LIBRO II CODICE CIVILE LIBRO II - DELLE SUCCESSIONI



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56 CODICE CIVILE - DELLE SUCCESSIONI Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione [906], il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti [disp. att. 4 comma ; c.p.c. 78]. Comma così modificato dall art. 44, D.Lgs. 9 febbraio 998, n. 5. Il testo previgente disponeva: Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore. 5. Inventario, amministrazione e rendimento dei conti. Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l inventario, l amministrazione e il rendimento di conti da parte dell erede con beneficio d inventario [484 ss.], sono comuni al curatore dell eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa [49]. 5. Cessazione della curatela per accettazione dell eredità. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l eredità è stata accettata [470 ss., 79]. CAPO IX DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ 5. Nozione. L erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [7, 7, 54, 55, 65 n. 7, 900; c.p.c. n. ]. L azione è imprescrittibile [948, 94], salvi gli effetti dell usucapione rispetto ai singoli beni [58 ss.]. V. art. 04, commi, e 6, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54 (Riforma della filiazione). 54. Diritti dei terzi. L erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede [5, 89, 47, 96, 45, 445, 79]. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [85, 68], se l acquisto a titolo di erede [648] e l acquisto dall erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell acquisto da parte dell erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l erede apparente [65 n. 7]. Si riporta l art. 65, comma, n. 7) c.c. che dispone: «Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell articolo 64, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell articolo 54, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario». Si riporta l art. 690, comma, n. 4) c.c. che dispone: «Domande relative ad atti soggetti a trascrizione. Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall articolo 684: 4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell articolo 54, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell atto impugnato, la sentenza che l accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario». 55. Possessore di beni ereditari. Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni [47 ss.]. Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell eredità, è solo obbligato a restituire all erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l erede subentra nel diritto di conseguirlo [5 ss., 0 n. 5, 08]. È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l errore dipende da colpa grave [47]. CAPO X DEI LEGITTIMARI V. artt. 805-86, Codice civile del 865. Sezione I Dei diritti riservati ai legittimari 56. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti [594] nella successione sono: il coniuge [4], i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi [9, 04, 06, 4 n. ]. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi [467], la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli 4 5 6. Comma così modificato dall art. 70, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: 9

SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 57 il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Comma così modificato dall art. 70, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. Comma così modificato dall art. 70, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. 4 Articolo così sostituito dall art. 7, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono i figli legittimi, gli ascendenti legittimi, i figli naturali e il coniuge. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. 5 V. artt. 7 e 55, L. 4 maggio 98, n. 84. 6 Si riporta l art. 46, comma, ultimo periodo, L. maggio 995, n. 8 (Diritto internazionale privato), che dispone: «Nell ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta». Si riporta l art., commi e, lett. h), Reg. UE 4 luglio 0, n. 650, che dispongono: «. La legge designata a norma dell articolo o dell articolo regola l intera successione.. Tale legge regola in particolare: h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell eredità o degli eredi; 57. Riserva a favore dei figli. Salvo quanto disposto dall articolo 54, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli. [ ] 4. I figli [legittimi] possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli [naturali] che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [disp. att. 8 comma ], valutate le circostanze personali e patrimoniali [54 comma, 566 comma ] 5. Rubrica così modificata dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. Comma così modificato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Salvo quanto disposto dall articolo 54, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Comma così modificato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. 4 Comma abrogato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali. 5 Articolo così sostituito dall art. 7, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: A favore dei figli legittimi è riservata la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo, e sono riservati i due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 54 e 54 per i casi di concorso. 58. Riserva a favore degli ascendenti. Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall articolo 569. Rubrica così modificata dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Riserva a favore degli ascendenti legittimi. Comma così modificato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall articolo 544. Articolo così sostituito dall art. 74, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Se chi muore non lascia figli legittimi ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso. Si applicano le disposizioni dell art. 569. 59. Riserva a favore dei figli naturali. [ ]. Articolo abrogato dall art. 75, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 54, 54, 54, 545 e 546 per i casi di concorso. 540. Riserva a favore del coniuge. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell altro coniuge, salve le disposizioni dell articolo 54 per il caso di concorso con i figli [548]. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione [0] sulla casa adibita a residenza familiare [44] e di uso [0] sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni [648]. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e qualora questa non sia sufficien- 0

