ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI Modalità formative degli Ingegneri ed Architetti responsabili del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (Approfondimenti dell Area tematica Sicurezza aggiornamento Febbraio 2015) Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto alcune modifiche alle modalità formative degli Ingegneri ed Architetti che desiderano svolgere le mansioni di RSPP: l art. 32 indica le capacità e i requisiti professionali dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni. In particolare il comma 5 dell art. 32, precisa che: Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32, citato dal comma 5, recita che: Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sintesi tutto questo sta a significare che coloro che sono in possesso di una delle Lauree rientranti nelle Classi elencate al comma 5 art. 32 (per la maggior parte trattasi di tutte le Classi di Laurea nei diversi indirizzi di Ingegneria o Architettura, vedi tabella 2) possono svolgere le mansioni di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione, senza l obbligo di partecipare al modulo A e ai moduli B dei diversi Macrosettori di Attività, previsti dall Accordo Stato/Regioni del 25/01/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006. Questa possibilità ha però, riguardo ai moduli B, delle limitazioni temporali, come vedremo in seguito. Il comma 2 secondo periodo dello stesso art. 32 recita che: Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 1
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato di cui all'articolo 28,comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. E un chiaro riferimento al Modulo C che tutti, indipendentemente dal titolo di studio posseduto, devono frequentare per poter svolgere la funzione di RSPP. Le novità introdotte dal comma 5 dell art. 32 in sintesi rendono pressoché inutile l organizzazione, da parte degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, dei Corsi di Formazione moduli A e B, che, come previsto dal punto 4 dell Accordo Stato/Regioni del 26 gennaio 2006, devono essere rivolti esclusivamente ai propri iscritti. Gli Ordini suddetti possono comunque continuare ad organizzare, sempre limitatamente ai propri iscritti, i Corsi di Formazione del solo Modulo C ed i corsi quinquennali di aggiornamento. Il Comma 6 dello stesso articolo 32 prevede infatti che: I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato/Regioni di cui al comma 2. Come per il modulo C, anche per tali aggiornamenti, riguardanti i moduli B, non è previsto esonero per nessuno. A questo proposito l Accordo Stato/Regioni del 26 gennaio 2006, integrato dalle linee interpretative del 5 ottobre 2006, prescrive che la durata dei corsi di aggiornamento deve essere così articolata: Per i Responsabili SPP: 60 ore per l aggiornamento cumulativo dei Macrosettori nn. 3, 4, 5 e 7; 40 ore per l aggiornamento cumulativo dei Macrosettori nn. 1, 2, 6, 8 e 9; Le succcitate linee interpretative precisano inoltre che: La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della Laurea Triennale (nds: si tratta delle lauree in "Ingegneria della sicurezza e protezione", di "Scienze della sicurezza e protezione" e di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro") e/o conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell esonero. Tale data costituisce riferimento per gli aggiornamenti quinquennali successivi. 2
Le indicazioni legislative, perentorie, sono pertanto le seguenti: a) gli Ingegneri ed Architetti laureati da meno di 5 anni che intendono svolgere le mansioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, devono prima frequentare, con esito positivo, il Corso di Formazione Modulo C, e sono obbligati, entro 5 anni conseguimento della laurea, a conseguire specifici crediti di aggiornamento formativo per una durata complessiva di 40 ore se operano nei macrosettori 1, 2, 6, 8 e 9, di 60 ore se operano nei macrosettori 3, 4, 5 e 7, di 100 ore se operano in più macrosettori trasversali ai due gruppi di macrosettori stessi; b) gli Ingegneri ed Architetti laureati da più di cinque anni che intendono svolgere le mansioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, devono prima frequentare, con esito positivo, il Corso di Formazione Modulo C, e devono prima frequentare i corsi cumulativi di aggiornamento per una durata complessiva di 40 ore se operano nei macrosettori 1, 2, 6, 8 e 9, di 60 ore se operano nei macrosettori 3, 4, 5 e 7, di 