Comune di Cesano Maderno



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Transcript:

Comune di Cesano Maderno Provincia di Milano Settore Servizi alla Persona Servizio Sociale REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

SOMMARIO TITOLO I...0 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE...1 ART. 1 (FINALITÀ)...1 ART. 2 (DESTINATARI DEL SERVIZIO)...1 ART. 3 (PRESTAZIONI)...1 ART. 4 (UTENZA AMMESSA AL SERVIZIO)...1 ART. 5 (ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)...2 ART. 6 (COORDINATORE DEL SERVIZIO)...2 ART. 7 (PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO)...2 ART. 8 (RIMBORSI AL PERSONALE)...2 ART. 9 (PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO)...2 ART. 10 (PRINCIPI DI CALCOLO DEL COSTO DI PARTECIPAZIONE)...3 ART. 11 (CALCOLO DEL COSTO DI PARTECIPAZIONE)...3 ART. 12 (AGGIORNAMENTO DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE)...4 ART. 13 (CESSAZIONE DAL SERVIZIO)...4 ART. 14 (SERVIZI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)...4 TITOLO II...4 SERVIZIO AFFIDATO A TERZI...4 ART. 15 (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO)...4 ART. 16 (SOSTITUZIONE DEL PERSONALE)...5 ART. 17 (CONTINUITÀ DEL PERSONALE)...5 ART. 18 (OBBLIGHI DELL APPALTATORE)...5 ART. 19 (ONERI SUPPLEMENTARI)...5 ART. 20 (CORRISPETTIVO DELL APPALTATORE)...5 TITOLO III...6 DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA...6 ART. 21 (GRADUATORIA)...6 ART. 22 (ISTRUTTORIA)...6 ART. 23 (RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA)...6 ART. 24 (EMERGENZE)...7 ART. 25 (PARAMETRI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA)...7 ART. 26 (REDDITO DELL UTENTE)...7 ART. 27 (OBBLIGATI PER LEGGE)...7 ART. 28 (REDDITO DEGLI OBBLIGATI)...8 ART. 29 (CONDIZIONI DI SALUTE)...8 ART. 30 (SITUAZIONI DI CONVIVENZA)...8 ART. 31 (RISORSE DALL UTENTE)...8 ART. 32 (NECESSITÀ DELL UTENTE)...8 ART. 33 (RINVIO)...9 ART. 34 (NORMA TRANSITORIA)...9

Titolo I Del Servizio di Assistenza Domiciliare Art. 1 (Finalità) Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare, istituito al fine di favorire la permanenza dei destinatari degli interventi nel proprio ambiente di vita, di prevenire l'emarginazione, di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Art. 2 (Destinatari del servizio) Sono destinatari del servizio di assistenza domiciliare i cittadini cesanesi parzialmente nonautosufficienti o con difficoltà organizzative rispetto alla gestione della casa, in condizione di solitudine e di isolamento psicologico o con problemi nel mantenere i rapporti col mondo esterno. Il servizio è destinato in primo luogo alla popolazione anziana ma il fattore età non è comunque di per sè elemento determinante per l ammissione al servizio. Le prestazioni di assistenza domiciliare rivolte agli anziani possono essere erogate anche in favore di soggetti portatori di handicap o di minori o di nuclei familiari, in gravi difficoltà e nelle situazioni di cui sopra. Art. 3 (Prestazioni) Le prestazioni di assistenza domiciliare, a titolo esemplificativo, consistono in: aiuto diretto alla mobilità della persona; disbrigo delle faccende domestiche, pulizia dell'ambiente, riordino e cambio della biancheria; stiratura, cucito, piccoli lavori di bucato, collegamento con i servizi di lavanderia, acquisti; preparazione dei pasti; consulenza sulle corrette norme igieniche e alimentari; accompagnamento per/o il disbrigo di pratiche varie; aiuto nel mantenimento dei rapporti amicali o di vicinato; igiene della persona relativamente a prestazioni di semplice attuazione e non afferenti alle professioni sanitarie o ausiliarie di esse; sostegno e stimolo psicologico. Art. 4 (Utenza ammessa al servizio) L'individuazione dell'utenza ai fini dell'ammissione a fruire delle prestazioni di assistenza domiciliare avviene tramite graduatoria formulata secondo il procedimento descritto al titolo III. Il servizio viene erogato sulla base del bisogno di cui l utente è portatore e nei limiti delle obiettive possibilità dell Amministrazione Comunale. Per l'utenza ammessa al servizio il Servizio Sociale formula un piano di intervento personalizzato con l'indicazione delle prestazioni necessarie in termini di tipologia, durata e periodicità. Sulla base del programma individuale il Servizio Sociale assegna i singoli utenti al personale incaricato dell'assistenza domiciliare. 1

