REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
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1 COMUNE DI OFFAGNA Provincia di Ancona APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.63 DEL 28/11/2009 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello statuto, l'attività di assistenza domiciliare di cui alla L.R. n^ 43 del , art. 36 e dal successivo Regolamento di cui al D.P.G.R. n^ 24 del Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia agli atti di indirizzo Regionali e al Piano di Zona dell'ambito Territoriale Sociale n 13. ART. 2 DEFINIZIONE Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito da un insieme di interventi e prestazioni socio-assistenziali che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'utente per la gestione della propria persona e per il governo della casa. Il Sevizio ha lo scopo di: - prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio favorendo l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale; - tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione; - limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento; - favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.
2 ART. 3 ORGANISMI EROGATORI Le prestazioni socio-assistenziali del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate dal Comune che assolverà il compito mediante affidamento a Ditte e/o Cooperative secondo norme di legge. Il Comune potrà avvalersi anche del supporto del volontariato. ART. 4 PRESTAZIONI Il servizio viene svolto in un arco di tempo che va dalle ore 8 alle ore 20, esclusi i festivi. Sono fruibili dai soggetti ammessi al servizio i seguenti interventi: 1) di carattere domestico, quali: governo della casa, pulizie, lavaggio e riordino di indumenti personali, igiene personale, spesa e preparazione dei pasti, collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio della biancheria e con servizi di mensa, ove esistano; 2) di carattere socio-assistenziale, quali: disbrigo delle pratiche poliambulatoriali e previdenziali, informazione sui diritti, pratiche e servizi e svolgimento di piccole commissioni, informazioni sull'educazione sanitaria, accompagnamento per visite mediche, sostegno ed azione di stimolo all'autosufficienza ed al mantenimento dei contatti sociali anche con anziani che necessitano del coinvolgimento di altri servizi socio-sanitari. Per gli interventi di assistenza domiciliare integrata, si fa riferimento agli specifici protocolli d'intesa con l'asur competente territorialmente. Gli interventi effettuati dal personale delle associazioni di volontariato saranno di supporto ed integrazione alle prestazioni del personale qualificato e principalmente rivolti a mantenere in contatto l'anziano con il tessuto sociale, con specifica disciplina in apposite convenzioni. L'individuazione dell'operatore competente spetta al responsabile del Servizio sentita l'assistente Sociale che ha in carico il nucleo familiare, in relazione al tipo di intervento richiesto dall'interessato e previsto nel piano individuale. ART. 5 DESTINATARI Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) persone o nuclei familiari che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali.
3 Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un piano/progetto assistenziale individualizzato elaborato dall assistente sociale. Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo progetto/contratto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato. ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Offagna, che si trovano nella condizione di bisogno di cui al precedente art.5, e che sono: 1) anziani ultrasessantacinquenni; 2) disabili gravi (a prescindere dalla età) 3) persone con problematiche particolari segnalate dall assistente sociale ART. 7 MODALITA DI ACCESSO AL S.A.D. L'ammissione agli interventi ed alle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, della persona interessata o dei familiari. L assistente sociale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione attestante: - il valore ISEE - le condizioni di salute del richiedente (documentazione sanitaria). L assistente sociale provvede alla valutazione sociale della domanda con riferimento alla situazione personale, economica, ambientale, psico-sociale del richiedente al fine di determinarne lo stato di bisogno e verificare l ammissibilità o meno al servizio. In caso di accesso al servizio l Assistente Sociale formula il progetto personalizzato, concordato con il richiedente e/o i suoi familiari anche in ragione dell eventuale quota di partecipazione alla spesa. Nella prima fase di avvio del S.A.D. sarà pubblicato un bando per dare la possibilità di fare richiesta alle persone che si trovano nelle condizioni previste dal presente regolamento. L Ufficio Servizi Sociali provvederà ad esaminare le domande, dopo che l assistente sociale ne avrà effettuato la valutazione. Successivamente stilerà una graduatoria in base ai criteri di cui all art.8. Sono ammessi al S.A.D. i richiedenti nell ordine della graduatoria e nei limiti della disponibilità finanziaria del Comune. Nel caso in cui le richieste esaminate positivamente dovessero superare la disponibilità degli interventi possibili in base ai fondi previsti in bilancio, la lista di attesa sarà aggiornata ogni quadrimestre con l inserimento di nuove richieste valutate ammissibili dall assistente sociale e con la
