CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



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NORME PER CONTRASTARE E PREVENIRE LA DIPENDENZA DAL Relazione: Il progetto di legge che viene proposto ha la finalità di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e prevenire la nascita di ludopatie. I locali che permettono la presenza di apparecchi da gioco d'azzardo (slot machine) nella nostra Regione si stanno sempre più moltiplicando senza avere una regolamentazione adeguata che tuteli i soggetti più vulnerabili. Tale mancanza legislativa ha comportato l'esplosione della dipendenza dal gioco d'azzardo che va combattuta in tutti i modi perché è diventata per molte persone una patologia. Il progetto stabilisce norme per gli esercizi che già ospitano le slot machine ma anche per le nuove installazioni. Per quanto riguarda gli esercizi con slot machine già esistenti, che continueranno ad ospitare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, pagheranno un punto percentuale in più di IRAP mentre gli esercenti che provvederanno volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco pagheranno per tre anni un punto percentuale in meno di IRAP. La Regione nella concessione di benefici economici avrà tra i titoli di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito. Per quanto riguarda l'apertura di nuove sale giochi o installazione di slot machine in bar o in altri esercizi il progetto stabilisce che la distanza minima è 500 metri da luoghi sensibili come scuole, chiese e moschee, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali di ambito socio sanitario come le case di riposo, centri giovanili e oratori. I Comuni possono prevedere altri limiti o individuare altre aree in cui non permettere la presenza del gioco d'azzardo.

NORME PER CONTRASTARE E PREVENIRE LA DIPENDENZA DAL Art. 1 - Finalità. 1. La Regione Veneto tutela le categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e previene il gioco d'azzardo patologico. Stabilisce, inoltre, misure volte a contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo e contenere l'impatto negativo della pratica di tale gioco. Art. 2 - Regolamento per l'accesso ai locali con apparecchi per il gioco d'azzardo e individuazione delle aree. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentita la competente commissione consiliare, predispone un regolamento che definisce: a) i criteri e le modalità per individuare le aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; b) le modalità per l'esercizio delle sale giochi e l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito; c) modalità per la regolazione dell'accesso ai locali contenenti apparecchi per il gioco d'azzardo; d) forme di controllo e sanzioni; e) i criteri per la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio. Art. 3 - Distanza minima da luoghi aperti al pubblico. 1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili è vietata l'apertura di nuove sale giochi e la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza entro il limite di cinquecento metri da luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di culto, impianti sportivi. 2. I Comuni possono individuare altri luoghi, in cui vietare l'apertura di nuove sale giochi e l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, tenuto conto dell'impatto che il gioco d'azzardo può comportare nell'area individuata. 3. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in violazione alle distanze previste dal comma 1 e in violazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro. 4. Spetta al Comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, e la sospensione della autorizzazione o licenza di esercizio nei casi di non rispetto della distanza minima, della non applicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge, e nei casi in cui vi siano frequentatori affetti da gioco d'azzardo patologico segnalati all'esercente dall'autorità sanitaria. 2

Art. 4 - Pubblicità sui mezzi di trasporto locale e regionale. 1. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti l'uso degli spazi pubblicitari a favore del gioco d'azzardo lecito. Art. 5 - Benefici economici regionali. 1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito. Art. 6 - Applicazione dell'aliquota IRAP. 1. A decorrere dal 1 gennaio e per tre esercizi finanziari, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta di un punto percentuale gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività. 2. A decorrere dal 1 gennaio, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata di un punto percentuale. 3. Entro 60 dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 3

INDICE Art. 1 - Finalità... 2 Art. 2 - Regolamento per l'accesso ai locali con apparecchi per il gioco d'azzardo e individuazione delle aree... 2 Art. 3 - Distanza minima da luoghi aperti al pubblico... 2 Art. 4 - Pubblicità sui mezzi di trasporto locale e regionale... 3 Art. 5 - Benefici economici regionali... 3 Art. 6-Applicazione dell'aliquota IRAP... 3 4