proposta di legge n. 348



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REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 348 a iniziativa del Consigliere Sciapichetti presentata in data 11 luglio 2013 DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO, LOTTA ALLE SCOMMESSE E AL GIOCO D AZZARDO pdl 348

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, la presente proposta di legge nasce dalla necessità di arginare il dilagare delle sale da gioco che ha assunto delle proporzioni davvero devastanti e preoccupanti. L attuale crisi economica ha fatto aumentare inevitabilmente il giro di affari legati al gioco e gli stessi dati forniti dall Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato confermano questo fenomeno. In Italia esistono 400.000 apparecchi da intrattenimento (slot-machine) e 6.181 locali o agenzie autorizzati, frequentati da 15 milioni di giocatori abituali tra cui 3 milioni di giocatori soggetti al rischio del gioco patologico e circa 800.000 giocatori già patologici. Dal 2003 ad oggi la raccolta è aumentata di oltre il 500 per cento, passando da 15,5 a oltre 80 miliardi di euro. In un solo anno, dal 2011 al 2012, l incremento è stato del 13 per cento e il settore dei giochi elettronici fa la parte del leone. Di fronte a questi numeri, che nascondono migliaia di drammi familiari e umani bisogna considerare la dipendenza del gioco, alla stregua della dipendenza dell alcool o del tabacco, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta ad una vera e propria malattia riconosciuta a livello internazionale dall Organizzazione mondiale della sanità e, di conseguenza, alto è il costo sanitario annuale per curare le persone dipendenti dal gioco patologico. Anche grandi realtà della società civile quali le associazioni Terre di Mezzo e Libera stanno dando grande sostegno alla campagna di sensibilizzazione per arginare quella che può essere definita una vera e propria emergenza sociale. La legge definisce le norme per prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, per tutelare determinate categorie di persone e per contenere l impatto delle attività legate all esercizio di sale da giochi e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. Ci sono svariate sentenze in materia e la pietra miliare della giurisprudenza nel settore delle sale gioco l ha dettata la sentenza 300 del 2011 della Corte Costituzionale, che è innovativa. La stessa ha infatti evidenziato che, sebbene esista la competenza statale in materia di disciplina di gioco lecito, sono possibili delle deroghe. In particolare in materia di salute pubblica, in difesa delle fasce deboli quali minori in zone sensibili o per soggetti bisognosi di cure sociosanitarie o assistenziali. Quindi il divieto di installare sale giochi e a una distanza inferiore ai trecento metri dai luoghi di culto, da impianti sportivi, da scuole e residenze protette. I successivi articoli riguardano la possibilità per i Comuni di individuare altri luoghi sensibili nei quali non può essere concessa l autorizzazione per nuove sale giochi. L autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. E, inoltre, vietato l ingresso ai minori di 18 anni così come qualsiasi attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio di sale da giochi. Grande spazio sarà dato al materiale informativo e a campagne di sensibilizzazioni da parte dell ASUR e dall Ufficio scolastico regionale di concerto con la Regione Marche ed il MIUR anche grazie alla collaborazione con associazioni di volontariato o appartenenti al privato sociale. La legge stabilisce inoltre che ogni violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 100.000,00.

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, nell ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l impatto delle attività connesse all esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. 2. L esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente. Art. 2 (Collocazione delle sale giochi) 1. Ai fini della presente legge, l autorizzazione all esercizio di cui all articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza se nell arco dei cinque anni precedenti al momento del rinnovo non siano state accertate violazioni alla presente legge. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell impatto della stessa sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Art. 3 (Divieto di pubblicità) 1. E vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta relativa sia all apertura che all esercizio di sale da gioco o di qualsiasi altro genere di locali aperti al pubblico, per le attività riguardanti giochi leciti o illeciti e/o scommesse di vario genere.

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 4 (Obbligo dei gestori) 1. E vietato l ingresso ai minori di anni diciotto nelle sale in cui si effettuano giochi, scommesse o è possibile l utilizzo di slot-machines o di apparecchi elettronici che prevedono direttamente o indirettamente vincite di denaro. 2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre all ingresso e all interno degli esercizi dove si esercita il gioco, materiale informativo predisposto dall ASUR, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e/o a qualsiasi tipo di scommesse, segnalando tutti i servizi di assistenza pubblici o di organizzazioni volontarie appartenenti al privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone affette da malattie connesse al gioco d azzardo patologico e/o a scommesse di vario genere. Art. 5 (Campagne di informazione e sensibilizzazione) 1. L Ufficio scolastico regionale, di concerto con la Regione Marche ed il MIUR avvalendosi anche della collaborazione di associazioni di volontariato o associazioni appartenenti al privato sociale, effettua campagne di educazione e sensibilizzazione dirette o indirette negli istituti di istruzione primaria e secondaria della regione Marche volte a sensibilizzare i giovani verso i rischi connessi e le potenziali dipendenze dal gioco lecito e illecito e dalle scommesse di vario genere. Art. 6 (Sanzioni) 1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l obbligo di denuncia all autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50.000 ad un massimo di euro 100.000 nei confronti del concessionario. Uguale ammenda si applica nei confronti del soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi e/o delle scommesse o del punto vendita se diverso dal concessionario. 2. Per le violazioni a quanto previsto dall articolo 3, vengono puniti con la sanzione amministrativa che va dai 50.000 ai 100.000 euro sia il committente del messaggio pubblicitario che il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario stesso viene diffuso. 3. All accertamento delle violazioni provvede

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA il Comune competente per territorio che segnala la violazione commessa per la relativa irrogazione delle sanzioni relative all Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4. Nei locali adibiti a sale gioco, a scommesse, o nelle attività commerciali di vario genere dove stazionano slot-machines, videopoker o apparecchi elettronici che prevedono direttamente o indirettamente vincite di denaro, i Comuni possono applicare un aumento fino ad un massimo del 50 per cento di tutti i tributi comunali. 5. I Comuni possono disporre riduzione delle imposte comunali per gli esercizi pubblici che per scelta decidono di non installare slotmachines e videopoker.