Contratto di assicurazione infortuni / PREVITAS



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Contratto di assicurazione infortuni / PREVITAS Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione infortuni / PREVITAS

NOTA INFORMATIVA PREVITAS edizione 12/2010 Assicurazione infortuni e malattia / PREVITAS La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono 0461.891711 - www.gruppoitas.it e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it Itas Assicurazione S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 11.4.1974 (G.U. n 101 del 18/04/1974) ed è iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n 1.00045. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 6.822.954,00 euro, di cui 5.000.000,00 euro di capitale sociale e 1.576.829,00 euro di riserve patrimoniali L indice di solvibilità è di 1,82 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione degli infortuni e di una indennità da ricovero per infortunio. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. Sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate all art. 15 delle Condizioni di assicurazione per le garanzie infortuni e all art. 26 per la garanzia indennità da ricovero. Qualora siano previsti franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo, gli stessi vengono riportati nella tabella seguente relativamente alle singole garanzie alle quali si riferiscono. Pagina 2 di 6

NOTA INFORMATIVA PREVITAS edizione 12/2010 Infortuni L assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: l asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; la folgorazione; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, rapine, aggressioni a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni per colpa grave; le affezioni conseguenti a morsi di animali, a punture di insetti o aracnidi; gli infortuni determinati da guerre o insurrezioni per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi; gli infortuni determinati da movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Art. Garanzia prestata Operatività Franchigia per sinistro Limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo 19 Morte da infortunio a scelta Somma assicurata sempre operante 25% - se la Somma assicurata base per IP fino al invalidità > 25%; doppio della somma assicurata per Invalidità permanente al 25% non 21 IP compresa tra il 25% e il 50%; da infortunio si applica la quadruplo della somma assicurata per IP franchigia superiore al 50% 23 25 Inabilità temporanea da infortunio Indennità giornaliera per ricovero da infortunio a scelta sempre operante 5 giorni Somma assicurata quando l inabilità è totale; 50% della somma assicurata quando l inabilità è parziale massimo 365 giorni; Massimo 300 giorni Esempi di applicazione di franchigia sulla invalidità permanente: primo esempio: somma assicurata 100.000 euro - invalidità riconosciuta 4% - nessun indennizzo in quanto è prevista la franchigia del 25% secondo esempio: somma assicurata 100.000 euro - invalidità riconosciuta 30% - indennizzo pari a 60.000,00 euro, così determinato: 30% su una somma assicurata doppia (200.000 euro) senza applicazione di franchigia terzo esempio: somma assicurata 100.000 euro - invalidità riconosciuta 60% - indennizzo pari a 240.000,00 euro, così determinato: 60% su una somma assicurata quadrupla (400.000 euro) senza applicazione di franchigia. E previsto un limite massimo di età di 80 anni; si veda l art. 17 delle Condizioni di assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali Non sono previsti periodi di carenza o termini di aspettativa. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario - Nullità Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 1 delle Condizioni di assicurazione. L assicurato deve rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dall eventuale questionario sanitario. La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, Pagina 3 di 6

NOTA INFORMATIVA PREVITAS edizione 12/2010 indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione, ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato non deve dare comunicazione scritta ad ITAS Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in quanto il premio di polizza non è stabilito in funzione dell attività professionale esercitata. 7. Premi Il contratto può avere durata annuale o poliennale e il premio può avere frazionamento annuale o semestrale a scelta del Contraente. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti sono: Bonifico bancario, R.I.D. rapporti interbancari diretti, Assegno bancario (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Assegno circolare (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Contanti (e sempre vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000,00 euro). Il premio non è soggetto a sconti. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento. 9. Diritto di recesso Diritto di recesso In caso di contratto annuale entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di contratto poliennale il Contraente/assicurato ha facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni annualità oppure alla scadenza del quinquennio previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Assicurazioni S.p.A. - possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte di Itas Assicurazioni S.p.A. essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 6 delle Condizioni di assicurazione). 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del codice civile. 11. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 12. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 2,5%. Pagina 4 di 6