547 CODICE CIVILE - DELLE SUCCESSIONI te, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli [57, 584]. Articolo così sostituito dall art. 76, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: A favore del coniuge è riservato l usufrutto di due terzi del patrimonio dell altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 54, 54, 544 e 546 per i casi di concorso. V. artt. 5, comma 6, 9-bis, L. dicembre 970, n. 898 (Legge sul divorzio). 54. Concorso di figli legittimi e naturali. [ ]. Articolo abrogato dall art. 77, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio. I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali. 54. Concorso di coniuge e figli. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali [58]. [ ] 4. Comma così modificato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Comma così modificato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali. Comma abrogato dall art. 7, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Si applica il terzo comma dell articolo 57. 4 Articolo così sostituito dall art. 78, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l altra metà fa parte della disponibile. Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli. Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l ammontare complessivo della quota di riserva è di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva è ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall art. 54. Nelle stesse proporzioni è ripartita la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se ciò è necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell art. 54. 54. Concorso di coniuge e figli naturali. [ ]. Articolo abrogato dall art. 79, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto. Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disposizione. Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l altra metà fa parte della disponibile. 544. Concorso di ascendenti e coniuge. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall articolo 569 [58]. Rubrica così modificata dall art. 74, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. Comma così modificato dall art. 74, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. Articolo così sostituito dall art. 80, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Quando chi muore non lascia nè figli legittimi nè figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest ultimo è riservato l usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio, e agli ascendenti la piena proprietà di un quarto del patrimonio. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile. 545. - 547. [ ]. Articoli abrogati dall art. 8, L. 9 maggio 975, n. 5.

SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 548 L art. 545 disponeva: Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più. La quota è ripartita in modo che gli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto. L art. 546 disponeva: Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo, e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile. L art. 547 disponeva: È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso. Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari. 548. Riserva a favore del coniuge separato. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 4], ai sensi del secondo comma dell articolo 5, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [57, 585]. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato [5] ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell apertura della successione [456] godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto [4]. L assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. Articolo così sostituito dall art. 8, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall art. 585. 549. Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari. Il testatore non può imporre pesi [647] o condizioni [6-64] sulla quota spettante ai legittimari [540 comma, 55, 69], salva l applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [550, 7, 7, 74]. 550. Lascito eccedente la porzione disponibile. Quando il testatore dispone di un usufrutto [978 ss.] o di una rendita vitalizia [87 ss.] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [556], i legittimari [56], ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile [50 n. 5, 64 n. 5]. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede. La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i legittimari sono più, occorre l accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione [769]. 55. Legato in sostituzione di legittima. Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima [56, 549], egli può rinunziare al legato [649, 650] e chiedere la legittima [5, 55]. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede [588]. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere [55] il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile [556]. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l eccedenza il legato grava sulla disponibile. 55. Donazione e legati in conto di legittima. Il legittimario che rinunzia all eredità [59 ss.], quando non si ha rappresentazione [467 ss.], può sulla disponibile ritenere le donazioni [769] o conseguire i legati [649] a lui fatti [5 comma ]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall imputazione [564], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [5, 564, 74], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest ultimo. Sezione II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari Si riportano gli artt. 0, comma, lett. d) e 4, D.Lgs. ottobre 990, n. 46 (Imposta sulle successioni e donazioni) che, rispettivamente, dispongono: «Art. 0. Allegati alla dichiarazione.. Alla dichiarazione devono essere allegati: d) la copia autentica dell atto pubblico o della scrittura privata

56 CODICE CIVILE - DELLE SUCCESSIONI autenticata dai quali risulta l eventuale accordo delle parti per l integrazione dei diritti di legittima lesi. Art. 4. Disposizioni testamentarie impugnate o modificate.. Nelle successioni testamentarie l imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell art. 8, comma 6, o dell art. 4, comma, lettera e)». 55. Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari. Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [457, 565 ss.], nel concorso di legittimari [56] con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [55, 558, 809] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [75 comma ]. 554. Riduzione delle disposizioni testamentarie. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [57-548] di cui il defunto poteva disporre [556] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [557, 558, 65 n. 8, 690 n. 5]. 555. Riduzione delle donazioni. Le donazioni [769], il cui valore eccede la quota [57-548] della quale il defunto poteva disporre [556], sono soggette a riduzione fino alla quota medesima [557, 559, 56, 75, 809; disp. att. 5]. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [9, 65 n. 8]. 556. Determinazione della porzione disponibile. Per determinare l ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre [550, 554, 74, 77] si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente [disp. att. 5] i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [56, 77], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre [57-544]. 557. Soggetti che possono chiedere la riduzione. La riduzione delle donazioni [769, 809] e delle disposizioni lesive della porzione di legittima [57, 548, 554] non può essere domandata [65 n. 8, 690 n. 5] che dai legittimari [56] e dai loro eredi o aventi causa [564]. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458]. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d inventario [484]. 558. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie. La riduzione delle disposizioni testamentarie [554] avviene proporzionalmente [55], senza distinguere tra eredi e legatari [554]. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [56]. 559. Modo di ridurre le donazioni. Le donazioni [555, 560, 769] si riducono cominciando dall ultima e risalendo via via alle anteriori [56, 56, 809]. 560. Riduzione del legato o della donazione d immobili. Quando oggetto del legato [649 ss.] o della donazione [769 ss.] da ridurre è un immobile [56, 8], la riduzione si fa separando dall immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente [70] e il legatario o il donatario ha nell immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile [57, 544, 556], l immobile si deve lasciare per intero nell eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l immobile compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l immobile, purché il valore di esso non superi l importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario [56]. 56. Restituzione degli immobili. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione [560] sono liberi da ogni peso o ipoteca [808 ss.] di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell articolo 65. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri [85, 68, 690 n. 5].

SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 56 I frutti [80] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [48]. Comma così modificato dall art., D.L. 4 marzo 005, n. 5, convertito in L. 4 maggio 005, n. 80. Si riporta l art. 65, comma, n. 8) c.c. che dispone: «Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell articolo 64, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». 56. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione. Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l acquirente [56], e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria [556], ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. 56. Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l ordine di data delle alienazioni, cominciando dall ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente può liberarsi dall obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell articolo 65, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all articolo 56, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell opponente è personale e rinunziabile. L opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. Comma, da ultimo, così modificato dall art., L. 8 dicembre 005, n. 6. Il testo previgente le modifiche apportate dalla L. 6/005, disponeva: Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, e non sono trascorsi venti anni dalla donazione, il legittimario, premessa l escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Il testo originario, quello cioè precedente le modifiche apportate dal D.L. 5/005, convertito in L. 80/005, disponeva: Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Comma così modificato dall art., D.L. 4 marzo 005, n. 5, convertito in L. 4 maggio 005, n. 80. Il testo previgente le modifiche apportate dalla L. 6/005, disponeva: L azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l ordine di data delle alienazioni, cominciando dall ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il testo originario, quello cioè precedente le modifiche apportate dal D.L. 5/005, convertito in L. 80/005, disponeva: L azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l ordine di data delle alienazioni, cominciando dall ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Comma aggiunto dall art., D.L. 4 marzo 005, n. 5, convertito in L. 4 maggio 005, n. 80 e così modificato dall art., L. 8 dicembre 005, n. 6. Il testo previgente le modifiche apportate dalla L. 8 dicembre 005, n. 6, disponeva: Salvo il disposto del numero 8) dell articolo 65, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all articolo 56, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell opponente è personale e rinunziabile. L opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. 564. Condizioni per l esercizio dell azione di riduzione. Il legittimario [56] che non ha accettato l eredità col beneficio d inventario [484, 490] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati [557], salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all eredità [59]. Questa disposizione non si applica all erede che ha accettato col beneficio d inventario e che ne è decaduto [485, 49, 494, 505]. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni [555] o di disposizioni testamentarie [554], deve imputare [77-75] alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo 4

569 CODICE CIVILE - DELLE SUCCESSIONI che ne sia stato espressamente dispensato [55, 55, 556; disp. att. 5]. Il legittimario che succede per rappresentazione [467] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740]. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione [77 ss.], è pure esente da imputazione. TITOLO II DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME Si riporta l art., commi, 7, 8, e, L. aprile 968, n. 475 (Farmacia), che dispongono: «Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un altra farmacia senza dover superare il concorso per l assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l anno precedente l acquisto, ovvero abbia conseguito l idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all albo professionale, che abbia conseguito l idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall autorità sanitaria competente. Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore». 565. Categorie dei successibili. Nella successione legittima [457] l eredità si devolve al coniuge [58 ss.], ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali [570-57, 58], agli altri parenti e allo Stato [586], nell ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. Comma così modificato dall art. 75, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Nella successione legittima l eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 979, n. 55, aveva dichiarato l illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, escludeva quali chiamati alla successione legittima i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati. La Corte costituzionale, con sentenza aprile 990, n. 84, aveva dichiarato l illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui in mancanza di altri successibili all infuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore. Articolo così sostituito dall art. 8, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Nella successione legittima l eredità si devolve ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo. CAPO I DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI V. artt. 76-757, Codice civile del 865. Rubrica così modificata dall art. 84, L. 9 maggio 975, n. 5, il quale ha in tal modo riunito il capo I e il capo II del presente libro II. Pertanto il capo III e IV sono diventati rispettivamente capo II e III, restando immutate le rubriche. In origine la rubrica era la seguente: Della successione dei parenti legittimi. 566. Successione dei figli. Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. Articolo così sostituito prima dall art. 85, L. 9 maggio 975, n. 5, poi dall art. 76, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: 566. Successione dei figli legittimi e naturali. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell articolo 57. 567. Successione dei figli adottivi. Ai figli sono equiparati gli adottivi [9, 98, 04, 09, 4, 687]. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti [74] dell adottante [00, 04, 09]. Rubrica così sostituita dall art. 77, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Successione dei figli legittimati e adottivi. Comma così sostituito dall art. 77, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. Vedi, anche, art. 7 comma, L. 4 maggio 98, n. 84. 568. Successione dei genitori. A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [58]. 569. Successione degli ascendenti. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467], succedono [58] per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l altra metà gli ascendenti della linea materna [58, 544]. 5

