Istituto Grandi Infrastrutture. APPALTI e CONCESSIONI. Europa e Regioni FRANCIA LA SEDUTA DI APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE NON È PUBBLICA
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- Albana Boscolo
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1 FRANCIA LA SEDUTA DI APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE NON È PUBBLICA L articolo 61 del Code des marchés publics (Décret n del 1 agosto 2006, pubblicato sul JO del 4 agosto 2006) prevede, al 1 paragrafo, che nelle procedure ristrette l apertura delle buste per l esame e la selezione delle candidature non sia pubblica e i candidati non vi siano ammessi ( L ouverture des plis n est pas publique, les candidats n y sont pas admis ). Allo stesso modo, il successivo art. 63, 1 paragrafo, stabilisce che la Commissione di gara (Commission d appel d offres) procede all apertura e alla registrazione delle offerte. La seduta di apertura dei plichi contenenti le offerte non è pubblica ( La séance d ouverture des plis contenant les offres n est pas publique ) ed i candidati non vi sono ammessi. La circolare applicativa del Code (Circulaire du 3 août 2006) chiarisce che tali disposizioni hanno carattere di regole d ordine pubblico che s impongono a tutte le stazioni appaltanti. Lo stesso criterio vale per la procedura aperta e per quella negoziata, tanto nei settori classici che in quelli speciali. Questo principio del Code contrasta clamorosamente con quanto affermato dall Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 luglio 2011, n. 13 e costringe ad interrogarsi sulle ragioni di una così evidente discrepanza di due sistemi giuridici che pure presentano molteplici affinità e caratterizzazioni comuni. A questo riguardo, occorre rilevare che la dottrina e la giurisprudenza francese tendono a considerare esauriti gli obblighi di pubblicità e di trasparenza procedurale con l espletamento, in aderenza ai dettati comunitari, della pubblicità legale (avviso di preinformazione e bando di gara od invito di partecipazione) ed a considerare tutte le attività intermedie tra questi provvedimenti e l atto formale di aggiudicazione come attività proprie dell amministrazione aggiudicatrice e, come tali, sottratte alla partecipazione degli offerenti, che potranno far valere le proprie ragioni in sede di impugnazione del provvedimento terminale della procedura di gara, vale a dire l atto di aggiudicazione, che riassume in sé tutte le scelte procedurali e sostanziali, tecniche ed economiche della gara. Questa impostazione del Code trova la concorde giustificazione della dottrina e della giurisprudenza in quel necessario equilibrio tra i principi di pubblicità e trasparenza, da un lato, e di snellezza ed economicità procedurale, dall altro.
2 FRANCIA TRASPOSTA LA DIRETTIVA UE SUGLI APPALTI DELLA DIFESA La trasposizione della Direttiva 2009/81/CE è stata completata. Infatti, dopo la legge n del 22 giugno 2011 ora il Décret n del 14 settembre relativo all aggiudicazione ed all esecuzione degli appalti pubblici della difesa o della sicurezza è stato pubblicato al Journal officiel del 15 settembre. Con la legge ed il decreto indicati sono state modificate le norme della terza parte del Code des marchés publics, tra cui va segnalata la modifica dell art. 53 circa i criteri e le modalità di selezione delle offerte nelle procedure ristrette con aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l aggiunta, al 1 paragrafo che elenca la pluralità dei criteri, dopo le parole costo globale d utilizzazione, delle parole i costi dell intero ciclo di vita ( les coûts tout au long du cycle de vie ). CORTE DI GIUSTIZIA UE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 19 maggio 2011 Antoine Boxus e Willy Roua ed altri contro Région wallonne aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Conseil d État, Belgio «Valutazione dell impatto ambientale Concetto di atto legislativo nazionale specifico Accesso alla giustizia in materia ambientale Portata del diritto a un ricorso giurisdizionale» 2