NOTA INFORMATIVA PREVITAS edizione 12/2010 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il sinistro deve essere denunciato a ITAS Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto la possibilità ai sensi dell art.1913 del codice civile, come stabilito dall art. 27 delle Condizioni di assicurazione. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. Servizio Reclami via Mantova, 67 38122 Trento - Fax: 0461 891.840 e-mail: reclami@gruppoitas.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (www.isvap.it), Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma Italia, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo a ISVAP, seguendo le indicazioni sopradescritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net. 15. Arbitrato Per quanto riguarda eventuali controversie sul grado di invalidità permanente nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art. 22 delle Condizioni di assicurazioni si applica il disposto dell art. 30 delle Condizioni di assicurazione. In caso di controversie tra le parti è possibile rivolgersi all autorità giudiziaria. ITAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 5 di 6

NOTA INFORMATIVA PREVITAS edizione 12/2010 ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. GLOSSARIO BENEFICIARIO Gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. DAY HOSPITAL Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica l soggetto che stipula l assicurazione. INABILITA TEMPORANEA La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. INVALIDITA PERMANENTE La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. ISTITUTO DI CURA Istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura, le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani, le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche, gli stabilimenti termali. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RICOVERO La degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura; la degenza diurna in day hospital. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETA ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 6 di 6

