). Di conseguenza, la sezione Inps del Modello F24 (relativo al secondo acconto 2016) dovrà essere così compilata: codice sede: codice della sede Inps competente sulla posizione assicurativa, in base alla residenza del professionista; causale contributo: PXX; matricola INPS/codice INPS/filiale azienda: nessun dato; periodo di riferimento "da": ; periodo di riferimento "a": ; importi a debito versati: euro; importi a credito compensati: nessun dato se non si hanno crediti da compensare Regime sanzionatorio La rideterminazione degli acconti da parte dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento delle imposte potrebbe portare alle seguenti sanzioni: OMISSIONE CONTRIBUTIVA EVASIONE CONTRIBUTIVA Sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; Si applica la sanzione civile pari al 30% in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; 9
10 EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE INCERTEZZE SULL OBBLIGO CONTRIBUTIVO In caso di evasione denunciata spontaneamente entro 12 mesi dal termine stabilito e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora; Per omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, con pagamento entro il termine fissato dall Inps Tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali, in ragione d anno, non oltre il tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. A differenza degli altri casi, non maturano interessi di mora. Riferimento normativi Art. 11, c. 18 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013); Art. 2, c. 26 della L. 335/95; Art. 53, c. 1 del TUIR; - Riproduzione riservata - 10
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