Contratto di Infortuni



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Contratto di Infortuni

Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurazione o contratto Assicurato Contraente Durata Franchigia Inabilità temporanea Indennizzo Infortunio Infortuni professionali Infortuni extraprofessionale Invalidità permanente Malattia Parti Polizza Premio Ricovero /degenza Rischio Sforzo Sinistro Società Il contratto di assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione e paga il premio. Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell assicurato. La perdita temporanea a seguito di infortunio totale o parziale della capacità dell assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente o l inabilità temporanea. Gli infortuni che l assicurato subisce nell esercizio dell attività professionale dichiarata in polizza. Gli infortuni che l assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Il contraente e la Società. Il documento che prova il contratto di assicurazione. La prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società. La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. La possibilità che si verifichi il sinistro. Evento straordinario e improvviso in cui, per evincere una resistenza esterna, è richiesto l impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell assicurato. Il verificarsi dell evento per cui è prestata l assicurazione. Società Cattolica di Assicurazione, Soc. Coop.

A. INFORMAZIONI GENERALI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n 16 37126 Verona tel. 0458391111 fax 0458391112 sito internet: www.cattolica.it e-mail: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n 00320160237; iscrizione all albo Imprese ISVAP n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a 1.265 milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro totale riserve patrimoniali: 979 milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,13 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma con tacito rinnovo, le parti possono disdettare il contratto comunicando tale decisione all altra parte tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire almeno trenta 30 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia all art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Qualora fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, operanti se richiamate in polizza: morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell art. 24 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell art. 25/A delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; La copertura infortunio può essere operante durante lo svolgimento dell attività professionale indicata in polizza e/o di ogni altra attività di carattere non professionale come indicato nell appendice 1) allegata al contratto a precisazione e deroga dell art.13 delle condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: L assicurazione non comprende gli infortuni causati dalla pratica degli sports elencati e dalla guida di veicoli o natanti senza abilitazione a norma di legge in vigore, da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni, da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche. Per l elenco dettagliato delle esclusioni e/o delle inclusioni si rinvia all appendice di precisazione 1) allegata al contratto a precisazione e deroga dell art. 14 delle condizioni contrattuali.. La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo per la copertura infortuni. AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio e/o malattia compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato nell appendice 1) allegata al contratto a precisazione e deroga degli artt. 25 /B delle condizioni contrattuali. AVVERTENZA: L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla sua naturale scadenza, come meglio specificato all art. 17 delle condizioni contrattuali. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente o dell assicurato relative a circostanza che influiscono sulla valutazione del rischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione dell indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt.1892-1893 1894 C.C. e come indicato all art. 1 delle condizioni generali di contratto cui si rinvia per gi aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio secondo quando previsto dall art. artt.1897 1898 C.C. e come indicato agli artt 5 6 delle condizioni generali di contratto cui si rinvia per la disciplina delle conseguenze derivanti alla mancata comunicazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo,nonché la risoluzione del contratto. Come indicato all art. 20 delle condizioni generali di contratto, se nel corso dell assicurazione si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate in polizza, si applica gli artt.1897-1898 C.C.. Se il cambiamento dell attività non comporta né diminuzione né aggravamento di rischio, l assicurazione prosegue senza variazioni di sorta. Esempio:

Costituisce aggravamento di rischio il cambiamento della professione dell assicurato che da impiegato in ufficio passa a operaio in un cantiere edile. 6. Premi Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l agente in qualità di agente della Società; contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. AVVERTENZA: La Società e/o l intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di valutazioni tecnico commerciali. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia agli artt.8 e 9 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Qualora il contraente sia consumatore ai sensi dell art.1469 bis C.C., dopo ogni denuncia di sinistro le Parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento. Qualora il contraente non sia consumatore ai sensi dell art.1469 bis, dopo ogni denuncia di sinistro la Società può recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 30 giorno successivo alla data di ricevimento. Si rinvia all art. 8 e 9 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. (art.2952 CC) 10.Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. 11.Regime fiscale La polizza è soggetta all imposta nella misura del 2,5% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12.Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: Per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l infortunio. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 7-22 delle condizioni generali di contratto. La Società sostiene le spese di accertamento del danno (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo. Per i sinistri infortuni è facoltà della Società sottoporre l assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario qualora lo ritenga necessario. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n 16 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati:

Nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; Numero della polizza e nominativo del contraente; Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n 21 00187 Roma Fax 06/42133206, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm. Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria.. 14. Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell arbitrato coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell assicurato. AVVERTENZA: resta ferma la facoltà dell assicurato di ricorrere all Autorità Giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante (Dott. Giovan Battista Mazzucchelli)