Per ogni utente ammesso al servizio viene tenuta una apposita cartella personale secondo il modello predisposto dal Servizio Sociale. Art. 5 (Orario di svolgimento del servizio) Il servizio viene svolto di norma nei giorni feriali entro la fascia oraria 8.00-20.00, secondo un programma settimanale. Il servizio viene reso anche nei giorni festivi, nei limiti delle effettive possibilità del Comune. Art. 6 (Coordinatore del servizio) Responsabile dello svolgimento del servizio è il Coordinatore, di regola un Assistente Sociale ove questa figura professionale sia presente nell'organico comunale. Il Coordinatore del servizio tiene periodiche riunioni con il personale preposto al fine di esaminarne l'andamento e migliorarne la qualità. Art. 7 (Personale addetto al servizio) Il servizio viene reso da personale comunale o, se affidato in appalto, appartenente a terzi. Il personale addetto al servizio deve essere in possesso delle necessarie professionalità secondo quanto previsto dalle norme e dagli indirizzi regionali in materia. E' ammessa deroga solamente per il personale che, pur non in possesso della necessaria qualifica, abbia però già svolto positivamente per almeno tre anni le funzioni di assistente domiciliare per gli utenti del Comune di Cesano Maderno. L Amministrazione Comunale pùò avvalersi, attraverso apposite convenzioni con il Ministero della Difesa, di personale civile obiettore di coscienza a supporto dei servizi effettuati dal personale addetto all assistenza. Art. 8 (Rimborsi al personale) I costi sostenuti dagli operatori assistenziali per gli spostamenti in ambito urbano ed extraurbano, necessari e riferiti al programma individuale, quando effettuati con mezzi pubblici, vengono rimborsati nelle forme previste dai regolamenti comunali. Essi devono in ogni caso essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio. L'eventuale utilizzo di mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente preposto al Servizio. Art. 9 (Partecipazione degli utenti al costo del servizio) Gli utenti sono tenuti a partecipare al costo del servizio in ragione della loro capacità contributiva. L onere della partecipazione fa capo al richiedente il servizio, sia esso l utente o parente o altri che ne abbiano fatto istanza e in ogni caso debitore verso l Amministrazione Comunale sarà un singolo obbligato. Nel caso l utente obbligato non sia più in grado per 2

gravi motivi di assolvere detto obbligo l onere della partecipazione può essere trasferito a un obbligato per legge agli alimenti o a terzo che accetti. In caso nessun obbligato per legge accetti, fatta salva ogni azione legale, il servizio può essere svolto a carico delle casse comunali o del patrimonio dell utente, secondo le situazioni di reddito. Art. 10 (Principi di calcolo del costo di partecipazione) Per il calcolo del costo di partecipazione si fa riferimento al costo orario del servizio per l Amministrazione Comunale e al reddito del nucleo familiare dell utente, secondo le modalità di calcolo del così detto minimo vitale stabilite nel Regolamento Comunale che disciplina ai sensi della L. 241/1990 le modalità e i criteri di erogazione dei contributi (deliberazione Consiglio Comunale n. 151/1990). Gli utenti in possesso di un reddito inferiore al minimo vitale sono esentati dal pagamento delle prestazioni. Il costo di partecipazione viene in ogni caso ridotto fino a salvaguardare la permanenza del minimo vitale ove il pagamento sia per l utente eccessivamente oneroso. Per quanto riguarda i pagamenti e l eventuale applicazione di more si fa riferimento alle modalità in uso presso l Amministrazione Comunale e alla vigente normativa. I pagamenti devono essere effettuati a scadenza mensile. Per somme di modica entità il pagamento può essere autorizzato con scadenza trimestrale. Art. 11 (Calcolo del costo di partecipazione) Il calcolo del costo di partecipazione è ispirato a principi di progressività al crescere del reddito e viene effettuato secondo la seguente tabella e le modalità più sotto descritte: Fascia di reddito Reddito Costo orario partecipazione S.A.D. = percentuale di partecipazione al costo del servizio I reddito < X +. 250.000 o II reddito compreso fra X + 250.000 e X + 500.000 2% III reddito compreso fra X + 500.000 e X + 750.000 4% IV reddito compreso fra X + 750.000 e X + 1.000.000 7% V reddito compreso fra X + 1.000.000 e X + 1.250.000 11% VI reddito compreso fra X + 1.250.000 e X + 1.500.000 16% VII reddito compreso fra X + 1.500.000 e X + 1.750.000 22% VIII reddito compreso fra X + 1.750.000 e X + 2.000.000 29% IX reddito compreso fra X + 2.000.000 e X + 2.250.000 37% X reddito compreso fra X + 2.250.000 e X + 2.500.000 46% XI reddito compreso fra X + 2.500.000 e X + 2.750.000 56% XII reddito compreso fra X + 2.750.000 e X + 3.000.000 67% XIII reddito compreso fra X + 3.000.000 e X + 3.250.000 79% XIV reddito compreso fra X + 3.250.000 e X + 3.500.000 92% XV reddito superiore a X + 3.500.000 100% X = minimo vitale L utente pagherà una somma - quale compartecipazione alle spese del servizio - in proporzione al reddito del nucleo familiare; per la percentuale di reddito compreso nella fascia immediatamente inferiore sarà applicata la tariffa di detta fascia, mentre la tariffa della fascia di appartenenza sarà applicata solamente alla percentuale di reddito eccedente il limite di quella inferiore. 3

