Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Marilena Capelli
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Artigiani e commercianti: crediti Inps compensabili solo fino al Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Inps Artigiani e Commercianti A cura di Matilde Fiammelli Abbiamo già parlato dell importante limite posto dalla Circolare n. 97/2016 emanata dall INPS in materia di crediti previdenziali maturati dal contribuente ed utilizzabili nel mod. F24 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 241/1997. In particolare abbiamo parlato della procedura e del comportamento da mantenere nel caso in cui a maturare i crediti siano gli artigiani ed i commercianti iscritti nell omonima gestione INPS previdenziale (Fiscal News n. 254 del Artigiani e commercianti. Crediti Inps al ^ parte) Vediamo, invece ora, in tale sede quale comportamento deve adottare il professionista, senza cassa di previdenza apposita, iscritto alla Gestione Separata INPS. PREMESSA Quanto detto in occasione dei crediti maturati per artigiani e commercianti è valido anche per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95. L art. 10, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all INPS, eccezion fata per i coltivatori diretti, devono determinare l ammontare delle risultanze dei contributi previdenziali c.d. percentuali nella propria dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del quadro RR. L art. 18, comma 4, del medesimo decreto prevede, inoltre, che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 1
2 LA PARTICOLARITÀ DELLA COMPENSAZIONE Nella Circ. INPS n. 97/2016 si legge: Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata è possibile portare in compensazione l eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015, indicando il 2014 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. Le somme a credito riferite all anno 2014 utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8 colonna 4. L eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento. Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all indirizzo selezionando dall opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione Separata: domanda di rimborso. Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all anno 2014 devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio. Sulla base di quanto affermato nelle righe precedenti accade quindi che i contribuenti che abbiano versato acconti negli anni d imposta precedenti in misura maggiore rispetto alla determinazione dei contributi a saldo effettivamente dovuti, siano arrivati a maturare un credito da poter utilizzare in compensazione in F24, così come previsto dal D.Lgs. 241/1997 citato. È proprio tale risultanza a credito compensabile in F24, in particolare quella generatasi negli anni precedenti al 2015, che a seguito della lettura di: Istruzioni al quadro RR; Circ. 97/2016 emanata dall INPS. In alcune situazioni particolari può in alternativa SOLAMENTE: essere compensata SOLO fino al 30/09/2016; oppure: in assenza di compensazione, residuando un credito, esso deve obbligatoriamente essere chiesto a rimborso o a compensazione interna 2
3 (solo INPS da INPS) mediante la piattaforma apposita messa a disposizione sul sito www. Inps.it (ciò come da istruzioni de di seguito si proporranno). SOMME A CREDITO DERIVANTI DALL ANNO 2014 SOMME COMPENSATE TOTALMENTE IN F24 ENTRO IL SOMME COMPENSATE PARZIALMENTE ISTANZA TELEMATICA DI AUTOCONGUAGLIO RICHIESTA DI RIMBORSO RICHIESTA DI COMPENSAZIONE INTERNA (INPS DA INPS) Vediamo nelle pagine che seguito di comprendere di più su tale aspetto. AMBITO SOGGETTIVO Soggetti interessati da tali particolari aspetti sono i professionisti senza apposita cassa di previdenza iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95. AMBITO OGGETTIVO Chiariamo meglio quanto esplicitato dalla Circ. 97/2016 anche con l aiuto di un esempio pilota, rimandando poi i casi particolari ed alcuni esempi di compilazione nell apposita sezione della presente fiscal Esempi pratici e casi particolari. Il quadro RR, sezione II, dei professionisti si presenta come segue: 3
4 La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all art. 53, comma 1, del TUIR (redditi di lavoro autonomo), tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l anno 2015 e/o il reddito prodotto nell ambito del regime dell imprenditoria giovanile o dei cd minimi previsti dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 qualora il professionista abbia adottato tali regimi. BASE DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI TOTALITÀ DEI REDDITI PROVENIENTE DALL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DA LAVORO AUTONOMO COMPRESO QUELLO IN FORMA ASSOCIATA DICHIARATA AI FINI IRPEF, PRODOTTI PER L ANNO Per l anno 2015: il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro ,00 (reddito imponibile massimo); CIÒ SIGNIFICA CHE PER IMPORTI DI REDDITO OLTRE IL LIMITE DU EURO ,00 NON MATURANO CONTRIBUTI VALIDI A FINI PENSIONISTICI. le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: o 23,5% per i professionisti già coperti per l anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (ad es. pensione di reversibilità); o 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria. IL MECCANISMO Tornando quindi al meccanismo da applicare ai residui di crediti non compensati entro il , esso è illustrato dalla più volte citata Circ. 97/2016. Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. 4