100 ore se operano in più macrosettori trasversali ai due gruppi di macrosettori stessi; c) per tutti gli Ingegneri ed Architetti (sia quelli con meno di 5 anni di laurea, sia quelli con più di 5 anni di laurea) che hanno ottenuto dal 14 febbraio 2006 in poi gli attestati del modulo B relativi ai macrosettori di interesse, la data dell aggiornamento quinquennale dei singoli macrosettori parte conseguimento di ciascun attestato e non laurea; inoltre, in accordo al Provvedimento del 26/01/2006 della Conferenza Stato- Regioni gli ingegneri ed architetti che hanno svolto l attività di RSPP prima del 14/02/2003, con incarico in corso al 14/02/2006 ed esperienza maggiore di tre anni a tale data, rimane la facoltà dell esonero della frequenza del modulo B relativo all azienda in cui si svolge l incarico, con obbligo di effettuare l aggiornamento entro il 14/02/2012, con un minimo del 20% entro il 14/02/2008. In pratica questo significa che un ingegnere ed un architetto che abbiano un esperienza pregressa con le caratteristiche citate, possono continuare a svolgere la funzione di RSPP per cinque anni fino al 14/02/2012 (cinque anni dopo il 14/02/2007) solo nei macrosettori per i quali avevano l esonero dal modulo B, mentre per gli altri macrosettori il quinquennio si computa laurea. 3
Nella tabella 1 è sono riepilogati i casi sopra descritti. E ovvio che resta salva la possibilità per chiunque di frequentare qualsiasi modulo. Ad esempio un ingegnere o architetto che non possieda alcuna conoscenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sarebbe opportuno, sia per la sua cultura in materia che per la sua incolumità giudiziaria, che frequentasse il modulo A. Oppure, in caso si debba svolgere la funzione di RSPP in un solo macrosettore potrebbe essere conveniente frequentare solo il modulo B dello specifico macrosettore. Ad esempio si pensi al caso di un professionista o di un ingegnere che svolga la funzione di RSPP solo nel settore Scuola (Macroettore 8): sarebbe certamente conveniente ogni 5 anni frequentare il modulo B( della durata di 24 ore invece che conseguire nell arco di ogni quinquennio 40 ore di aggiornamento. Si ricorda infine che chi non dovesse rispettare le regole sopra riportate rischia l accusa di esercizio abusivo di professione da parte degli organi ispettivi nei luoghi di lavoro, con conseguenti provvedimenti giudiziari e deontologici. 4
Tabella 1. Aggiornamento del modulo B Situazione al 15/05/2008 (entra in vigore il D.Lgs. 81/08) Ingegneri e architetti che non hanno mai svolto l attività di RSPP Ingegneri e architetti che hanno conseguito alcuni moduli B in vari macrosettori dopo il 14/02/2006 Ingegneri e architetti che hanno svolto l attività di RSPP o ASPP in data anteriore al 14/02/2003, con incarico vigente al 14/02/2006, e con tre anni di esperienza a tale data Termine per l aggiornamento del modulo B laurea conseguimento del modulo B per il macrosettore specifico. laurea per gli altri macrosettori. 14/02/2012 per i macrosettori in cui si dispone dei requisiti elencati a fianco. laurea per gli altri macrosettori. Note Va considerata la condizione più vantaggiosa: per i laureati 3+2 bisogna considerare la data della laurea specialistica. E utile ricordare che ogni quinquennio riparte completamento dell ultimo aggiornamento. Chi, pur avendo i requisiti dell esonero dalla frequenza al modulo B, al 14/02/2008 non aveva svolto il 20% dell aggiornamento, giorno 15/02/2008 avrebbe dovuto dimettersi dalla funzione di RSPP. L articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 permette agli stessi soggetti di riprendere l incarico dal 15/05/2008 fino al 14/02/2012. 5
Tabella 2. Prospetto delle Classi di Laurea Decreto di riferimento Decreto Ministro Università e della Ricerca del 16/03/2007 S.O. G.U. n 155 del 6/07/2007 Classi di Laurea L 7 L 8 L 9 L 17 L 23 Tipologia della Classe di Laurea Ingegneria Civile ed Ambientale Ingegneria dell informazione Ingegneria Industriale Scienze dell Architettura Scienze e tecniche dell edilizia Decreto Ministro Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 Agosto 2000 S.O. G.U. n 245 del 19/10/2000 Scienze dell architettura e dell 4 ingegneria Edile 8 Ingegneria Civile ed Ambientale 9 Ingegneria dell informazione Ingegneria Industriale 10 Decreto Ministro Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 Aprile 2001 S.O. G.U. n 128 del 5/06/2001 4 (4/S) Classe delle lauree Specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 6