( comma emendato ) Art. 12 (Aggiornamento dei costi di partecipazione) Nel mese di luglio di ogni anno vengono aggiornati i redditi degli utenti che già fruiscono del servizio e stabiliti i nuovi costi di partecipazione, che rimangono in vigore fino al mese di giugno dell anno successivo. I costi vengono parimenti aggiornati in caso di variazioni nelle modalità di calcolo del minimo vitale. Art. 13 (Cessazione dal servizio) La sopravvenuta modifica della situazione di convivenza, in qualsiasi momento avvenga, che comporterebbe in fase di istruttoria l esclusione dalla graduatoria utile per la fruizione del servizio comporta la cessazione di quello reso. Art. 14 (Servizi complementari al servizio di assistenza domiciliare) L Amministrazione Comunale può attivare servizi complementari al servizio di assistenza domiciliare, in particolare il servizio pasti e il servizio lavanderia con consegna a domicilio. I servizi vengono forniti, a prescindere dalla formazione di una graduatoria, gratuitamente a coloro il cui reddito non supera il minimo vitale. I servizi, nei limiti delle effettive possibilità dell Amministrazione Comunale, possono essere forniti anche a coloro che sono in possesso di redditi superiori, ma in questo caso il costo è a totale carico dell utente. Titolo II Servizio affidato a terzi. Art. 15 (Affidamento del servizio in appalto) Il servizio di assistenza domiciliare può essere affidato in appalto a terzi. La ditta aggiudicataria dell'appalto si impegnerà ad erogare le prestazioni nelle forme e nei modi in cui queste vengono erogate direttamente da parte del Comune e deve attenersi, per quanto ad essa può essere riferito, al presente Regolamento. In particolare le prestazioni di assistenza domiciliare devono essere erogate da personale che risponde ai requisiti di cui all'art. 7, garantendone la copertura assicurativa ed esonerando il Comune di Cesano Maderno da ogni responsabilità civile e penale nel rapporto personale - utente. E' escluso l instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro fra il personale della ditta aggiudicataria dell'appalto e il Comune di Cesano Maderno. Alla ditta aggiudicataria può essere affidato il solo svolgimento del servizio o anche l'organizzazione dello stesso. Il coordinamento e l'indirizzo tecnico rimangono in ogni caso del Comune di Cesano Maderno, che lo esercita attraverso il Servizio Sociale e il Coordinatore del servizio. 4

Art. 16 (Sostituzione del personale) In caso di assenza per qualsiasi motivo degli operatori di assistenza domiciliare la ditta aggiudicataria deve provvedere alla loro immediata sostituzione mediante personale in possesso della stessa professionalità dei sostituiti. Art. 17 (Continuità del personale) Al fine di assicurare adeguata continuità nel rapporto operatore - utente il Capitolato Speciale di Appalto del servizio di assistenza domiciliare può prevedere l'impegno da parte della nuova ditta aggiudicataria ad assumere il personale operativo che ha svolto attività con la precedente. Art. 18 (Obblighi dell appaltatore) E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria del rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria e dell'applicazione di ogni altra norma riferita al rapporto di lavoro, alla previdenza, all'antinfortunistica e all'assistenza nei confronti dei propri soci o dipendenti impegnati nel servizio di assistenza domiciliare per il Comune di Cesano Maderno. La ditta aggiudicataria è tenuta, se richiesto, a trasmettere all'amministrazione idonea documentazione comprovante l'adempimento di tale obbligo, nonché l'avvenuta stipulazione di apposita polizza R. C.. Art. 19 (Oneri supplementari) I costi per gli spostamenti degli operatori di cui all'art. 8, ove essi siano limitati all'ambito urbano, devono costituire aggiunta alla retribuzione a carico della ditta aggiudicataria. Ove fossero richiesti dal Coordinatore del Servizio spostamenti in ambito extraurbano il loro costo potrà essere addebitato al Comune. Per quanto riguarda le tariffe da applicare per i rimborsi l aggiudicataria farà riferimento ai regolamenti comunali e comunque tutti i costi vanno specificati in offerta. Art. 20 (Corrispettivo dell appaltatore) Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà pagato nelle forme in uso presso l Amministrazione Comunale, a fronte di regolare fattura mensile. Unitamente alle fatture dovranno essere prodotti i fogli presenza degli operatori 5

