I s t i t u t o G r a n d i I n f r a s t r u t t u r e APPALTI &CONCESSIONI. Europa e Regioni. Accordo politico sulle direttive appalti e concessioni



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Transcript:

APPALTI &CONCESSIONI Accordo politico sulle direttive appalti e concessioni Con una corsa finale il 3 luglio scorso è stato sancito l accordo politico sulla modifica delle direttive appalti classici e speciali e sulla nuova direttiva concessioni. Il testo delle norme è in corso di redazione nella versione finale inglese per essere pronto per l approvazione del COREPER (Rappresentanze permanenti degli Stati nel Consiglio). Le tappe successive sono previste a settembre con l approvazione presso la competente Commissione IMCO del Parlamento europeo e poi a inizio dicembre in plenaria del Parlamento Europeo e nel Consiglio Mercato Interno. Si chiude così la procedura di modifica delle Direttive appalti (D. 17 e 18 del 2004) e di costituzione della nuova direttiva concessioni in un tempo che è di circa la metà di quello che era stato necessario per approvare le direttive vigenti (2 anni circa contro i 4 della volta precedente). A Bruxelles c è chi sostiene che ciò è avvenuto a scapito della trasparenza e con una logica di accettazione di compromessi al ribasso soprattutto da parte della Commissione alleata del Consiglio, entrambi decisi a chiudere entro il semestre di Presidenza irlandese e prima dell avvio della campagna elettorale delle prossime elezioni europee fissate nel maggio 2014. Al momento non è possibile dare una valutazione di merito a queste indicazioni in quanto il testo finale in lingua è in corso di redazione e sarà ufficiale solo dopo l approvazione nel COREPER (Rappresentanze permanenti del Consiglio) del 17 luglio. A parere di M. Delseaux, vicedirettore generale DG Market della Commissione europea incaricato del dossier procurement, l unico ostacolo all approvazione del dossier potrebbe venire sulle clausole sociali da parte dei paesi dell Est che, con costi molto minori del lavoro e minori tutele, potrebbero votare contro in sede di approvazione finale e fare minoranza di blocco. Nel merito si può dire al momento che il testo finale pare complessivamente più proceduralizzato di quello già pesante proposto nel 2011 dalla Commissione Europea anche se con un evidente sforzo di mantenere flessibilità in capo agli Stati, proprio al fine di conciliare posizioni altrimenti troppo divaricate. Nel recente incontro del Forum europeo con M. Delseaux, è stato annunciato che una volta approvate formalmente le nuova norme, la Commissione europea intende aprire un vasto dibattito sulla tutela della proprietà intellettuale delle proposte tecniche, finanziarie e giudiziarie nel procurement.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 4 luglio 2013 «Appalti pubblici Direttiva 89/665/CEE Ricorso in materia di appalti pubblici Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso Ricorso fondato sulla motivazione che l offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell appalto Ricorso incidentale dell aggiudicatario fondato sull inosservanza di alcune specifiche tecniche dell appalto nell offerta presentata dall offerente che ha proposto il ricorso principale Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell appalto Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito Compatibilità con il diritto dell Unione» Causa C-100/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, nel procedimento Fastweb SpA contro Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, nei confronti di: Telecom Italia SpA, Path-Net SpA Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione della Direttiva 89/665/CEE. Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra Fastweb SpA, da una parte, e l Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, nonché Telecom Italia SpA ed una controllata di quest ultima, Path-Net SpA, dall altra, a proposito dell aggiudicazione di un appalto pubblico a tale controllata. 2

Fatti A seguito conclusione di un contratto-quadro da parte del Centro Nazionale per l informatica nella P.A. (CNIPA), l Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha richiesto il progetto dettagliato scegliendo per l affidamento finale la partecipata di Telecom, PATH-NET. Fastweb ha proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell appalto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Telecom Italia e Path-Net sono intervenute nel procedimento, proponendo ricorso incidentale. La legittimità dell offerta di ciascuno degli operatori viene contestata dal suo unico concorrente a causa del mancato rispetto di alcune specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni. In esito alla verificazione dell idoneità delle offerte presentate dalle due società rispetto al piano di fabbisogni, disposta dal giudice del rinvio, è stato constatato che nessuna delle due offerte risultava conforme all insieme delle specifiche tecniche imposte dal piano. Una simile constatazione dovrebbe logicamente condurre all accoglimento dei due ricorsi e, di conseguenza, ad annullare la procedura di aggiudicazione dell appalto pubblico in questione, dal momento che nessun offerente ha presentato un offerta idonea a dar luogo ad aggiudicazione. Tale soluzione soddisferebbe l interesse del ricorrente principale, in quanto la rinnovazione della procedura di aggiudicazione gli procurerebbe una nuova chance di ottenere l appalto. Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, con decisione del 7 aprile 2011, resa in adunanza plenaria, il Consiglio di Stato, a proposito dei ricorsi in materia di appalti pubblici, ha enunciato un principio di diritto secondo il quale l esame di un ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, in quanto illegittimamente ammesso a partecipare alla procedura di aggiudicazione controversa, deve precedere l esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell intera procedura di aggiudicazione e indipendentemente sia dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, sia dal tipo di censura prospettata con il ricorso incidentale, sia infine dalle richieste dell amministrazione interessata. Il Consiglio di Stato ritiene infatti che la legittimazione a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico spetti soltanto al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura di aggiudicazione. Secondo tale giudice, l accertamento dell illegittimità dell ammissione del ricorrente principale alla procedura avrebbe una portata retroattiva e l esclusione definitiva di quest ultimo dalla suddetta procedura comporterebbe che esso si trovi in una situazione che non gli permette di contestare l esito della procedura stessa. Secondo questa giurisprudenza del Consiglio di Stato, l interesse pratico alla rinnovazione della procedura di aggiudicazione invocato dalla parte che abbia proposto ricorso contro la decisione di 3