CONDIZIONI GENERALI Polizza infortuni / PREVITAS

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 PRESTAZIONI 6 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 8 Pagina 2 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato: Assicurazione: Beneficiario: Contraente: Day Hospital: Inabilità temporanea: Indennizzo: Infortunio: Invalidità permanente: Istituto di cura: Polizza: Premio: Ricovero: Rischio: Sinistro: Società: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; gli eredi dell Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte; il soggetto che stipula l assicurazione; struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche, con redazione di cartella clinica; la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili; la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato di attendere alle attività principali e secondarie dichiarate; istituto universitario, ospedale, clinica, casa di cura, regolarmente autorizzato, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera; non sono convenzionalmente considerati istituti di cura le case di cura per convalescenza, di lungo degenza, di soggiorno per anziani; le strutture aventi prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, rieducative ed estetiche; gli stabilimenti termali; il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura; la degenza diurna in day hospital; la possibilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Itas Assicurazioni S.p.A. Pagina 3 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Sede della Società. Se i premi o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Art. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l indennizzo. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile. Art. 5 VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale per il mondo intero. Ogni indennizzo dovuto dalla Società viene sempre liquidato in Italia, in euro. Art 6 - PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. Art. 7 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l Intermediario cui è assegnata la polizza. Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 10 - RISCHIO ASSICURATO L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie; - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. Sono considerati infortuni anche: 1) l asfissia non di origine morbosa; Pagina 4 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3) l annegamento; 4) l assideramento o il congelamento; 5) i colpi di sole o di calore; 6) la folgorazione; 7) le affezioni conseguenti a morsi di animali, a punture di insetti o aracnidi, escluse, per queste ultime, quelle in cui gli insetti siano portatori necessari. Sono in garanzia anche gli infortuni subiti a causa di malore o alterazione di coscienza, salvo che il malore o l alterata coscienza siano conseguenza delle patologie previste dall art. 16 - Persone non assicurabili e fermo l art. 15 - Rischi esclusi dall assicurazione. Art. 11 - INFORTUNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI A parziale deroga dell art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia partecipato. Art. 12 - INFORTUNI OCCORSI DURANTE VIAGGI AEREI L assicurazione comprende gli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati su aeromobili di aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri e su aeromobili di aeroclub. Convenzionalmente il viaggio aereo inizia nel momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso. La presente estensione di assicurazione non è valida nel caso in cui la polizza abbia durata inferiore ad un anno. Art. 13 - INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI A parziale deroga dell art. 1912 del Codice Civile, l assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca più Assicurati con la Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di 2.600.000,00 euro per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. Art. 14 - INFORTUNI DETERMINATI DA GUERRA E INSURREZIONE A parziale deroga dell art. 1912 del Codice Civile, sono compresi nell assicurazione gli infortuni determinati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. Art. 15 - RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2) dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto disposto dall art. 12 - Infortuni occorsi durante viaggi aerei ; 3) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 6) da guerra e insurrezioni, salvo quanto disposto dall art. 14 - Infortuni determinati da guerra e insurrezione ; 7) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati: 8) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; Pagina 5 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 9) dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo, kitesurf, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, scalata di roccia oltre il 3 grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con idrosci o sci, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere; 10) dalla pratica di sport a livello professionistico, cioè con finalità non esclusivamente ricreativa, compresa istruzione, allenamento e guida in attività sportive; 11) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere non professionistico. Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica delle seguenti attività professionali: 1) sommozzatore, palombaro e, in genere, lavori subacquei; lavoro marittimo al di fuori del Mediterraneo; 2) collaudo di veicoli a motore; 3) comportanti contatto o maneggio di sostanze esplodenti, corrosive e tossiche; 4) acrobata, artista di circo, controfigura, cascatore e simili; 5) militari e forze dell ordine per quanto riguarda qualsiasi missione al di fuori dei confini italiani. Gli infarti sono comunque esclusi. Art. 16 - PERSONE NON ASSICURABILI La Società presta l assicurazione su dichiarazione dell Assicurato di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. Art. 17 - LIMITE DI ETÀ L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio. PRESTAZIONI Art. 18 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio, indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e Sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall art. 21 - Invalidità permanente. Art. 19 - MORTE Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Pagina 6 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 Art. 20- MORTE PRESUNTA Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, questi e i beneficiari sono tenuti in solido alla restituzione dell indennizzo. Art. 21 - INVALIDITÀ PERMANENTE A) Se l infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. B) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata in base alle percentuali indicate nell allegato n. 1 alla legge degli infortuni sul lavoro del 30.6.65 n 1124, della quale si riporta un parziale estratto nella tabella che segue: Perdita totale Destro Sinistro di un arto superiore 85% 75% di un avambraccio 75% 65% di una mano 70% 60% di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% di un arto inferiore all altezza o sotto il ginocchio 50% di un piede 50% del pollice 28% 23% dell indice 15% 13% del mignolo 12% del medio 12% dell anulare 8% dell alluce 7% di ogni altro dito del piede 3% della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% della facoltà visiva di un occhio 35% della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% della capacità uditiva di un orecchio 15% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. C) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Art. 22 - DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO DI INVALIDITÀ PERMANENTE L indennizzo viene determinato nel seguente modo: qualora il grado di invalidità permanente residuato all Assicurato sia di grado pari od inferiore al 25%, l indennizzo sarà calcolato sulla somma base indicata in polizza. A parziale deroga dell art. 21 non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 10% della totale; se risulterà superiore al 10% ma non al 25%, l'indennizzo sarà corrisposto unicamente per la parte eccedente; Pagina 7 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 qualora il grado residuato risulti superiore al 25%, ma non al 50%, l indennizzo sarà calcolato sul doppio della somma assicurata; qualora, infine, il grado residuato risulti superiore al 50%, l indennizzo sarà calcolato sul quadruplo della somma assicurata come indicato nel frontespizio di polizza. Nessuna franchigia viene applicata nel caso di invalidità di grado superiore al 25%. Art. 23 - INABILITÀ TEMPORANEA Se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata: A) integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate; B) al 50% per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività professionali principali e secondarie dichiarate. L indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell infortunio denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Nel caso in cui l Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall art. 27 - Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. Art. 24 - FRANCHIGIA SULLA INABILITÀ TEMPORANEA A parziale deroga dell art. 23 - Inabilità Temporanea - delle Condizioni Generali di Assicurazione, l indennità per inabilità temporanea viene liquidata a decorrere dal 6 giorno successivo a quello computabile a termini di polizza. Art. 25 INDENNITÀ PER RICOVERO DA INFORTUNIO La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell Assicurato - anche in day hospital - corrisponde l indennità giornaliera assicurata per tanti giorni quanto è durato il ricovero, con il massimo di 300 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo. Art. 26 - ESCLUSIONI L indennità giornaliera non viene corrisposta: 1. per la cura di lesioni che non siano conseguenza diretta ed esclusiva dell infortunio; 2. per ricoveri in case di riposo, ancorché qualificate come case di cura. Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all art. 15 - Rischi esclusi dall assicurazione. SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 27 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL ASSICURATO In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all Intermediario o alla Società alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. Art. 28 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Pagina 8 di 9

Condizioni generali Polizza infortuni / PREVITAS edizione 12/2010 Art. 29 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sinistri siano stati denunciati a termini di polizza. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Art. 30 DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO PERIZIA CONTRATTUALE L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le divergenze sul grado di invalidità permanente nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall art.18, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Pagina 9 di 9