Titolo III Della formazione della graduatoria Art. 21 (Graduatoria) Il servizio di assistenza domiciliare viene fornito agli utenti nei limiti delle disponibilità di bilancio dell Amministrazione Comunale e a seguito di determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona, adottata sulla base e secondo disponibilità della graduatoria in vigore. Un numero di ore di servizio, comunque non superiore al 5% del massimo consentito dagli impegni di bilancio viene riservato alle situazione di emergenza e non assegnato in via ordinaria. La graduatoria, formulata a seguito di istruttoria delle richieste di ammissione al servizio, è di tipo mobile ed è fondata su parametri di bisogno il più possibile oggettivi. Essa viene utilizzata quale ordine per nuove ammissioni ogni qual volta si rendono disponibili ore di servizio. Il reddito concorre quale elemento per la costituzione del punteggio. La graduatoria è unica per tutti i soggetti destinatari del servizio di cui all art. 2. Art. 22 (Istruttoria) Le istanze dei richiedenti vengono istruite, con la definizione del punteggio e l inserimento in graduatoria, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data del protocollo. I termini vengono sospesi ove la documentazione richiesta sia carente per inerzia del richiedente. Il Responsabile del Servizio preposto, quale responsabile del procedimento, assegna entro cinque giorni dal ricevimento l istanza a un assistente sociale per l istruttoria. L istruttoria deve concludersi nei termini di trenta giorni con la proposta di inserimento o meno in graduatoria, con descrizione analitica del punteggio su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, sulla base della documentazione acquisita e delle indagini effettuate, comprensive di visita domiciliare. Entro dieci giorni dalla proposta il Responsabile del Servizio conferma o meno l esito dell istruttoria e con determinazione del Dirigente si procede all inserimento in graduatoria o al rigetto dell istanza. L esito viene in ogni caso comunicato al richiedente, il quale può ricorrere avverso il provvedimento di rigetto o l attribuzione del punteggio nei termini e nelle forme di legge. Le determinazioni del Dirigente preposto sono provvedimenti definitivi. Art. 23 (Richieste di aggiornamento della posizione in graduatoria) Le persone già inserite in graduatoria e in posizione di attesa possono chiedere l aggiornamento della loro posizione in graduatoria a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l attribuzione del punteggio. La richiesta di aggiornamento viene istruita nelle forme e nei tempi di cui all articolo precedente. 6

Art. 24 (Emergenze) In caso di obiettiva urgente necessità, su proposta dell assistente sociale e a seguito di determinazione motivata del dirigente il Settore servizi alla Persona, è possibile ammettere un utente al servizio di assistenza domiciliare in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell istanza. Nel caso l istruttoria non confermi per l utente una posizione utile in graduatoria l ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l urgente necessità. Art. 25 (Parametri per la formulazione della graduatoria) I parametri che concorrono alla formulazione della graduatoria sono l esistenza o meno di obbligati per legge e il loro reddito, il reddito dell utente, le condizioni di salute, le situazioni di convivenza, le risorse utilizzate dall utente in mancanza del servizio di assistenza domiciliare e la necessità assistenziale. Art. 26 (Reddito dell utente) Al reddito dell utente, calcolato secondo i criteri utilizzati per il minimo vitale e con riferimento alle fasce di reddito di cui all art. 11, viene assegnato ai fini della graduatoria il seguente punteggio: fascia I p. 10, fascia II p. 9, fascia III p. 8, fascia IV p. 6, fascia V p. 4, fascia VI p. 2, fascia VII p.1, fascia VIII e successive p. 0. Art. 27 (Obbligati per legge) L esistenza, per l utente, di obbligati per legge agli alimenti o all assistenza morale e materiale o di altri parenti non obbligati concorre alla formazione del punteggio come segue: più figli adulti o coniuge p. 1; un solo figlio adulto o più fratelli adulti con meno di 65 anni o coniuge oltre 65 anni autosufficiente p. 2; più figli, di cui uno solo adulto p. 1,5; un solo fratello con meno di 65 anni o un affine di primo grado p. 3; più fratelli oltre 65 anni o più affini di primo grado p. 4; un solo fratello oltre 65 anni o più nipoti in linea diretta adulti p. 5; un solo nipote in linea diretta adulto o più nipoti non in linea diretta adulti, figlio unico con gravi problemi familiari risultanti da relazione dell assistente sociale, p. 6; un solo nipote non in linea diretta p. 7; solo figlio/i con handicap p. 8; solo figlio/i con handicap grave o familiari tutti irreperibili p. 9; nessun obbligato per legge e nessun nipote in linea non diretta p. 10. Il punteggio viene assegnato utilizzando la situazione con il punteggio più basso e nel caso di parenti non residenti in Cesano Maderno si assegna un ulteriore punto. Per ogni genitore ultrasettantenne si assegna un ulteriore punto. Per quanto possibile e ove il caso lo richieda, per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento per analogia al Titolo XXXIII del Libro I del Codice Civile. 7