aggiudicazione di un appalto pubblico non attribuisce a quest ultima una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso. Tale interesse non si distinguerebbe infatti da quello di qualsiasi altro operatore economico del settore che aspiri a partecipare ad una futura procedura di aggiudicazione. Pertanto, il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale dovrebbe essere sempre esaminato per primo, anche quando gli offerenti siano solo due, ossia il ricorrente principale, cioè l offerente escluso e il ricorrente incidentale, cioè l aggiudicatario. Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla compatibilità di tale giurisprudenza, in particolare nella misura in cui essa afferma incondizionatamente la prevalenza del ricorso incidentale su quello principale, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza e tutela giurisdizionale effettiva, quali recepiti negli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 89/665. Secondo tale giudice, infatti, l esame in via preliminare ed eventualmente assorbente del ricorso incidentale attribuisce all aggiudicatario un vantaggio ingiustificato rispetto a tutti gli altri operatori economici che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, qualora risulti che l appalto gli è stato aggiudicato illegittimamente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla Direttiva [89/665], ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l aggiudicatario-ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell offerta». Decisione della Corte Nel procedimento principale, il giudice del rinvio, all esito della verifica dell idoneità delle offerte presentate dalle due società in questione, ha constatato che l offerta presentata da Fastweb non era conforme all insieme delle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni. Esso è giunto peraltro alla stessa conclusione in relazione all offerta presentata dall altro offerente, Telecom 4

Italia. Una situazione del genere si distingue da quella oggetto della sentenza Hackermüller (C-249/01), in particolare per essere risultato che, erroneamente, l offerta prescelta non è stata esclusa al momento della verifica delle offerte, nonostante essa non rispettasse le specifiche tecniche del piano di fabbisogni. Orbene, dinanzi ad una simile constatazione, il ricorso incidentale dell aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell ipotesi in cui la legittimità dell offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell ambito del medesimo procedimento e per motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all esclusione dell offerta degli altri, che può indurre l amministrazione aggiudicatrice a constatare l impossibilità di procedere alla scelta di un offerta regolare. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l aggiudicatario che ha ottenuto l appalto e proposto ricorso incidentale solleva un eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell offerta dell aggiudicatario che ha ottenuto l appalto, sia di quella dell offerente che ha proposto il ricorso principale. Attuazione del mercato unico uno strumento di raffronto informativo immediato La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 4 luglio una tavola informatica di dati di raffronto circa l attuazione del Mercato Interno da parte di ciascun Stato membro, denominata SINGLE MARKET SCOREBOARD. La tavola di raffronto è articolata su 8 indicatori selezionati, tra cui i principali sono quelli della trasposizione e delle infrazioni. L Italia, pur avendo migliorato molto dal 2006 anno di massimo picco negativo degli indici resta nelle posizioni di retroguardia rispetto ai principali paesi UE, soprattutto a causa delle infrazioni, nettamente al di sopra della media UE. In particolare, 1) per l Indice Trasposizione il miglioramento dell Italia è significativo: infatti, il nostro Paese è sceso dal picco del 4,5% del 2004 ad un valore pari allo 0,8%, quindi sotto il valore medio Ue 5

dell 1%. In pratica, il settore carente è quello ambientale, con 4 direttive da trasporre nel maggio 2013 con un ritardo di trasposizione ai 4,6 mesi. (Per un raffronto, si noti che la Germania è allo 0,5%, con un tempo di recepimento delle direttive pari a meno di 8 mesi dalla pubblicazione; la Francia allo 0,4% con un periodo di recepimento di 4 mesi); 2)Infrazioni: l Italia è tradizionalmente in pessima posizione con un picco di 166 infrazioni toccato nel 2006, ridotto nel maggio 2013 a sole 68 rispetto alla media EU di 30: il ritardo medio di risoluzione è ora pari a 20,8 mesi (maggio 2013) rispetto alla media UE di 17,6. (Per un raffronto, si noti che la Germania è al maggio 2013 a 46 casi picco massimo 90 nel 2008-, mentre la Francia risulta a maggio 2013 a 52 e il Regno Unito a 30). 6