3 Presupposti Le decisioni riguardanti progetti con probabile impatto sull ambiente possono essere adottate tramite una procedura amministrativa, nella quale la partecipazione pubblica (diretta) è garantita attraverso una valutazione di impatto ambientale («VIA») oppure tramite procedura legislativa, nella quale la partecipazione pubblica (indiretta) è assicurata tramite il competente organo legislativo rappresentativo. In tale contesto, le domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Conseil d État (Consiglio di Stato) belga, vertono sull interpretazione della normativa dell Unione europea riguardante l accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l accesso alla giustizia relativamente al processo decisionale in materia ambientale, in particolare la Direttiva 85/337/CE come modificata dalla direttiva 2003/35/CE (Direttiva VIA). La direttiva VIA non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico. Nei casi in esame, un progetto di decisione era stato adottato con procedura amministrativa e successivamente ratificato con decreto legislativo. Si pone pertanto il problema di stabilire se una simile sequenza di azioni rientri nell ambito della direttiva VIA Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali Il Conseil d État è la suprema giurisdizione amministrativa in Belgio, competente a pronunciarsi sulla validità di provvedimenti amministrativi ma non legislativi. Le questioni proposte da tale organo giurisdizionale traggono origine da sei ricorsi diretti contro una serie di concessioni urbanistiche amministrative accordate tra il settembre 2003 e il settembre 2006, relative a progetti riguardanti lo sviluppo aeroportuale in Belgio. Nell accordare le concessioni, le autorità amministrative rilevanti hanno seguito una serie di tappe procedurali. In generale, tali tappe hanno compreso: i) un iniziale richiesta proposta da un capo progetto; ii) un periodo di valutazione; iii) un periodo di consultazione condotto dal comune; iv) la formulazione di una serie di pareri; e v) l attribuzione della concessione.. 3
4 In ognuna delle cause i richiedenti sono residenti o associazioni locali che hanno promosso i ricorsi tra il gennaio 2004 e l aprile Il 17 luglio 2008, il Parlamento della regione Vallona (in prosieguo: il «Parlamento vallone») ha adottato il Decreto vallone relativo a talune concessioni per le quali esistono motivi imperativi di interesse generale. Tale decreto contiene tre gruppi di disposizioni. In primo luogo, l art. 1 elenca una serie di lavori riguardanti gli aeroporti Liegi Bierset e Bruxelles Sud Charleroi e alcuni altri collegamenti, per i quali sono stati accertati «motivi imperativi di interesse generale». In secondo luogo, negli artt. 2-4, vengono dettate procedure secondo le quali, per i progetti rientranti nel suddetto elenco, l autorizzazione dev essere accordata dal Governo vallone, conformemente alle leggi urbanistiche applicabili, e ratificata dal Parlamento vallone. Infine, gli artt confermano una serie di concessioni già accordate; gli artt. 6, 7, 9 e 14 sono rilevanti ai fini del presente procedimento. Nel corso del procedimento dinanzi al Conseil d État, la parte convenuta ha sostenuto che il decreto 17 luglio 2008, in quanto misura legislativa che aveva sostituito la concessione amministrativa e che era suscettibile di impugnazione solo dinanzi alla Cour Constitutionnelle (Corte costituzionale), aveva privato tanto il Conseil d État della sua competenza quanto i ricorrenti del loro interesse all annullamento delle concessioni amministrative. I ricorrenti hanno affermato che l adozione del decreto non era compatibile con la Convenzione di Aarhus né con la direttiva VIA e avrebbe dovuto essere ignorata. Di conseguenza, il Conseil d État ha sospeso i procedimenti dinanzi ad esso pendenti ed ha proposto talune questioni pregiudiziali sia alla Cour Constitutionnelle sia alla Corte di Giustizia. Nelle questioni proposte dinanzi alla Cour Constitutionnelle esso, in sostanza, intende stabilire se il Parlamento vallone fosse legittimato: a) a ratificare le concessioni amministrative senza esaminare le domande nel merito o la regolarità della procedura e, b), se così facendo esso fosse legittimato a precludere un pieno controllo giurisdizionale di tali concessioni da parte del Conseil d État anche nel caso in cui tale controllo fosse stato richiesto prima dell adozione del decreto 17 luglio Le questioni proposte alla Corte sono le seguenti: «A. Se l art. 1, n. 5, della [Direttiva VIA] possa essere interpretato nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione una normativa quale [il decreto 17 luglio 2008] che si limiti ad affermare 4