Art. 28 (Reddito degli obbligati) Il reddito complessivo di tutti gli obbligati, calcolato secondo i criteri utilizzati per il minimo vitale e riferito alle fasce di reddito di cui all art. 11, concorre alla formazione del punteggio come segue: fascia I p. 4, fascia II p. 3.5, fascia III p. 3, fascia IV p. 2.5, fascia V p. 2, fascia VI p. 1.5, fascia VII p.1, fascia VIII e successive p. 0.5. Al reddito dei non obbligati non viene attribuito alcun punteggio. Art. 29 (Condizioni di salute) Le condizioni di salute, attestate da un medico, concorrono all attribuzione di punteggio come segue: totale non-autosufficienza fisica e psichica p. 10; totale non-autosufficienza psichica e parziale autosufficienza fisica p. 9; totale non autosufficienza fisica e parziale autosufficienza psichica p. 8; parziale autosufficienza fisica e psichica p. 7; autosufficienza fisica e parziale autosufficienza psichica p. 6; autosufficienza psichica e parziale autosufficienza fisica p. 5; autosufficienza fisica e psichica p. 1. Art. 30 (Situazioni di convivenza) La situazione di convivenza dell utente concorrono all attribuzione di punteggio come segue: per ogni convivente parzialmente autosufficiente p. 1; per ogni convivente con handicap p. 2; per ogni convivente con handicap grave o non autosufficiente p. 3; per un solo convivente adulto che lavora p. 0; per più conviventi adulti che lavorano viene sottratto un punto; per un adulto convivente e autosufficiente che non lavora viene sottratto un punto. Nel caso siano presenti più adulti autosufficienti che non lavorano si da luogo a non ammissione in graduatoria senza ulteriore istruttoria. Per la definizione della situazione di convivenza si fa riferimento alla situazione di fatto quale risulta da relazione dell assistente sociale e non solamente a quella anagrafica. Art. 31 (Risorse dall utente) Le risorse umane utilizzate dall utente al momento della istruttoria dell istanza, risultanti da relazione dell assistente sociale, contribuiscono alla formazione del punteggio come segue: risorse a pagamento p. 6; risorse occasionali p. 5; risorse solo familiari non stabili p. 4; risorse amicali stabili p. 3; risorse da privato sociale p. 2; risorse saltuarie p. 1; risorse occasionali p. 0. Art. 32 (Necessità dell utente) Le obiettive necessità dell utente, risultanti da giudizio dell assistente sociale, concorrono all attribuzione di punteggio come segue: un ora settimanale p. 1; da 2 a 4 ore settimanali p. 2; da 6 a 8 ore settimanali p. 3; un ora tutti i giorni p. 5; tutti i giorni più ore p. 8; tutti i giorni più volte al giorno p. 10. 8

Art. 33 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia, allo Statuto e ai Regolamenti comunali. Art. 34 (Norma Transitoria) Agli utenti che fruiscono del servizio già al momento di entrata in vigore del presente regolamento lo stesso si applica in ogni sua parte, compresa la parte riferita alla compartecipazione economica, trascorsi sei mesi da tale data. E garantito in ogni caso il loro diritto alla continuità del servizio, fatto salvo che per le situazioni modificative della convivenza che comportano la non ammissione in graduatoria. 9