EPBD recast ed il nuovo quadro normativo nazionale: nuovi requisiti minimi e linee guida APE

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Foto n. 2. Foto n. 1

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Transcript:

: nuovi requisiti minimi e linee guida APE LA FASE ATTUATIVA DELLA LEGGE 90/2013 SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Roma, 13 novembre 2015 Enrico Bonacci

Agenda Quadro legislativo di riferimento Nuove metodologie e nuovi requisiti minimi per il calcolo della prestazione energetica negli edifici Nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici Conclusioni

Quadro legislativo di riferimento Direttiva 2010/31/UE, la cosiddetta EPBD 2 Promuove la prestazione energetica degli edifici introducendo il criterio dell ottimo energetico in funzione dei costi. Decreto legislativo 192/2005, modificato dalla legge 90/2013 Nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici ed edificio di riferimento. Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica che favoriscano livelli ottimali in funzione dei costi. Definizione di edificio a energia quasi zero e redazione di una strategia per il loro incremento. Dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero (la PA dal 2019). Aggiornamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). La redazione dell APE è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione. Adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici. D.P.R. 74/2013 sugli impianti termici D.P.R. 75/2013 sulla qualificazione dei certificatori energetici

DM Requisiti Minimi (1) Il decreto legislativo 192/2005 prevede che con decreto MiSE siano definite: a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici; b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa. Per tali compiti indica inoltre i seguenti criteri: 1. conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, in linea con le norme CEN a supporto della direttiva; 2. fabbisogno energetico calcolato su base mensile per singolo servizio energetico; 3. compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4. i requisiti minimi rispettano le valutazioni del rapporto costi-benefici; 5. in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento; 6. per le verifiche sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

DM Requisiti Minimi (2) Quali novità nel decreto sui requisiti minimi? 1. Definizione di ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello e di riqualificazione energetica Ristrutturazioni importanti di primo livello Più del 50% dell involucro edilizio (sup. disperdente) Ristrutturazione impianto termico dell intero edificio Ristrutturazioni importanti di secondo livello Più del 25% dell involucro edilizio (sup. disperdente) Riqualificazioni energetiche Gli altri interventi che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell edificio Verifica di tutti i parametri come per un nuovo edificio, tra cui: EP gl,tot < EP gl,tot,limite Verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H T ) determinato per l intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti Verifica dei requisiti dei soli componenti edilizi e sistemi tecnici oggetto di intervento 2. Metodologia di calcolo e servizi considerati Sono utilizzate le norme UNI/TS 11300 1-4, la raccomandazione CTI 14/2013 e la norma UNI EN 15193 3. Edificio di riferimento Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti si utilizza il metodo dell edificio di riferimento

DM Requisiti Minimi (3) Quali novità nel decreto sui requisiti minimi? 4. Nuovi requisiti cost-optimal Valutati in base alle risultanze dell applicazione dell analisi costi-benefici della Commissione 5. Edifici a energia quasi zero (NZEB) Sono considerati NZEB tutti gli edifici per cui sono rispettati i requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti riguardanti le FER ai sensi del dlgs 28/2011

DM Requisiti Minimi (4) In sostanza 2014 EP gl (kwh/m 2 *anno) 2021 Requisiti in vigore Requisiti Cost-optimal A B C D E F Zona climatica

DM Linee guida APE (1) Il decreto legislativo 192/2005 prevede un decreto MiSE per l'adeguamento delle linee guida ACE. Per tali compiti indica inoltre i seguenti criteri e contenuti: 1. metodologie di calcolo semplificate per gli edifici piccoli e modesta qualità energetica, per ridurre i costi a carico dei cittadini; 2. APE che comprenda tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi: la prestazione energetica globale dell'edificio (primaria totale e primaria non rinnovabile); la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio; la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; le emissioni di anidride carbonica; l'energia esportata; le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti; le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; 3. definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini; 4. definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli APE e dei relativi controlli pubblici.

DM Linee guida APE (2) Quali novità nelle linee guida APE? 1. Informazioni più complete ed esaustive in funzione dei servizi considerati (compreso il raffrescamento, la ventilazione e per il non residenziale, l illuminazione) Informazioni user friendly nelle prime due pagine, dedicate al cittadino: Informazioni più approfondite nelle pagine successive, dedicate principalmente ai tecnici. prestazione globale qualità dell involucro consumo degli impianti raccomandazioni Indicazioni qualitative e facilmente fruibili dal cittadino sulla qualità dell involucro, il consumo stimato degli impianti e sugli interventi più efficaci in termini di costo Informazioni dettagliate su tutti gli indici di prestazione e di efficienza del fabbricato e dei servizi presenti nell edificio QUALITA ALTA QUALITA MEDIA QUALITA BASSA

DM Linee guida APE (3) Quali novità nelle linee guida APE? 2. Scala di classificazione basata sull edificio di riferimento L edificio di riferimento è un edificio identico a quello oggetto dell APE ma dotato di elementi edilizi e impianti standard aventi le caratteristiche degli NZEB (requisiti 2021) La classe energetica sarà stabilita sulla base dell EP gl, nr 3. Edifici a energia quasi zero (NZEB) EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO 4. E previsto un format da inserire negli annunci immobiliari A4 A3 A2 A1 B C D E F G Più efficiente Meno efficiente

Conclusioni Il quadro normativo negli ultimi anni si è orientato verso la possibilità di offrire una maggiore conoscenza delle prestazioni energetiche del parco immobiliare ai cittadini, agli operatori e alle amministrazioni. Questo obiettivo, unitamente al concetto di ottimo energetico in funzione dei costi, contribuirà, nel prossimo futuro, a far divenire la qualità energetica parte integrante del valore commerciale degli immobili. Il percorso è complesso e porta con se numerose criticità, ma con la collaborazione fattiva e costruttiva da parte di tutti gli operatori e le amministrazioni coinvolte sarà possibile traguardare gli ambiziosi obiettivi fissati sfruttando le potenzialità di un settore strategico per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Grazie per l attenzione Enrico Bonacci tel.: 06-47052893 e-mail: enrico.bonacci@mise.gov.it