4 cancellazione di interventi cessati a norma dell art.10. La graduatoria ha validità annuale e scadrà il 31 dicembre di ogni anno. I cittadini che intendono continuare ad usufruire del SAD per l anno successivo dovranno presentare richiesta di ammissione, che sarà oggetto di nuova valutazione da parte dell assistente sociale, entro il mese di novembre di ogni anno. L Ufficio Servizi Sociali esaminerà le richieste di ammissione al SAD per l anno successivo pervenute entro il mese di novembre e valutate positivamente dall assistente sociale, e stilerà la nuova graduatoria. L utente dovrà presentare annualmente l ISEE al fine di verificare la compartecipazione o meno al costo del servizio come previsto dal successivo art.11. ART. 8 CRITERI DI PRIORITA PER L AMMISSIONE Lo stato di bisogno costituisce il criterio principale; l'assistenza deve essere assicurata prioritariamente alle persone anziane ultrasessantacinquenni e/o disabili gravi e, comunque, che presentino gravi difficoltà in termini di autonomia. Pertanto è necessario tenere conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale. Il reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte. A parità di bisogno viene data la priorità al titolare del reddito più basso. Vengono, inoltre, considerati i seguenti ulteriori criteri di selezione: a) presenza del coniuge; b) presenza di figli anche al di fuori del nucleo familiare; c) presenza dei genitori o di un solo genitore. Il Servizio Servizi Sociali del Comune ammette le richieste di accesso al servizio nei limiti delle disponibilità finanziare assegnate e predispone una graduatoria in base ai seguenti criteri, tenendo presente che dove è indicato solo si intende persona senza discendenti tenuti agli alimenti e senza altre persone conviventi : - anziano non autosufficiente solo ( senza figli e senza altre persone conviventi ) p. 9 - inabile non autosufficiente con genitori anziani o non autosufficienti p.8 - anziano / inabile semiautosufficiente solo (senza figli e senza altre persone conviventi ) p. 7 - anziano / inabile con coniuge entrambi o con un componente non autosufficiente soli (senza figli e senza altre persone conviventi) p. 6 - anziano / inabile con coniuge entrambi o con un componente semiautosufficiente soli (senza figli e senza altre persone conviventi) p. 5 - anziano / inabile con figli con gravi problemi socio-sanitari o minore in famiglia con gravi problemi socio-sanitari p. 4
5 - anziano non autosufficiente con figli residenti in altro Comune p. 3 - anziano non autosufficiente con figli non conviventi residenti nel Comune p. 2 - anziano non autosufficiente con un figlio convivente p. 1 A parità di condizioni avrà precedenza il richiedente con l ISEE più basso. ART. 9 SOSPENSIONE DEL SAD Il SAD viene sospeso in caso di ricovero temporaneo dell assistito in ospedale, per la durata massima continuativa di tre mesi. Il SAD può tuttavia essere mantenuto eccezionalmente in caso di ricovero ospedaliero e garantito limitatamente ad alcune prestazioni di supporto alla persona qualora l assistito non abbia familiari o parenti in grado di provvedere. Il SAD viene altresì sospeso in caso di assenze ripetute dal proprio domicilio non comunicate preventivamente al servizio. Il SAD viene inoltre sospeso in caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. ART. 10 CESSAZIONE DEL SAD La cessazione del servizio avviene alla fine dell anno solare e potrà essere rinnovato previa valutazione dell assistente sociale. Il SAD può essere interrotto altresì nei seguenti casi: - per la conclusione del progetto personalizzato; - per la risoluzione dei problemi e bisogni manifestati; - su richiesta scritta del beneficiario o dei familiari con l assenso dell interessato; - su proposta dell assistente sociale per il venir meno delle condizioni di necessità; - per assenze superiori ad una settimana, non comunicate dal beneficiario; - per inosservanza del progetto personalizzato da parte del beneficiario; - assenza continuativa del beneficiario superiore a tre mesi. ART. 11 COMPARTECIPAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA SPESA La compartecipazione al costo del servizio da parte dei soggetti ammessi viene stabilita in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dal D.Lgs.vo n 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.). La tariffa oraria massima del servizio sarà quella applicata dalla Ditta e/o Cooperativa Sociale che
6 ha in affidamento il servizio. La compartecipazione al costo del Servizio viene fissata con riferimento ai seguenti valori ISEE ed a un numero di ore settimanali di assistenza erogabili fino a 5 : Valore ISEE fino a , , , , , , ,50 comparteci pazione esente 10% 20% 40% 60% 80% 100% dell'utente Nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, rivolti a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n 104 del 05/02/1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui "non autosufficienza" fisica o psichica sia stata accertata dalle ASUR competenti, fermo restando il rispetto del monte ore annuo assegnato al Servizio in questione, possono altresì essere erogate ulteriori prestazioni, sino ad un massimo di 12 ore settimanali, elevabili - per periodi limitati e per situazioni straordinarie- fino a 18 ore settimanali. Per tali ulteriori prestazioni, la misura della compartecipazione viene fissata come di seguito: dalla 6^ ora alla 12^ ora: Valore ISEE fino a , , , , , ,03 comparteci 15% 30% 40% 60% 80% 100% pazione dell'utente Dalla 13^ alla 18^ ora: ValoreISEE fino a , , , , ,14 Comparteci 35% 50% 70% 80% 100% pazione dell utente In assenza di familiari e/o affini tenuti a prestare gli alimenti gli oneri della assistenza domiciliare verranno assunti dal Comune di Offagna tenuto conto dei Valori I.S.E.E. dichiarati dall'assistito e verificati dall'ufficio. ART. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE La quota di contribuzione è corrisposta con le modalità comunicate dall'ufficio Servizi Sociali. Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione.
7 Il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce motivo sufficiente per la sospensione dell'erogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di recupero di quanto dovuto. Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per modifica della stessa. ART. 13 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è finalizzato a soddisfare, presso il proprio domicilio e negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza socio-sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa che può variare da interventi di tipo socio-assistenziale ad interventi puramente sanitari. Il Comune assicura le prestazioni afferenti alla componente socio-assistenziale del servizio A.D.I. attraverso specifici "protocolli d'intesa" con l'azienda Sanitaria Locale. Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti partecipano con le modalità di cui ai precedenti articoli.
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