5 che ricorrono i motivi imperativi di interesse generale per il rilascio delle concessioni urbanistiche, delle concessioni ambientali e delle concessioni uniche relative ad atti ed opere da essa elencati e che confermi concessioni per le quali viene detto che ricorrono i motivi imperativi di interesse generale. B.1. Se gli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della [direttiva VIA], come modificata, ostino a un sistema giuridico in cui il diritto di realizzare un progetto, sottoposto ad una valutazione dell impatto ambientale, sia conferito da un atto legislativo contro il quale non sia esperibile alcun ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge che consenta di contestare, quanto al merito e alla procedura seguita, la decisione attributiva del diritto di realizzare il progetto. B.2. Se l art. 9 della Convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di proporre un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità di decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni dell art. 6, per qualsiasi questione di merito o di procedura, inerente a norme sostanziali o procedurali, di autorizzazione dei progetti soggetti ad una valutazione dell impatto. B.3. Se, alla luce della Convenzione di Aarhus, l art. 10 bis della [Direttiva VIA], come modificata, debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a prevedere la possibilità di accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge per poter contestare la legittimità delle decisioni, degli atti o delle omissioni per qualsiasi questione di merito o di procedura del sistema sostanziale o procedurale di autorizzazione dei progetti soggetti a valutazione dell impatto». In definitiva, il Conseil d État ha deciso che, una volta ottenute le soluzioni alle sue questioni sia da parte della Cour Constitutionnelle sia da parte della Corte di giustizia, sarebbe stata redatta una relazione supplementare, su cui invitare le parti a presentare osservazioni finali. La Cour Constitutionnelle, da parte sua, ha esaminato le cause promosse direttamente dinanzi ad essa unitamente alle questioni rinviate dal Conseil d État, proponendo essa stessa alla Corte di giustizia una serie di questioni relative all interpretazione della Convenzione di Aarhus e della direttiva VIA. Dal momento che tale domanda di pronuncia pregiudiziale è stata ricevuta poco più di un anno dopo quelle proposte nel presente procedimento, e poiché l oggetto di tali questioni è in parte identico, la Corte ha deciso di procedere in primo luogo con i presenti rinvii pregiudiziali. 5
6 Conclusione Alla luce delle considerazioni che precedono, l Avvocato generale suggerisce alla Corte di risolvere le questioni proposte dal Conseil d État nel modo seguente: A. L art. 1, n. 5, della Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all accesso alla giustizia, esclude dall ambito di tale direttiva solo gli atti legislativi in cui l organo legislativo abbia sostanzialmente adempiuto agli obiettivi della direttiva. Nel caso in cui dinanzi ad un giudice nazionale vengano promossi ricorsi contro le autorizzazioni amministrative concesse per progetti soggetti alla Direttiva 85/337, e tali autorizzazioni siano poi state ratificate con atto legislativo, è necessario considerare non solo la lettera dell atto di cui trattasi, ma anche il merito della procedura legislativa in particolare, le informazioni a disposizione del legislatore e l esame cui tali informazioni sono state sottoposte al fine di stabilire se tali obiettivi siano stati raggiunti. Nel caso in cui non siano stati raggiunti, il giudice nazionale non dovrebbe tener conto dell atto legislativo e la legittimità delle autorizzazioni amministrative andrebbe esaminata in quanto tale. B. Nell ambito di tale procedimento, l art. 10 bis della direttiva VIA e l art. 9 della Convenzione di Aarhus impongono al giudice interessato di essere in grado di accertare, d ufficio oppure facendo rinvio ad un altro organo giurisdizionale che abbia la necessaria competenza, se l atto legislativo esuli dall ambito di tali strumenti sulla base del fatto che la procedura legislativa ha raggiunto gli obiettivi di cui trattasi. 6
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