5 Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all indirizzo selezionando dall opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione Separata: domanda di rimborso. Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all anno 2014 devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio. I passi da seguire: Collegarsi al sito PRIMO PASSO SECONDO PASSO Selezionare l opzione elenco di tutti i servizi Gestione Separata e successivamente domanda di rimborso oppure istanza di autoconguaglio COMPILANDO QUINDI LA DOMANDA, DOPO AVERE SEGUITO I PASSI SOPRA, IL CONTRIBUENTE POTRÀ DECIDERE SE: CHIEDERE A RIMBORSO LE SOMME NON COMPENSATE; CHIEDERE DI POTER EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE INTERNA (INPS DA INPS). 5
6 ESEMPI PRATICI E CASI PARTICOLARI Quindi alla luce di quanto sopra proponiamo ora alcuni casi pratici al fine di meglio comprendere quanto detto. ESEMPIO N. 1 totale compensazione delle risultanze Professionista che nel 2014 presenta il seguente quadro RR (unico PF/2015): reddito di euro da quadro RE; aliquota contributiva pari al 27,72%; risultanza di credito dell anno 2014 pari ad euro derivante dalla seguente operazione. Reddito = x 27,72% = Credito = (acconti versati nel 2014) = B = contributi a credito nel 2014 da compensare nel 2015 La risultanza di euro è stata compensata nell anno 2015 come segue: compensazione per euro IVA I trimestre 2015; compensazione della rimanenza pari ad euro a titolo di IVA II trimestre
7 Nella pratica tutto il credito è stato compensato. Per l anno d imposta 2015 la compilazione, relativamente al credito compensato avverrà come segue: SICCOME IL CREDITO È STATO INTERAMENTE COMPENSATO ENTRO IL : NON SARÀ NECESSARIO PROCEDERE CON LA DOMANDA DI CUI SOPRA DI COMPENSAZIONE CONTRIBUTIVA; BASTERÀ DARE CONTEZZA IN DICHIARAZIONE DELL AVVENUTA TOTALE COMPENSAZIONE. IMPORTANTE SE LE SOMME A CREDITO VENGONO COMPENSATE PARTE NEL 2015 E PARTE NEL ENTRO IL 30.09) LA SITUAZIONE CHE SI CONFIGURA È LA MEDESIMA DI QUELLA DELL ESEMPIO 1. Si veda la proposta di esempio di seguito. ESEMPIO N. 2 totale compensazione delle risultanze entro il Professionista che nel 2014 presenta il seguente quadro RR (unico PF/2015): Reddito di euro da quadro RE; Aliquota contributiva pari al 27,72%; Risultanza di credito dell anno 2014 pari ad euro derivante dalla seguente operazione. Reddito = x 27,72% = Credito = (acconti versati nel 2014) =
8 B = contributi a credito nel 2014 da compensare nel 2015 La risultanza di euro è stata compensata nell anno 2015 come segue: compensazione per euro IVA I trimestre 2015; compensazione della rimanenza pari ad euro a titolo di IVA II trimestre Nella pratica tutto il credito è stato compensato. Per l anno d imposta 2015 la compilazione, relativamente al credito compensato avverrà come segue: SICCOME IL CREDITO E STATO INTERAMENTE COMPENSATO ENTRO IL : NON SARA NECESSARIO PROCEDERE CON LA DOMANDA DI CUI SOPRA DI COMPENSAZIONE CONTRIBUTIVA BASTERA DARE CONTEZZA IN DICHIARAZIONE DELL AVVENUTA TOTALE COMPENSAZIONE Si ponga solo attenzione al fatto che se la compensazione avviene dopo la compilazione della dichiarazione, sarà necessario correggere la medesima. 8
9 IMPORTANTE SE LE SOMME A CREDITO VENGONO COMPENSATE PARTE NEL 2015 E PARTE NEL 2016 (ENTRO IL 30.09) LA SITUAZIONE CHE SI CONFIGURA È LA MEDESIMA DI QUELLA DELL ESEMPIO 1. ESEMPIO N. 3 parziale compensazione delle risultanze entro il Professionista che nel 2014 presenta il seguente quadro RR (unico PF/2015): Reddito di euro da quadro RE; Aliquota contributiva pari al 27,72%; Risultanza di credito dell anno 2014 pari ad euro derivante dalla seguente operazione. Reddito = x 27,72% = Credito = (acconti versati nel 2014) = B = contributi a credito nel 2014 da compensare nel 2015 La risultanza di euro è stata compensata nell anno 2015 come segue: compensazione per euro IVA I trimestre
10 Nella pratica solo parte del credito è stato compensato Per l anno d imposta 2015 la compilazione, relativamente al credito compensato avverrà come segue: OGGETTO DI APPOSITA ISTANZA - Riproduzione riservata - 10
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