SEZIONE PRIMA - CODICE CIVILE E ALTRE NORME CODICISTICHE 570 Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76], l eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [75, 58, 57]. 570. Successione dei fratelli e delle sorelle. A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani. 57. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi [58]. Se entrambi i genitori non possono [46] o non vogliono [5] venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell altro [5]. Articolo così sostituito dall art. 86, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell altro. 57. Successione di altri parenti. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti [58], la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [74, 75, 76, 469]. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77, 58, 586]. 57. Successione dei figli nati fuori del matrimonio. Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [50] o giudizialmente dichiarata [69, 77], salvo quanto è disposto dall articolo 580. Rubrica così modificata dall art. 78, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Successione dei figli naturali. Comma così modificato dall art. 78, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall articolo 580. 574. - 576. [ ]. Articoli abrogati dall art. 87, L. 9 maggio 975, n. 5. L art. 574 disponeva: I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell eredità. I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali. L art. 575 disponeva: Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge. L art. 576 disponeva: In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l eredità. 577. Successione del figlio naturale all ascendente legittimo immediato del suo genitore. [Il figlio naturale succede all ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l eredità, se l ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado]. La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 969, n. 79, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente articolo. In base all art. 05, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54: la parola: potestà riferita alla potestà genitoriale, le parole: potestà genitoriale, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: responsabilità genitoriale. Le parole: figli legittimi o le parole: figlio legittimo, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: figli nati nel matrimonio o dalle seguenti: figlio nato nel matrimonio. Le parole: figli naturali o le parole: figlio naturale, ovvero figli adulterini o figlio adulterino ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: figli nati fuori del matrimonio o dalle seguenti: figlio nato fuori del matrimonio. Le parole: figli legittimati, figlio legittimato, legittimato, legittimati ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse. 578. Successione dei genitori al figlio naturale. [ ]. Articolo abrogato dall art. 06, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente 6

58 CODICE CIVILE - DELLE SUCCESSIONI disponeva: Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l altro è escluso dalla successione. 579. Concorso del coniuge e dei genitori. [ ]. Articolo abrogato dall art. 06, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l eredità si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l altro terzo ai genitori. 580. Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all istruzione e all educazione, a norma dell articolo 79, spetta un assegno vitalizio pari all ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta [50 ss., 594]. I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari 4. Rubrica così modificata dall art. 79, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Diritti dei figli naturali non riconoscibili. Comma così modificato dall art. 79, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all istruzione e all educazione, a norma dell articolo 79, spetta un assegno vitalizio pari all ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Comma così modificato dall art. 79, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. 4 Articolo così sostituito dall art. 88, L. 9 maggio 975, n. 5. Vedi, anche, art. 7, L. 5/975 cit. Il testo previgente disponeva: Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall art. 79, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e della qualità degli eredi. L assegno non può in ogni caso superare l ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. CAPO II DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE V., anche, art. 9-bis, L. dicembre 970, n. 898 (Legge divorzio). 58. Concorso del coniuge con i figli. Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell eredità [540 comma ], se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi [54, 58]. Articolo così sostituito dall art. 89, L. 9 maggio 975, n. 5 e poi così modificato dall art. 80, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente la modifica del 975 disponeva: Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all usufrutto di una quota di eredità. L usufrutto è della metà dell eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi. I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall art. 547. Il testo previgente la modifica del 0 disponeva: Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. 58. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell articolo 57, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità [544]. Rubrica così modificata dall art. 8, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Comma così modificato dall art. 8, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente disponeva: Al coniuge sono devoluti i due terzi dell eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell articolo 57, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità. Articolo così sostituito dall art. 90, L. 9 maggio 975, n. 5. Il testo previgente disponeva: Se il coniuge concorre con figli naturali, gli è devoluto in proprietà il terzo dell eredità. Al coniuge è devoluta metà dell eredità, se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest ultimo caso l altra metà è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell art. 57, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell eredità. 58. Successione del solo coniuge. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l eredità. Articolo così sostituito dall art. 9, L. 9 maggio 975, n. 5 e poi così modificato dall art. 8, D.Lgs. 8 dicembre 0, n. 54, a decorrere dal 7 febbraio 04. Il testo previgente la modifica del 975 disponeva: Se vi sono altri parenti successibili entro il quarto grado, l eredità si devolve al coniuge per tre quarti. 7